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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia BONOMI Presidente
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 25/11/2024, assunto in decisione in data 22/01/2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato BERARDI PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato VALENTINI EMANUELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 22.01.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto in Parte_2 Parte_1
Lissone in data 31.07.1994 trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Lissone anno
1994 – parte II – Serie A - n. 69).
3. Assegnare alla signora la casa coniugale sita in Lissone, Via Giosuè Carducci n. 41 unitamente Pt_2 ai mobili, arredi e pertinenze della stessa.
4. Il signor ha già asportato dalla casa coniugale i suoi effetti personali. Pt_1
5. Disporre a carico del signor un contributo di mantenimento ordinario in favore di con Pt_1 Per_1 il versamento della somma mensile di € 300,00 (trecento/00), da corrispondersi alla signora con Pt_2 decorrenza dal 16.11.2024, entro il giorno 16 di ogni mese per 12 mensilità all'anno. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2025 e con riferimento al mese di novembre 2024.
6. Il signor contribuirà, altresì, nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche e sportive da Pt_1 assumersi nell'interesse di da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese Per_1 mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
7. I coniugi dichiarano allo stato di essere economicamente autosufficienti e per l'effetto rinunciano l'uno nei confronti dell'altro al riconoscimento di un assegno di mantenimento e/o di contributo al mantenimento, dandosi, altresì, atto di aver già provveduto a regolare, tra di loro, ogni altra e residua questione di carattere patrimoniale e pertanto, di null'altro avere reciprocamente a prendere l'uno dall'altro, fatto salvo quanto ivi previsto.
8. Il signor si impegna a trasferire, a titolo gratuito, entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione Pt_1 della sentenza di separazione, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla signora che accetta, la propria quota del 50% comproprietà dell'abitazione coniugale, sita nel Pt_2
Lissone, Via Giosuè Carducci n.41, costituito da:
- appartamento ad uso abitazione di due locali e servizi al piano terra, il tutto censito nel NCEU del
Comune di Lissone al foglio 40, mappale 7, sub 1, via S. Giosuè Carducci n. 41, piano T, categoria A/3, classe 2, vani 3,5, rendita catastale euro 216,91.
I confini sono:
- mappale 286, cortile comune al mappale 7, altra proprietà int.9 e mappale 4.
All'unità immobiliare in oggetto compete l'uso esclusivo del posto macchina int.25, meglio individuato nel tipo planimetrico allegato sotto la lettera A dell'atto di compravendita in autentica Dr
[...] notaio in Milano, in data 20.12.1985 al repertorio n.169837. Detto posto auto confina con via Per_2
Petrarca, cortile comune su due lati, androne di ingresso.
La signora i farà carico di ogni eventuale spesa ed onere conseguente e discendente dall' atto che Pt_2 verrà redatto in esecuzione dei presenti accordi.
Il mutuo ipotecario di € 95.000,00, del 9.6.2005, Rep. n. 9927 Raccolta n. 5658, resterà intestato ad entrambi i coniugi e la sig.ra si impegna sin d'ora a pagare mensilmente le rate, sino all'estinzione Pt_2 dello stesso.
9. le spese del presente procedimento si intendono compensate. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 31.07.1994 a Parte_1 Parte_2
Lissone (MB);
- Dall'unione è nato il figlio (16.12.2001); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice delegato per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 22.01.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 25/11/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Lissone in data 31.07.1994 (Atto n. 69, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia BONOMI Presidente
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 25/11/2024, assunto in decisione in data 22/01/2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato BERARDI PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato VALENTINI EMANUELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 22.01.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto in Parte_2 Parte_1
Lissone in data 31.07.1994 trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Lissone anno
1994 – parte II – Serie A - n. 69).
3. Assegnare alla signora la casa coniugale sita in Lissone, Via Giosuè Carducci n. 41 unitamente Pt_2 ai mobili, arredi e pertinenze della stessa.
4. Il signor ha già asportato dalla casa coniugale i suoi effetti personali. Pt_1
5. Disporre a carico del signor un contributo di mantenimento ordinario in favore di con Pt_1 Per_1 il versamento della somma mensile di € 300,00 (trecento/00), da corrispondersi alla signora con Pt_2 decorrenza dal 16.11.2024, entro il giorno 16 di ogni mese per 12 mensilità all'anno. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2025 e con riferimento al mese di novembre 2024.
6. Il signor contribuirà, altresì, nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche e sportive da Pt_1 assumersi nell'interesse di da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese Per_1 mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
7. I coniugi dichiarano allo stato di essere economicamente autosufficienti e per l'effetto rinunciano l'uno nei confronti dell'altro al riconoscimento di un assegno di mantenimento e/o di contributo al mantenimento, dandosi, altresì, atto di aver già provveduto a regolare, tra di loro, ogni altra e residua questione di carattere patrimoniale e pertanto, di null'altro avere reciprocamente a prendere l'uno dall'altro, fatto salvo quanto ivi previsto.
8. Il signor si impegna a trasferire, a titolo gratuito, entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione Pt_1 della sentenza di separazione, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla signora che accetta, la propria quota del 50% comproprietà dell'abitazione coniugale, sita nel Pt_2
Lissone, Via Giosuè Carducci n.41, costituito da:
- appartamento ad uso abitazione di due locali e servizi al piano terra, il tutto censito nel NCEU del
Comune di Lissone al foglio 40, mappale 7, sub 1, via S. Giosuè Carducci n. 41, piano T, categoria A/3, classe 2, vani 3,5, rendita catastale euro 216,91.
I confini sono:
- mappale 286, cortile comune al mappale 7, altra proprietà int.9 e mappale 4.
All'unità immobiliare in oggetto compete l'uso esclusivo del posto macchina int.25, meglio individuato nel tipo planimetrico allegato sotto la lettera A dell'atto di compravendita in autentica Dr
[...] notaio in Milano, in data 20.12.1985 al repertorio n.169837. Detto posto auto confina con via Per_2
Petrarca, cortile comune su due lati, androne di ingresso.
La signora i farà carico di ogni eventuale spesa ed onere conseguente e discendente dall' atto che Pt_2 verrà redatto in esecuzione dei presenti accordi.
Il mutuo ipotecario di € 95.000,00, del 9.6.2005, Rep. n. 9927 Raccolta n. 5658, resterà intestato ad entrambi i coniugi e la sig.ra si impegna sin d'ora a pagare mensilmente le rate, sino all'estinzione Pt_2 dello stesso.
9. le spese del presente procedimento si intendono compensate. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 31.07.1994 a Parte_1 Parte_2
Lissone (MB);
- Dall'unione è nato il figlio (16.12.2001); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice delegato per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 22.01.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 25/11/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Lissone in data 31.07.1994 (Atto n. 69, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona