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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. AR EP Di AR Presidente
2) dott. ER CO Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 883 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello
D A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti NIVOLA MARIO e RIZZO Pt_1
NI
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv. LA Parte_2
GRASSA GASPARE e Controparte_1
- Appellato -
All'udienza del 2/10/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 521/2023 del 22.06.2023 il Tribunale di Marsala ha accolto il ricorso depositato da il 22.10.2022, diretto ad Parte_2 ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione “reddito di cittadinanza”, la cui domanda era stata rigettata dall' con provvedimento del 23.05.2022; ha, in Pt_1 particolare, osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dall' , non CP_2 ostava al riconoscimento del diritto il superamento del valore ISEE, in quanto erroneamente calcolato in base ad una consistenza del patrimonio mobiliare che dipendeva esclusivamente da somme percepite dal figlio minore della parte istante a titolo di risarcimento del danno biologico, non computabili ai fini dal calcolo ISEE,
1 presentando il nucleo familiare, al netto di tali somme, i requisiti reddituali e patrimoniali per beneficiare del RDC. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' chiedendone la riforma;
Pt_1 lamenta, in particolare, un'errata interpretazione della normativa di riferimento, rappresentata dall'art. 2 del D.L. n. 4/2019, in combinato disposto con l'art. 5 del D.L. n. 201/2011, e dall'art 5. del DPCM 5.12.2013 n. 159; deduce, in primo luogo, che i trattamenti “assistenziali, previdenziali e indennitari” che l'art. 4 comma 2 lett. f) DPCM n. 159/2013, così come innovato dall'art. 2 sexies del D.L. n. 42 del 29.03.2016, esclude dal calcolo dell'ISEE sarebbero soltanto quelli di natura pubblica erogati da pubbliche amministrazioni o enti previdenziali e/o assistenziali, dovendosene escludere dal novero le somme percepite a titolo risarcitorio per responsabilità contrattuale o aquiliana;
in secondo luogo, posto che la concessione del RDC è subordinata al possesso cumulativo di requisiti reddituali e di ordine patrimoniale, segnala che l'intervento caducatorio del Consiglio di Stato (citato dal Tribunale: sent. N. 842/2016; Tar Lazio sez. I n. 2454/2015, 2418/2015 e 2459/2015) ed il conseguente intervento normativo, sopra citato (art. 2 sexies D.L. 29.03.2016 n. 42), avevano inciso soltanto sull'art. 4 del DPCM n. 159/2013 e dunque sulla sola componente reddituale, nulla innovando quanto alla composizione dell'elemento patrimoniale rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE, disciplinata dall'art. 5 stesso DPCM, in ordine al quale deve aversi riguardo, tra l'altro, alla giacenza media del conto corrente, senza che rilevi la provenienza delle somme ivi depositate.
ha resistito al gravame. Parte_2
All'udienza del 2/10/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI L'appello è infondato. Premesso che il provvedimento di rigetto della prestazione in argomento è stato motivato dall' unicamente alla luce della sussistenza di una consistenza Pt_1 patrimoniale mobiliare superiore ai limiti di legge e che devono, dunque, ritenersi pacifici tutti gli altri requisiti necessari all'accesso alla prestazione in discorso, ritiene il Collegio che l'interpretazione della normativa di riferimento fornita dall' Pt_1 non possa essere condivisa. Nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 4, comma 2 lett. f) del DPCM n. 159 del 5.12.2013 (nella parte in cui includeva nel reddito ai fini del calcolo dell'ISEE i
“trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, include carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche”), il Consiglio di Stato (v. sent. nn. 841, 842 e 838
2 del 2016), prendendo le mosse dalla nozione di “reddito” rilevante ai fini fiscali, e trasponendola alla analoga nozione utile ai fini in discorso, ha condivisibilmente osservato che, laddove il legislatore introduce esenzioni o esclusioni di poste economiche dall'obbligo contributivo, lo fa al fine di tutelare situazioni “presidiate da valori costituzionali aventi pari dignità dell'obbligo contributivo, effettiva realizzazione del quali rende taluni cespiti inadatti alla contribuzione fiscale. Ebbene, se di indennità o di risarcimento veri e propri si tratta (com'è p. es l'indennità di accompagnamento o misure risarcitorie per inabilità che prescindono dal reddito) né l'una né l'altro rientrano in una qualunque definizione di reddito assunto dal diritto positivo, né come reddito-entrata, né come reddito-prodotto (essenzialmente l'IRPEF). In entrambi i casi, per vero, difetta un valore aggiunto, ossia la remunerazione d'uno o più fattori produttivi (lavoro, terra, capitale, ecc) in un dato periodo di tempo …. Non è allora che non veda che l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell'ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l'artificio di definire reddito un'indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile.” Vero è che l'intervento caducatorio operato dal Consiglio di Stato ha riguardato soltanto l'art. 4 del citato DPCM, ma ciò in quanto, come pure precisato nelle citate sentenze, solo detta norma aveva espressamente scelto di trattare le citate indennità come redditi. Ne deriva, ad avviso del Collegio, che un'interpretazione sistematica, logica e costituzionalmente orientata del DPCM n. 159/2013, anche alla luce di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, debba condurre a due conseguenze, entrambi rilevanti ai fini del decidere: in primo luogo, non si vede alcun motivo per ritenere che la computabilità o meno degli importi percepiti a titolo indennitario o risarcitorio dipenda dalla natura
3 (pubblica o privata) del soggetto erogatore o della prestazione stessa (previdenziale o assistenziale), non autorizzando in tal senso, oltre che la ratio sopra evidenziata, altresì la lettera della disposizione in esame (art. 4 DPCM) che esclude espressamente dalla computabilità ai fini reddituali anche i trattamenti “indennitari”, in essi dovendosi comprendere – come ben sottolineato dal giudice amministrativo
- ogni forma di risarcimento diretta a ristorare una situazione di inabilità e dunque finalizzata, al pari dei trattamenti “assistenziali e previdenziali”, a eliminare una situazione di oggettivo svantaggio sociale;
in secondo luogo, alla luce della ridetta finalità, non è neppure condivisibile l'assunto secondo cui la fonte e/o la natura di tali prestazioni - rilevante sotto il profilo reddituale - diverrebbe invece irrilevante sotto il profilo della consistenza patrimoniale, stante il tenore dell'art. 5 DPCM, rimasto immutato: si verrebbe, infatti, in tal modo all'irragionevole conseguenza che solo le prestazioni (in questo caso il risarcimento del danno) erogate ratealmente sotto forma di rendita potrebbero essere escluse dal calcolo dell'ISEE (in quanto rientranti nella disciplina dell'art. 4) e non invece le provvidenze erogate in un'unica soluzione (anche, ad es., a titolo di arretrati) e dunque destinate a confluire una tantum sui conti correnti bancari del beneficiario, incrementandone la media dei depositi;
il che, ovviamente, non trova alcuna plausibile giustificazione alla luce della identità della causa sottesa a tali proventi, dei quali cambia soltanto la modalità di percezione. Sotto altro profilo, l'assenza di ulteriori fonti di reddito del nucleo familiare del (v. attestazione agenzia delle entrate, in atti) e l'attestazione della Pt_2 sussistenza di un vincolo di indisponibilità, a tutela del minore, sul conto corrente allo stesso intestato, ove è confluita la somma percepita dall' di PA a titolo risarcitorio per le lesioni da lui riportate, confermano l'esclusiva provenienza delle somme presenti su tale conto dal predetto risarcimento e, conseguentemente, la loro non computabilità ai fini del calcolo dell'ISEE. Pertanto l'appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 521/2023 del 22.06.2023 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Marsala. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali che liquida per compensi in € 962,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
4 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 2/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ER CO AR EP Di AR
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