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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 6 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
187/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MASSIMO MIRACOLA, il quale insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GIUSEPPE FARACI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Qualora la causa fosse rimessa in istruttoria chiede l'ammissione dei propri mezzi istruttori.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 187/2020 R.G.
TRA con sede in Naso c.da Mancogna (p.i. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Massimo Miracola presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'avv. Giuseppe Faraci, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
CONVENUTO avente per OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ha tempestivamente riassunto davanti a questo Tribunale il Parte_1 giudizio – originariamente incardinato dinnanzi al . – di Controparte_2 CP_3 risarcimento del danno patito a causa dei provvedimenti di sospensione dei lavori e di revoca in autotutela della concessione edilizia n. 28/2002 adottati nei suoi confronti dal Comune di Naso. In particolare, rappresentava di avere ottenuto dall'Ente locale il rilascio della concessione edilizia chiesta per la costruzione in c.da Mancogna di un impianto di insediamento industriale da destinare alla lavorazione di pietra naturale, ma di essersi vista, prima, sospendere provvisoriamente i lavori con l'ordinanza dirigenziale n. 7 del
22 marzo 2003 e, poi, ritirare definitivamente in autotutela l'atto amministrativo.
Lamentava dunque una lesione dell'affidamento nutrito sulla esistenza dei presupposti necessari per l'edificazione del manufatto, allegando il danno emergente e il lucro cessante.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, con comparsa del 21 dicembre 2021 si costituiva il , resistendo. CP_1
Pervenuta per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 24 marzo 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), la causa, dopo alcuni differimenti necessari per la riorganizzazione del gravoso ruolo ereditato e ritenuta matura per la decisione senza la necessità di attività istruttoria, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – La domanda è infondata e, pertanto, può prescindersi dall'esame dettagliato delle eccezioni in rito sollevate dal convenuto che appaiono comunque intempestive giacché formulate in una comparsa depositata oltre la prima udienza.
È solo opportuno precisare che è evidente come a) nel corso degli anni la veste giuridica di sia mutata, trasformandosi da società in accomandita semplice Parte_1 in società a responsabilità limitata (v. anche l'identità della partita I.V.A a dimostrazione che il soggetto fiscale è sempre il medesimo e, da ultimo, la produzione della visura storica), senza che si possa tuttavia nutrire alcun ragionevole dubbio sulla relativa legittimazione: infatti, in forza dell'art. 2498 c.c., “con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi”; b) il è il corretto contraddittore CP_1 giacché, per il rapporto di immedesimazione organica, gli atti dei responsabili dei procedimenti amministrativi si imputano all'Ente di appartenenza.
2.1. – La lesione del diritto alla conservazione dell'integrità patrimoniale cagionata da un provvedimento ampliativo illegittimo, poi annullato o revocato in autotutela, è stata configurata dalla giurisprudenza di legittimità come una responsabilità da contatto sociale qualificato, che integra una fattispecie complessa (Cass., S.U., n.
1567/2023).
Il giudizio, come pure indicato dal TAR in sede di pronuncia di difetto di giurisdizione, attiene infatti a un'attività materiale della P.A. e non già all'esercizio di un potere;
esercizio che avrebbe giustificato la corresponsione dell'indennizzo ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990.
In primo luogo, viene in rilievo un provvedimento amministrativo favorevole al privato ma affetto da un vizio di legittimità, che ne ha determinato l'annullamento da parte dell'Autorità Giudiziaria o da parte della stessa amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela (v. le sentenze di primo grado e di appello prodotte dal entro il termine delle preclusioni istruttorie). CP_1
Tale circostanza costituisce un mero fatto storico e non il fondamento della responsabilità dell'Ente, a cui si imputa non tanto di aver emanato un atto illegittimo quanto di aver leso, per suo tramite, l'affidamento del privato.
L'addebito, in altri termini, non consiste nello scorretto esercizio del potere bensì nella violazione delle regole della buona fede e scaturisce dal fatto che la pubblica amministrazione, avendo dato causa, con un'azione od un'omissione, al vizio di legittimità, ha reso inutile l'attività negoziale, le spese, i progetti che il privato ha elaborato confidando in uno stabile provvedimento amministrativo.
In secondo luogo, è necessaria la colpa dell'Amministrazione.
Infatti la P.A. non può essere chiamata a rispondere dei danni se non è colpevole dell'illegittimità del provvedimento amministrativo e, quindi, della lesione dell'affidamento del privato.
Occorre pertanto verificare se vi è stato o meno un comportamento negligente da parte dell'amministrazione in applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di
“errore scusabile”, secondo cui l'omessa rilevazione di un vizio di legittimità si traduce in colpa salvo che l'errore commesso dall'amministrazione derivi “dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali, di incertezza del quadro normativo di riferimento o di particolare complessità della situazione di fatto, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento”
(v., ex multis, Cons. St., sez. V, n. 3658/2022).
In sede di valutazione dell'elemento soggettivo, deve tenersi conto che l'ordinamento attribuisce un ruolo centrale ai progettisti, i quali assumono la qualifica di esercenti un servizio di pubblica necessità, facendosi garanti della legalità e della correttezza dell'intervento edilizio portato all'attenzione dell'ente locale.
Nel quadro della semplificazione amministrativa, il professionista abilitato si fa, quindi, carico non solo dell'interesse privato del committente, ma anche dell'interesse pubblico, in particolare effettuando attestazioni sullo stato dei luoghi e sui vincoli esistenti nonché di asseverazioni di conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle altre normative di settore.
Sicché l'amministrazione ha già chi la agevola nello svolgimento dei controlli sulle pratiche edilizie, nei fatti condotti sulla base dei dati fidefacenti dichiarati dal professionista sotto la propria responsabilità sul piano penale, amministrativo, disciplinare e civile.
Pertanto, ove l'illegittimità di un provvedimento amministrativo riposi su un errore imputabile al progettista, nessun rimprovero può muoversi all'ente locale che ha basato le proprie determinazioni sui dati riportati nei progetti, aventi valore certificativo.
Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità è l'affidamento del privato sulla validità ed efficacia del titolo edilizio;
affidamento che deve essere legittimo e, come tale, incolpevole (Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 20/2021: “[l]a responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento”).
In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha pure sostenuto che “un affidamento incolpevole non è predicabile (...) se l'illegittimità del provvedimento era evidente e avrebbe pertanto potuto essere facilmente accertata dal suo beneficiario, in conformità a una regola di carattere generale, espressamente richiamata in ambito civilistico (art. 1147, comma 2, cod. civ.), secondo cui la buona fede «non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave»” (cfr Consiglio di Stato, Ad.
Plen., n. 20/21).
Emerge dagli atti che il 22 settembre 2000 ha depositato presso il Comune Parte_1 di Naso un'istanza con cui chiedeva
Tale istanza era corredata da una perizia giurata ove il progettista, arch. Per_1
, aveva tra l'altro attestato
[...]
Nella relazione tecnica a firma dell'architetto (doc. 19) si legge Per_1 semplicemente che:
Al fine di verificare la buona fede in capo al privato – tale da ingenerare, come visto, un affidamento incolpevole – occorre allora confrontare la sua condotta, che è servita da impulso all'iter amministrativo, con il vizio riscontrato in relazione alla concessione edilizia n. 28/2002, la cui illegittimità è stata definitivamente accertata.
La sentenza n. 672/2005 del TA . (confermata dalla decisione del CP_2 CP_3
C.G.A., n. 56/2007) ha tra l'altro evidenziato che “l'atto di annullamento d'ufficio di una concessione edilizia” – invero non versato in atti, ma incontroverso – “[è] sorretto unicamente da valutazioni logico-giuridiche (collegate ... all'assenza o alla falsità di un presupposto di legge)” e che “le valutazioni che hanno condotto all'annullamento d'ufficio rivestono carattere di valutazioni giuridico-normative” (v. pag. 12).
In particolare, come si evince dal provvedimento di sospensione (prodromico all'annullamento), nonché dal testo della decisione prima richiamata, non è stata riscontrata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 22 Legge Regionale n. 71/1978 che nella formulazione – si noti – già vigente al tempo di protocollazione della richiesta così recitava: “Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di "risorse naturali locali" tassativamente individuate nello strumento urbanistico”.
In altre parole, il privato aveva chiesto di poter costruire nella zona destinata a verde agricolo un insediamento industriale, sebbene il riferimento agli insediamenti industriali fosse stato da tempo espunto dalla disciplina normativa specifica, “restando esclusivamente consentiti interventi edilizi finalizzati o alla lavorazione di prodotti agricoli ovvero allo sfruttamento di risorse naturali avente carattere artigianale ed è stata inserita l'ulteriore condizione allo sfruttamento di risorse naturali, consistente nel fatto che dette risorse naturali siano quelle tassativamente individuate nello strumento urbanistico”; strumento urbanistico che non annoverava la pietra tra le risorse naturali rilevanti (pag. 13 della decisione).
Tant'è che in precedenza, come dichiarato dalla stessa attrice, il terreno era coltivato ad aranceto e limoneto, trattandosi pacificamente di zona agricola.
Risulta allora evidente come, presentando l'istanza di concessione, e il suo Parte_1 mandatario abbiano ignorato la disciplina di settore, omettendo altresì qualsivoglia riferimento alla stessa nella domanda depositata presso il CP_1
Tale omissione, quand'anche solo colposa, è tanto più grave se si considera che nella specie l'ignoranza della legge non ha efficacia scusante in quanto evitabile.
Infatti, entrambi i soggetti coinvolti nell'atto di impulso del procedimento sono qualificati, rivestendo l'uno la qualifica di imprenditore;
l'altro – incaricato del progetto e, come prima indicato, esercente un servizio di pubblica necessità – la qualità di architetto che ha attestato, sotto il vincolo di giuramento, l'esistenza dei presupposti per ottenere la concessione, nonché la conformità della destinazione allo strumento urbanistico (“il sottoscritto, assunto l'incarico si è portato sul posto per prendere visione diretta dei luoghi sui quali dovrà insistere l'intervento ed ha effettuato gli appositi studi e rilievi , avvalendosi anche della consulenza del geologo, al fine di garantire la fattibilità dell'opera in relazione alle caratteristiche morfologiche e geologiche del sito e la compatibilità dello strumento urbanistico vigente. Ciò premesso, con la presente perizia giurata si attesta la fattibilità tecnica ed amministrativa degli interventi proposti (...)”, v. perizia giurata, enfasi aggiunta).
Non avendo assolto oneri minimi di cooperazione, tra cui si annovera ex art. 2 Cost. il dovere di fornire informazioni non reticenti, complete e adeguate al caso concreto, la condotta di (e del suo mandatario progettista) non può ritenersi sorretta Parte_1 da buona fede perché con un grado minimo di diligenza il privato avrebbe potuto facilmente accorgersi dell'illegittimità della concessione, al cui rilascio l'amministrazione è stata indotta dal comportamento altrui.
Di qui l'irrilevanza della prova orale articolata da parte attrice, che appariva in ogni caso documentale.
3. – Considerata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevata dal nonché l'inammissibilità delle sue residue eccezioni per CP_1 intempestività, le spese di lite vanno compensate per 2/3.
Il restante terzo va posto a carico di parte attrice e liquidato, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022
(in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass.,
S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore indeterminabile a complessità media, tenuto conto dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa costituitasi in ritardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 187/2020 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta la domanda risarcitoria spiegata da Parte_1 2) condanna rifondere al un terzo delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.810,33 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando i restanti due terzi.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 6 marzo 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 6 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
187/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MASSIMO MIRACOLA, il quale insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GIUSEPPE FARACI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Qualora la causa fosse rimessa in istruttoria chiede l'ammissione dei propri mezzi istruttori.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 187/2020 R.G.
TRA con sede in Naso c.da Mancogna (p.i. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Massimo Miracola presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'avv. Giuseppe Faraci, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
CONVENUTO avente per OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ha tempestivamente riassunto davanti a questo Tribunale il Parte_1 giudizio – originariamente incardinato dinnanzi al . – di Controparte_2 CP_3 risarcimento del danno patito a causa dei provvedimenti di sospensione dei lavori e di revoca in autotutela della concessione edilizia n. 28/2002 adottati nei suoi confronti dal Comune di Naso. In particolare, rappresentava di avere ottenuto dall'Ente locale il rilascio della concessione edilizia chiesta per la costruzione in c.da Mancogna di un impianto di insediamento industriale da destinare alla lavorazione di pietra naturale, ma di essersi vista, prima, sospendere provvisoriamente i lavori con l'ordinanza dirigenziale n. 7 del
22 marzo 2003 e, poi, ritirare definitivamente in autotutela l'atto amministrativo.
Lamentava dunque una lesione dell'affidamento nutrito sulla esistenza dei presupposti necessari per l'edificazione del manufatto, allegando il danno emergente e il lucro cessante.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, con comparsa del 21 dicembre 2021 si costituiva il , resistendo. CP_1
Pervenuta per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 24 marzo 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), la causa, dopo alcuni differimenti necessari per la riorganizzazione del gravoso ruolo ereditato e ritenuta matura per la decisione senza la necessità di attività istruttoria, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – La domanda è infondata e, pertanto, può prescindersi dall'esame dettagliato delle eccezioni in rito sollevate dal convenuto che appaiono comunque intempestive giacché formulate in una comparsa depositata oltre la prima udienza.
È solo opportuno precisare che è evidente come a) nel corso degli anni la veste giuridica di sia mutata, trasformandosi da società in accomandita semplice Parte_1 in società a responsabilità limitata (v. anche l'identità della partita I.V.A a dimostrazione che il soggetto fiscale è sempre il medesimo e, da ultimo, la produzione della visura storica), senza che si possa tuttavia nutrire alcun ragionevole dubbio sulla relativa legittimazione: infatti, in forza dell'art. 2498 c.c., “con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi”; b) il è il corretto contraddittore CP_1 giacché, per il rapporto di immedesimazione organica, gli atti dei responsabili dei procedimenti amministrativi si imputano all'Ente di appartenenza.
2.1. – La lesione del diritto alla conservazione dell'integrità patrimoniale cagionata da un provvedimento ampliativo illegittimo, poi annullato o revocato in autotutela, è stata configurata dalla giurisprudenza di legittimità come una responsabilità da contatto sociale qualificato, che integra una fattispecie complessa (Cass., S.U., n.
1567/2023).
Il giudizio, come pure indicato dal TAR in sede di pronuncia di difetto di giurisdizione, attiene infatti a un'attività materiale della P.A. e non già all'esercizio di un potere;
esercizio che avrebbe giustificato la corresponsione dell'indennizzo ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990.
In primo luogo, viene in rilievo un provvedimento amministrativo favorevole al privato ma affetto da un vizio di legittimità, che ne ha determinato l'annullamento da parte dell'Autorità Giudiziaria o da parte della stessa amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela (v. le sentenze di primo grado e di appello prodotte dal entro il termine delle preclusioni istruttorie). CP_1
Tale circostanza costituisce un mero fatto storico e non il fondamento della responsabilità dell'Ente, a cui si imputa non tanto di aver emanato un atto illegittimo quanto di aver leso, per suo tramite, l'affidamento del privato.
L'addebito, in altri termini, non consiste nello scorretto esercizio del potere bensì nella violazione delle regole della buona fede e scaturisce dal fatto che la pubblica amministrazione, avendo dato causa, con un'azione od un'omissione, al vizio di legittimità, ha reso inutile l'attività negoziale, le spese, i progetti che il privato ha elaborato confidando in uno stabile provvedimento amministrativo.
In secondo luogo, è necessaria la colpa dell'Amministrazione.
Infatti la P.A. non può essere chiamata a rispondere dei danni se non è colpevole dell'illegittimità del provvedimento amministrativo e, quindi, della lesione dell'affidamento del privato.
Occorre pertanto verificare se vi è stato o meno un comportamento negligente da parte dell'amministrazione in applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di
“errore scusabile”, secondo cui l'omessa rilevazione di un vizio di legittimità si traduce in colpa salvo che l'errore commesso dall'amministrazione derivi “dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali, di incertezza del quadro normativo di riferimento o di particolare complessità della situazione di fatto, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento”
(v., ex multis, Cons. St., sez. V, n. 3658/2022).
In sede di valutazione dell'elemento soggettivo, deve tenersi conto che l'ordinamento attribuisce un ruolo centrale ai progettisti, i quali assumono la qualifica di esercenti un servizio di pubblica necessità, facendosi garanti della legalità e della correttezza dell'intervento edilizio portato all'attenzione dell'ente locale.
Nel quadro della semplificazione amministrativa, il professionista abilitato si fa, quindi, carico non solo dell'interesse privato del committente, ma anche dell'interesse pubblico, in particolare effettuando attestazioni sullo stato dei luoghi e sui vincoli esistenti nonché di asseverazioni di conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle altre normative di settore.
Sicché l'amministrazione ha già chi la agevola nello svolgimento dei controlli sulle pratiche edilizie, nei fatti condotti sulla base dei dati fidefacenti dichiarati dal professionista sotto la propria responsabilità sul piano penale, amministrativo, disciplinare e civile.
Pertanto, ove l'illegittimità di un provvedimento amministrativo riposi su un errore imputabile al progettista, nessun rimprovero può muoversi all'ente locale che ha basato le proprie determinazioni sui dati riportati nei progetti, aventi valore certificativo.
Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità è l'affidamento del privato sulla validità ed efficacia del titolo edilizio;
affidamento che deve essere legittimo e, come tale, incolpevole (Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 20/2021: “[l]a responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento”).
In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha pure sostenuto che “un affidamento incolpevole non è predicabile (...) se l'illegittimità del provvedimento era evidente e avrebbe pertanto potuto essere facilmente accertata dal suo beneficiario, in conformità a una regola di carattere generale, espressamente richiamata in ambito civilistico (art. 1147, comma 2, cod. civ.), secondo cui la buona fede «non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave»” (cfr Consiglio di Stato, Ad.
Plen., n. 20/21).
Emerge dagli atti che il 22 settembre 2000 ha depositato presso il Comune Parte_1 di Naso un'istanza con cui chiedeva
Tale istanza era corredata da una perizia giurata ove il progettista, arch. Per_1
, aveva tra l'altro attestato
[...]
Nella relazione tecnica a firma dell'architetto (doc. 19) si legge Per_1 semplicemente che:
Al fine di verificare la buona fede in capo al privato – tale da ingenerare, come visto, un affidamento incolpevole – occorre allora confrontare la sua condotta, che è servita da impulso all'iter amministrativo, con il vizio riscontrato in relazione alla concessione edilizia n. 28/2002, la cui illegittimità è stata definitivamente accertata.
La sentenza n. 672/2005 del TA . (confermata dalla decisione del CP_2 CP_3
C.G.A., n. 56/2007) ha tra l'altro evidenziato che “l'atto di annullamento d'ufficio di una concessione edilizia” – invero non versato in atti, ma incontroverso – “[è] sorretto unicamente da valutazioni logico-giuridiche (collegate ... all'assenza o alla falsità di un presupposto di legge)” e che “le valutazioni che hanno condotto all'annullamento d'ufficio rivestono carattere di valutazioni giuridico-normative” (v. pag. 12).
In particolare, come si evince dal provvedimento di sospensione (prodromico all'annullamento), nonché dal testo della decisione prima richiamata, non è stata riscontrata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 22 Legge Regionale n. 71/1978 che nella formulazione – si noti – già vigente al tempo di protocollazione della richiesta così recitava: “Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di "risorse naturali locali" tassativamente individuate nello strumento urbanistico”.
In altre parole, il privato aveva chiesto di poter costruire nella zona destinata a verde agricolo un insediamento industriale, sebbene il riferimento agli insediamenti industriali fosse stato da tempo espunto dalla disciplina normativa specifica, “restando esclusivamente consentiti interventi edilizi finalizzati o alla lavorazione di prodotti agricoli ovvero allo sfruttamento di risorse naturali avente carattere artigianale ed è stata inserita l'ulteriore condizione allo sfruttamento di risorse naturali, consistente nel fatto che dette risorse naturali siano quelle tassativamente individuate nello strumento urbanistico”; strumento urbanistico che non annoverava la pietra tra le risorse naturali rilevanti (pag. 13 della decisione).
Tant'è che in precedenza, come dichiarato dalla stessa attrice, il terreno era coltivato ad aranceto e limoneto, trattandosi pacificamente di zona agricola.
Risulta allora evidente come, presentando l'istanza di concessione, e il suo Parte_1 mandatario abbiano ignorato la disciplina di settore, omettendo altresì qualsivoglia riferimento alla stessa nella domanda depositata presso il CP_1
Tale omissione, quand'anche solo colposa, è tanto più grave se si considera che nella specie l'ignoranza della legge non ha efficacia scusante in quanto evitabile.
Infatti, entrambi i soggetti coinvolti nell'atto di impulso del procedimento sono qualificati, rivestendo l'uno la qualifica di imprenditore;
l'altro – incaricato del progetto e, come prima indicato, esercente un servizio di pubblica necessità – la qualità di architetto che ha attestato, sotto il vincolo di giuramento, l'esistenza dei presupposti per ottenere la concessione, nonché la conformità della destinazione allo strumento urbanistico (“il sottoscritto, assunto l'incarico si è portato sul posto per prendere visione diretta dei luoghi sui quali dovrà insistere l'intervento ed ha effettuato gli appositi studi e rilievi , avvalendosi anche della consulenza del geologo, al fine di garantire la fattibilità dell'opera in relazione alle caratteristiche morfologiche e geologiche del sito e la compatibilità dello strumento urbanistico vigente. Ciò premesso, con la presente perizia giurata si attesta la fattibilità tecnica ed amministrativa degli interventi proposti (...)”, v. perizia giurata, enfasi aggiunta).
Non avendo assolto oneri minimi di cooperazione, tra cui si annovera ex art. 2 Cost. il dovere di fornire informazioni non reticenti, complete e adeguate al caso concreto, la condotta di (e del suo mandatario progettista) non può ritenersi sorretta Parte_1 da buona fede perché con un grado minimo di diligenza il privato avrebbe potuto facilmente accorgersi dell'illegittimità della concessione, al cui rilascio l'amministrazione è stata indotta dal comportamento altrui.
Di qui l'irrilevanza della prova orale articolata da parte attrice, che appariva in ogni caso documentale.
3. – Considerata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevata dal nonché l'inammissibilità delle sue residue eccezioni per CP_1 intempestività, le spese di lite vanno compensate per 2/3.
Il restante terzo va posto a carico di parte attrice e liquidato, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022
(in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass.,
S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore indeterminabile a complessità media, tenuto conto dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa costituitasi in ritardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 187/2020 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta la domanda risarcitoria spiegata da Parte_1 2) condanna rifondere al un terzo delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.810,33 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando i restanti due terzi.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 6 marzo 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi