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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4656 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione 1^ Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice rel. nel procedimento recante n. 3979/2025 R.G., decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.47 e ss. cpc proposto da (avv. L. Martucci), ricorrente, nei confronti di Parte_1 [...]
(avv. D. Annibaldis), resistente, ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA
Il Collegio, letti gli atti del procedimento e sentito il Giudice relatore;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.11.2025; letto il ricorso depositato il 31.03.2025 con cui ha chiesto una Parte_1 modifica delle condizioni di separazione, come stabilite nel decreto di omologa n. 381/2010 di questo Tribunale del 21.12.2010, disponendosi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
letta la comparsa di costituzione, con cui non si è opposta Controparte_1 all'avversa domanda e ha riferito di aver raggiunto una complessiva intesa conciliativa con il ricorrente;
vista la successiva convenzione volta ad ottenere una modifica congiunta delle condizioni di separazione, depositata telematicamente il 18.11.2025 e sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori, con conseguente trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale;
considerato che
tale accordo è conforme a legge e che non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo all'accoglimento di tale modifica consensuale delle condizioni di separazione, come del resto richiesto anche dal Pubblico Ministero;
ritenuto che
, di conseguenza, nulla deve essere disposto quanto alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, modifica le condizioni di separazione di cui al decreto di omologazione n. 381/2010 del 21.12.2010 reso dal Tribunale di Bari, nei termini congiuntamente richiesti dalle parti con la convenzione depositata telematicamente il 18.11.2025, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile il 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione 1^ Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice rel. nel procedimento recante n. 3979/2025 R.G., decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.47 e ss. cpc proposto da (avv. L. Martucci), ricorrente, nei confronti di Parte_1 [...]
(avv. D. Annibaldis), resistente, ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA
Il Collegio, letti gli atti del procedimento e sentito il Giudice relatore;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.11.2025; letto il ricorso depositato il 31.03.2025 con cui ha chiesto una Parte_1 modifica delle condizioni di separazione, come stabilite nel decreto di omologa n. 381/2010 di questo Tribunale del 21.12.2010, disponendosi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
letta la comparsa di costituzione, con cui non si è opposta Controparte_1 all'avversa domanda e ha riferito di aver raggiunto una complessiva intesa conciliativa con il ricorrente;
vista la successiva convenzione volta ad ottenere una modifica congiunta delle condizioni di separazione, depositata telematicamente il 18.11.2025 e sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori, con conseguente trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale;
considerato che
tale accordo è conforme a legge e che non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo all'accoglimento di tale modifica consensuale delle condizioni di separazione, come del resto richiesto anche dal Pubblico Ministero;
ritenuto che
, di conseguenza, nulla deve essere disposto quanto alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, modifica le condizioni di separazione di cui al decreto di omologazione n. 381/2010 del 21.12.2010 reso dal Tribunale di Bari, nei termini congiuntamente richiesti dalle parti con la convenzione depositata telematicamente il 18.11.2025, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile il 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato