Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. 4177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4177 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Nicola Napolitano presso il cui studio, sito in Capua (CE) alla Piazza Duomo n.5 elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti dall'avv. Antonella Laurenza, presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Toledo n. 256 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 23.12.2024 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 2.01.2025, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti,
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nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero in data 8.01.2025 ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 31.10.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Caivano (NA) in data 02.10.2015 e che dalla loro unione non sono nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 2.01.2025, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti.
Il PM in data 8.01.2025 apponeva il suo visto
Il Giudice relatore con provvedimento del 1.02.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
1. “I coniugi vivranno separati, con l'obbligo al rispetto reciproco fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza.
2. La casa familiare di proprietà del Sig. , con quanto in esso contenuto, Parte_2
resterà lui assegnata mentre la moglie si trasferirà presso un'altra abitazione di proprietà dei suoi genitori, in Caivano alla Via Garibaldi n.43, entro e non oltre dieci giorni dalla firma della presente convenzione asportando i beni ed effetti di stretto uso personale, comunque individuati in accordo con il coniuge;
3. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsiasi contribuzione economica l'una a carico dell'altra;
4. I coniugi prestano il loro reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del reciproco passaporto;
5. Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
”
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
2 R.g. V.g. 4177/2024
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) e (nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 04.07.1991) con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caivano (atto n. 188 parte II, Serie A , Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 3.02.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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