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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 237 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Daniela Marrabello (PEC: che lo rappresenta e difendono Email_1 giusta procura.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 05/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito numero
43920230000768264000, notificato il 30/12/2023, relativo a contributi della gestione commercianti per l'anno 2016. Il ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese contributive virgola in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dell'impugnato avviso di addebito numero 43920230000768264000 virgola e virgola per l'effetto, dichiarare non dovute le somme in esso richieste, per tutte le argomentazioni esposte in narrativa;
Condannare parte resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa,
IVA e CPA come per legge, con distrazione di spese ed onorari in giudizio in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse CP_1 pretese e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle somme riportate dall'avviso di addebito impugnato in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale deduce che la pretesa contributiva riportata dall'avviso debito impugnato faccia riferimento alla contribuzione dovuta all'anno 2016 eccedente il minimale commercianti, derivante da un Accertamento Unificato dell'Agenzia delle Entrate (n. TD9010200200), notificato il 14 settembre
2022.
5. Premettendo che a) la decorrenza dei termini di prescrizione, nel caso di cui ci si occupa, inizia dal
20/07/2017, corrispondente alla data di scadenza del versamento a saldo, b) l abbia Controparte_2 omesso di provare il contenuto dell'Accertamento Unificato e l'effettiva notifica dello stesso, la pretesa contributiva può dichiararsi estinta per intervenuta prescrizione virgola in ragione del decorso del termine quinquennale, normativamente disposto, fra il 20/07/2017 e la data di notifica dell'avviso di addebito impugnato (30/12/2023). Tale arco temporale è decorso senza l'interruzione di alcun atto di pagamento.
6. Neppure la sospensione dei termini prescrizionale durante il periodo pandemico può, peraltro considerarsi diretta a evitare la prescrizione che spirerebbe al più il 29.05.2023 (il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla
2 fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
7. Per le ragioni fin qui esposte, il ricorso merita di essere accolto e la pretesa contributiva riportata dalla visita debito impugnato deve dichiararsi estinta per intervenuta prescrizione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza nessuno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione.
- accoglie il ricorso virgola e per l'effetto accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione per la pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito impugnato;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.400,00 €oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Vibo Valentia, 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Daniela Marrabello (PEC: che lo rappresenta e difendono Email_1 giusta procura.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 05/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito numero
43920230000768264000, notificato il 30/12/2023, relativo a contributi della gestione commercianti per l'anno 2016. Il ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese contributive virgola in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dell'impugnato avviso di addebito numero 43920230000768264000 virgola e virgola per l'effetto, dichiarare non dovute le somme in esso richieste, per tutte le argomentazioni esposte in narrativa;
Condannare parte resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa,
IVA e CPA come per legge, con distrazione di spese ed onorari in giudizio in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse CP_1 pretese e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle somme riportate dall'avviso di addebito impugnato in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale deduce che la pretesa contributiva riportata dall'avviso debito impugnato faccia riferimento alla contribuzione dovuta all'anno 2016 eccedente il minimale commercianti, derivante da un Accertamento Unificato dell'Agenzia delle Entrate (n. TD9010200200), notificato il 14 settembre
2022.
5. Premettendo che a) la decorrenza dei termini di prescrizione, nel caso di cui ci si occupa, inizia dal
20/07/2017, corrispondente alla data di scadenza del versamento a saldo, b) l abbia Controparte_2 omesso di provare il contenuto dell'Accertamento Unificato e l'effettiva notifica dello stesso, la pretesa contributiva può dichiararsi estinta per intervenuta prescrizione virgola in ragione del decorso del termine quinquennale, normativamente disposto, fra il 20/07/2017 e la data di notifica dell'avviso di addebito impugnato (30/12/2023). Tale arco temporale è decorso senza l'interruzione di alcun atto di pagamento.
6. Neppure la sospensione dei termini prescrizionale durante il periodo pandemico può, peraltro considerarsi diretta a evitare la prescrizione che spirerebbe al più il 29.05.2023 (il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla
2 fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
7. Per le ragioni fin qui esposte, il ricorso merita di essere accolto e la pretesa contributiva riportata dalla visita debito impugnato deve dichiararsi estinta per intervenuta prescrizione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza nessuno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione.
- accoglie il ricorso virgola e per l'effetto accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione per la pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito impugnato;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.400,00 €oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Vibo Valentia, 19/03/2025.
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