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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 831/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. ON Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale a domanda congiunta instaurato da:
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
VALENTINA MIGLIARDI, ed elettivamente domiciliata in Parma, Borgo
Santa Chiara D'Assisi n. 8, presso il difensore VALENTINA MIGLIARDI
e
C.F. , con l'Avv. CAMILLA Controparte_1 C.F._2
ARALDI, ed elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Antini n. 3, presso lo studio del difensore CAMILLA ARALDI
con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti hanno presentato note scritte con le quali hanno chiesto pronunciarsi in conformità degli accordi scritti di cui al ricorso introduttivo congiunto.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/02/2025 le parti hanno premesso: di aver contratto matrimonio in data 31/05/2003 (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Parma dell'anno 2003 al n. 87, p.2, S.A); dall'unione erano nati i figli ON e EN, oramai maggiorenni ma non economicamente indipendenti, e , minorenne;
ormai da tempo Per_1
la convivenza era divenuta intollerabile.
Tanto premesso, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione, omologando gli accordi tra loro raggiunti.
Tale domanda merita accoglimento, a fronte della sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
rilevato altresì che le parti hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337 bis e ss. cod. civ. in relazione alla prole;
Ritenuto che, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, nulla osti a recepire l'accordo delle parti;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La separazione personale tra , (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), che hanno contratto matrimonio in data C.F._2
31/05/2003 (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Parma dell'anno 2003 al n. 87, p.2, S.A), in conformità alle condizioni da loro concordate;
omologa gli accordi raggiunti tra le parti;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/03/2025.
La Giudice rel. est. Il Presidente
Angela Casalini ON Medioli Devoto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 831/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. ON Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale a domanda congiunta instaurato da:
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
VALENTINA MIGLIARDI, ed elettivamente domiciliata in Parma, Borgo
Santa Chiara D'Assisi n. 8, presso il difensore VALENTINA MIGLIARDI
e
C.F. , con l'Avv. CAMILLA Controparte_1 C.F._2
ARALDI, ed elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Antini n. 3, presso lo studio del difensore CAMILLA ARALDI
con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti hanno presentato note scritte con le quali hanno chiesto pronunciarsi in conformità degli accordi scritti di cui al ricorso introduttivo congiunto.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/02/2025 le parti hanno premesso: di aver contratto matrimonio in data 31/05/2003 (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Parma dell'anno 2003 al n. 87, p.2, S.A); dall'unione erano nati i figli ON e EN, oramai maggiorenni ma non economicamente indipendenti, e , minorenne;
ormai da tempo Per_1
la convivenza era divenuta intollerabile.
Tanto premesso, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione, omologando gli accordi tra loro raggiunti.
Tale domanda merita accoglimento, a fronte della sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
rilevato altresì che le parti hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337 bis e ss. cod. civ. in relazione alla prole;
Ritenuto che, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, nulla osti a recepire l'accordo delle parti;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La separazione personale tra , (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), che hanno contratto matrimonio in data C.F._2
31/05/2003 (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Parma dell'anno 2003 al n. 87, p.2, S.A), in conformità alle condizioni da loro concordate;
omologa gli accordi raggiunti tra le parti;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/03/2025.
La Giudice rel. est. Il Presidente
Angela Casalini ON Medioli Devoto
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