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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 4727/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 4727/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Zagami ed Enzo Buda;
Parte_1
attrice contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo RT
Triolo e Carla Agarito;
convenuta
avente ad oggetto: restituzione d'indebito all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 10.12.2024 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in Parte_1
giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. RT
631/2024 con cui il Tribunale di Torino l'aveva condannata a pagare la somma di € 109.564,98, oltre interessi moratori e spese di lite, a titolo di restituzione della somma che GS (Gestore
Servizi Energetici) in data 30.08.2023 aveva erroneamente versato all'opponente (subentrante nella gestione dell'impianto di produzione elettrica inizialmente avviato da RT
invece che alla convenuta a titolo di conguaglio degli incentivi per la produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici, rappresentando: 1) di aver ricevuto il pagamento (di non contestata spettanza di dopo che il GS non riuscì a pagare l'opposta; 2) di RT
aver maturato un credito di € 10.475,33 verso la convenuta per mancato pagamento di alcune forniture elettriche, e di € 52.500,00 a titolo di penale maturata a seguito della risoluzione del contratto di fornitura elettrica per inadempimento dell'opposta, somme che domandava in via riconvenzionale;
3) che il pagamento effettuato da GS non ha liberato GS visto che detto ente
2 era perfettamente consapevole che il creditore effettivo fosse e non RT Pt_1
tanto che la somma pagata era stata determinata proprio in ragione del subentro nella
[...]
gestione dell'impianto elettrico a titolo di conguaglio, ragion per cui l'opponente sarebbe tenuta a restituire i soldi solamente a GS e non alla resistente ex art. 2033 c.c., non essendo neppure applicabili gli artt. 1188 e 1189 c.c.;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui
[...]
contestava la fondatezza dell'avversaria opposizione RT
rappresentando: 1) che GS in buona fede aveva pagato il conguaglio all'opponente invece che all'opposta, essendo l'opponente creditore apparente in quanto subentrante nella gestione dell'impianto; 2) l'inammissibilità della domanda riconvenzionale attorea in quanto afferente diverso rapporto giuridico;
3) la non corrispondenza fra la somma richiesta a titolo di fornitura elettrica e i consumi effettivi, dalla convenuta stimati in € 4.023,04; 4) che, peraltro, l'opponente avrebbe pure dovuto corrispondere alla convenuta il 90% del maggior risultato economico risultante dalla produzione degli impianti ceduti, pari ad € 1.843,00, oltre l'importo di € 5.000,00 a titolo di rifacimento del tetto, somme che portava in compensazione;
5) che la risoluzione del contratto di fornitura era stata formulata solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo sicché non era valida;
6) che la clausola risolutiva espressa e la penale contrattuale contenute nell'art. 15 del contratto di fornitura elettrica erano inefficaci in quanto clausole vessatorie non debitamente sottoscritte;
7) di voler ottenere la condanna ex art. 96 c.p.c.;
- dato atto che con ordinanza 15.07.2024 il Giudice rigettava i mezzi di prova orali dedotti dalla sola parte convenuta, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, infine, fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio al 10.12.2024 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'opposizione sia fondata nei limiti di seguito espressi;
- che, innanzi tutto, il decreto ingiuntivo va revocato in quanto l'unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del denaro che GS ha corrisposto a invece che a Parte_1 CP_1
è lo stesso GS (va detto che le parti sono concordi nell'attribuire alla società opposta la
[...]
titolarità esclusiva del credito pagato da GS a;
Parte_1
3 - che, infatti, l'art. 2033 c.c. attribuisce la legittimazione a chiedere la ripetizione dell'indebito al soggetto che ha pagato, e non al vero creditore, che nel caso di specie è, pacificamente,
, posto che i conguagli corrisposti da GS si riferivano a crediti maturati quando RT
l'impianto era gestito dalla convenuta e non dall'attrice;
- che, inoltre, nel caso di specie non è neppure applicabile l'art. 1188 c.c. secondo cui “Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato”;
- che, infatti, non era né rappresentante del creditore né altrimenti autorizzata a Parte_1
ricevere il pagamento in luogo di , sicché era soggetto del tutto non legittimato RT
a ricevere il pagamento, pagamento che pertanto non ha effetto liberatorio per GS non avendolo la convenuta ratificato né avendone approfittato;
- che neppure è applicabile l'art. 1189 c.c. (pagamento al creditore apparente) secondo cui “Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche,
è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito”, norma invece espressamente invocata dalla difesa di;
RT
- che, infatti, ad avviso del Tribunale GS non ha effettuato il pagamento a favore di chi appariva legittimato in base a circostanze univoche, dal momento che essa sapeva benissimo che il titolare del credito era dato che stava espressamente (come evincibile dai RT
documenti formati dallo stesso GS) pagando i conguagli degli incentivi maturati in data antecedente al subentro nella gestione dell'impianto da parte di tanto che effettuò Parte_1
un primo tentativo di pagamento a favore dell'opposta, non andato a buon fine, ragion per cui decise (non se ne conosce la ragione) di effettuare il pagamento a favore dell'opponente;
- che, pertanto, la decisione di GS di versare il conguaglio dichiaratamente spettante a a favore di risulta scelta gravemente colpevole, non essendovi RT Parte_1
francamente motivo per pagare al subentrante i compensi pacificamente spettanti al subentrato, fatto di cui il GS era perfettamente consapevole;
- che, infatti, “Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua
4 colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens":
(Cass., Sez. I, ordinanza n. 9758 del 19 aprile 2018): ma nella fattispecie in esame non sussisteva alcuna situazione apparente, e neppure un comportamento colposo da parte del creditore, non avendo serbato alcuna condotta che potesse indurre GS a ritenere che il RT
pagamento potesse essere effettuato a favore di Parte_1
- che, in altre parole, “Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile” (Cass., Sez. I, sentenza n. 6563 del 5 aprile 2016), realtà delle cose che, peraltro, nel caso di specie era perfettamente nota a GS;
- che, infine, va pure aggiunto che “In tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1189 c.c., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di "ratio", sia all'ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui lo stesso venga effettuato a persona che appaia autorizzata
a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare
l'errore del "solvens", facendo sorgere in quest'ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell' "accipiens" (Cass., Sez. II, sentenza n.
15339 del 13 settembre 2012), ma anche in questo caso non è responsabile di RT
alcuna condotta causativa dell'errore;
- che nel caso di specie, pertanto, non può essere riconosciuto al GS la buona fede del debitore rilevante ai sensi dell'art. 1189 c.c. dal momento che GS era perfettamente consapevole del soggetto titolare del credito, sicché il pagamento effettuato non ha effetto liberatorio del debitore, ragion per cui è legittimata a chiedere di nuovo il pagamento a GS, RT
ma non la restituzione dell'indebito all'opponente, posto che l'operatività del secondo comma
5 dell'art. 1189 c.c. presuppone che il pagamento al creditore apparente abbia avuto effetto liberatorio verso il debitore, ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame;
- che, conseguentemente, solamente GS può chiedere la restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ragion per cui il decreto ingiuntivo deve essere revocato non essendo applicabile la normativa citata da parte convenuta;
- che a questo punto deve essere esaminata la domanda riconvenzionale di parte attrice, che in via preliminare va dichiarata ammissibile in quanto per pacifica giurisprudenza “qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore a fondamento della sua domanda, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il simultaneus processus” (Cass., Sez. III, 04/07/2006, n. 15271), mentre con specifico riferimento ad un'opposizione a decreto ingiuntivo è stato affermato che “la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente … può essere fondata su un titolo giustificativo diverso dalla pretesa principale e, se non determina uno spostamento di competenza, deve ritenersi ammissibile anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 36 c.p.c.” (Cass., Sez. Lav., 09/10/2000, n. 13445);
- che nel caso di specie (che è pure opposizione a decreto ingiuntivo), pertanto, è evidente sia il fatto che la domanda riconvenzionale proposta non ecceda la competenza del Tribunale adito sia l'oggettiva opportunità di una sua trattazione nel presente giudizio attesa la sussistenza di un forte collegamento sostanziale con la pretesa oggetto della domanda dedotta in sede monitoria, posto che entrambe concernono la complessiva vicenda legata all'impianto di produzione di energia fotovoltaica;
- che, pertanto, deve essere valutata la domanda riconvenzionale di avente ad Parte_1
oggetto la richiesta di pagamento di alcune bollette e della penale contrattuale maturata a seguito della risoluzione del contrato intimata dall'opponente in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di fornitura;
- che al riguardo va premesso che l'art. 15 del contratto di fornitura (che disciplina tanto la clausola risolutiva espressa quanto la penale) non è nullo per violazione dell'art. 1341 c.c. come invece eccepito da parte convenuta, perché tanto la clausola risolutiva espressa (Cass., Ord. 05-
07-2018, n. 17603 secondo cui la clausola risolutiva espressa “non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341 c.c., comma 2”, nello stesso senso Cass. Sez. 1 11/11/2016 n. 23065;
6 Cass. Sez. 3 28/06/2010 n. 15365), tanto la penale (Cass., Sez. III, 20744/2004 secondo cui “la clausola penale, espressamente prevista dagli artt. 1382 c.c. e ss., non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di clausole vessatorie tassativamente previste dall'art. 1341 c.c.)” non sono previsioni vessatorie, che a loro volta sono solamente quelle tassativamente previste dalla legge;
- che, pertanto, a questo punto va valutata l'esistenza della morosità nel pagamento delle bollette allegata da parte attrice in € 10.475,33, mentre parte convenuta sostiene che in realtà la morosità ammonterebbe a soli € 4.023,04, somma peraltro compensata da maggiori crediti dell'opposta pari ad € 6.843,00;
- che la contestazione sui consumi fatturati da parte di attiene, RT
sostanzialmente, al fatto che l'opponente avrebbe addebitato alla convenuta non solo i consumi elettrici da questa effettuati ma anche i consumi relativi alla gestione dell'impianto fotovoltaico;
- che detta tesi non è tuttavia condivisile alla luce delle disposizioni contrattuali;
- che, infatti, l'art. 6 del contratto prevedeva espressamente che “Il Produttore deve farsi carico di tutte le spese, esclusa acqua ed energia elettrica, dipendenti dal funzionamento dell'Impianto fotovoltaico ed eventuali altre strutture pertinenziali”: dunque, le spese energetiche necessarie per il funzionamento dell'impianto fotovoltaico non erano a carico del produttore
(ovvero ma del cliente (ovvero , con la conseguenza che il Parte_1 RT
consumo che la convenuta addebita all'opponente di € 500,00 al mese (cifra peraltro senza prova alcuna) è in realtà a carico della convenuta stessa in quanto correlato al funzionamento dell'impianto fotovoltaico;
- che, infatti, al POD intestato alla convenuta erano collegati solamente due tipologie di consumi, ovvero quelli imputabili direttamente a (come tali di spettanza RT
dell'opposta) e quelli imputabili al funzionamento dell'impianto (pure imputabili all'opposta in forza di apposita previsione contrattuale);
- che, in effetti, come evincibile dal doc. n. 18 di parte attrice, dopo la cessazione del rapporto di fornitura con la convenuta, i consumi relativi al POD (ridotti al solo funzionamento dell'impianto) sono crollati a circa 1/5 rispetto ai consumi effettuati quando il rapporto di fornitura era in essere, chiaro indice del fatto che in precedenza la maggior parte dei consumi era addebitale all'uso diretto dell'energia da parte di;
RT
- che, ancora, l'attrice ha applicato alla fornitura elettrica l'Iva al 10% e non al 22%, come invece indicato nella perizia prodotta da parte convenuta (doc. n. 4);
7 - che, infine, sempre la suddetta perizia afferma che il consumo imputabile a CP_1
nel periodo fra agosto 2021 e marzo 2023 (dopo la fornitura è cessata) ammonterebbe ad €
[...]
15.570,11, somma che in realtà è perfettamente in linea con la richiesta di pagamento di Pt_1
posto che l'attrice ha chiesto il pagamento della somma di € 10.475,33 a partire dal mese di
[...]
gennaio 2022, dovendosi all'uopo anche tenere in considerazione un fatto notorio, pure allegato da parte attrice, ovvero il consistente aumento dei prezzi dell'energia maturati successivamente al mese di febbraio 2022 in conseguenza della guerra fra Russia ed Ucraina, il che ha inevitabilmente portato ad un aumento delle spese energetiche (parte convenuta nella perizia contesta un aumento di 1/3, che però è perfettamente compatibile con gli eventi bellici sopra descritti);
- che, pertanto, il credito dell'attrice per le bollette non pagate deve essere accertato nella misura richiesta di € 10.475,33 non essendo condivisibili le contestazioni svolte dalla convenuta circa la correttezza della somma richiesta;
- che, tuttavia, a detto credito devono essere portate in compensazione due voci di credito eccepite dalla convenuta, ovvero la somma di € 1.843,00, pari al 90% del maggior risultato economico risultante dalla produzione degli impianti ceduti, e la somma di € 5.000,00 a titolo di rifacimento del tetto che è stato realizzato dalla resistente;
- che entrambi i suddetti crediti, infatti, risultano riconosciuti e promessi in pagamento dall'opponente (doc. n. 2 fase monitoria), dato che nel suddetto documento (mai disconosciuto)
l'opponente espressamente riconosceva nella convenuta il soggetto autore del rifacimento del tetto, invitandola a provvedere alla relativa fatturazione (insieme all'importo di € 1.843,00, pari al
90% del maggior risultato economico risultante dalla produzione degli impianti ceduti);
- che al riguardo va detto che “la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente
l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che qualora il promissario, agendo per
l'adempimento dell'obbligazione, dia la prova della promessa, incombe sul promittente l'onere di
8 provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale” (Cass. civ., Sez. III,
23/02/2006, n. 4019), onere nel caso di specie in alcun modo assolto;
- che, infatti, l'unica difesa specifica sul punto svolta dall'opponente attiene al fatto che un terzo, ovvero avrebbe successivamente rivendicato di essere stata lei a Parte_2
ristrutturare il tetto (doc. n. 10 parte attrice), ma detto assunto non è sufficiente per l'assolvimento dell'onere probatorio sopra riferito anche perché il citato terzo in realtà non ha affatto affermato nella missiva in commento di essere stato lui a ristrutturare il tetto, posto che afferma espressamente che è stata l'odierna convenuta a ristrutturare il Parte_2
tetto, sicché la richiesta del terzo di essere rimborsata dall'opponente non risulta supportata da alcun fondamento giuridico;
- che, dunque, al credito allegato da parte attrice (€ 10.475,339) devono essere detratti in compensazione i due crediti allegati da parte convenuta (€ 6.843,00) sicché residua a favore dell'opponente la minor somma di € 3.632,33, oltre interessi ai sensi del D.lgs. n. 231/2022 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo, come previsto dall'art. 12 del contratto (la compensazione va effettuata con riferimento ai debiti più risalenti);
- che, anche la domanda di pagamento della penale deve essere accolta, malgrado la riduzione della morosità;
- che, infatti, al momento della dichiarazione dell'attrice di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (23.02.2024 doc. n. 9 parte attrice), sussisteva, malgrado la compensazione sopra operata, una morosità sufficiente per entità e durata per risolvere il contratto (solo dovendosi aggiungere che la decisione di di risolvere il contratto dopo la notifica del Parte_1
decreto ingiuntivo è perfettamente legittima, non avendo la suddetta notifica, che peraltro riguarda un credito fondato su un rapporto giuridico diverso, un effetto preclusivo)
- che, dunque, risulta applicabile la penale di € 7.500,00 per ogni anno (o frazione) di contratto non goduto a causa della risoluzione (7 in totale), per un totale di € 52.500,00 oltre interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 con decorrenza dal 23.02.2024 sino al giorno prima della domanda giudiziale, e comma 4 con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo effettivo), mentre non può essere riconosciuta la rivalutazione trattandosi di obbligazione di valuta e non di valore: “trattandosi nella specie di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva solo qualora, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici
9 mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. un. 16 luglio 2008 n. 19499). Questa circostanza doveva essere allegata, e occorrendo dimostrata dall'attore, e non è censurabile la decisione del giudice di merito che rigetta la relativa domanda la quale, senza allegare tali elementi, pretenda di fondarsi genericamente su presunzioni semplici” (Cass., sez. I, 27/11/2013, n. 26501);
- che, infine, per quanto la questione non sia stata sollevata dalla società convenuta, va detto che non vi sono i presupposti per la riduzione d'ufficio della penale;
- che, infatti, sarebbe stato onere di indicare le ragioni che potevano far RT
ritenere eccessiva la penale dovendo il debitore allegare e provare i fatti dai quali risulti l'eccessività della previsione della penale stessa (Cass., n. 22747/2013), eccessività che deve dunque risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo
(Cass., n. 32021/2019);
- che detto onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto nel presente giudizio, nulla avendo allegato la parte convenuta, ed avendo al contrario l'opponente documentato che la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento della resistente è per lei cagionevole di importanti danni non solo in punto mancata emissione delle bollette ma soprattutto per la perdita degli incentivi alla produzione di energia da impianti fotovoltaici, sicché la penale non può essere ritenuta eccessiva;
- che infine, le spese di lite seguono la soccombenza pressoché integrale dell'opposta, venendo liquidate in conformità ai parametri medi (scaglione sino ad € 260.000,00 alla luce dell'importo della domanda della convenuta che è stata rigettata) per le prime due fasi, ed in conformità ai parametri minimi per le altre due fasi stante la modesta attività processuale ivi svolta;
ovviamente, l'esito del giudizio esclude la possibilità di accogliere la domanda per lite temeraria formulata da parte convenuta:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
10 Revoca il decreto ingiuntivo e dichiara che nulla deve in forza del titolo dedotto Parte_1
in sede monitoria a . RT
Rigetta la domanda di volta alla declaratoria di RT
nullità della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto 15.09.2021 (doc. n. 6 parte attrice).
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da RT
.
[...]
Condanna a pagare a favore di RT Parte_1
la somma di € 3.632,33, oltre interessi ai sensi del D.lgs. n. 231/2022 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo, a titolo di fornitura di energia elettrica.
Condanna a pagare a favore di CP_1 RT Parte_1
la somma di € 52.500,00 oltre interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 con decorrenza dal
23.02.2024 sino al giorno prima della domanda giudiziale, e comma 4 con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo effettivo) a titolo di penale contrattuale.
Condanna a pagare a favore di RT Parte_1
le spese di lite di questo giudizio, spese che liquida in € 9.142,00 a titolo di compenso ed in €
406.50 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 01.01.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
11
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 4727/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Zagami ed Enzo Buda;
Parte_1
attrice contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo RT
Triolo e Carla Agarito;
convenuta
avente ad oggetto: restituzione d'indebito all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 10.12.2024 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in Parte_1
giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. RT
631/2024 con cui il Tribunale di Torino l'aveva condannata a pagare la somma di € 109.564,98, oltre interessi moratori e spese di lite, a titolo di restituzione della somma che GS (Gestore
Servizi Energetici) in data 30.08.2023 aveva erroneamente versato all'opponente (subentrante nella gestione dell'impianto di produzione elettrica inizialmente avviato da RT
invece che alla convenuta a titolo di conguaglio degli incentivi per la produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici, rappresentando: 1) di aver ricevuto il pagamento (di non contestata spettanza di dopo che il GS non riuscì a pagare l'opposta; 2) di RT
aver maturato un credito di € 10.475,33 verso la convenuta per mancato pagamento di alcune forniture elettriche, e di € 52.500,00 a titolo di penale maturata a seguito della risoluzione del contratto di fornitura elettrica per inadempimento dell'opposta, somme che domandava in via riconvenzionale;
3) che il pagamento effettuato da GS non ha liberato GS visto che detto ente
2 era perfettamente consapevole che il creditore effettivo fosse e non RT Pt_1
tanto che la somma pagata era stata determinata proprio in ragione del subentro nella
[...]
gestione dell'impianto elettrico a titolo di conguaglio, ragion per cui l'opponente sarebbe tenuta a restituire i soldi solamente a GS e non alla resistente ex art. 2033 c.c., non essendo neppure applicabili gli artt. 1188 e 1189 c.c.;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui
[...]
contestava la fondatezza dell'avversaria opposizione RT
rappresentando: 1) che GS in buona fede aveva pagato il conguaglio all'opponente invece che all'opposta, essendo l'opponente creditore apparente in quanto subentrante nella gestione dell'impianto; 2) l'inammissibilità della domanda riconvenzionale attorea in quanto afferente diverso rapporto giuridico;
3) la non corrispondenza fra la somma richiesta a titolo di fornitura elettrica e i consumi effettivi, dalla convenuta stimati in € 4.023,04; 4) che, peraltro, l'opponente avrebbe pure dovuto corrispondere alla convenuta il 90% del maggior risultato economico risultante dalla produzione degli impianti ceduti, pari ad € 1.843,00, oltre l'importo di € 5.000,00 a titolo di rifacimento del tetto, somme che portava in compensazione;
5) che la risoluzione del contratto di fornitura era stata formulata solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo sicché non era valida;
6) che la clausola risolutiva espressa e la penale contrattuale contenute nell'art. 15 del contratto di fornitura elettrica erano inefficaci in quanto clausole vessatorie non debitamente sottoscritte;
7) di voler ottenere la condanna ex art. 96 c.p.c.;
- dato atto che con ordinanza 15.07.2024 il Giudice rigettava i mezzi di prova orali dedotti dalla sola parte convenuta, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, infine, fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio al 10.12.2024 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'opposizione sia fondata nei limiti di seguito espressi;
- che, innanzi tutto, il decreto ingiuntivo va revocato in quanto l'unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del denaro che GS ha corrisposto a invece che a Parte_1 CP_1
è lo stesso GS (va detto che le parti sono concordi nell'attribuire alla società opposta la
[...]
titolarità esclusiva del credito pagato da GS a;
Parte_1
3 - che, infatti, l'art. 2033 c.c. attribuisce la legittimazione a chiedere la ripetizione dell'indebito al soggetto che ha pagato, e non al vero creditore, che nel caso di specie è, pacificamente,
, posto che i conguagli corrisposti da GS si riferivano a crediti maturati quando RT
l'impianto era gestito dalla convenuta e non dall'attrice;
- che, inoltre, nel caso di specie non è neppure applicabile l'art. 1188 c.c. secondo cui “Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato”;
- che, infatti, non era né rappresentante del creditore né altrimenti autorizzata a Parte_1
ricevere il pagamento in luogo di , sicché era soggetto del tutto non legittimato RT
a ricevere il pagamento, pagamento che pertanto non ha effetto liberatorio per GS non avendolo la convenuta ratificato né avendone approfittato;
- che neppure è applicabile l'art. 1189 c.c. (pagamento al creditore apparente) secondo cui “Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche,
è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito”, norma invece espressamente invocata dalla difesa di;
RT
- che, infatti, ad avviso del Tribunale GS non ha effettuato il pagamento a favore di chi appariva legittimato in base a circostanze univoche, dal momento che essa sapeva benissimo che il titolare del credito era dato che stava espressamente (come evincibile dai RT
documenti formati dallo stesso GS) pagando i conguagli degli incentivi maturati in data antecedente al subentro nella gestione dell'impianto da parte di tanto che effettuò Parte_1
un primo tentativo di pagamento a favore dell'opposta, non andato a buon fine, ragion per cui decise (non se ne conosce la ragione) di effettuare il pagamento a favore dell'opponente;
- che, pertanto, la decisione di GS di versare il conguaglio dichiaratamente spettante a a favore di risulta scelta gravemente colpevole, non essendovi RT Parte_1
francamente motivo per pagare al subentrante i compensi pacificamente spettanti al subentrato, fatto di cui il GS era perfettamente consapevole;
- che, infatti, “Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua
4 colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens":
(Cass., Sez. I, ordinanza n. 9758 del 19 aprile 2018): ma nella fattispecie in esame non sussisteva alcuna situazione apparente, e neppure un comportamento colposo da parte del creditore, non avendo serbato alcuna condotta che potesse indurre GS a ritenere che il RT
pagamento potesse essere effettuato a favore di Parte_1
- che, in altre parole, “Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile” (Cass., Sez. I, sentenza n. 6563 del 5 aprile 2016), realtà delle cose che, peraltro, nel caso di specie era perfettamente nota a GS;
- che, infine, va pure aggiunto che “In tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1189 c.c., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di "ratio", sia all'ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui lo stesso venga effettuato a persona che appaia autorizzata
a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare
l'errore del "solvens", facendo sorgere in quest'ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell' "accipiens" (Cass., Sez. II, sentenza n.
15339 del 13 settembre 2012), ma anche in questo caso non è responsabile di RT
alcuna condotta causativa dell'errore;
- che nel caso di specie, pertanto, non può essere riconosciuto al GS la buona fede del debitore rilevante ai sensi dell'art. 1189 c.c. dal momento che GS era perfettamente consapevole del soggetto titolare del credito, sicché il pagamento effettuato non ha effetto liberatorio del debitore, ragion per cui è legittimata a chiedere di nuovo il pagamento a GS, RT
ma non la restituzione dell'indebito all'opponente, posto che l'operatività del secondo comma
5 dell'art. 1189 c.c. presuppone che il pagamento al creditore apparente abbia avuto effetto liberatorio verso il debitore, ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame;
- che, conseguentemente, solamente GS può chiedere la restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ragion per cui il decreto ingiuntivo deve essere revocato non essendo applicabile la normativa citata da parte convenuta;
- che a questo punto deve essere esaminata la domanda riconvenzionale di parte attrice, che in via preliminare va dichiarata ammissibile in quanto per pacifica giurisprudenza “qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore a fondamento della sua domanda, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il simultaneus processus” (Cass., Sez. III, 04/07/2006, n. 15271), mentre con specifico riferimento ad un'opposizione a decreto ingiuntivo è stato affermato che “la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente … può essere fondata su un titolo giustificativo diverso dalla pretesa principale e, se non determina uno spostamento di competenza, deve ritenersi ammissibile anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 36 c.p.c.” (Cass., Sez. Lav., 09/10/2000, n. 13445);
- che nel caso di specie (che è pure opposizione a decreto ingiuntivo), pertanto, è evidente sia il fatto che la domanda riconvenzionale proposta non ecceda la competenza del Tribunale adito sia l'oggettiva opportunità di una sua trattazione nel presente giudizio attesa la sussistenza di un forte collegamento sostanziale con la pretesa oggetto della domanda dedotta in sede monitoria, posto che entrambe concernono la complessiva vicenda legata all'impianto di produzione di energia fotovoltaica;
- che, pertanto, deve essere valutata la domanda riconvenzionale di avente ad Parte_1
oggetto la richiesta di pagamento di alcune bollette e della penale contrattuale maturata a seguito della risoluzione del contrato intimata dall'opponente in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di fornitura;
- che al riguardo va premesso che l'art. 15 del contratto di fornitura (che disciplina tanto la clausola risolutiva espressa quanto la penale) non è nullo per violazione dell'art. 1341 c.c. come invece eccepito da parte convenuta, perché tanto la clausola risolutiva espressa (Cass., Ord. 05-
07-2018, n. 17603 secondo cui la clausola risolutiva espressa “non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341 c.c., comma 2”, nello stesso senso Cass. Sez. 1 11/11/2016 n. 23065;
6 Cass. Sez. 3 28/06/2010 n. 15365), tanto la penale (Cass., Sez. III, 20744/2004 secondo cui “la clausola penale, espressamente prevista dagli artt. 1382 c.c. e ss., non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di clausole vessatorie tassativamente previste dall'art. 1341 c.c.)” non sono previsioni vessatorie, che a loro volta sono solamente quelle tassativamente previste dalla legge;
- che, pertanto, a questo punto va valutata l'esistenza della morosità nel pagamento delle bollette allegata da parte attrice in € 10.475,33, mentre parte convenuta sostiene che in realtà la morosità ammonterebbe a soli € 4.023,04, somma peraltro compensata da maggiori crediti dell'opposta pari ad € 6.843,00;
- che la contestazione sui consumi fatturati da parte di attiene, RT
sostanzialmente, al fatto che l'opponente avrebbe addebitato alla convenuta non solo i consumi elettrici da questa effettuati ma anche i consumi relativi alla gestione dell'impianto fotovoltaico;
- che detta tesi non è tuttavia condivisile alla luce delle disposizioni contrattuali;
- che, infatti, l'art. 6 del contratto prevedeva espressamente che “Il Produttore deve farsi carico di tutte le spese, esclusa acqua ed energia elettrica, dipendenti dal funzionamento dell'Impianto fotovoltaico ed eventuali altre strutture pertinenziali”: dunque, le spese energetiche necessarie per il funzionamento dell'impianto fotovoltaico non erano a carico del produttore
(ovvero ma del cliente (ovvero , con la conseguenza che il Parte_1 RT
consumo che la convenuta addebita all'opponente di € 500,00 al mese (cifra peraltro senza prova alcuna) è in realtà a carico della convenuta stessa in quanto correlato al funzionamento dell'impianto fotovoltaico;
- che, infatti, al POD intestato alla convenuta erano collegati solamente due tipologie di consumi, ovvero quelli imputabili direttamente a (come tali di spettanza RT
dell'opposta) e quelli imputabili al funzionamento dell'impianto (pure imputabili all'opposta in forza di apposita previsione contrattuale);
- che, in effetti, come evincibile dal doc. n. 18 di parte attrice, dopo la cessazione del rapporto di fornitura con la convenuta, i consumi relativi al POD (ridotti al solo funzionamento dell'impianto) sono crollati a circa 1/5 rispetto ai consumi effettuati quando il rapporto di fornitura era in essere, chiaro indice del fatto che in precedenza la maggior parte dei consumi era addebitale all'uso diretto dell'energia da parte di;
RT
- che, ancora, l'attrice ha applicato alla fornitura elettrica l'Iva al 10% e non al 22%, come invece indicato nella perizia prodotta da parte convenuta (doc. n. 4);
7 - che, infine, sempre la suddetta perizia afferma che il consumo imputabile a CP_1
nel periodo fra agosto 2021 e marzo 2023 (dopo la fornitura è cessata) ammonterebbe ad €
[...]
15.570,11, somma che in realtà è perfettamente in linea con la richiesta di pagamento di Pt_1
posto che l'attrice ha chiesto il pagamento della somma di € 10.475,33 a partire dal mese di
[...]
gennaio 2022, dovendosi all'uopo anche tenere in considerazione un fatto notorio, pure allegato da parte attrice, ovvero il consistente aumento dei prezzi dell'energia maturati successivamente al mese di febbraio 2022 in conseguenza della guerra fra Russia ed Ucraina, il che ha inevitabilmente portato ad un aumento delle spese energetiche (parte convenuta nella perizia contesta un aumento di 1/3, che però è perfettamente compatibile con gli eventi bellici sopra descritti);
- che, pertanto, il credito dell'attrice per le bollette non pagate deve essere accertato nella misura richiesta di € 10.475,33 non essendo condivisibili le contestazioni svolte dalla convenuta circa la correttezza della somma richiesta;
- che, tuttavia, a detto credito devono essere portate in compensazione due voci di credito eccepite dalla convenuta, ovvero la somma di € 1.843,00, pari al 90% del maggior risultato economico risultante dalla produzione degli impianti ceduti, e la somma di € 5.000,00 a titolo di rifacimento del tetto che è stato realizzato dalla resistente;
- che entrambi i suddetti crediti, infatti, risultano riconosciuti e promessi in pagamento dall'opponente (doc. n. 2 fase monitoria), dato che nel suddetto documento (mai disconosciuto)
l'opponente espressamente riconosceva nella convenuta il soggetto autore del rifacimento del tetto, invitandola a provvedere alla relativa fatturazione (insieme all'importo di € 1.843,00, pari al
90% del maggior risultato economico risultante dalla produzione degli impianti ceduti);
- che al riguardo va detto che “la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente
l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che qualora il promissario, agendo per
l'adempimento dell'obbligazione, dia la prova della promessa, incombe sul promittente l'onere di
8 provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale” (Cass. civ., Sez. III,
23/02/2006, n. 4019), onere nel caso di specie in alcun modo assolto;
- che, infatti, l'unica difesa specifica sul punto svolta dall'opponente attiene al fatto che un terzo, ovvero avrebbe successivamente rivendicato di essere stata lei a Parte_2
ristrutturare il tetto (doc. n. 10 parte attrice), ma detto assunto non è sufficiente per l'assolvimento dell'onere probatorio sopra riferito anche perché il citato terzo in realtà non ha affatto affermato nella missiva in commento di essere stato lui a ristrutturare il tetto, posto che afferma espressamente che è stata l'odierna convenuta a ristrutturare il Parte_2
tetto, sicché la richiesta del terzo di essere rimborsata dall'opponente non risulta supportata da alcun fondamento giuridico;
- che, dunque, al credito allegato da parte attrice (€ 10.475,339) devono essere detratti in compensazione i due crediti allegati da parte convenuta (€ 6.843,00) sicché residua a favore dell'opponente la minor somma di € 3.632,33, oltre interessi ai sensi del D.lgs. n. 231/2022 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo, come previsto dall'art. 12 del contratto (la compensazione va effettuata con riferimento ai debiti più risalenti);
- che, anche la domanda di pagamento della penale deve essere accolta, malgrado la riduzione della morosità;
- che, infatti, al momento della dichiarazione dell'attrice di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (23.02.2024 doc. n. 9 parte attrice), sussisteva, malgrado la compensazione sopra operata, una morosità sufficiente per entità e durata per risolvere il contratto (solo dovendosi aggiungere che la decisione di di risolvere il contratto dopo la notifica del Parte_1
decreto ingiuntivo è perfettamente legittima, non avendo la suddetta notifica, che peraltro riguarda un credito fondato su un rapporto giuridico diverso, un effetto preclusivo)
- che, dunque, risulta applicabile la penale di € 7.500,00 per ogni anno (o frazione) di contratto non goduto a causa della risoluzione (7 in totale), per un totale di € 52.500,00 oltre interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 con decorrenza dal 23.02.2024 sino al giorno prima della domanda giudiziale, e comma 4 con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo effettivo), mentre non può essere riconosciuta la rivalutazione trattandosi di obbligazione di valuta e non di valore: “trattandosi nella specie di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva solo qualora, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici
9 mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. un. 16 luglio 2008 n. 19499). Questa circostanza doveva essere allegata, e occorrendo dimostrata dall'attore, e non è censurabile la decisione del giudice di merito che rigetta la relativa domanda la quale, senza allegare tali elementi, pretenda di fondarsi genericamente su presunzioni semplici” (Cass., sez. I, 27/11/2013, n. 26501);
- che, infine, per quanto la questione non sia stata sollevata dalla società convenuta, va detto che non vi sono i presupposti per la riduzione d'ufficio della penale;
- che, infatti, sarebbe stato onere di indicare le ragioni che potevano far RT
ritenere eccessiva la penale dovendo il debitore allegare e provare i fatti dai quali risulti l'eccessività della previsione della penale stessa (Cass., n. 22747/2013), eccessività che deve dunque risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo
(Cass., n. 32021/2019);
- che detto onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto nel presente giudizio, nulla avendo allegato la parte convenuta, ed avendo al contrario l'opponente documentato che la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento della resistente è per lei cagionevole di importanti danni non solo in punto mancata emissione delle bollette ma soprattutto per la perdita degli incentivi alla produzione di energia da impianti fotovoltaici, sicché la penale non può essere ritenuta eccessiva;
- che infine, le spese di lite seguono la soccombenza pressoché integrale dell'opposta, venendo liquidate in conformità ai parametri medi (scaglione sino ad € 260.000,00 alla luce dell'importo della domanda della convenuta che è stata rigettata) per le prime due fasi, ed in conformità ai parametri minimi per le altre due fasi stante la modesta attività processuale ivi svolta;
ovviamente, l'esito del giudizio esclude la possibilità di accogliere la domanda per lite temeraria formulata da parte convenuta:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
10 Revoca il decreto ingiuntivo e dichiara che nulla deve in forza del titolo dedotto Parte_1
in sede monitoria a . RT
Rigetta la domanda di volta alla declaratoria di RT
nullità della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto 15.09.2021 (doc. n. 6 parte attrice).
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da RT
.
[...]
Condanna a pagare a favore di RT Parte_1
la somma di € 3.632,33, oltre interessi ai sensi del D.lgs. n. 231/2022 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo, a titolo di fornitura di energia elettrica.
Condanna a pagare a favore di CP_1 RT Parte_1
la somma di € 52.500,00 oltre interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 con decorrenza dal
23.02.2024 sino al giorno prima della domanda giudiziale, e comma 4 con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo effettivo) a titolo di penale contrattuale.
Condanna a pagare a favore di RT Parte_1
le spese di lite di questo giudizio, spese che liquida in € 9.142,00 a titolo di compenso ed in €
406.50 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 01.01.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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