CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/06/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr.ssa Simonetta Liscio - Presidente
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
Dr.ssa Orietta Paini - Consigliera
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 24 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
Parte_1
Avv.ti Elia Francesco e Adorisio Salvatore
a p p e l l a n t e
c o n t r o
CP_1
Avv. Arlotta Mirella
a p p e l l a t o
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Dichiara la parte appellante esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 25 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Simonetta Liscio)
firma digitale
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr.ssa Simonetta Liscio - Presidente
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
Dr.ssa Orietta Paini - Consigliera
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 24 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
Parte_1
Avv.ti Elia Francesco e Adorisio Salvatore
a p p e l l a n t e
c o n t r o
CP_1
Avv. Arlotta Mirella
a p p e l l a t o
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Dichiara la parte appellante esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 25 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Simonetta Liscio)
firma digitale