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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 434/2021,
tra
, , , , tutti nella qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elettivamente domiciliati come in atti presso lo studio dell'Avv. Umberto Per_1
Rigillo che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
attori
e
soc. , impresa designata per Fondo di Controparte_1
Garanzia TT EL RA , elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv.to
Giorgia Galli , che la rappresenta e difende giusta procura in atti convenuta
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 11/02/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il 2/11/2018 in OL HI , alle ore 12, circa, mentre si trovava , in qualità di pedone, ad attraversare le strisce pedonali situate alla via Garibaldi, nei pressi del bar “Sannino”.
Nell'occasione , un autoveicolo, rimasto inidentificato, investiva il mentovato dileguandosi , senza fermarsi, in direzione di S. Anastasia.
Parte attorea, all'uopo, deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva danno biologico rilevante.
Costituitesi le quest'ultima, al netto delle eccezioni preliminari Controparte_2
sollevate a mezzo articolate argomentazioni, deduceva la inverosimiglianza dei fatti esposti , argomentando articolatamente circa le incongruenze tra le documentazioni sanitarie versate in atti e i fatti esposti.
Con comparsa di intervento volontario del 17 07 2023 si costituivano in giudizio gli eredi legittimi dell'attore processuale, deceduto per causa estranee ai fatti di causa.
Svolta una attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, disposta una CTU quantificativa con relativi chiarimenti, il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari.
In prima battuta va dichiarata la procedibilità della domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione.
Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione della convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità della domanda in virtù del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del DLGS. n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima della instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento della normativa in seno al sistema normativo vigente. Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del DLGS n. 209/2005 è onere della compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela della stessa ( ex multis , v.Trib Avellino n. 1243/2012).
V' è più che una recente decisione della Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021).
Oltretutto, non essendovi prova della richiesta di integrazione espressa dalla convenuta, tale eccezione deve essere disattesa.
Parimenti, va osservato che la diffida risulta recapitata ai prefati soggetti giuridici (
) in data 20 07 2020 , a fronte di un giudizio incoato il 20 01 Controparte_3
2021, con pieno rispetto della decorrenza dei termini minimi di legge onde dare inizio all'accertamento processuale.
Circa, poi, la improcedibilità della domanda espressa si osservi che , come disposto dall'art. 3 comma 1, l'esperimento di negoziazione assistita è obbligatoria per chi intende “esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” e… “Allo stesso modo deve procedere, fuori dai casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.”. In questi casi infatti “l''esperimento del procedimento di negoziazione assistita
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Orbene, dalla lettura dell'atto introduttivo, esaminando nello specifico il petitum processuale, la quantificazione del danno viene stimata dall'attore in misura ben superiore al limite di € 50.000,00 disposto dalla norma , evincendosi un quantum debeatur individuato in € 75.612,00, conseguendone il rigetto della eccezione.
Non coglie, altresì, nel segno, l'allegazione difensiva sollevata dalla convenuta impresa assicuratrice afferente la nullità dell'atto introduttivo per carenza espositiva dei fatti di causa, posto che tale circostanza può assumere rilievo unicamente nella ipotesi in cui gli elementi costitutivi della domanda giudiziali siano carenti o manchino del tutto, in tal guisa da non consentire una idonea difesa alla parte costituita convenuta, fatto questo non rilevabile nel presente giudizio, potendosi agevolmente, dalla lettura dell'oggetto del libello introduttivo, ricavare elementi sufficienti a descrivere gli eventi accaduti e l'istanza giudiziale conseguenziale.
Parimenti l'interesse ad agire in giudizio si fonda precipuamente sulla scorta della copiosa documentazione sanitaria attestante l'insorgenza di conseguenze lesive a carico del de cuis, riferibili al sinistro in esame, come di seguito dimostrato in sede di attività istruttoria.
Superato lo scoglio processuale,la domanda va esaminata nel merito.
All'uopo, parte lesa, ha allegato l'esistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata, all'udienza del 08/11/2022 a mezzo interpello del teste ammesso ed in tal sede escusso, dichiaratosi figlio dell'attore processuale . Parte_2
Tale circostanza , invero, postula la posizione di incompatibilità tra la attuale veste di interventore ex art. 106 cpc , in qualità di erede legittimo, e quello di teste, seppur in un momento in cui l'attore processuale ( ovvero il genitore ) era ancora in vita , venendo meno il requisito della terzeità ai fatti di causa.
Ciò posto non potrà tenersi conto di quanto dichiarato dal mentovato ai fini della decisione.
Va , pertanto, valutata la successiva deposizione resa alla udienza del 20 07 2023 a mezzo della teste , dalla cui testimonianza si trae la sintesi Testimone_1
che segue: ..” ADR: conosco personalmente : Per_1 ADR: ero fuori al bar” Sannino” sito in OL HI, Via Garibaldi, ed ero in compagnia della signora;
Persona_2
ADR: ad un certo punto ho visto il sig , che attendevamo per prenderci un Per_1
caffè insieme, effettuare l'attraversamento pedonale della strada che si trovava di fronte al bar ove lo attendevamo;
ADR ; nel fare tale piccolo tragitto il mentovato proveniva dal marciapiede opposto per recarsi a quello ove ci trovavamo noi;
preciso, altresì' che ad un certo punto è giunta
Per_ una autovettura di piccola cilindrata che ha investito letteralmente il sig. urtandolo sul lato destro del corpo con la parte anteriore destra della autovettura;
ADR: l'infortunato effettuava l'attraversamento proprio in corrispondenza delle strisce pedonali;
ADR: mi sono subito preoccupata di soccorrere l'infortunato ed ho lanciato uno sguardo alla autovettura che, invece di rallentare o fermarsi, proseguì la propria corsa in direzione di S. Anastasia;
ADR: non vi è stato il tempo necessario per riportare il numero di targa del mentovato autoveicolo stante la condotta di guida veloce del suo conducente né fare una foto;
ADR: non posso descrivere il conducente della stessa stante la rapidità degli eventi;
ADR: il malcapitato a terra lamentava un forte dolore al lato sinistro, ovvero, il lato con cui era caduto al suolo;
ADR: non furono avvertite le Autorità in quanto, in virtù della presenza dei figli dell'infortunato gli stessi lo hanno caricato in una autovettura verosimilmente per accompagnarlo al Pronto Soccorso.
ADR: tanto accadeva nell'anno 2018 , il giorno 2 novembre, un po' prima di mezzogiorno;
ADR: la provenienza della vettura investitrice era Napoli – Cercola;
ADR: è la prima volta che rendo testimonianza in un sinistro stradale;
…”
Si ritiene genuina la deposizione resa che ha compitamente descritto i fatti accaduti , dando conferma a quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio. All'uopo, la regolamentazione dell'attraversamento sulle strisce pedonali soggiace ai dettami dispositivi di cui all'art. 191 del Coduce EL RA a mente del quale…” 1.
Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. … “(commi 1 e
2).
Appare, pertanto, evidente che il contegno del veicolo rimasto inidentificato non solo non abbia tenuto conto di quanto disposto dal Codice EL RA ma, di certo, ha manifestato un contegno di guida inidoneo alle caratteristiche dei luoghi percorsi ( area urbana), caratterizzato, altresì, da evidente negligenza.
Risulta, altresì, verosimile che la teste presente sul luogo dell'incidente non abbia avuto il tempo materiale per trascrivere il numero ditarga del veicolo pirata, ovvero, scattare una foto, atteso che risulta istintivo, per l'animo umano , badare in via primaria alle conseguenze lesive del malcapitato piuttosto che precostituire prove dell'accaduto; tanto al netto della comprensibile emotività generata da tali momenti .
Circa, poi, la mancata esposizione delle cause di ricovero nel referto del pronto soccorso riportate unicamente con la locuzione “infortuni -incidenti-“, questo giudice si limita ad osservare che la generica individuazione riportata nell'atto non pregiudica
, proprio per la sua genericità, la possibilità di verificare tramite altri mezzi di prova la genuinità dei fatti esposti nel libello introduttivo.
Tanto, al netto della dichiarazione di compatibilità delle lesioni patite espletata dal consulente tecnico incaricato.
Ergo, il quadro istruttorio propende per una responsabilità piena del conducente del veicolo rimasto non identificato. Dunque, ai fini probatori, in assenza di elementi contrari ,questo giudice ritiene che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU al dott al quale venivano posti i quesiti attinenti alla Persona_3
quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee , loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Fatte tali premesse, passando ad analizzare le singole voci rilevate in CTU, si ritiene congruo applicare le tabelle del Tribunale di Milano trattandosi di danno da macropermente.
Orbene, il consulente cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine del 10 % ; temporanea assoluta giorni 30; temporanea parziale al 75 % gg 60; temporanea parziale al 50% di gg 30;
Nulla per le spese mediche. Ergo, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 80 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 15.805,87 , valore punto danno biologico € 2.612,40 tratto dalla Tabelle di Milano correnti.
Per la temporanea totale di gg 30 si applica il valore di € 115,00 al di', pertanto il totale sarà di € 3.450,20; per la temporanea parziale di 60 gg, si applica il medesimo valore percentualizzato al 75%, ovvero il totale sarà € 5.175,00 ;per la temporanea parziale di gg 30 al 50% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di €1.725,00.
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € 30.264,47 .
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della
Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria calcolata sulla minor somma devalutata.
In sintesi, la domanda attorea va accolta e per lo effetto va conddannata l'impresa assicuratrice nella qualità di impresa designata dal FGVS. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza ex art 91 cpc.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: accoglie, per quanto di ragione, la domanda principale;
per lo effetto condanna la , impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_1
TT della RA , a pagare, in favore degli interventori, , la somma di €
30.264,47,oltre interessi di legge dal dì della domanda, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
condanna, altresì', la convenuta, al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in € 786,00 per verosimili esborsi ed in € 5.077,00 oltre accessori di legge con attribuzione , per compensi parametrati , con attribuzione ex art. 93 cpc.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Nola 26 maggio 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata