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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/04/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Gilberto Orazio Rapisarda, in funzione di Giudice d'Appello avverso la sentenza n. 57/2023 pubblicata il 28.4.2023, in seno nel proc. civ. n.
178/2021 R.G. A.C., notificata il 21.06.2023, del Giudice di Pace di Noto, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.3086/2023 R.G. promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SIRUGO PAOLO giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
P.I.: , impresa designata per il Controparte_1 P.IVA_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Cusi, e Chiara Cusi, che la rappresentano e difendono per procura versata in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello - lesione personale
(ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 18.6.2009 non si riporta l'esposizione dello svolgimento del processo)
Conclusioni attore:
“1) in via preliminare, ordinare la trasmissione del fascicolo d'ufficio del proc. civ. n
178/2021 R.G.A.C. del Giudice di Pace di Noto;
2) In via preliminare ed urgente: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 57/2023 resa dal Giudice di Pace di Noto in data 28.04.2023 nel proc. civ. n. 178/2021 R.G. A.C.;
1 3) Ordinare la nomina di un C.T.U. medico-legale al solo fine di dimostrare
l'attendibilità della relazione di parte attrice, odierna appellante, e disporre un'Ispezione sui luoghi;
4) Revocare e/o riformare: l'impugnata sentenza n. 57/2023 resa dal Giudice di
Pace di Noto, in oggetto, e conseguentemente accogliere le domande di parte attrice, odierna parte appellante, Sig. ; domande tutte avanzate con l'atto Parte_1 di citazione del giudizio di primo grado che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
Con vittoria di spese e compensi della presente fase del giudizio.
Ai sensi di legge il valore della controversia si indica in € 2.000,00”.
Conclusioni parte convenuta:
“Preliminarmente,
- ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
- ai sensi dell'art. 283, comma 2, codice ass.ni, ritenere e dichiarare la improponibilità della domanda.
Nel merito,
- ritenere e dichiarare l'appello infondato e, per lo effetto, confermare la sentenza impugnata;
- condannare l'attore al pagamento anche delle spese del secondo grado del giudizio.
Salvo ogni altro diritto”.
§ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Noto n. 57/2023 con cui venivano integralmente rigettate le sue domande risarcitorie per il sinistro occorso in data 28.5.2017 alle ore 13.00 circa in Noto (Sr) S.S. 115 direzione di marcia da Noto (Sr) ad Avola (Sr) mentre conduceva l'autovettura Seat Ibiza targata DT721LJ. Sinistro provocato secondo l'attore dalla condotta di guida del conducente di un van di colore grigio metallizzato - rimasto ignoto - che invadeva la corsia di marcia dell'auto condotta dal costringendo quest'ultimo a Pt_1 sterzare sulla propria destra andando ad impattare contro il guard-rail.
In particolare, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto i fatti non provati anche per l'assenza di una querela in atti;
mal interpretato la dinamica del sinistro là dove in sentenza evidenzia che il
2 avrebbe potuto evitare il sinistro “(…) svoltare a sinistra avrebbe Pt_1 certamente evitato lo scontro”; infine, l'appellante censura la sentenza qui gravata nella parte in cui ha ritenuto la teste escussa in primo grado inattendibile.
Si costituiva in giudizio la impresa designata Controparte_1 per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada la quale contestava, ritenendolo inammissibile e infondato, l'atto di appello formulato dal valorizzando Pt_1
l'asserita correttezza della pronuncia resa dal Giudice di Pace di Noto.
Tutto ciò premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue.
§ Sull'onere della prova.
Secondo la giurisprudenza costante, in tema di circolazione stradale e sinistri, nel caso di richiesta di risarcimento danni al fondo di garanzia delle vittime della strada è necessaria la prova delle modalità del sinistro.
Nell'ipotesi di evento avvenuto a opera di ignoti, non è richiesto da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa e onerosa attuazione diretto all'identificazione del responsabile, non potendo restare a suo carico l'onere di indagini articolate e complesse.
Ciò tuttavia, non significa che l'attore sia dispensato dalla prova che la dinamica del sinistro sia effettivamente quella descritta nell'atto di citazione, né che l'evento si sia verificato a causa della condotta imprudente del conducente di un veicolo non identificato.
Il danneggiato, invero, deve dare la prova del fatto illecito, del nesso causale tra quest'ultimo e i danni riportati e la dimostrazione che il veicolo è rimasto non identificato nonostante la condotta diligente adottata dal danneggiato al fine di identificare il veicolo stesso. A tal fine, non si reputa sufficiente la semplice prova dell'avvenuto incidente e la mera attribuzione a colpa di un conducente di veicolo rimasto sconosciuto pur supportato da denuncia alle autorità.
Secondo parte della giurisprudenza, (cfr. Tribunale Palermo sez. III, 22/05/2013,
n.2341), peraltro, il danneggiato, deve poi anche dimostrare che, dopo la denuncia del sinistro alla competente autorità di polizia, le indagini da questa compiute o disposte dall'autorità giudiziaria per l'individuazione del veicolo o natante investitore hanno avuto esito negativo.
Sul punto, tuttavia, si registra una contraria tesi giurisprudenziale, allo stato prevalente, che ha affermato che la querela o denuncia, non si qualifica quale
“condicio sine qua non” onde ottenere il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada giacché la
3 suddetta querela o denuncia contro ignoti è solo un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento1.
Da ultimo la S.C. di Cassazione2 ha ribadito che: "nel caso in cui si ricorra al
Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque
l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda"3.
Orbene, tutto ciò premesso, nel caso di specie parte attrice ha adempiuto l'onere della prova.
Invero dalla valutazione comparativa degli elementi probatori, sia favorevoli che contrari, emersi nel corso del giudizio di primo grado appare maggiormente evidente o preponderante che il sinistro si sia verificato per cause addebitabili alla condotta colposa del terzo rimasto ignoto nonostante le indagini compiute dalle
Autorità di polizia.
Più analiticamente, a sostegno della tesi dell'attrice concorrerebbero i seguenti elementi. Sull'an deve osservarsi che l'attore ha prodotto in giudizio il rapporto di accertamento del sinistro redatto dalle Autorità intervenute (Polizia Municipale del Comune di Noto) ove si legge che gli agenti accertatori si recavano sui luoghi a seguito di segnalazione telefonica dell'incidente. Ivi giunti, trovavano una pattuglia della locale Guardia di Finanza già sul posto da circa 40 minuti, il padre
( ) del conducente coinvolto nel sinistro nonché l'autovettura Seat Ibiza Persona_1 targata DT721LJ collocata di traverso all'interno dell'aiuola spartitraffico.
Gli accertatori specificavano nel loro rapporto che al momento del loro arrivo il conducente dell'autovettura era già stato condotto presso il Parte_1
Pronto Soccorso dell'ospedale di Avola e che il padre, insieme ai due finanzieri, sulla dinamica del sinistro riferiva loro quanto segue :
“(…) il signor (…) a bordo della propria autovettura, giunto all'altezza della Pt_1 zona interessata, abbia effettuato repentina manovra sterzando sulla destra perdendo il controllo del mezzo, per evitare un furgone di colore grigio proveniente da Avola in direzione Noto che avrebbe invaso la sua corsia di marcia in curva”.
In data 31.5.17 si presentava presso i locali della Polizia Parte_1
Municipale di Noto per rendere dichiarazioni in ordine alla dinamica del sinistro confermando sostanzialmente la ricostruzione dell'incidente appresa nell'immediatezza dei fatti dagli accertatori.
Orbene, gli elementi obiettivi emersi dall'istruttoria quali l'esistenza del sinistro, il rinvenimento dell'autovettura fuori dalla sede stradale, la coincidenza della dinamica narrata dal padre del danneggiato e dai militari della finanza
(verosimilmente appresa dal conducente prima che lo stesso fosse portato in ospedale) e la successiva dichiarazione resa dallo stesso danneggiato in sede di dichiarazioni alla Polizia Municipale di Noto depongono per ritenere verosimili l'esistenza del sinistro e la dinamica descritta in atti. La ricostruzione della dinamica appare coerente e precisa sin dalle prime dichiarazioni e mai contraddetta successivamente. A ciò occorre aggiungere che gli accertatori intervenuti sui luoghi non hanno individuato tracce o risultanze per ricostruire una diversa dinamica del sinistro non essendovi d'altra parte elementi seri precisi e concordanti per sostenere che il abbia perso il controllo della propria Pt_1 autovettura per altre cause.
Al riguardo, non è decisiva l'assenza di una denuncia – querela perché
l'intervento sui luoghi delle Autorità (Guardia di Finanza e Polizia Municipale) deve ritenersi assolutamente idoneo a provare che un incidente stradale che
5 abbia coinvolto l'odierno appellante allorché si trovava a condurre l'autovettura meglio indicata in atti si è effettivamente verificato nelle circostanze di tempo e di luogo accertate dalle Autorità intervenute.
Ulteriore elemento di riscontro è dato dal certificato di pronto soccorso dell'ospedale di Avola da cui si desume che il in data 28.5.2017 alle ore Pt_1
14.14, dunque nell'immediatezza dei fatti rispetto all'ora del sinistro (ore 13.00 circa) indicata in atti, entrava nel detto presidio ospedaliero da cui veniva dimesso in giornata con una diagnosi di policontusioni guaribili in 15 giorni.
Del resto la dinamica del sinistro è stata ulteriormente confermata dalla teste escussa in primo grado la quale ha confermato gli articolati di prova Testimone_1 ammessi e con cui parte attrice mirava a dare prova della dinamica del sinistro specificando che si trovava dietro l'autovettura del Romeo.
La testimonianza dell' non può essere infirmata da quanto ritenuto dal Tes_1
Giudice di prime cure secondo cui (cfr. pagina n. 2 della sentenza):
“(…) il conducente del furgone non si è fermato dopo l'urto”. Ella, quindi, ha parlato di urto, smentito dallo stesso attore nell'atto introduttivo del giudizio.
2) la teste ha dichiarato: “..non ricordo la marcia dell'auto dell'attore”. Tale mancato ricordo è inquietante in quanto la stessa teste non solo ha visto la dinamica del sinistro ma ha anche descritto la sequenza della presunta turbativa, affermando inoltre che la seguiva da tergo, preceduta soltanto da un altro mezzo. 3) nonostante
i vetri oscurati, da molto lontano ha individuato che vi erano due persone, circostanza confermata rispondendo è vero all'articolato 2 deferitole in sede di escussione”.
Quanto alla considerazione sub 1, ben potrebbe ritenersi che la testa si sia riferita all'urto dell'autovettura Seat Ibiza con lo spartitraffico perché dal tenore complessivo della testimonianza si comprende che la teste non abbia inteso affermare che tra i due veicoli vi sia stato uno scontro.
In ordine alla presunta affermazione resa della teste, ove si legge in sentenza che la stessa avrebbe detto “non ricordo la marcia dell'auto dell'attore” deve qui ritenersi assolutamente condivisibile la censura mossa dalla difesa dell'appellante là dove afferma che dalla lettura del verbale deve ritenersi che la teste abbia dichiarato di non ricordare la “marca” dell'auto dell'attore e non la “marcia” (vedi verbale del 06.04.2022 pag. 3). Del resto, appare poco corretto in lingua italiana e pertanto inverosimile che sia stato verbalizzato l'omesso ricordo della marcia dell'auto dell'attore in luogo della “direzione” di marcia dell'auto dell'attore. Deve
6 inoltre evidenziarsi che la teste appare assolutamente preparata sulla dinamica dei fatti perché ha risposto a diverse domande specificando la direzione dei veicoli convolti.
Infine, l'ulteriore elemento valorizzato in sentenza per ritenere la teste inattendibile e concernente la dichiarazione della stessa là dove ha sostenuto in udienza di avere individuato (confermando l'articolato n. 2) che a bordo del furgone vi erano due persone nonostante i vetri oscurati non può essere condiviso.
L'articolato n. 2 dell'atto di citazione del specifica chiaramente che i vetri Pt_1 oscurati del veicolo erano quelli laterali di guisa che non deve sorprendere che la teste abbia individuato due persone nelle prime file (guidatore e passeggero) perché in nessun atto di causa è stato affermato che anche il parabrezza fosse oscurato (circostanza, del resto, in astratto impedita dalla legge)4.
La teste, pertanto, nel rispondere che detto articolato di prova è vero, ha inteso affermare che i vetri laterali del furgone erano oscurati e non anche il parabrezza di guisa che appare coerente con la stessa abbia potuto scorgere la sagoma di due persone nella fila anteriore del mezzo.
Infine, assolutamente errata, prima che in fatto, in via logica l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui la teste non sarebbe attendibile in quanto avrebbe riportato una circostanza non corrispondente al vero e, più in particolare:
“(…) la teste, apparentemente non conoscendo l'attore, si si è fermata ed avrebbe atteso circa 45 minuti per come si evince dal verbale di P.S. (la teste ha invece detto un quarto d'ora) prima di portarlo in Ospedale nonostante vi fosse la presenza del padre dell'attore (per come dichiarato dalla stessa teste) e di due finanzieri che avrebbero potuto ottemperare a tale soccorso”.
Orbene, quanto da ultimo ritenuto in sentenza appare il frutto di una errata interpretazione delle dichiarazioni della teste e delle risultanze fattuali. È assolutamente coerente con quanto emerge dagli atti che la teste abbia prestato i primi soccorsi e dopo circa un quarto d'ora, come dichiarato, abbia condotto l'attore in ospedale in cui giungevano alle 14.14 (vedi certificato di P.S.). 4 L'applicazione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli incide sulle caratteristiche costruttive e funzionali degli stessi, ed il proprietario che le applica è tenuto a sottoporre preventivamente il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione civile, prima di porre il veicolo in circolazione, al fine di verificare che esse non riducano nemmeno parzialmente il campo visivo a disposizione del conducente, cosicché esse possano essere omologate previo aggiornamento della carta di circolazione (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 33230 del 29/11/2023). 7 La teste è stata chiarissima in udienza là dove ha affermato: “dopo il sinistro è passato circa un quarto d'ora per accompagnarlo in ospedale”. Detta dichiarazione non può essere intesa, come pare opinare il giudice di prime cure, che l'attore raggiungeva il nosocomio dopo un quarto d'ora dal sinistro. Simile conclusione non terrebbe conto delle risultanze fattuali del giudizio e dei tempi di percorrenza necessari per raggiungere l'ospedale in auto dal luogo del sinistro.
Conseguentemente appare assolutamente illogica l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui la teste, a dispetto di quanto dichiarato, avrebbe atteso circa 45 minuti prima di accompagnare il in ospedale. Pt_1
Infine, apodittica e del tutto congetturale è l'asserzione contenuta in sentenza secondo cui:
“(…) il furgone proveniente da Avola direzione Noto per invadere la corsia si è spostato verso sinistra. Il conducente dell'auto attorea vedendo tale manovra, ha prima frenato e quindi sterzato a destra, ponendo in essere una manovra illogica e contraria ad ogni istintiva reazione. Infatti sterzare a destra significa andare ad assecondare la traiettoria del furgoncino e quindi causare in maniera probabilissima l'impatto. Invece svoltare a sinistra avrebbe certamente evitato lo scontro”.
La predetta affermazione, al di là della sua remota correttezza, appare opinabile e frutto di personale convincimento del giudicante. In altri termini, il Giudice di
Pace prospetta, senza indicare da quale elemento tragga detta convinzione, una condotta di guida alternativa da parte del che avrebbe potuto evitare il Pt_1 sinistro (ex art. 2054, comma 2, c.c.). In questa sede, ci si limita ad osservare che la condotta di guida suggerita dal Giudice di prime cure avrebbe semmai condotto il conducente dell'autovettura Seat Ibiza ad invadere, a sua volta, la corsia dell'opposto senso di marcia, con potenziale aumento del rischio di scontro frontale con i veicoli provenienti da detta direzione.
Alla luce di quanto sopra, va riconosciuto il diritto all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che deve essere equitativamente liquidato - sulla base della relazione medica in atti e del referto di P.S. – in 15 giorni di I.T. parziale relativa al 75% e 15 giorni I.T. parziale relativa al 30% oltre spese mediche fatturate per complessivi € 60,00 (ginocchiera) come da seguente prospetto.
In particolare, l'inabilità temporanea deve essere liquidata sulla base delle tabelle milanesi come dalle somme qui indicate (età del danneggiato 20 anni al tempo del sinistro):
8 per l'I.T. al 75%, l'importo di Euro € 621,45; per l'I.T. al 30%, l'importo di Euro € 248,58; per spese mediche si liquidano Euro € 60,00.
Totale 930,03 oltre rivalutazione + Interessi pari ad € 295,15 per complessivi €
1.225,18.
Il danno pertanto viene liquidato in complessivi € 1.225,18 rivalutati d'ufficio ed in via forfettaria, tenuto conto della natura di obbligazione di valore5, oltre interessi legali semplici dalla data di emissione della sentenza al soddisfo.
In definitiva, l'appello va accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, il convenuto va condannato al risarcimento del danno per complessivi
€ 1.225,18 (a titolo di danno non patrimoniale).
Le spese seguono la soccombenza per il doppio grado di giudizio e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice d'appello avverso la sentenza n. 57/2023 pubblicata il 28.4.2023, in seno nel proc. civ. n. 178/2021 R.G. A.C., del Giudice di Pace di Noto ogni diversa istanza eccezione, ragione reietta definitivamente decidendo così giudica:
RIFORMA integralmente la sentenza appellata e per l'effetto;
DICHIARA che la responsabilità del sinistro oggetto di giudizio è ascrivibile in via esclusiva alla condotta di guida tenuta da ignoti e per l'ulteriore effetto
CONDANNA quale impresa designata per il Controparte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento della complessiva somma pari ad € 1.225,18 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
CONDANNA al pagamento delle spese e dei Controparte_1 compensi di giudizio del doppio grado che così sono liquidati:
- liquida per il primo grado di giudizio € 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali al
15% per i compensi di difesa;
- Liquida per il presente grado di giudizio € 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% per i compensi di difesa.
Siracusa 14/4/2025
Il Giudice
Gilberto Orazio Rapisarda
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fra le tante: Cass. Civ., Sez. III, 27 febbraio 2019, n.5694; Tribunale Nola, Sez. I, 15 gennaio 2019, n.104; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 3 maggio 2018 n. 10545; Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 27541; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 18 giugno 2012 n. 9939). 2 Cassazione civile sez. III, 09/01/2025, (ud. 14/10/2024, dep. 09/01/2025), n.450 3 cfr. Cass., n. 3019/2016; Cass., 12304/2005. 4 5 cfr. Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712.
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Gilberto Orazio Rapisarda, in funzione di Giudice d'Appello avverso la sentenza n. 57/2023 pubblicata il 28.4.2023, in seno nel proc. civ. n.
178/2021 R.G. A.C., notificata il 21.06.2023, del Giudice di Pace di Noto, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.3086/2023 R.G. promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SIRUGO PAOLO giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
P.I.: , impresa designata per il Controparte_1 P.IVA_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Cusi, e Chiara Cusi, che la rappresentano e difendono per procura versata in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello - lesione personale
(ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 18.6.2009 non si riporta l'esposizione dello svolgimento del processo)
Conclusioni attore:
“1) in via preliminare, ordinare la trasmissione del fascicolo d'ufficio del proc. civ. n
178/2021 R.G.A.C. del Giudice di Pace di Noto;
2) In via preliminare ed urgente: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 57/2023 resa dal Giudice di Pace di Noto in data 28.04.2023 nel proc. civ. n. 178/2021 R.G. A.C.;
1 3) Ordinare la nomina di un C.T.U. medico-legale al solo fine di dimostrare
l'attendibilità della relazione di parte attrice, odierna appellante, e disporre un'Ispezione sui luoghi;
4) Revocare e/o riformare: l'impugnata sentenza n. 57/2023 resa dal Giudice di
Pace di Noto, in oggetto, e conseguentemente accogliere le domande di parte attrice, odierna parte appellante, Sig. ; domande tutte avanzate con l'atto Parte_1 di citazione del giudizio di primo grado che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
Con vittoria di spese e compensi della presente fase del giudizio.
Ai sensi di legge il valore della controversia si indica in € 2.000,00”.
Conclusioni parte convenuta:
“Preliminarmente,
- ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
- ai sensi dell'art. 283, comma 2, codice ass.ni, ritenere e dichiarare la improponibilità della domanda.
Nel merito,
- ritenere e dichiarare l'appello infondato e, per lo effetto, confermare la sentenza impugnata;
- condannare l'attore al pagamento anche delle spese del secondo grado del giudizio.
Salvo ogni altro diritto”.
§ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Noto n. 57/2023 con cui venivano integralmente rigettate le sue domande risarcitorie per il sinistro occorso in data 28.5.2017 alle ore 13.00 circa in Noto (Sr) S.S. 115 direzione di marcia da Noto (Sr) ad Avola (Sr) mentre conduceva l'autovettura Seat Ibiza targata DT721LJ. Sinistro provocato secondo l'attore dalla condotta di guida del conducente di un van di colore grigio metallizzato - rimasto ignoto - che invadeva la corsia di marcia dell'auto condotta dal costringendo quest'ultimo a Pt_1 sterzare sulla propria destra andando ad impattare contro il guard-rail.
In particolare, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto i fatti non provati anche per l'assenza di una querela in atti;
mal interpretato la dinamica del sinistro là dove in sentenza evidenzia che il
2 avrebbe potuto evitare il sinistro “(…) svoltare a sinistra avrebbe Pt_1 certamente evitato lo scontro”; infine, l'appellante censura la sentenza qui gravata nella parte in cui ha ritenuto la teste escussa in primo grado inattendibile.
Si costituiva in giudizio la impresa designata Controparte_1 per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada la quale contestava, ritenendolo inammissibile e infondato, l'atto di appello formulato dal valorizzando Pt_1
l'asserita correttezza della pronuncia resa dal Giudice di Pace di Noto.
Tutto ciò premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue.
§ Sull'onere della prova.
Secondo la giurisprudenza costante, in tema di circolazione stradale e sinistri, nel caso di richiesta di risarcimento danni al fondo di garanzia delle vittime della strada è necessaria la prova delle modalità del sinistro.
Nell'ipotesi di evento avvenuto a opera di ignoti, non è richiesto da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa e onerosa attuazione diretto all'identificazione del responsabile, non potendo restare a suo carico l'onere di indagini articolate e complesse.
Ciò tuttavia, non significa che l'attore sia dispensato dalla prova che la dinamica del sinistro sia effettivamente quella descritta nell'atto di citazione, né che l'evento si sia verificato a causa della condotta imprudente del conducente di un veicolo non identificato.
Il danneggiato, invero, deve dare la prova del fatto illecito, del nesso causale tra quest'ultimo e i danni riportati e la dimostrazione che il veicolo è rimasto non identificato nonostante la condotta diligente adottata dal danneggiato al fine di identificare il veicolo stesso. A tal fine, non si reputa sufficiente la semplice prova dell'avvenuto incidente e la mera attribuzione a colpa di un conducente di veicolo rimasto sconosciuto pur supportato da denuncia alle autorità.
Secondo parte della giurisprudenza, (cfr. Tribunale Palermo sez. III, 22/05/2013,
n.2341), peraltro, il danneggiato, deve poi anche dimostrare che, dopo la denuncia del sinistro alla competente autorità di polizia, le indagini da questa compiute o disposte dall'autorità giudiziaria per l'individuazione del veicolo o natante investitore hanno avuto esito negativo.
Sul punto, tuttavia, si registra una contraria tesi giurisprudenziale, allo stato prevalente, che ha affermato che la querela o denuncia, non si qualifica quale
“condicio sine qua non” onde ottenere il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada giacché la
3 suddetta querela o denuncia contro ignoti è solo un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento1.
Da ultimo la S.C. di Cassazione2 ha ribadito che: "nel caso in cui si ricorra al
Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque
l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda"3.
Orbene, tutto ciò premesso, nel caso di specie parte attrice ha adempiuto l'onere della prova.
Invero dalla valutazione comparativa degli elementi probatori, sia favorevoli che contrari, emersi nel corso del giudizio di primo grado appare maggiormente evidente o preponderante che il sinistro si sia verificato per cause addebitabili alla condotta colposa del terzo rimasto ignoto nonostante le indagini compiute dalle
Autorità di polizia.
Più analiticamente, a sostegno della tesi dell'attrice concorrerebbero i seguenti elementi. Sull'an deve osservarsi che l'attore ha prodotto in giudizio il rapporto di accertamento del sinistro redatto dalle Autorità intervenute (Polizia Municipale del Comune di Noto) ove si legge che gli agenti accertatori si recavano sui luoghi a seguito di segnalazione telefonica dell'incidente. Ivi giunti, trovavano una pattuglia della locale Guardia di Finanza già sul posto da circa 40 minuti, il padre
( ) del conducente coinvolto nel sinistro nonché l'autovettura Seat Ibiza Persona_1 targata DT721LJ collocata di traverso all'interno dell'aiuola spartitraffico.
Gli accertatori specificavano nel loro rapporto che al momento del loro arrivo il conducente dell'autovettura era già stato condotto presso il Parte_1
Pronto Soccorso dell'ospedale di Avola e che il padre, insieme ai due finanzieri, sulla dinamica del sinistro riferiva loro quanto segue :
“(…) il signor (…) a bordo della propria autovettura, giunto all'altezza della Pt_1 zona interessata, abbia effettuato repentina manovra sterzando sulla destra perdendo il controllo del mezzo, per evitare un furgone di colore grigio proveniente da Avola in direzione Noto che avrebbe invaso la sua corsia di marcia in curva”.
In data 31.5.17 si presentava presso i locali della Polizia Parte_1
Municipale di Noto per rendere dichiarazioni in ordine alla dinamica del sinistro confermando sostanzialmente la ricostruzione dell'incidente appresa nell'immediatezza dei fatti dagli accertatori.
Orbene, gli elementi obiettivi emersi dall'istruttoria quali l'esistenza del sinistro, il rinvenimento dell'autovettura fuori dalla sede stradale, la coincidenza della dinamica narrata dal padre del danneggiato e dai militari della finanza
(verosimilmente appresa dal conducente prima che lo stesso fosse portato in ospedale) e la successiva dichiarazione resa dallo stesso danneggiato in sede di dichiarazioni alla Polizia Municipale di Noto depongono per ritenere verosimili l'esistenza del sinistro e la dinamica descritta in atti. La ricostruzione della dinamica appare coerente e precisa sin dalle prime dichiarazioni e mai contraddetta successivamente. A ciò occorre aggiungere che gli accertatori intervenuti sui luoghi non hanno individuato tracce o risultanze per ricostruire una diversa dinamica del sinistro non essendovi d'altra parte elementi seri precisi e concordanti per sostenere che il abbia perso il controllo della propria Pt_1 autovettura per altre cause.
Al riguardo, non è decisiva l'assenza di una denuncia – querela perché
l'intervento sui luoghi delle Autorità (Guardia di Finanza e Polizia Municipale) deve ritenersi assolutamente idoneo a provare che un incidente stradale che
5 abbia coinvolto l'odierno appellante allorché si trovava a condurre l'autovettura meglio indicata in atti si è effettivamente verificato nelle circostanze di tempo e di luogo accertate dalle Autorità intervenute.
Ulteriore elemento di riscontro è dato dal certificato di pronto soccorso dell'ospedale di Avola da cui si desume che il in data 28.5.2017 alle ore Pt_1
14.14, dunque nell'immediatezza dei fatti rispetto all'ora del sinistro (ore 13.00 circa) indicata in atti, entrava nel detto presidio ospedaliero da cui veniva dimesso in giornata con una diagnosi di policontusioni guaribili in 15 giorni.
Del resto la dinamica del sinistro è stata ulteriormente confermata dalla teste escussa in primo grado la quale ha confermato gli articolati di prova Testimone_1 ammessi e con cui parte attrice mirava a dare prova della dinamica del sinistro specificando che si trovava dietro l'autovettura del Romeo.
La testimonianza dell' non può essere infirmata da quanto ritenuto dal Tes_1
Giudice di prime cure secondo cui (cfr. pagina n. 2 della sentenza):
“(…) il conducente del furgone non si è fermato dopo l'urto”. Ella, quindi, ha parlato di urto, smentito dallo stesso attore nell'atto introduttivo del giudizio.
2) la teste ha dichiarato: “..non ricordo la marcia dell'auto dell'attore”. Tale mancato ricordo è inquietante in quanto la stessa teste non solo ha visto la dinamica del sinistro ma ha anche descritto la sequenza della presunta turbativa, affermando inoltre che la seguiva da tergo, preceduta soltanto da un altro mezzo. 3) nonostante
i vetri oscurati, da molto lontano ha individuato che vi erano due persone, circostanza confermata rispondendo è vero all'articolato 2 deferitole in sede di escussione”.
Quanto alla considerazione sub 1, ben potrebbe ritenersi che la testa si sia riferita all'urto dell'autovettura Seat Ibiza con lo spartitraffico perché dal tenore complessivo della testimonianza si comprende che la teste non abbia inteso affermare che tra i due veicoli vi sia stato uno scontro.
In ordine alla presunta affermazione resa della teste, ove si legge in sentenza che la stessa avrebbe detto “non ricordo la marcia dell'auto dell'attore” deve qui ritenersi assolutamente condivisibile la censura mossa dalla difesa dell'appellante là dove afferma che dalla lettura del verbale deve ritenersi che la teste abbia dichiarato di non ricordare la “marca” dell'auto dell'attore e non la “marcia” (vedi verbale del 06.04.2022 pag. 3). Del resto, appare poco corretto in lingua italiana e pertanto inverosimile che sia stato verbalizzato l'omesso ricordo della marcia dell'auto dell'attore in luogo della “direzione” di marcia dell'auto dell'attore. Deve
6 inoltre evidenziarsi che la teste appare assolutamente preparata sulla dinamica dei fatti perché ha risposto a diverse domande specificando la direzione dei veicoli convolti.
Infine, l'ulteriore elemento valorizzato in sentenza per ritenere la teste inattendibile e concernente la dichiarazione della stessa là dove ha sostenuto in udienza di avere individuato (confermando l'articolato n. 2) che a bordo del furgone vi erano due persone nonostante i vetri oscurati non può essere condiviso.
L'articolato n. 2 dell'atto di citazione del specifica chiaramente che i vetri Pt_1 oscurati del veicolo erano quelli laterali di guisa che non deve sorprendere che la teste abbia individuato due persone nelle prime file (guidatore e passeggero) perché in nessun atto di causa è stato affermato che anche il parabrezza fosse oscurato (circostanza, del resto, in astratto impedita dalla legge)4.
La teste, pertanto, nel rispondere che detto articolato di prova è vero, ha inteso affermare che i vetri laterali del furgone erano oscurati e non anche il parabrezza di guisa che appare coerente con la stessa abbia potuto scorgere la sagoma di due persone nella fila anteriore del mezzo.
Infine, assolutamente errata, prima che in fatto, in via logica l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui la teste non sarebbe attendibile in quanto avrebbe riportato una circostanza non corrispondente al vero e, più in particolare:
“(…) la teste, apparentemente non conoscendo l'attore, si si è fermata ed avrebbe atteso circa 45 minuti per come si evince dal verbale di P.S. (la teste ha invece detto un quarto d'ora) prima di portarlo in Ospedale nonostante vi fosse la presenza del padre dell'attore (per come dichiarato dalla stessa teste) e di due finanzieri che avrebbero potuto ottemperare a tale soccorso”.
Orbene, quanto da ultimo ritenuto in sentenza appare il frutto di una errata interpretazione delle dichiarazioni della teste e delle risultanze fattuali. È assolutamente coerente con quanto emerge dagli atti che la teste abbia prestato i primi soccorsi e dopo circa un quarto d'ora, come dichiarato, abbia condotto l'attore in ospedale in cui giungevano alle 14.14 (vedi certificato di P.S.). 4 L'applicazione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli incide sulle caratteristiche costruttive e funzionali degli stessi, ed il proprietario che le applica è tenuto a sottoporre preventivamente il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione civile, prima di porre il veicolo in circolazione, al fine di verificare che esse non riducano nemmeno parzialmente il campo visivo a disposizione del conducente, cosicché esse possano essere omologate previo aggiornamento della carta di circolazione (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 33230 del 29/11/2023). 7 La teste è stata chiarissima in udienza là dove ha affermato: “dopo il sinistro è passato circa un quarto d'ora per accompagnarlo in ospedale”. Detta dichiarazione non può essere intesa, come pare opinare il giudice di prime cure, che l'attore raggiungeva il nosocomio dopo un quarto d'ora dal sinistro. Simile conclusione non terrebbe conto delle risultanze fattuali del giudizio e dei tempi di percorrenza necessari per raggiungere l'ospedale in auto dal luogo del sinistro.
Conseguentemente appare assolutamente illogica l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui la teste, a dispetto di quanto dichiarato, avrebbe atteso circa 45 minuti prima di accompagnare il in ospedale. Pt_1
Infine, apodittica e del tutto congetturale è l'asserzione contenuta in sentenza secondo cui:
“(…) il furgone proveniente da Avola direzione Noto per invadere la corsia si è spostato verso sinistra. Il conducente dell'auto attorea vedendo tale manovra, ha prima frenato e quindi sterzato a destra, ponendo in essere una manovra illogica e contraria ad ogni istintiva reazione. Infatti sterzare a destra significa andare ad assecondare la traiettoria del furgoncino e quindi causare in maniera probabilissima l'impatto. Invece svoltare a sinistra avrebbe certamente evitato lo scontro”.
La predetta affermazione, al di là della sua remota correttezza, appare opinabile e frutto di personale convincimento del giudicante. In altri termini, il Giudice di
Pace prospetta, senza indicare da quale elemento tragga detta convinzione, una condotta di guida alternativa da parte del che avrebbe potuto evitare il Pt_1 sinistro (ex art. 2054, comma 2, c.c.). In questa sede, ci si limita ad osservare che la condotta di guida suggerita dal Giudice di prime cure avrebbe semmai condotto il conducente dell'autovettura Seat Ibiza ad invadere, a sua volta, la corsia dell'opposto senso di marcia, con potenziale aumento del rischio di scontro frontale con i veicoli provenienti da detta direzione.
Alla luce di quanto sopra, va riconosciuto il diritto all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che deve essere equitativamente liquidato - sulla base della relazione medica in atti e del referto di P.S. – in 15 giorni di I.T. parziale relativa al 75% e 15 giorni I.T. parziale relativa al 30% oltre spese mediche fatturate per complessivi € 60,00 (ginocchiera) come da seguente prospetto.
In particolare, l'inabilità temporanea deve essere liquidata sulla base delle tabelle milanesi come dalle somme qui indicate (età del danneggiato 20 anni al tempo del sinistro):
8 per l'I.T. al 75%, l'importo di Euro € 621,45; per l'I.T. al 30%, l'importo di Euro € 248,58; per spese mediche si liquidano Euro € 60,00.
Totale 930,03 oltre rivalutazione + Interessi pari ad € 295,15 per complessivi €
1.225,18.
Il danno pertanto viene liquidato in complessivi € 1.225,18 rivalutati d'ufficio ed in via forfettaria, tenuto conto della natura di obbligazione di valore5, oltre interessi legali semplici dalla data di emissione della sentenza al soddisfo.
In definitiva, l'appello va accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, il convenuto va condannato al risarcimento del danno per complessivi
€ 1.225,18 (a titolo di danno non patrimoniale).
Le spese seguono la soccombenza per il doppio grado di giudizio e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice d'appello avverso la sentenza n. 57/2023 pubblicata il 28.4.2023, in seno nel proc. civ. n. 178/2021 R.G. A.C., del Giudice di Pace di Noto ogni diversa istanza eccezione, ragione reietta definitivamente decidendo così giudica:
RIFORMA integralmente la sentenza appellata e per l'effetto;
DICHIARA che la responsabilità del sinistro oggetto di giudizio è ascrivibile in via esclusiva alla condotta di guida tenuta da ignoti e per l'ulteriore effetto
CONDANNA quale impresa designata per il Controparte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento della complessiva somma pari ad € 1.225,18 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
CONDANNA al pagamento delle spese e dei Controparte_1 compensi di giudizio del doppio grado che così sono liquidati:
- liquida per il primo grado di giudizio € 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali al
15% per i compensi di difesa;
- Liquida per il presente grado di giudizio € 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% per i compensi di difesa.
Siracusa 14/4/2025
Il Giudice
Gilberto Orazio Rapisarda
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fra le tante: Cass. Civ., Sez. III, 27 febbraio 2019, n.5694; Tribunale Nola, Sez. I, 15 gennaio 2019, n.104; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 3 maggio 2018 n. 10545; Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 27541; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 18 giugno 2012 n. 9939). 2 Cassazione civile sez. III, 09/01/2025, (ud. 14/10/2024, dep. 09/01/2025), n.450 3 cfr. Cass., n. 3019/2016; Cass., 12304/2005. 4 5 cfr. Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712.