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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 580 /2022
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –
Il giudice dott.ssa Maddalena Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __3.1.2025___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 12 R.G. 580 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 580 /2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
, c.f. e Parte_1 C.F._1
, c.f. a mezzo del proprio Parte_2 C.F._2
procuratore speciale e difensore, l'Avv. , giusta procura speciale Parte_3 conferita innanzi al d'Italia in Sydney (Australia) rep. not. N. Controparte_1
192/2022 del 08.07.2022, domiciliati come in atti
ATTORI
E
C.F. rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Giuseppe Di Meglio, domiciliato come in atti
CONVENUTO
E
, c.f. ; Controparte_3 C.F._4
c.f. , Parte_4 C.F._5
, c.f. CP_4 C.F._6
, c.f. ; CP_5 C.F._7
CONVENUTI CONTUMACI
P a g . 2 | 12 OGGETTO: occupazione senza titolo- rilascio
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268;
Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 24.10.2022 ai convenuti, gli istanti li evocavano in giudizio per sentire accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo dell'immobile ad uso civile abitazione di circa vani 5, in Lacco Ameno alla via
Provinciale Lacco Fango n. 86 individuata in Catasto al foglio7 part.lla 686 sub2, 1 categoria A/2, ricevuto in proprietà con atto di donazione , rep 81827 e racc 32152, del
2006 del notaio e conseguentemente ordinare di liberarlo Persona_1
immediatamente e consegnarlo senza dilazione, libero di persone e cose, ai proprietari e e per essi alla procuratrice speciale Parte_1 Parte_2
con condanna al pagamento della indennità di occupazione da quantificarsi secondo i valori OMI in almeno euro 600,00 mensili dalla domanda all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché le spese e competenze processuali, oltre accessori di legge.
P a g . 3 | 12 A seguito della regolare chiamata in giudizio, si costituiva, con il deposito della comparsa di costituzione e risposta, il convenuto resistendo alla Controparte_2
domanda e domandandone il rigetto.
In particolare, il sig. deduceva non sussistere alcuna detenzione senza CP_2
titolo in quanto il possesso dell'immobile non era stato conseguito clandestinamente e senza averne diritto, come prospettato dagli attori. Nel dettaglio, costui esponeva che gli era stato consegnato da fu come emergente dal contratto di Persona_2 Pt_4
comodato del 5.11.2019, reg. to ad Ischia al numero 631 del 12.11.2019.
Parte convenuta, quindi, concludeva per il rigetto della domanda attorea improcedibile, inammissibile e infondata con refusione di spese e compensi da assegnare al difensore anticipatario, unitamente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc.
Rimanevano contumaci nel corso del giudizio gli altri convenuti seppur regolarmente intimati, ad esclusione di nei confronti della quale parte istante CP_6 rinunciava alla domanda all'udienza del 22.2.2023 non essendosi perfezionata la notifica.
Instauratosi il contraddittorio, assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., istruita su base documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. L'odierno Giudicante, subentrato nelle more nella titolarità del procedimento, revocata l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.1.2025.
*****
Si richiamano, per quanto non espressamente riportato, gli atti della parte istante ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sempre in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità, procedibilità e proponibilità della domanda.
Risulta, ai fini della procedibilità della domanda, espletata la procedura di mediazione obbligatoria con istanza prot. 32/2023 del 28.2.2023 e conseguente verbale di esito negativo per mancata adesione del 23.5.2023.
Parimenti è stata accertata sia la legittimazione attiva che passiva.
P a g . 4 | 12 Tanto premesso, proseguendo l'esame nel merito in ordine al caso in esame, da parte di questo Giudicante va esaminata prioritariamente la domanda attorea di cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio.
Parte istante agisce in giudizio assumendo di essere proprietaria di un compendio immobiliare sito in Lacco Ameno alla via Provinciale Lacco Fango n. 86 individuata in
Catasto al foglio7 part.lla 686 sub2, 1 categoria A/2, ricevuto in proprietà con atto di donazione, rep 81827 e racc 32152 del 23.2.2006 a mezzo del notar Persona_1
allegato agli atti.
Gli attori, in merito, hanno dichiarato di aver scoperto che una porzione del compendio immobiliare di loro proprietà composto su due livelli, in particolare quello ad uso abitazione di circa vani 5, risultava occupata sine titulo dai convenuti come emerge anche da certificato di residenza agli atti.
Il convenuto costituito, a sua volta, ha contestato la proprietà in capo agli attori assumendo di essere comodatario dell'immobile oggetto di giudizio in virtù di comodato del 5.11.2019 stipulato con il sig. Persona_2
In particolare, secondo la ricostruzione di parte convenuta, il citato signor sarebbe un terzo, ovvero erede pro quota del proprio padre Persona_2 Persona_3
titolare di una impresa edilizia, il quale avrebbe sistemato l'edificio in questione nell'attuale conformazione sostenendo spese che sarebbero state “compensate” con la
“gestione” degli immobili. A sostegno di tale circostanza, la difesa del convenuto, ha depositato una scrittura privata del 5.12.2018 tra e , dalla quale Per_2 Pt_1
genericamente e senza indicazione specifica degli immobili in questione comunque si attesta la proprietà in capo agli istanti.
Pertanto, parte convenuta oppone un proprio diritto autonomo di detenzione.
Orbene, il comodato allegato agli atti, di cui intende giovarsi il convenuto, è inefficace nei confronti degli attori.
Va rilevato che, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all'art. 1599 c.c., l'acquirente /proprietario non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza del rapporto di comodato atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, ad libitum, il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa” (Cass. n. 664/16).
P a g . 5 | 12 In particolare, il comodato, così come disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del c.c., quale contratto essenzialmente gratuito, attribuisce al comodatario la titolarità di un diritto personale di godimento, che non è dotato delle tipiche caratteristiche dei diritti reali.
Questa forma contrattuale non fornisce piena tutela in quanto, non essendo un atto soggetto a trascrizione, non è opponibile ed è efficace solo tra le parti del rapporto, non potendo certamente obbligare né essere opponibile agli acquirenti e/o proprietari del cespite (Cass Civ. 664/2016).
Pertanto, il proprietario potrà agire contro il comodatario, ritenuto occupante sine titulo, per richiedere la liberazione dell'immobile.
Le rivendicazioni di parte istante, quindi, non possono essere paralizzate dall'eccezione del convenuto di detenere l'immobile in forza di un titolo proveniente da terzi, siccome non opponibile (Cass. 23121/15).
Ebbene nel caso in esame, le pretese per cui i Sigg.ri agiscono in giudizio Pt_1 si concretano nell'accertamento dell'occupazione senza alcun titolo da parte del convenuto con conseguente rilascio dell'immobile di proprietà mentre quelle del resistente sono volte all'accertamento della legittima detenzione del bene, in virtù del predetto comodato nonché l'esclusione del richiesto risarcimento del danno in quanto non provato.
L'occupazione di un immobile senza titolo, occorre precisare, si verifica allorquando si venga privati della possibilità di fruire del medesimo ad opera di un terzo che lo occupi senza titolo giustificativo o con un titolo invalido e/o inefficace.
In pendenza del presente giudizio, instaurato ai fini dell'accertamento di cui sopra, con il rilascio spontaneo dell'immobile da parte convenuta, gli istanti hanno acquisito nuovamente la possibilità di fruire e disporre dell'immobile controverso tanto da aver stipulato un contratto di locazione con altre parti.
Quanto descritto ha determinato un nuovo assetto degli interessi in gioco da cui discende una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente che ha generato la lite e la situazione attuale che, per manifestazione espressa e fatti concludenti, ha sostanzialmente posto fine alla stessa.
Invero, nell'istanza datata 8.11.2024 e nelle formulate conclusioni, parte istante, nel prendere e dare atto che parte convenuta ha liberato e rilasciato l'immobile, ha chiesto
P a g . 6 | 12 pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in virtù del venir meno dell'interesse ad agire. In particolare, a seguito della sopravvenuta circostanza di cui sopra, gli attori dichiarano interamente soddisfatta l'originaria domanda con conseguente rinuncia all'indennità di occupazione senza titolo.
Parte convenuta, attraverso il suo procuratore, pur non riportando le medesime richieste, ha allegato la circostanza dello stesso rilascio dell'immobile. In particolare, ha depositato, all'udienza del'11.12.2024, un verbale datato 14.2.2024 stipulato con il tal che, seppur contestato da parte istante la quale insiste per il rilascio Persona_2
avvenuto direttamente nei confronti dei Sigg.i evidenzia comunque la Pt_1
circostanza della liberazione spontanea in corso di giudizio;
tra l'altro, con la rinuncia attorea all'indennità di occupazione, viene meno l'interesse a contraddire anche per la contestata circostanza della mancata prova del risarcimento del danno.
In merito, giova rammentare che in virtù del principio dispositivo è ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia alla domanda, a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica
(per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile
2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997,
n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965).
La Suprema Corte di cassazione ha ribadito siffatto principio con la recente pronuncia a Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453 per la quale la rinuncia alla domanda può avvenire anche dopo la precisazione delle conclusioni, in conclusionale o memoria di replica.
Ciò posto deve allora evidenziarsi che parte istante non ha più formulato conclusioni dirette ad ottenere l'indennità di occupazione senza titolo con espressa rinuncia ad una decisione sul punto.
Il sopravvenuto rilascio dell'immobile, situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti, invece, fa venir meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cass. 1950/2003).
P a g . 7 | 12 Deve, quindi, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta concretamente venuta meno la ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Chi intende agire in giudizio, anche alla luce del disposto dell'art 100 c.p.c., deve avere un interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del magistrato, il cui venir meno va accertato avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte (Cass. n. 23289/2007; Cass. 2567/2007).
In particolare, chi attiva un processo mira ad ottenere «il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili» (Cass., n. 486/1998).
L'interesse in questione, quindi, è condizione o presupposto processuale dell'azione, ossia è un requisito per l'esame del merito della domanda e, pertanto, deve sussistere quando il giudice emette il provvedimento decisorio. In mancanza, detto provvedimento sarà viziato e tale difetto sarà rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (cfr. Cass., n. 5593/1999).
La cessazione della materia del contendere, da intendersi come una pronuncia meramente dichiarativa, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, si verifica per effetto della sopravenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi ad una pronuncia sul merito precedentemente richiesta.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, quindi la composizione bonaria della lite (Cass. Civ. sez. I,2015/8309; Cass. Civ. 2013/13217, Cass., n.
26299/2018, Cass. civ., n. 14546/2019, ).
In ogni caso in cui il componimento della lite risulti in fatto non controverso, in quanto intervenuta una vicenda riconosciuta da entrambe le parti, potrà dichiararsi cessata
P a g . 8 | 12 la materia de contendere spettando solo al giudicante il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (Cass., n. 22650/2008).
Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. n.
4034/2007; Cass. 6909/2009; Cass. 10553/2009, Cass 30251/2023).
Indipendentemente dalle conclusioni formulate, ciò che rileva è il venir meno della necessità di una decisione sulla domanda, come inizialmente azionata, spettando al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle parti ad una statuizione sul merito della vertenza.
Ed invero, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, al riguardo, precisato che
"La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto,
o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa", (Cass. Sent. n. 12844/03; Cass.
801/1998).
Dunque, il venir meno della materia del contendere, eliminando la contestazione, incide sul diritto sostanziale e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto sopravvenuto risulti acquisito in causa.
P a g . 9 | 12 La giurisprudenza, con indirizzo ormai unitario, afferma che deve essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, «quando, successivamente alla proposizione dell'atto introduttivo, sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti una situazione dalla quale emerga
l'avvenuta cessazione di ogni contrasto tra le stesse» (Cass., sez. un., 2003 n. 18956).
Quanto sopra potrà rilevarsi anche quando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono intervenute situazioni che hanno privato la parte di un interesse rilevante alla pronuncia, come nelle ipotesi in cui vi sia stata una transazione, il riconoscimento della pretesa, la rinuncia all'azione o la soddisfazione della richiesta.
Tutti i casi su enunciati, a titolo meramente esemplificativo, presentano un elemento che li accomuna, ossia il venir meno dell'«interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta». In ordine a questi eventi, anche se risultanti dagli atti, non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia (Cass.. S.U., n. 368/2000,
n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002).
È ritenuta valida condizione per dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere anche la richiesta attorea in tal senso e la correlata rinuncia a tutte le diverse domande formulate nel procedimento.
Orbene, nel caso di specie, parte istante, dopo aver adito l'autorità giudiziaria formulando conclusioni dirette alla rilevazione dell'occupazione senza titolo dell'immobile e conseguente richiesta di rilascio con pagamento dell'indennità di occupazione, ottenuta la restituzione dell'immobile per cui è causa nonché la sua piena disponibilità, ha dichiarato il sostanziale accoglimento delle pretese rinunciando così all'ulteriore richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione ed ad una decisione in merito.
D'altra parte, il convenuto, rilasciando spontaneamente l'immobile oggetto dell'originaria controversia, ha determinato la piena soddisfazione della richiesta di parte
P a g . 10 | 12 istante, così da concretizzare un fatto sopravvenuto idoneo ad incidere sull'oggetto del giudizio.
Quest'ultimo emerge dalle dichiarazioni e dai depositi di entrambi le parti, tra cui il contratto di locazione ed il rilascio dell'immobile, ed è tale da determinare una valutazione di questo Giudicante sull'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato.
La decisione richiesta appare, quindi, superflua così come la pronuncia sulle restanti domande cui parte istante ha espressamente rinunciato.
Nelle proprie conclusioni, il procuratore del Sig. insiste per CP_2
l'accertamento giudiziale anche al fine della regolazione delle spese di giudizio.
In merito si ribadisce che, ove la richiesta della cessazione della materia del contendere non sia oggetto delle domande formulate delle parti e il giudice rilevi il venir meno della ragione del contrasto tra queste, in quanto risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione, può dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, a nulla rilevando che perduri tra le parti una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. Sez. 3, 271/2006).
Pertanto, esaminati gli atti di causa e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della parte istante alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, per converso, non risultando alcun interesse neanche a resistere visto lo spontaneo rilascio e la rinuncia alle ulteriori domande risarcitorie attoree.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere che rende superfluo l'esame nel merito delle ulteriori deduzioni.
Non si ritengono sussistenti nella vicenda in esame i presupposti per la condanna al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., ovvero, l'infondatezza della domanda giudiziale e l'aver agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza. In merito, non è stato provato né il dolo né la colpa grave.
Persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, le stesse debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (Cass. 24714/2022), ovvero sulla base di una ricognizione della probabilità di
P a g . 11 | 12 accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza, salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, mentre parte istante richiede in alternativa la compensazione, parte convenuta insiste per la condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato quando l'immobile risultava effettivamente occupato da parte convenuta che, però, riteneva di detenere in virtù di contratto di comodato stipulato con un terzo che, seppur valido, non è opponibile agli attori che hanno agito assumendo la proprietà in merito allo stesso immobile. Per le ragioni prospettate e la documentazione allegata, si rileva una soccombenza virtuale reciproca delle parti che consente di compensare integralmente le spese legali tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena Venezia, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 03/01/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Maddalena Venezia
P a g . 12 | 12
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –
Il giudice dott.ssa Maddalena Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __3.1.2025___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 12 R.G. 580 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 580 /2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
, c.f. e Parte_1 C.F._1
, c.f. a mezzo del proprio Parte_2 C.F._2
procuratore speciale e difensore, l'Avv. , giusta procura speciale Parte_3 conferita innanzi al d'Italia in Sydney (Australia) rep. not. N. Controparte_1
192/2022 del 08.07.2022, domiciliati come in atti
ATTORI
E
C.F. rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Giuseppe Di Meglio, domiciliato come in atti
CONVENUTO
E
, c.f. ; Controparte_3 C.F._4
c.f. , Parte_4 C.F._5
, c.f. CP_4 C.F._6
, c.f. ; CP_5 C.F._7
CONVENUTI CONTUMACI
P a g . 2 | 12 OGGETTO: occupazione senza titolo- rilascio
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268;
Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 24.10.2022 ai convenuti, gli istanti li evocavano in giudizio per sentire accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo dell'immobile ad uso civile abitazione di circa vani 5, in Lacco Ameno alla via
Provinciale Lacco Fango n. 86 individuata in Catasto al foglio7 part.lla 686 sub2, 1 categoria A/2, ricevuto in proprietà con atto di donazione , rep 81827 e racc 32152, del
2006 del notaio e conseguentemente ordinare di liberarlo Persona_1
immediatamente e consegnarlo senza dilazione, libero di persone e cose, ai proprietari e e per essi alla procuratrice speciale Parte_1 Parte_2
con condanna al pagamento della indennità di occupazione da quantificarsi secondo i valori OMI in almeno euro 600,00 mensili dalla domanda all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché le spese e competenze processuali, oltre accessori di legge.
P a g . 3 | 12 A seguito della regolare chiamata in giudizio, si costituiva, con il deposito della comparsa di costituzione e risposta, il convenuto resistendo alla Controparte_2
domanda e domandandone il rigetto.
In particolare, il sig. deduceva non sussistere alcuna detenzione senza CP_2
titolo in quanto il possesso dell'immobile non era stato conseguito clandestinamente e senza averne diritto, come prospettato dagli attori. Nel dettaglio, costui esponeva che gli era stato consegnato da fu come emergente dal contratto di Persona_2 Pt_4
comodato del 5.11.2019, reg. to ad Ischia al numero 631 del 12.11.2019.
Parte convenuta, quindi, concludeva per il rigetto della domanda attorea improcedibile, inammissibile e infondata con refusione di spese e compensi da assegnare al difensore anticipatario, unitamente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc.
Rimanevano contumaci nel corso del giudizio gli altri convenuti seppur regolarmente intimati, ad esclusione di nei confronti della quale parte istante CP_6 rinunciava alla domanda all'udienza del 22.2.2023 non essendosi perfezionata la notifica.
Instauratosi il contraddittorio, assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., istruita su base documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. L'odierno Giudicante, subentrato nelle more nella titolarità del procedimento, revocata l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.1.2025.
*****
Si richiamano, per quanto non espressamente riportato, gli atti della parte istante ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sempre in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità, procedibilità e proponibilità della domanda.
Risulta, ai fini della procedibilità della domanda, espletata la procedura di mediazione obbligatoria con istanza prot. 32/2023 del 28.2.2023 e conseguente verbale di esito negativo per mancata adesione del 23.5.2023.
Parimenti è stata accertata sia la legittimazione attiva che passiva.
P a g . 4 | 12 Tanto premesso, proseguendo l'esame nel merito in ordine al caso in esame, da parte di questo Giudicante va esaminata prioritariamente la domanda attorea di cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio.
Parte istante agisce in giudizio assumendo di essere proprietaria di un compendio immobiliare sito in Lacco Ameno alla via Provinciale Lacco Fango n. 86 individuata in
Catasto al foglio7 part.lla 686 sub2, 1 categoria A/2, ricevuto in proprietà con atto di donazione, rep 81827 e racc 32152 del 23.2.2006 a mezzo del notar Persona_1
allegato agli atti.
Gli attori, in merito, hanno dichiarato di aver scoperto che una porzione del compendio immobiliare di loro proprietà composto su due livelli, in particolare quello ad uso abitazione di circa vani 5, risultava occupata sine titulo dai convenuti come emerge anche da certificato di residenza agli atti.
Il convenuto costituito, a sua volta, ha contestato la proprietà in capo agli attori assumendo di essere comodatario dell'immobile oggetto di giudizio in virtù di comodato del 5.11.2019 stipulato con il sig. Persona_2
In particolare, secondo la ricostruzione di parte convenuta, il citato signor sarebbe un terzo, ovvero erede pro quota del proprio padre Persona_2 Persona_3
titolare di una impresa edilizia, il quale avrebbe sistemato l'edificio in questione nell'attuale conformazione sostenendo spese che sarebbero state “compensate” con la
“gestione” degli immobili. A sostegno di tale circostanza, la difesa del convenuto, ha depositato una scrittura privata del 5.12.2018 tra e , dalla quale Per_2 Pt_1
genericamente e senza indicazione specifica degli immobili in questione comunque si attesta la proprietà in capo agli istanti.
Pertanto, parte convenuta oppone un proprio diritto autonomo di detenzione.
Orbene, il comodato allegato agli atti, di cui intende giovarsi il convenuto, è inefficace nei confronti degli attori.
Va rilevato che, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all'art. 1599 c.c., l'acquirente /proprietario non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza del rapporto di comodato atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, ad libitum, il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa” (Cass. n. 664/16).
P a g . 5 | 12 In particolare, il comodato, così come disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del c.c., quale contratto essenzialmente gratuito, attribuisce al comodatario la titolarità di un diritto personale di godimento, che non è dotato delle tipiche caratteristiche dei diritti reali.
Questa forma contrattuale non fornisce piena tutela in quanto, non essendo un atto soggetto a trascrizione, non è opponibile ed è efficace solo tra le parti del rapporto, non potendo certamente obbligare né essere opponibile agli acquirenti e/o proprietari del cespite (Cass Civ. 664/2016).
Pertanto, il proprietario potrà agire contro il comodatario, ritenuto occupante sine titulo, per richiedere la liberazione dell'immobile.
Le rivendicazioni di parte istante, quindi, non possono essere paralizzate dall'eccezione del convenuto di detenere l'immobile in forza di un titolo proveniente da terzi, siccome non opponibile (Cass. 23121/15).
Ebbene nel caso in esame, le pretese per cui i Sigg.ri agiscono in giudizio Pt_1 si concretano nell'accertamento dell'occupazione senza alcun titolo da parte del convenuto con conseguente rilascio dell'immobile di proprietà mentre quelle del resistente sono volte all'accertamento della legittima detenzione del bene, in virtù del predetto comodato nonché l'esclusione del richiesto risarcimento del danno in quanto non provato.
L'occupazione di un immobile senza titolo, occorre precisare, si verifica allorquando si venga privati della possibilità di fruire del medesimo ad opera di un terzo che lo occupi senza titolo giustificativo o con un titolo invalido e/o inefficace.
In pendenza del presente giudizio, instaurato ai fini dell'accertamento di cui sopra, con il rilascio spontaneo dell'immobile da parte convenuta, gli istanti hanno acquisito nuovamente la possibilità di fruire e disporre dell'immobile controverso tanto da aver stipulato un contratto di locazione con altre parti.
Quanto descritto ha determinato un nuovo assetto degli interessi in gioco da cui discende una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente che ha generato la lite e la situazione attuale che, per manifestazione espressa e fatti concludenti, ha sostanzialmente posto fine alla stessa.
Invero, nell'istanza datata 8.11.2024 e nelle formulate conclusioni, parte istante, nel prendere e dare atto che parte convenuta ha liberato e rilasciato l'immobile, ha chiesto
P a g . 6 | 12 pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in virtù del venir meno dell'interesse ad agire. In particolare, a seguito della sopravvenuta circostanza di cui sopra, gli attori dichiarano interamente soddisfatta l'originaria domanda con conseguente rinuncia all'indennità di occupazione senza titolo.
Parte convenuta, attraverso il suo procuratore, pur non riportando le medesime richieste, ha allegato la circostanza dello stesso rilascio dell'immobile. In particolare, ha depositato, all'udienza del'11.12.2024, un verbale datato 14.2.2024 stipulato con il tal che, seppur contestato da parte istante la quale insiste per il rilascio Persona_2
avvenuto direttamente nei confronti dei Sigg.i evidenzia comunque la Pt_1
circostanza della liberazione spontanea in corso di giudizio;
tra l'altro, con la rinuncia attorea all'indennità di occupazione, viene meno l'interesse a contraddire anche per la contestata circostanza della mancata prova del risarcimento del danno.
In merito, giova rammentare che in virtù del principio dispositivo è ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia alla domanda, a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica
(per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile
2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997,
n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965).
La Suprema Corte di cassazione ha ribadito siffatto principio con la recente pronuncia a Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453 per la quale la rinuncia alla domanda può avvenire anche dopo la precisazione delle conclusioni, in conclusionale o memoria di replica.
Ciò posto deve allora evidenziarsi che parte istante non ha più formulato conclusioni dirette ad ottenere l'indennità di occupazione senza titolo con espressa rinuncia ad una decisione sul punto.
Il sopravvenuto rilascio dell'immobile, situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti, invece, fa venir meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cass. 1950/2003).
P a g . 7 | 12 Deve, quindi, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta concretamente venuta meno la ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Chi intende agire in giudizio, anche alla luce del disposto dell'art 100 c.p.c., deve avere un interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del magistrato, il cui venir meno va accertato avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte (Cass. n. 23289/2007; Cass. 2567/2007).
In particolare, chi attiva un processo mira ad ottenere «il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili» (Cass., n. 486/1998).
L'interesse in questione, quindi, è condizione o presupposto processuale dell'azione, ossia è un requisito per l'esame del merito della domanda e, pertanto, deve sussistere quando il giudice emette il provvedimento decisorio. In mancanza, detto provvedimento sarà viziato e tale difetto sarà rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (cfr. Cass., n. 5593/1999).
La cessazione della materia del contendere, da intendersi come una pronuncia meramente dichiarativa, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, si verifica per effetto della sopravenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi ad una pronuncia sul merito precedentemente richiesta.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, quindi la composizione bonaria della lite (Cass. Civ. sez. I,2015/8309; Cass. Civ. 2013/13217, Cass., n.
26299/2018, Cass. civ., n. 14546/2019, ).
In ogni caso in cui il componimento della lite risulti in fatto non controverso, in quanto intervenuta una vicenda riconosciuta da entrambe le parti, potrà dichiararsi cessata
P a g . 8 | 12 la materia de contendere spettando solo al giudicante il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (Cass., n. 22650/2008).
Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. n.
4034/2007; Cass. 6909/2009; Cass. 10553/2009, Cass 30251/2023).
Indipendentemente dalle conclusioni formulate, ciò che rileva è il venir meno della necessità di una decisione sulla domanda, come inizialmente azionata, spettando al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle parti ad una statuizione sul merito della vertenza.
Ed invero, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, al riguardo, precisato che
"La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto,
o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa", (Cass. Sent. n. 12844/03; Cass.
801/1998).
Dunque, il venir meno della materia del contendere, eliminando la contestazione, incide sul diritto sostanziale e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto sopravvenuto risulti acquisito in causa.
P a g . 9 | 12 La giurisprudenza, con indirizzo ormai unitario, afferma che deve essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, «quando, successivamente alla proposizione dell'atto introduttivo, sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti una situazione dalla quale emerga
l'avvenuta cessazione di ogni contrasto tra le stesse» (Cass., sez. un., 2003 n. 18956).
Quanto sopra potrà rilevarsi anche quando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono intervenute situazioni che hanno privato la parte di un interesse rilevante alla pronuncia, come nelle ipotesi in cui vi sia stata una transazione, il riconoscimento della pretesa, la rinuncia all'azione o la soddisfazione della richiesta.
Tutti i casi su enunciati, a titolo meramente esemplificativo, presentano un elemento che li accomuna, ossia il venir meno dell'«interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta». In ordine a questi eventi, anche se risultanti dagli atti, non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia (Cass.. S.U., n. 368/2000,
n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002).
È ritenuta valida condizione per dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere anche la richiesta attorea in tal senso e la correlata rinuncia a tutte le diverse domande formulate nel procedimento.
Orbene, nel caso di specie, parte istante, dopo aver adito l'autorità giudiziaria formulando conclusioni dirette alla rilevazione dell'occupazione senza titolo dell'immobile e conseguente richiesta di rilascio con pagamento dell'indennità di occupazione, ottenuta la restituzione dell'immobile per cui è causa nonché la sua piena disponibilità, ha dichiarato il sostanziale accoglimento delle pretese rinunciando così all'ulteriore richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione ed ad una decisione in merito.
D'altra parte, il convenuto, rilasciando spontaneamente l'immobile oggetto dell'originaria controversia, ha determinato la piena soddisfazione della richiesta di parte
P a g . 10 | 12 istante, così da concretizzare un fatto sopravvenuto idoneo ad incidere sull'oggetto del giudizio.
Quest'ultimo emerge dalle dichiarazioni e dai depositi di entrambi le parti, tra cui il contratto di locazione ed il rilascio dell'immobile, ed è tale da determinare una valutazione di questo Giudicante sull'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato.
La decisione richiesta appare, quindi, superflua così come la pronuncia sulle restanti domande cui parte istante ha espressamente rinunciato.
Nelle proprie conclusioni, il procuratore del Sig. insiste per CP_2
l'accertamento giudiziale anche al fine della regolazione delle spese di giudizio.
In merito si ribadisce che, ove la richiesta della cessazione della materia del contendere non sia oggetto delle domande formulate delle parti e il giudice rilevi il venir meno della ragione del contrasto tra queste, in quanto risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione, può dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, a nulla rilevando che perduri tra le parti una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. Sez. 3, 271/2006).
Pertanto, esaminati gli atti di causa e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della parte istante alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, per converso, non risultando alcun interesse neanche a resistere visto lo spontaneo rilascio e la rinuncia alle ulteriori domande risarcitorie attoree.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere che rende superfluo l'esame nel merito delle ulteriori deduzioni.
Non si ritengono sussistenti nella vicenda in esame i presupposti per la condanna al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., ovvero, l'infondatezza della domanda giudiziale e l'aver agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza. In merito, non è stato provato né il dolo né la colpa grave.
Persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, le stesse debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (Cass. 24714/2022), ovvero sulla base di una ricognizione della probabilità di
P a g . 11 | 12 accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza, salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, mentre parte istante richiede in alternativa la compensazione, parte convenuta insiste per la condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato quando l'immobile risultava effettivamente occupato da parte convenuta che, però, riteneva di detenere in virtù di contratto di comodato stipulato con un terzo che, seppur valido, non è opponibile agli attori che hanno agito assumendo la proprietà in merito allo stesso immobile. Per le ragioni prospettate e la documentazione allegata, si rileva una soccombenza virtuale reciproca delle parti che consente di compensare integralmente le spese legali tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena Venezia, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 03/01/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Maddalena Venezia
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