Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5479 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 27 maggio 2025 e vertente tra
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Vitali per procura in Parte_1 P.IVA_1 atti;
APPELLANTE
E
1) Codice Fiscale e Partita Controparte_1
IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Valvo per procura in atti;
P.IVA_2
2) C.F. e Partita Iva , e per essa, quale Controparte_2 P.IVA_3 mandataria, C.F. e Partita IVA , Parte_2 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Valvo;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con decreto ingiuntivo del RI di Velletri n. 2734 del 30 novembre 2015, si ingiungeva a
[...]
e ai fideiussori Sig.ri e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_1 Cont (quest'ultima sino alla concorrenza di Euro 263.250,00), di pagare a “in solido tra loro”
[...] entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso introduttivo e del provvedimento, la somma di Euro
290.332,88, oltre interessi come da domanda, spese giudiziali in misura di Euro 634,00 per esborsi ed Euro 2.100,00 per onorari, nonché spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
A fondamento del ricorso monitorio veniva esposto:
a) con contratto del 6 luglio 2005, (oggi e in concordato Parte_3 Controparte_4 Cont preventivo) avrebbe aperto presso - filiale di Frosinone - il conto corrente n. 0000127/71;
b) con contratto dello stesso 6 luglio 2005, i Sig.ri e Parte_4 Parte_5 [...] si sarebbero costituiti garanti di per l'adempimento delle obbligazioni di Parte_6 Parte_3 Cont quest'ultima nei confronti di sino alla concorrenza di Euro 845.000,00;
c) con contratto del 29 dicembre 2006, si sarebbe costituita garante di “per Parte_1 Parte_3
l'adempimento delle obbligazioni della verso l'odierna istante” (v. 3a premessa del Parte_3
Cont ricorso per DI: doc. 2 fasc. sino alla concorrenza di Euro 263.250,00;
Cont d) con contratto del 26 marzo 2012, avrebbe concesso a i seguenti affidamenti: a) Parte_3 apertura di credito in c/c di Euro 100.000,00; b) fido assegni di Euro 150.000,00;
Cont e) con contratto dello stesso 26 marzo 2012, avrebbe concesso a la sovvenzione Parte_3 chirografaria a tasso variabile n. 41 632 656083 di Euro 200.000,00;
Cont f) con lettera raccomandata a/r del 7 ottobre 2013, avrebbe comunicato alla debitrice ed ai garanti la revoca delle linee di credito, intimando il pagamento delle somme dovute;
g) e i garanti ( sino alla concorrenza di Euro 263.250,00) sarebbero divenuti Parte_3 Parte_1 Cont debitori solidali nei confronti di di:
Euro 130.423,95, quale saldo passivo all'11 settembre 2015 del conto corrente n. 127;
Euro 159.908,93, quale saldo passivo all'11 settembre 2015 della sovvenzione chirografaria n. 41
632 656083;
e così per la somma complessiva di Euro 290,332,88 oltre interessi dal 12 settembre 2015 al tasso del
7,40% sulla somma di Euro 130.423,95 e al tasso del 3,10% sulla somma di Euro 159.908,93.
Proponeva opposizione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo RI adito, ogni contraria istanza disattesa, previa assunzione dei più opportuni provvedimenti in materia di mediazione obbligatoria;
in via principale, accertata la cessazione dell'obbligazione fideiussoria in capo a in virtù del recesso Parte_1 Cont da questa comunicata a con lettera raccomandata a.r. dell'8 settembre 2009; respingere la domanda proposta nei confronti di , revocando e ponendo nel nulla Parte_1
l'opposto decreto ingiuntivo.
In via subordinata, accertata la liberazione della fideiubente in carenza di specifica autorizzazione alla Parte_1 luce dell'art. 1956 cod. civ.; accertato comunque il venir meno dell'obbligazione fideiussoria a causa del mancato rispetto del termine previsto dall'art. 1957 cod.civ. respingere la domanda, revocando e ponendo nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo. In via ulteriormente subordinata, accertata l'inefficacia dell'art. 5 delle “Norme generali per le concessioni di credito” a disciplina del contratto di apertura di credito in conto corrente a revoca del 26 marzo 2012 per violazione dell'art. 120, 2° comma, TUB e l'illegittimo computo anatocistico degli interessi;
accertata, altresì, l'applicazione di tassi di interesse usurarî nei rapporti di apertura di credito e di sovvenzione chirografaria del 26 marzo 2012 in violazione dell'art. 1815 cod.civ.; dichiarare non dovuti i relativi interessi maturati e maturandi nella misura che verrà provata in giudizio ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, revocare in parte qua il decreto ingiuntivo opposto.
In via istruttoria, disporre consulenza tecnico d'ufficio per la determinazione degli interessi non dovuti e richiesti da Cont in violazione sia dell'art. 120, 2° comma, TUB sia degli artt. 1283 e 1815 cod.civ.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A sostegno della proposta opposizione adduceva i seguenti fatti: Parte_1
a) Recesso dal contratto di fideiussione. Ai sensi dell'art. 4 della fideiussione 29 dicembre 2006 “Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata.
La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e siano trascorsi 5 gg. dal ricevimento”. Cont La società opponente, avvalendosi della clausola, aveva comunicato a il recesso dal contratto di fideiussione omnibus con la lettera raccomandata a.r. dell'8 settembre 2009 (v. doc. 8 fasc. Pt_1
), regolarmente ricevuta dall'istituto di credito e da questo non contestata (cfr. doc. 9 fasc.
[...]
). Parte_1
, quindi, non poteva essere in alcun modo obbligata in quanto i crediti garantiti, Parte_1 Cont oggetto del provvedimento monitorio, erano sorti – come documentato dalla stessa – a far data dal 26 marzo 2012, ovverosia quasi tre anni dopo il recesso.
La banca opposta aveva ottenuto il decreto ingiuntivo avverso solo omettendo di Parte_1 allegare l'esercitato recesso da parte della garante.
b) Liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. e degli artt. 1175 e 1375 c.c. La domanda sarebbe stata comunque infondata, essendo il fideiussore liberato dall'obbligazione di garanzia ex art. 1956 c.c. Cont Anche ad ipotizzare l'obbligazione di garanzia ancora efficace, - nonostante il pregiudicato quadro economico-patrimoniale del debitore principale (v. doc. 16 fasc. ) che avrebbe Parte_1 peraltro in breve condotto alla procedura di liquidazione e a quella di concordato Parte_3 Cont preventivo (v. doc. 13 fasc. – in data 26 marzo 2012 e senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 1956 c.c., aveva concesso a le seguenti linee di credito: a) Parte_3 apertura di credito in c/c di Euro 100.000,00; b) fido assegni di Euro 150.000,00; c) sovvenzione Cont chirografaria a tasso variabile n. 41 632 656083 di Euro 200.000,00 (cfr. docc.
4-5 fasc. dalle quali traevano titolo le obbligazioni fatte oggetto del provvedimento monitorio.
c) Liberazione del garante per violazione dell'art. 1957 c.c. Eccepiva l'opponente che il deposito del ricorso era avvenuto solo nel novembre 2015, ovvero due anni dopo la scadenza dei debiti pretesamente garantiti, divenuti esigibili dopo la ricezione delle lettere di revoca delle linee di credito Cont e, dunque, a metà ottobre 2013 (cfr. docc.
4-5 fasc. e docc. 13-14 fasc. ). Parte_1 E quindi – anche a tacere dell'avvenuto recesso – sarebbe stata liberata Parte_1 dall'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c.
d) Violazione delle disposizioni normative in materia di anatocismo bancario (art. 120, 2°, TUB e art. 6 deliberazione Cicr del 9 febbraio 2000). Applicazione di tassi di interesse usurari. Parte del credito ingiunto, eccepiva ancora l'opponente , non era dovuto, stante il difetto di Parte_1 sottoscrizione della clausola riguardante gli interessi di mora, la violazione delle norme in materia di anatocismo e l'applicazione di interessi a tassi usurari.
Si costituiva la banca opposta e formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo RI adito, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, respingere l'avversa opposizione siccome infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2734/2015 del RI di Velletri;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento seppur parziale della spiegata opposizione, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della della somma che verrà Controparte_1 accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
L'opposta adduceva: Cont a) che , con atto del 29 dicembre 2006 aveva stipulato con un contratto che Parte_1 avrebbe dovuto essere qualificato quale contratto autonomo di garanzia e non quale fideiussione. Ne sarebbe derivata l'inammissibilità delle eccezioni fondate sul rapporto principale;
b) che non aveva correttamente esercitato il diritto di recesso;
Parte_1
c) che, anche in presenza di un legittimo e valido recesso dal contratto autonomo di garanzia, Pt_1
sarebbe stata comunque tenuta al pagamento della somma di Euro 90.632,59, pari al saldo
[...] debitore del c.c. n. 127 (v. doc. 11 fasc. monitorio) alla data del recesso.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 19 maggio 2016, dato atto del deposito telematico, avvenuto il 17 maggio 2016, dei documenti riguardanti la fallita mediazione, il Giudice respingeva Cont la richiesta di di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto1 e fissava termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. Cont A fronte di quanto dedotto da nella prima memoria di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., Pt_1
, ribadiva, in prima memoria, di aver correttamente esercitato il diritto di recesso con la lettera
[...] raccomandata a.r. dell'8 settembre 2009, precisando come il dato testuale della missiva fosse inequivocabile: “Vi comunichiamo la disdetta delle fideiussioni omnibus in essere e dichiariamo la disponibilità a risottoscrivere fideiussioni pro quota secondo i giusti impegni”. Ribadiva, altresì, che la manifestazione di volontà di recedere dal contratto risultava così ben espressa che non solo non fu oggetto di contestazioni.
Nella parte dispositiva del verbale d'udienza del 16 maggio 2016 (v. doc. 1) si legge: “Il Giudice a seguito di discussione orale, rilevato che all'allegato 8 del fascicolo di parte opponente vi è lettera di recesso dalla fideiussione, come previsto dall'art. 4 del contratto stesso e, quindi, c'è un principio di prova scritta fondante l'opposizione, non concede la provvisoria esecuzione del d.i. opposto” Cont oltretutto, con lettera del 29 marzo 2012 (v. doc. 10 fasc. ), nel comunicare alla Parte_1 società opponente le linee di fido accordate a dichiarava che “l'utilizzo delle suddette linee Parte_3 di credito, rimane subordinato al rilascio della fideiussione omnibus limitata di Euro 455.000,00
(quattrocentocinquacinquemila/00) sottoscritta dai sigg. , e Parte_5 Parte_4 nonché alla fideiussione pro quota di euro 263.250,00 Parte_6
(duecentosessantatremiladuecentocinquanta/00) rilasciata dalla . Parte_1
eccepiva, altresì, l'infondatezza, nonché l'inammissibilità, della richiesta di Parte_1 Cont pagamento di Euro 90.632,59 avanzata da al momento della propria costituzione in giudizio avvenuta appena tre giorni prima (16 maggio 2016) dell'udienza di prima comparizione delle parti prevista per il 19 maggio 2016.
All'udienza all'uopo fissata, precisava le proprie conclusioni come da separato foglio Parte_1 depositato telematicamente che così recita:
“Piaccia all'Ecc.mo RI adito, ogni contraria istanza disattesa, in via principale, accertata la cessazione dell'obbligazione fideiussoria in capo a in virtù del recesso Parte_1 Cont da questa comunicata a con lettera raccomandata a.r. dell'8 settembre 2009; accertata, altresì, l'inammissibilità ovvero, in ogni caso, l'infondatezza della domanda subordinata di condanna di al pagamento della somma di Euro 90.632,59, oltre successivi Parte_1 interessi, pari al saldo debitore al 30 settembre 2009 del conto corrente n. 127/71 aperto da
[...] Cont presso Parte_3 respingere le domande proposte nei confronti di , revocando e ponendo nel nulla Parte_1 Cont l'opposto decreto ingiuntivo;
condannare e, per quanto di ragione, ai Controparte_2 sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., al pagamento in favore di di una somma Parte_1 equitativamente determinata.
In via subordinata, accertata la liberazione della fideiubente in carenza di specifica autorizzazione alla Parte_1 luce dell'art. 1956 cod. civ.; respingere la domanda, revocando e ponendo nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo.
In via gradatamente subordinata, accertato comunque il venir meno dell'obbligazione fideiussoria a causa del mancato rispetto, da Cont parte di del termine previsto dall'art. 1957 cod.civ. e accertata, altresì, la nullità della clausola
n. 6 della fideiussione per cui è causa (doc. 2) in quanto riproduttiva dell'art. 8 dello “schema contrattuale di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” elaborato dall'ABI nel 2003 da ritenere nullo per violazione dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; respingere la domanda, revocando e ponendo nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo.
In via ulteriormente subordinata, accertata, l'inefficacia dell'art. 5 delle “Norme generali per le concessioni di credito” a disciplina del contratto di apertura di credito in conto corrente a revoca del 26 marzo 2012 per violazione dell'art. 120, 2° comma, TUB e l'illegittimo computo anatocistico degli interessi;
accertata, altresì, la mancata pattuizione scritta delle spese, del corrispettivo su accordato, delle Cont commissioni di massimo scoperto e dei tassi di interesse ultralegali applicati da nel rapporto di apertura di credito del 26 marzo 2012 e, comunque, l'applicazione di tassi di interesse usurari nei rapporti sia di apertura di credito, sia di sovvenzione chirografaria del 26 marzo 2012, in violazione dell'art. 1815 cod.civ.; dichiarare non dovuti i relativi interessi maturati e maturandi nella misura che verrà provata in giudizio all'esito della CTU ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, revocare in parte qua il decreto ingiuntivo opposto.
Solo in relazione a questa conclusione in via estremamente subordinata, in via istruttoria, disporre consulenza tecnico d'ufficio con il quesito proposto nella memoria istruttoria del 18 luglio Cont 2016, per la determinazione degli interessi non dovuti e richiesti da in violazione sia dell'art.
120, 2° comma, TUB sia degli artt. 1283 e 1815 cod.civ.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Alla detta udienza interveniva ex art. 111 CPC procuratrice della Parte_2 società quale cessionaria del credito oggetto di causa. Controparte_2
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione, condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha, in primo luogo, qualificato come autonomo il contratto di garanzia stipulato dalla opponente nei confronti della banca, indicando segnatamente sia la giurisprudenza in materia, sia gli elementi contrattuali che conducevano a tale interpretazione.
Quanto alla prova del credito, il RI ha evidenziato l'esistenza degli estratti conto (oltre che del salda conto) non specificamente contestati dall'opponente, la prova scritta per gli interessi ultra legali e la genericità della doglianza circa le voci illecite, non indicate specificamente.
Sulla invalidità della garanzia perché indicata come indeterminata nell'oggetto, il RI ha ricordato la natura autonoma della stessa e la determinatezza dell'oggetto, indicando gli elementi al riguardo.
Per le altre doglianze relative alla garanzia, il primo giudice ha rilevato che l'art. 5 del contratto di garanzia imponeva al garante l'obbligo di informarsi sulla situazione della garantita, sicchè nessuna esclusione poteva vantare l'opponente ex art. 1956 C.C.
Infine, il primo giudice ha dichiarato tardiva la richiesta di declaratoria di nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust, in quanto formulata da parte opponente solo in sede di precisazione delle conclusioni ed ha ,in ogni caso, respinto detta richiesta evidenziando la carenza di prova circa il nesso tra il contratto in esame e la vicenda oggetto di provvedimento sanzionatorio della
Banca d'Italia.
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari Parte_1 profili e chiedendo “ previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato sussistendo gravi e fondati motivi, in totale riforma della sentenza del RI di Velletri, 29 settembre 2020, n. 1333, emessa all'esito del giudizio iscritto al NRG 358/2016 del RI Civile di Velletri, Giudice Dott. Renato Buzi, e non notificata;
in via pregiudiziale di rito dichiarare la nullità della sentenza impugnata per le ragioni esposte in narrativa con ogni conseguente statuizione.
Nel merito, in via principale, accertata la cessazione dell'obbligazione fideiussoria in capo a in virtù del recesso da Parte_1 Cont questa comunicata a con lettera raccomandata a.r. dell'8 settembre 2009; accertata, altresì, l'inammissibilità ovvero, in ogni caso, l'infondatezza della domanda subordinata di condanna di al pagamento della somma di Euro 90.632,59, oltre successivi interessi, Parte_1 pari al saldo debitore al 30 settembre 2009 del conto corrente n. 127/71 aperto da Parte_3 Cont presso respingere le domande proposte nei confronti di , revocando e ponendo Parte_1 nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo del RI di Velletri 30 novembre 2015, n. 2734/2015; Cont condannare e, per quanto di ragione, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, Controparte_2
c.p.c., al pagamento in favore di di una somma equitativamente determinata. Parte_1
In via subordinata, accertata la liberazione della fideiubente in carenza di specifica autorizzazione alla Parte_1 luce dell'art. 1956 c.c.; respingere la domanda, revocando e ponendo nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo del RI di
Velletri 30 novembre 2015, n. 2734/2015.
In via gradatamente subordinata, accertato comunque il venir meno dell'obbligazione fideiussoria a causa del mancato rispetto, da Cont parte di del termine previsto dall'art. 1957 c.c. e accertata, altresì, la nullità della clausola n. 6 della fideiussione per cui è causa (v. doc. 2) in quanto riproduttiva dell'art. 8 dello “schema contrattuale di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” elaborato dall'ABI nel 2003 da ritenere nullo per violazione dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; respingere la domanda, revocando e ponendo nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo del RI di
Velletri 30 novembre 2015, n. 2734/2015”.
Ha resistito la banca opposta chiedendo il rigetto dell'appello.
Si è costituita anche la cessionaria appellata, resistendo al gravame.
Con ordinanza in data 10/16.12.20 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 34 pagine, è articolato in sei motivi.
Cont
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 11/13) – titolato “Inammissibilità della domanda svolta da nel giudizio di opposizione in quanto diversa da quella esercitata in sede monitoria” – l'appellante deduce che il RI avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda svolta dalla sulla CP_1 base di un rapporto di garanzia (autonomo e non accessorio) diverso rispetto a quello sul quale aveva fondato la domanda monitoria, stante la disomogeneità tra le due tipologie di garanzia.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 13/16) – titolato “Omesso esame dell'eccezione di estinzione della garanzia in seguito a recesso” – la società appellante lamenta che il primo giudice ha omesso di esaminare il motivo di opposizione relativo al recesso- con errore anche sulla provvisoria esecutorietà del decreto che, invece, non era stata concessa – e che, egualmente, sia stata considerata tempestiva la domanda riconvenzionale per la somma indicata in alternativa rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo.
Aggiunge l'appellante che il saldo negativo era nato da linee di credito aperte nel 2012, vale a dire successivamente al recesso e che al 30.9.09 il saldo negativo si era già estinto a seguito delle altre erogazioni (26.3.12), con conseguente assenza di un saldo negativo reale.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 16/20) – titolato “ Errata qualificazione del contratto e ingiusto rigetto delle eccezioni sollevate” – l'appellante devolve la questione della qualificazione del contratto di garanzia, deducendo che quanto previsto all'art. 7 – non contenendo rinuncia a sollevare eccezioni
– non era sufficiente per il ragionamento del RI, così come all'art. 8 – che prevedeva l'obbligo per il garante di provvedere al pagamento anche in caso di invalidità – non sarebbe altro che la conseguenza per un indebito ex art. 2033 C.C.
§3.4 – Col quarto motivo (pagg. 20/24) – titolato “ Errato rigetto dell'eccezione di liberazione della fideiussione ex art. 1956 c.c. con violazione anche degli artt. 1175 e 1375 c.c.” – la società appellante
, richiamati i dati contabili che evidenziavano lo stato di sofferenza della società garantita Parte_3 evidenzia la spregiudicatezza della condotta della banca, deducendo altresì che l'art. 5 con il quale i garanti si impegnavano ad acquisire le informazioni sullo stato della società andrebbe in sostanza letto come una rinuncia al disposto dell'art. 1956 C.C. e come tale nulla.
Infine, aggiunge l'appellante di essere stata socia (15%) della società garantita, per essere poi receduta sicchè nel 2012 non poteva affatto conoscere la situazione della garantita.
§3.5 – Col quinto motivo (pag. 24/26) – titolato “ Omessa pronuncia sull'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c.; in subordine nullità per violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4,
c.p.c.; fondatezza, nel merito, dell'eccezione” – parte appellante denuncia la omessa pronuncia ex art. 112 cpc in ordine alla richiesta di estinzione ex art. 1957 C.C. – o in subordine la violazione dell'art. 132 CPC – richiamando quanto previsto all'art. 6 del contratto di garanzia e riproponendo la questione anche della nullità per violazione della normativa antitrust, perché rilevabile d'ufficio.
§3.6 – Con l'ultimo motivo di appello, la società appellante denuncia “Nullità della sentenza per violazione del procedimento in relazione all'inammissibilità della trattazione scritta dell'udienza prevista dall'art. 281 sexies c.p.c. nonché per violazione del principio del contraddittorio e di difesa” assumendo “prendersi atto che la procedura che ha condotto alla sentenza impugnata non risponde agli schemi previsti dal codice di rito, né dalla legislazione emergenziale” perché l'oralità non poteva essere sostituita dalla trattazione scritta e il diritto di difesa non poteva essere compresso nel dettato delle restrizioni circa la lunghezza degli atti difensivi, circostanza quest'ultima che avrebbe provocato la omessa valutazione del RI circa l'eccezione di parte opponente.
Aggiunge, ancora, l'appellante che, in quel periodo emergenziale, era prevista l'udienza da remoto che il RI avrebbe potuto adottare, mentre aveva compresso il diritto di difesa e, così, emesso una sentenza nulla.
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato. § 4.1 — Per priorità logica, occorre delibare sull'ultimo motivo di gravame che impugna la sentenza per nullità perché emessa ex art. 281 sexies CPC che, sembrerebbe, incompatibile con detta scelta del rito e comunque per essere stati “compressi” i diritti di difesa.
Il motivo di gravame è ai limiti della temerarietà, come del resto il complessivo gravame.
In primo luogo va ricordato (v. Cass. 37137/22) che “È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n.
18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili.” E che per la tipologia di controversia in oggetto non era posta alcuna limitazione.
Inoltre, è sufficiente concedere dei termini difensivi – anche anticipati – purchè non vengano eliminati
(v. Cass. N. 371/25).
Ora, nella fattispecie non risulta affatto che l'odierna appellante abbia chiesto tempestivamente che venisse dal RI adottata una trattazione diversa da quella cartolare, tanto è vero che ha regolarmente provveduto alla stesura degli atti difensivi, addirittura concessi con il doppio termine.
Se poi avesse avuto bisogno – vista la indicazione restrittiva sulla loro dimensione – di ulteriori termini o approfondimenti o repliche, ben avrebbe potuto farne richiesta, il che – invece – non è accaduto, sicchè lamentare oggi che alcune questioni sarebbero “sfuggite” al RI perché
(evidentemente) sfuggite negli atti difensivi non può di certo essere utilizzato come elemento di supporto alla lamentata violazione dei diritti di difesa.
Di qui la reiezione di quell'ultimo motivo e la necessità , per la Corte, di delibare nel merito.
Con riguardo al primo motivo, peraltro ridondante anche sul secondo, si perviene alla sua reiezione.
La diversa qualificazione del rapporto di garanzia (autonomo invece che accessorio) non muta affatto la “causa petendi” sulla base della quale la ha fatto domanda monitoria poi accolta: il titolo CP_1 azionato è il contratto di garanzia, a prescindere dalla sua natura autonoma o accessoria che sia, sicchè non può di certo parlarsi di domanda nuova e/o diversa (e quindi neppure tardiva se fatta con la riconvenzionale) da parte della banca come invece sostenuto dall'appellante la cui doglianza va quindi respinta.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, posto che la diversa qualificazione del rapporto di garanzia non incide sulla originaria domanda già svolta in sede monitoria e che, egualmente, non può considerarsi nè tardiva né nuova la precisazione formulata dall'attrice sostanziale per una somma richiesta inferiore rispetto a quella originariamente indicata nel ricorso monitorio – posto che nel più sta il meno – viene devoluta la questione del recesso che sarebbe avvenuto in data 8.9.09, come risulterebbe dai documenti che vengono richiamati e dalla condotta della banca stessa. Ora, a parte il fatto che la Corte si è sostanzialmente già espressa su questo profilo nella ordinanza ex Cont art. 283 – ove ha evidenziato l'assenza di un fumus sotto questo profilo – e che il giudice di primo grado aveva dato rilievo a quella lettera ai soli fini della negazione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, è evidente che seppur manca una esplicita motivazione al riguardo, la pronuncia è sicuramente di “superamento” della questione e, quindi, di rigetto di detta eccezione.
Tale scelta decisionale è del tutto condivisa da questo Collegio, con le seguenti integrazioni alla sentenza che, quindi, si conferma sotto questo profilo.
Giova ricordare che un atto recettizio – come il recesso da una garanzia – non può che essere di contenuto inequivoco: è proprio tale elemento di univoca volontà di far cessare il rapporto di garanzia che non emerge, con tranquillante certezza, da quella lettera dell'8 settembre 2009.
Al riguardo, infatti, è sufficiente evidenziare che l'oggetto della missiva è “ Richiesta di modifica fideiussioni in essere”; va anche aggiunto che nella stessa lettera l'odierna appellante, oltre a dichiararsi titolare di quota di partecipazione nella pari al 15%, esprimeva nel Parte_3 contempo la propria disponibilità a ri-sottoscrivere fideiussioni pro quota “secondo i giusti impegni sociali”; con lettera del 11.09.2009, la ribadiva che la si Controparte_1 Parte_1 era costituita garante della sino al limite di euro 1.755.000,00 con vincolo di Parte_3 solidarietà con , e , ma nei limiti della quota Parte_5 Parte_6 Parte_4 percentuale del 15% del massimale, pari ad euro 263.250,00 (pari appunto all'importo massimo della garanzia prestata dall'odierna appellante, sicchè la garanzia era stata già prestata dalla Parte_1
“secondo i giusti impegni sociali”, ragion per cui non vi era alcuna necessità di una nuova
[...] sottoscrizione, visto anche che era palesemente insussistente la manifestazione della volontà di recedere. Infine, ulteriore elemento – grave, preciso e concordante in senso opposto a quanto allegato dall'appellante – è il comportamento successivo di quest'ultima che neppure dopo aver ricevuto notizia della revoca delle linee di credito (7.10.13) ha formulato alcuna contestazione, attendendo piuttosto di ricevere il provvedimento monitorio per esprimere le ragioni sopra indicate.
Di qui la reiezione del motivo di gravame, anche nella parte – così assorbita – relativa alla minor somma che pure la banca, correttamente, ha prospettato come dovuta per il periodo fino al presunto recesso.
§4.3 – Anche il terzo motivo è infondato.
Viene devoluta la questione relativa alla natura del rapporto di garanzia, con l'invocazione di una diversa interpretazione delle norme contrattuali al fine di ottenere il riconoscimento della natura, appunto, accessoria della stessa.
Invero, rispetto alla articolata motivazione del RI – che guarda in modo complessivo alle clausole contrattuali, leggendole quindi in modo armonico – il motivo di gravame, invece, guarda ad alcune specifiche clausole, evidenziando che non vi è una espressa clausola con la quale la garante rinuncia a proporre le eccezioni relative al rapporto principale.
In realtà, tale volontà delle parti – come ha detto il primo giudice – è evincibile dal complesso delle norme stesse, atteso che è chiara la posizione della garante di farsi carico del pagamento finanche di fronte ad una invalidità dell'obbligazione principale, elemento che appare davvero dirimente.
L'argomento, poi, dell'appellante secondo la quale l'art. 8 – appunto relativo al pagamento
“incondizionato” a carico della garante – altro non sarebbe che la riproduzione degli effetti di cui all'art. 2033 C.C. non convince proprio sotto il profilo logico-giuridico: se l'effetto dell'indebito opera in modo automatico, non si vede il motivo per il quale le parti hanno tenuto a precisare detto effetto anche a livello contrattuale. Perché la previsione abbia, dunque, un senso logico è necessaria una lettura ed una interpretazione ben diversa, esattamente quella scelta dal primo giudice e che qui trova piena conferma.
Di qui la reiezione della doglianza.
§4.4 – E' parimenti da respingere – perché ai limiti della temerarietà – il quarto motivo con il quale la società appellante , oltre a far valere il già sopra indicato recesso, afferma che seppure socia della garantita, in realtà poi ha ceduto la quota.
Ed allora, sul recesso si è già detto, sicchè non può l'appellante invocare il disposto di cui all'art. 1956 C.C. affermando che dal 2009 era sostanzialmente autorizzata (visto l'art. 5 del contratto di garanzia che la obbligava ad informarsi sullo stato economico-patrimoniale della garantita) a disinteressarsi di quest'ultima, residua la questione della persistenza del vincolo societario (quota del
15%) fino al 14 luglio 2014, dunque successivamente ai saldi negativi oggetto di giudizio.
Per questo motivo, non può che presumersi come la società appellante, socia della garantita, ben sapesse della situazione della stessa, con conseguente esonero da ogni responsabilità in capo alla banca che, peraltro, proprio nel 2009 aveva concesso di rivedere le garanzie a maggior tutela del suo credito;
il tutto, in sostanza, dimostra come ben seguiva l'odierna appellante le vicende bancarie della società garantita e di cui era parte della compagine azionaria.
§4.5 – L'ultimo motivo da esaminare è di difficile intellegibilità per un verso e palesemente infondato per altro.
Invocare l'art. 1957 C.C. nell'ambito di un contratto autonomo di garanzia (visto che di fideiussione non si può parlare in questa controversia per le ragioni già dette) abbisognava, appunto, di precise argomentazioni che, invece, sono del tutto carenti;
la questione non è stata omessa dal RI , bensì è rimasta ovviamente assorbita dalla detta qualificazione della garanzia come autonoma;
né vi
è allegazione e/o prova – ex art. 342 CPC - che le parti abbiano voluto far riferimento a detta norma applicandola, per volontà contrattuale, anche al rapporto autonomo.
Ciò detto, è inammissibile – ancora una volta – la questione relativa alla nullità per violazione dlela normativa antitrust: seppur rilevabile d'ufficio, è certamente necessario che il giudicante abbia tempestivamente a disposizione il materiale probatorio necessario per effettuare la verifica richiesta.
Nel caso in esame, è pacifico che l'appellante neppure con il gravame ha depositato il provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia ed il modello ABI, adempimento effettuato invero solo con le note cartolari, documentazione di cui peraltro le parti appellate chiedono lo stralcio.
In ossequio, allora, a Cass. N. 416/25 e n. 863/25, non può che ribadirsi come detta documentazione non costituisca fatto notorio e vada, quindi, tempestivamente depositata, sicchè non essendo ciò avvenuto nella fattispecie, il motivo va dichiarato inammissibile con assorbimento della questione relativa alla prova del nesso di causalità.
La sentenza, quindi, sul punto va confermata anche con queste integrazioni.
Deve, infine, respingersi l'istanza ex art. 295 CPC formulata dall'appellante con le note finali, in ragione della pendenza – dinanzi al RI di Roma – di un giudizio avente ad oggetto quest'ultima questione che, secondo l'appellante, avrebbe portata incisiva su questo procedimento. Posto che non si tratta di una sospensione necessaria e che l'eventuale litispendenza e/o continenza avrebbe rilievo sul giudizio successivamente instaurato (n. 45642/23), non vi è alcun motivo – neppure di opportunità – per pregiudicare il principio di ragionevole durata di questo processo, peraltro risolto con la conferma della natura autonoma della detta garanzia.
§ 5 — Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00 Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1333/20 del tribunale di Velletri, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 20.119,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore