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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/10/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1905/2020
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1905 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, promossa da:
(c.f. e p.i. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti P.IVA_1 in atti, dall'avv. Adolfo Larussa, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via V. Pugliese, 30, presso lo studio del predetto difensore;
- attore contro
(C.F.: ), rappresento e difeso, come da Controparte_2 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Antonello Talerico, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Corso
Mazzini n. 74, presso lo studio del predetto difensore;
- convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 3 aprile 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro,
[...]
così introducendo la fase di merito riferita all'opposizione spiegata Controparte_2 dall'odierno convenuto, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Controparte_2 iscritta al r.g. es. imm. n. 27/2017; parte attorea ha chiesto l'accoglimento delle seguenti
Pag. 1 di 7 conclusioni: “Voglia l'On. Le Tribunale adito, contrariis reiectiis, così provvedere: -dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare nel merito l'opposizione proposta dal sig. CP_2 per tutte le ragioni esposte supra, con ogni conseguente statuizione;
- con vittoria delle spese di lite.”
[...]
Parte attorea, creditrice nella sottostante procedura esecutiva immobiliare r.g. 27/2017, ritenendo inammissibili e infondate le doglianze proposte dal debitore-opponente con ricorso depositato in data 4.12.2019, e accolte, nella fase endo-esecutiva, dal giudice dell'esecuzione ha quindi introdotto la presente fase di merito del giudizio di opposizione che, come detto, dinnanzi al G.E. è stato incardinato dalla parte debitrice.
Con il proprio atto di citazione, parte attrice ha dedotto:
- L'inammissibilità dell'opposizione spiegata dal debitore;
in tesi difensiva, essendo questa la seconda opposizione incardinata, essa sarebbe inammissibile in quanto il debitore avrebbe dovuto veicolare tutte le proprie doglianze con prima opposizione, in applicazione del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Pertanto, già con la prima opposizione parte debitrice avrebbe dovuto eccepire di non essere titolare, pro quota, dell'immobile staggito, non essendovi prova della intervenuta accettazione dell'eredità ad esso devoluta;
- L'inammissibilità dell'opposizione per esser stata proposta tardivamente;
secondo parte creditrice, infatti, l'opposizione, con la quale è stata contestata la titolarità dell'immobile staggito, dovrebbe essere qualificata in termini di opposizione agli esecutivi ex art. 617
c.p.c. con la conseguenza che avrebbe dovuto esser proposta nel termine venti giorni dalla conoscenza dell'atto di cui si contesta la regolarità e/o validità;
- Nel merito, l'infondatezza dell'opposizione: sostiene parte attrice che la titolarità del bene in capo all'esecutato si evincerebbe da una molteplicità di elementi, tutti convergenti nel far ritenere il debitore erede puro e semplice: l'indicazione contenuta nella certificazione notarile redatta dal Notaio;
il fatto che il debitore Persona_1 abbia inserito l'immobile staggito nella propria dichiarazione dei redditi del 2019; la residenza dal debitore stabilita nel medesimo immobile;
il contegno serbato dal debitore nel procedimento per sequestro preventivo, svoltosi tra le medesime parti, nel quale mai era stata contestata la qualità di erede. Inoltre, in tesi difensiva, la mancanza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità, nelle esecuzioni immobiliari, non sarebbe ostativa alla prosecuzione della procedura, essendo sufficiente darne indicazione nella
Pag. 2 di 7 relazione dell'esperto e nell'avviso di vendita.
Si è costituito in giudizio il debitore, chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 conclusioni rassegnate nel proprio ricorso in opposizione.
Parte convenuta ha quindi dedotto:
- In via preliminare, l'inammissibilità del giudizio di merito: secondo il convenuto,
l'odierno attore non avrebbe potuto proporre reclamo (rigettato dal Collegio) e non avrebbe neanche potuto introdurre la presente fase, a cognizione piena, del giudizio di opposizione;
ciò in considerazione del fatto che il G.E., nel sospendere la procedura,
“indicava chiaramente al creditore procedente l'iter da seguire ai fini della continuazione/riassunzione della procedura esecutiva, seppur senza assegnargli alcun termine per l'espletamento della stessa e, ciò a maggiore garanzia del creditore medesimo”;
- Ancora in via preliminare, l'ammissibilità della spiegata opposizione, in quanto tempestiva. Parte convenuta ha inoltre dedotto come rientri “comunque e sempre nei poteri officiosi del G.E. quello di verificare, anche solo presuntivamente, la proprietà del bene in capo al debitore quale presupposto imprescindibile per la prosecuzione dell'azione esecutiva”;
- Che l'onere della prova circa la titolarità del bene in capo al debitore esecutato grava sul creditore procedente e in caso di mancato assolvimento, come nella specie, ne consegue l'improcedibilità della procedura esecutiva.
Il processo è stato istruito solo documentalmente, mediante acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare r.g. es.imm. n. 27/2017. La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza emessa in data 2 maggio
2025.
Tanto premesso, l'opposizione proposta va dichiarata inammissibile per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'odierno convenuto, avente ad oggetto la ritenuta inammissibilità dell'introduzione della presente fase di merito del giudizio di opposizione da parte del creditore procedente.
Contrariamente a quanto argomentato da parte convenuta (i.e. il debitore esecutato) il fatto che il reclamo, proposto dal creditore-opposto, abbia avuto esito sfavorevole non preclude la possibilità di introdurre la fase di merito del giudizio di opposizione a cura della parte che ne abbia interesse. Il procedimento di reclamo, infatti, è volto ad operare il controllo sulla
Pag. 3 di 7 decisione, di natura cautelare, che il giudice dell'esecuzione ha assunto in ordine alla sospensione della procedura esecutiva. Nulla preclude e, anzi, rientra nella struttura stessa dei giudizi di opposizione esecutiva, che il giudice del merito dell'opposizione possa decidere la causa in senso difforme rispetto al vaglio sul fumus, condotto in sede esecutiva da parte del
G.E., anche nell'ipotesi in cui il provvedimento sull'istanza di sospensione sia stato poi confermato dal Collegio in sede di reclamo. Alteris verbis: la decisione assunta dal Collegio in sede di reclamo non esplica alcuna “efficacia di giudicato” rispetto alla decisione che sarà assunta dal giudice del merito all'esito del relativo giudizio.
Nel caso di specie, considerato che il giudice dell'esecuzione si è pronunciato sull'opposizione proposta dal debitore esecutato, disponendo la sospensione della procedura esecutiva (sebbene abbia aggiunto una irrituale disposizione “per il tempo necessario a procedere alla trascrizione dell'eredità di in favore di eventualmente mediante procedimento di volontaria Persona_2 Controparte_2 giurisdizione ex art. 481 c.c.”), statuendo sulle spese della fase endo-esecutiva ed assegnando termini per introdurre il giudizio di merito, parte creditrice ha correttamente incardinato i rimedi previsti dall'ordinamento.
Ancora, non può essere condivisa l'eccezione di inammissibilità sollevata dal creditore, odierna parte pattrice, secondo cui il debitore non avrebbe potuto proporre un secondo ricorso in opposizione, ma avrebbe dovuto veicolare anche la doglianza proposta con la presente opposizione nell'ambito della prima opposizione, siccome già deducibile a quel momento.
Invero, non vi è nell'ambito delle opposizioni esecutive alcuna preclusione che non sia legata alla tempestività del rimedio. Deve rilevarsi inoltre che, nel caso concreto, con il primo ricorso in opposizione il debitore ha proposto doglianze diverse rispetto a quella fatta valere nella presente opposizione. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, è del tutto irrilevante che il debitore avesse già in precedenza proposto altra opposizione esecutiva.
Tanto precisato, occorre ora rilevare come nel caso di specie l'opposizione incardinata dal debitore, volta a contestare l'assenza della continuità delle trascrizioni sul bene staggito e, segnatamente, la mancata prova della titolarità del bene staggito in capo all'esecutato per non avere questi accettato l'eredità, deve essere qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi;
qualificazione che non è stata operata dal G.E.
Quanto al discrimen tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli esecutivi, è noto che con l'opposizione all'esecuzione si contesta il diritto del creditore a procedere esecutivamente;
Pag. 4 di 7 rientrano quindi nella categoria dell'opposizione all'esecuzione tutte le questioni inerenti l'esercizio dell'azione esecutiva (ad es. la negazione della esistenza originaria del titolo esecutivo,
l'affermazione della sua successiva caducazione, la negazione della perdurante esistenza del diritto di credito che trova evidenza nel titolo); con l'opposizione agli atti esecutivi si propongono le contestazioni che attengono alla regolarità formale degli atti in cui si articola il processo esecutivo o che ne precedono l'avvio.
Nel caso di specie il debitore esecutato ha lamentato l'assenza di continuità delle trascrizioni sul bene pignorato;
in particolare, ha eccepito di non aver accettato l'eredità devoluta dal de cuius
e, quindi, di non essere titolare del diritto di proprietà dell'immobile oggetto della Persona_2 procedura espropriativa. Con la propria opposizione, dunque, il debitore ha dedotto che il pignoramento (l'atto esecutivo) ha colpito un immobile sul quale egli non gode di alcun diritto reale. Si tratta, dunque, di una contestazione relativa al quomodo dell'esecuzione.
Così qualificata l'opposizione proposta, deve rilevarsi, di conseguenza, la sua inammissibilità per esser stata proposta tardivamente.
Ai sensi dell'art. 617 c.p.c. l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro il termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto esecutivo che si impugna;
nel caso di specie, il pignoramento, la cui notifica si è perfezionata in data 14.2.2017.
Giova altresì rilevare come nel caso di specie il giudice dell'esecuzione non abbia provveduto a riqualificare l'opposizione proposta in termini di sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice, con la conseguenza che, essendo stata trattata alla stregua di un'opposizione, deve concludersi che la stessa è stata proposta tardivamente. Del resto, la stessa parte opponente ha intestato il proprio atto come “ricorso in opposizione con istanza di sospensione” e ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva.
Occorre precisare che, al fine di far constare l'assenza della continuità delle trascrizioni, alla parte sarebbe stato sufficiente proporre un'istanza al G.E.
Va infatti precisato che, come correttamente esposto dalla parte convenuta, il controllo della continuità delle trascrizioni costituisce compito ineludibile del giudice dell'esecuzione, tenuto a verificare ex officio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile (Cass. n. 11638/2014, in motivazione).
Occorre inoltre precisare che la verifica dell'appartenenza degli immobili pignorati in capo all'esecutato deve essere effettuata dal G.E. sulla base dell'estratto del catasto, nonché dei
Pag. 5 di 7 certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Si tratta, dunque, di una verifica che si basa su indici esteriori, formali, di appartenenza. Come ricavabile dall'art. 567 c.p.c., la verifica dell'appartenenza si basa sulle evidenze dei registri immobiliari ed il giudice dell'esecuzione procede all'accertamento in parola ex officio, esaminando tutti i documenti che corredano l'istanza di vendita. Quel che rileva, ai fini del controllo in questione,
è che dall'esame della documentazione emerga che il debitore appare essere titolare del bene in quanto precedentemente al pignoramento si evinca la trascrizione a suo favore un atto d'acquisto; per altro verso, che consti la c.d. continuità delle trascrizioni per un segmento temporale di vent'anni calcolato a ritroso dalla data di trascrizione del pignoramento. La verifica si sostanzia, in definitiva, in un accertamento di declinazione rigorosamente formale, mentre non vi è spazio per una verifica di tipo sostanziale. L'assenza di poteri cognitivi in capo al giudice dell'esecuzione implica, nel perimetro del processo esecutivo, una sorta di tipizzazione legislativa della prova della proprietà, individuabile esclusivamente — come si evince dall'art. 567, comma 2, c.p.c. e dall'art. 2858 c.c. — nelle risultanze dei registri immobiliari.
Di conseguenza, non appare condivisibile la tesi sostenuta dall'odierna parte attorea secondo cui nel caso di specie sarebbe provata la titolarità del bene in capo all'esecutato, poiché ciò che rileva, ai fini delle verifiche che il G.E. è tenuto a compiere, è che vi sia la trascrizione di un atto di accettazione, espressa o tacita, dell'eredità. Ciò che nel caso concreto manca, non risultando dalla certificazione notarile depositata dal creditore procedente che l'esecutato abbia accettato l'eredità ad esso devoluta da Persona_2
È inoltre pacifico che la mera denuncia di successione non possa valere come accettazione tacita (Cass. n.11638/2014).
Come precisato dalla Suprema Corte, inoltre, “non è essenziale che la continuità delle trascrizioni sussista «nel momento di avvio dell'azione esecutiva», ma, in quanto funzionale alla vendita, deve esistere – o essere stata ripristinata – «prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.», posto che, in difetto, il giudice dell'esecuzione non può emettere i provvedimenti volti alla liquidazione, ma deve pronunciare la chiusura anticipata del processo esecutivo (provvedimento da adottare anche in caso di mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, dell'atto di acquisto al ventennio, come statuito da Cass., Sez. 3, Sentenza n.
15597 del 11/06/2019)” (Cass. n. 34128/2014, in motivazione).
Pag. 6 di 7 Consegue a quanto esposto che il giudice dell'esecuzione non può disporre la vendita in caso di discontinuità delle trascrizioni e che il creditore ha l'onere, prescritto a pena di improcedibilità, di integrare la documentazione ipotecaria (ripristinando la continuità) prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c. (Cass. n. 34128/2014 cit.).
In conclusione, sarà in giudice dell'esecuzione a stabilire quali conseguenze abbia sulla proseguibilità della procedura il mancato ripristino della continuità delle trascrizioni.
Quanto alle spese, si ritiene che nel caso di specie, in considerazione di quanto esposto in parte motiva, sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Catanzaro, 19/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Di Credico
Pag. 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1905 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, promossa da:
(c.f. e p.i. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti P.IVA_1 in atti, dall'avv. Adolfo Larussa, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via V. Pugliese, 30, presso lo studio del predetto difensore;
- attore contro
(C.F.: ), rappresento e difeso, come da Controparte_2 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Antonello Talerico, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Corso
Mazzini n. 74, presso lo studio del predetto difensore;
- convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 3 aprile 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro,
[...]
così introducendo la fase di merito riferita all'opposizione spiegata Controparte_2 dall'odierno convenuto, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Controparte_2 iscritta al r.g. es. imm. n. 27/2017; parte attorea ha chiesto l'accoglimento delle seguenti
Pag. 1 di 7 conclusioni: “Voglia l'On. Le Tribunale adito, contrariis reiectiis, così provvedere: -dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare nel merito l'opposizione proposta dal sig. CP_2 per tutte le ragioni esposte supra, con ogni conseguente statuizione;
- con vittoria delle spese di lite.”
[...]
Parte attorea, creditrice nella sottostante procedura esecutiva immobiliare r.g. 27/2017, ritenendo inammissibili e infondate le doglianze proposte dal debitore-opponente con ricorso depositato in data 4.12.2019, e accolte, nella fase endo-esecutiva, dal giudice dell'esecuzione ha quindi introdotto la presente fase di merito del giudizio di opposizione che, come detto, dinnanzi al G.E. è stato incardinato dalla parte debitrice.
Con il proprio atto di citazione, parte attrice ha dedotto:
- L'inammissibilità dell'opposizione spiegata dal debitore;
in tesi difensiva, essendo questa la seconda opposizione incardinata, essa sarebbe inammissibile in quanto il debitore avrebbe dovuto veicolare tutte le proprie doglianze con prima opposizione, in applicazione del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Pertanto, già con la prima opposizione parte debitrice avrebbe dovuto eccepire di non essere titolare, pro quota, dell'immobile staggito, non essendovi prova della intervenuta accettazione dell'eredità ad esso devoluta;
- L'inammissibilità dell'opposizione per esser stata proposta tardivamente;
secondo parte creditrice, infatti, l'opposizione, con la quale è stata contestata la titolarità dell'immobile staggito, dovrebbe essere qualificata in termini di opposizione agli esecutivi ex art. 617
c.p.c. con la conseguenza che avrebbe dovuto esser proposta nel termine venti giorni dalla conoscenza dell'atto di cui si contesta la regolarità e/o validità;
- Nel merito, l'infondatezza dell'opposizione: sostiene parte attrice che la titolarità del bene in capo all'esecutato si evincerebbe da una molteplicità di elementi, tutti convergenti nel far ritenere il debitore erede puro e semplice: l'indicazione contenuta nella certificazione notarile redatta dal Notaio;
il fatto che il debitore Persona_1 abbia inserito l'immobile staggito nella propria dichiarazione dei redditi del 2019; la residenza dal debitore stabilita nel medesimo immobile;
il contegno serbato dal debitore nel procedimento per sequestro preventivo, svoltosi tra le medesime parti, nel quale mai era stata contestata la qualità di erede. Inoltre, in tesi difensiva, la mancanza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità, nelle esecuzioni immobiliari, non sarebbe ostativa alla prosecuzione della procedura, essendo sufficiente darne indicazione nella
Pag. 2 di 7 relazione dell'esperto e nell'avviso di vendita.
Si è costituito in giudizio il debitore, chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 conclusioni rassegnate nel proprio ricorso in opposizione.
Parte convenuta ha quindi dedotto:
- In via preliminare, l'inammissibilità del giudizio di merito: secondo il convenuto,
l'odierno attore non avrebbe potuto proporre reclamo (rigettato dal Collegio) e non avrebbe neanche potuto introdurre la presente fase, a cognizione piena, del giudizio di opposizione;
ciò in considerazione del fatto che il G.E., nel sospendere la procedura,
“indicava chiaramente al creditore procedente l'iter da seguire ai fini della continuazione/riassunzione della procedura esecutiva, seppur senza assegnargli alcun termine per l'espletamento della stessa e, ciò a maggiore garanzia del creditore medesimo”;
- Ancora in via preliminare, l'ammissibilità della spiegata opposizione, in quanto tempestiva. Parte convenuta ha inoltre dedotto come rientri “comunque e sempre nei poteri officiosi del G.E. quello di verificare, anche solo presuntivamente, la proprietà del bene in capo al debitore quale presupposto imprescindibile per la prosecuzione dell'azione esecutiva”;
- Che l'onere della prova circa la titolarità del bene in capo al debitore esecutato grava sul creditore procedente e in caso di mancato assolvimento, come nella specie, ne consegue l'improcedibilità della procedura esecutiva.
Il processo è stato istruito solo documentalmente, mediante acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare r.g. es.imm. n. 27/2017. La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza emessa in data 2 maggio
2025.
Tanto premesso, l'opposizione proposta va dichiarata inammissibile per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'odierno convenuto, avente ad oggetto la ritenuta inammissibilità dell'introduzione della presente fase di merito del giudizio di opposizione da parte del creditore procedente.
Contrariamente a quanto argomentato da parte convenuta (i.e. il debitore esecutato) il fatto che il reclamo, proposto dal creditore-opposto, abbia avuto esito sfavorevole non preclude la possibilità di introdurre la fase di merito del giudizio di opposizione a cura della parte che ne abbia interesse. Il procedimento di reclamo, infatti, è volto ad operare il controllo sulla
Pag. 3 di 7 decisione, di natura cautelare, che il giudice dell'esecuzione ha assunto in ordine alla sospensione della procedura esecutiva. Nulla preclude e, anzi, rientra nella struttura stessa dei giudizi di opposizione esecutiva, che il giudice del merito dell'opposizione possa decidere la causa in senso difforme rispetto al vaglio sul fumus, condotto in sede esecutiva da parte del
G.E., anche nell'ipotesi in cui il provvedimento sull'istanza di sospensione sia stato poi confermato dal Collegio in sede di reclamo. Alteris verbis: la decisione assunta dal Collegio in sede di reclamo non esplica alcuna “efficacia di giudicato” rispetto alla decisione che sarà assunta dal giudice del merito all'esito del relativo giudizio.
Nel caso di specie, considerato che il giudice dell'esecuzione si è pronunciato sull'opposizione proposta dal debitore esecutato, disponendo la sospensione della procedura esecutiva (sebbene abbia aggiunto una irrituale disposizione “per il tempo necessario a procedere alla trascrizione dell'eredità di in favore di eventualmente mediante procedimento di volontaria Persona_2 Controparte_2 giurisdizione ex art. 481 c.c.”), statuendo sulle spese della fase endo-esecutiva ed assegnando termini per introdurre il giudizio di merito, parte creditrice ha correttamente incardinato i rimedi previsti dall'ordinamento.
Ancora, non può essere condivisa l'eccezione di inammissibilità sollevata dal creditore, odierna parte pattrice, secondo cui il debitore non avrebbe potuto proporre un secondo ricorso in opposizione, ma avrebbe dovuto veicolare anche la doglianza proposta con la presente opposizione nell'ambito della prima opposizione, siccome già deducibile a quel momento.
Invero, non vi è nell'ambito delle opposizioni esecutive alcuna preclusione che non sia legata alla tempestività del rimedio. Deve rilevarsi inoltre che, nel caso concreto, con il primo ricorso in opposizione il debitore ha proposto doglianze diverse rispetto a quella fatta valere nella presente opposizione. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, è del tutto irrilevante che il debitore avesse già in precedenza proposto altra opposizione esecutiva.
Tanto precisato, occorre ora rilevare come nel caso di specie l'opposizione incardinata dal debitore, volta a contestare l'assenza della continuità delle trascrizioni sul bene staggito e, segnatamente, la mancata prova della titolarità del bene staggito in capo all'esecutato per non avere questi accettato l'eredità, deve essere qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi;
qualificazione che non è stata operata dal G.E.
Quanto al discrimen tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli esecutivi, è noto che con l'opposizione all'esecuzione si contesta il diritto del creditore a procedere esecutivamente;
Pag. 4 di 7 rientrano quindi nella categoria dell'opposizione all'esecuzione tutte le questioni inerenti l'esercizio dell'azione esecutiva (ad es. la negazione della esistenza originaria del titolo esecutivo,
l'affermazione della sua successiva caducazione, la negazione della perdurante esistenza del diritto di credito che trova evidenza nel titolo); con l'opposizione agli atti esecutivi si propongono le contestazioni che attengono alla regolarità formale degli atti in cui si articola il processo esecutivo o che ne precedono l'avvio.
Nel caso di specie il debitore esecutato ha lamentato l'assenza di continuità delle trascrizioni sul bene pignorato;
in particolare, ha eccepito di non aver accettato l'eredità devoluta dal de cuius
e, quindi, di non essere titolare del diritto di proprietà dell'immobile oggetto della Persona_2 procedura espropriativa. Con la propria opposizione, dunque, il debitore ha dedotto che il pignoramento (l'atto esecutivo) ha colpito un immobile sul quale egli non gode di alcun diritto reale. Si tratta, dunque, di una contestazione relativa al quomodo dell'esecuzione.
Così qualificata l'opposizione proposta, deve rilevarsi, di conseguenza, la sua inammissibilità per esser stata proposta tardivamente.
Ai sensi dell'art. 617 c.p.c. l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro il termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto esecutivo che si impugna;
nel caso di specie, il pignoramento, la cui notifica si è perfezionata in data 14.2.2017.
Giova altresì rilevare come nel caso di specie il giudice dell'esecuzione non abbia provveduto a riqualificare l'opposizione proposta in termini di sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice, con la conseguenza che, essendo stata trattata alla stregua di un'opposizione, deve concludersi che la stessa è stata proposta tardivamente. Del resto, la stessa parte opponente ha intestato il proprio atto come “ricorso in opposizione con istanza di sospensione” e ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva.
Occorre precisare che, al fine di far constare l'assenza della continuità delle trascrizioni, alla parte sarebbe stato sufficiente proporre un'istanza al G.E.
Va infatti precisato che, come correttamente esposto dalla parte convenuta, il controllo della continuità delle trascrizioni costituisce compito ineludibile del giudice dell'esecuzione, tenuto a verificare ex officio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile (Cass. n. 11638/2014, in motivazione).
Occorre inoltre precisare che la verifica dell'appartenenza degli immobili pignorati in capo all'esecutato deve essere effettuata dal G.E. sulla base dell'estratto del catasto, nonché dei
Pag. 5 di 7 certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Si tratta, dunque, di una verifica che si basa su indici esteriori, formali, di appartenenza. Come ricavabile dall'art. 567 c.p.c., la verifica dell'appartenenza si basa sulle evidenze dei registri immobiliari ed il giudice dell'esecuzione procede all'accertamento in parola ex officio, esaminando tutti i documenti che corredano l'istanza di vendita. Quel che rileva, ai fini del controllo in questione,
è che dall'esame della documentazione emerga che il debitore appare essere titolare del bene in quanto precedentemente al pignoramento si evinca la trascrizione a suo favore un atto d'acquisto; per altro verso, che consti la c.d. continuità delle trascrizioni per un segmento temporale di vent'anni calcolato a ritroso dalla data di trascrizione del pignoramento. La verifica si sostanzia, in definitiva, in un accertamento di declinazione rigorosamente formale, mentre non vi è spazio per una verifica di tipo sostanziale. L'assenza di poteri cognitivi in capo al giudice dell'esecuzione implica, nel perimetro del processo esecutivo, una sorta di tipizzazione legislativa della prova della proprietà, individuabile esclusivamente — come si evince dall'art. 567, comma 2, c.p.c. e dall'art. 2858 c.c. — nelle risultanze dei registri immobiliari.
Di conseguenza, non appare condivisibile la tesi sostenuta dall'odierna parte attorea secondo cui nel caso di specie sarebbe provata la titolarità del bene in capo all'esecutato, poiché ciò che rileva, ai fini delle verifiche che il G.E. è tenuto a compiere, è che vi sia la trascrizione di un atto di accettazione, espressa o tacita, dell'eredità. Ciò che nel caso concreto manca, non risultando dalla certificazione notarile depositata dal creditore procedente che l'esecutato abbia accettato l'eredità ad esso devoluta da Persona_2
È inoltre pacifico che la mera denuncia di successione non possa valere come accettazione tacita (Cass. n.11638/2014).
Come precisato dalla Suprema Corte, inoltre, “non è essenziale che la continuità delle trascrizioni sussista «nel momento di avvio dell'azione esecutiva», ma, in quanto funzionale alla vendita, deve esistere – o essere stata ripristinata – «prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.», posto che, in difetto, il giudice dell'esecuzione non può emettere i provvedimenti volti alla liquidazione, ma deve pronunciare la chiusura anticipata del processo esecutivo (provvedimento da adottare anche in caso di mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, dell'atto di acquisto al ventennio, come statuito da Cass., Sez. 3, Sentenza n.
15597 del 11/06/2019)” (Cass. n. 34128/2014, in motivazione).
Pag. 6 di 7 Consegue a quanto esposto che il giudice dell'esecuzione non può disporre la vendita in caso di discontinuità delle trascrizioni e che il creditore ha l'onere, prescritto a pena di improcedibilità, di integrare la documentazione ipotecaria (ripristinando la continuità) prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c. (Cass. n. 34128/2014 cit.).
In conclusione, sarà in giudice dell'esecuzione a stabilire quali conseguenze abbia sulla proseguibilità della procedura il mancato ripristino della continuità delle trascrizioni.
Quanto alle spese, si ritiene che nel caso di specie, in considerazione di quanto esposto in parte motiva, sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Catanzaro, 19/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Di Credico
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