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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/05/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1769/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1769/2023 R.G. Affari Civili
TRA
p.i. , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dall' Avv. Carmine Biasiello presso il cui studio in Parte_2
Venafro alla Via Vittorio Alfieri n.67, elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di citazione
-opponente
E
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Quirino CP_1 C.F._1
Girotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Goldoni n° 41 come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-opposto
Oggetto: altri contratti d'opera.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.542/2023, per l'importo di € CP_1
11.566,70, emesso dal Tribunale di Terni, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:”
Dichiarare la revoca e/o nullità e/o inefficacia e/o improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto n°
542/2023 del 23.06.2023 per difetto di prova scritta in ordine al credito vantato. Nel merito, dichiarare la revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n° 542/2023 del 23.06.2023, stante la manifesta infondatezza e in fatto e in diritto, della richiesta monitoria “. Parte opponente, oltre a lamentare l'improcedibilità e/o infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per mancanza della prova scritta del credito fatto valere, riferiva che nessun incarico fosse stato conferito al ricorrente CP_1
da parte della società opponente;
che la nasceva nel dicembre
[...] Parte_1
2021 con soci (amministratore unico e legale rappresentante), Parte_2 Persona_1
e (figlio del ); che, dopo aver costituito la società, stabilito i
[...] Persona_2 CP_1
ruoli di ogni socio, incominciava ad accusare gli altri soci di non fare nulla, arrivando a Persona_2
chiedere la cessione gratuita delle quote dello;
che , avrebbe dovuto Persona_1 Persona_2
vendere una serie di contratti a ditte del settore fotovoltaico o trading di elettricità o utilities del settore energetico, ma non portava a termine il proprio lavoro;
che successivamente, , senza Persona_2 mai comunicare nulla alla società e all'insaputa dell'amministratore , invitava il padre Parte_2
ad emettere delle fatture nei confronti della per lavori, in CP_1 Parte_1
realtà, non concordati e mai autorizzati, la cui realizzazione non era nota né provata e, pertanto, nulla gli era dovuto.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni. Deduceva, parte opposta, di essere CP_1
creditore nei confronti di per attività di prestazioni e servizi Parte_1
professionali dallo stesso svolti in qualità di perito industriale per lavori di sopralluoghi, rilievi, progetti, direzione lavori, istallazioni d'impianti, APE (attestati di prestazioni energetiche), presentazione domande e asseverazioni ect.; che parte opponente negava ogni autorizzazione;
che, nel corso degli anni 2020-2022, acquisiva una serie di clienti ovvero: i sig.ri , Persona_3 [...]
ed i quali erano interessati ad una serie di opere lavori-attività CP_2 Persona_4 Persona_5
di efficientamento energetico (presso immobili loro proprietà) ai sensi della nota legge sul cosiddetto superbonus 110%; che i suindicati clienti-committenti affidavano a la Parte_1
pagina 2 di 5 quale agiva come "contraente generale" (come un unico soggetto della pratica del superbonus), in cui essenzialmente svolgeva tutta una serie di attività professionali anche di carattere CP_1
preliminare-propedeutico; che così facendo, il cliente-committente accedeva al Superbonus e l'impresa, in qualità di "contraente generale" ( nel caso di specie), si occupava della Parte_1
realizzazione degli interventi materiali, quali ristrutturazioni o aggiornamento degli impianti a servizio dell'abitazione, e dello svolgimento delle numerose pratiche burocratiche necessarie sia allo svolgimento dei lavori veri e propri (CILAS, computo metrico, etc) sia all'ottenimento degli incentivi fiscali;
che, i contratti fra i clienti-finali ed il "contraente generale" includevano anche le attività professionali svolte dal quali ad esempio quelle inerenti l'ottenimento del visto di CP_1
conformità e il rilascio delle asseverazioni previste dalla disciplina agevolativa;
che i corrispettivi spettanti al per i servizi professionali resi erano fatturati al "contraente generale" e da CP_1
questi riaddebitati ai clienti finali che, quindi, ricevevano fatture solo dal "contraente generale", anche per i lavori da quest'ultimo demandati, ricomprendenti anche, nel caso specifico, i corrispettivi per le prestazioni svolte dal che nello specifico le singole pratiche erano: pratica CP_1
in ST di Latina (rif. fatt n. 1e/2023) - pratica in AT (rif. Persona_3 CP_2
fatt 4e/2023) - pratica in EN (rif. fatt 4e/2023) - pratica in Persona_4 Persona_5
(rif. fatt 5e/2023) - pratica in Roma (rif. fatt 2e/2023). Per_6 Persona_7
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale. Con provvedimento del
19.12.2024, il GOP assegnava i termini ex art 189 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali e all'udienza del 24.4.2025 tratteneva la causa in decisione ex art 281 quinquies c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte opponente: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi sopra esposti, rigettare
l'opposizione di controparte, confermando il decreto ingiuntivo n. 542/2023 del 23.06.2023 del
Tribunale di Terni (emesso nel proc R.G.A.C. n. n1087/23 del Tribunale di Terni). NEL MERITO IN
VIA MERAMENTE SUBORDINATA per tutti i motivi sopra esposti, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del motivo che precede, rigettare l'opposizione di controparte, e per
l'effetto condannare l'opponente al pagamento, a favore di a titolo di indebito CP_1 arricchimento, della somma di € 11.556,70 o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta giustizia, pari al depauperamento subito”. per parte opposta: “ 1) Dichiarare la revoca e/o nullità e/o inefficacia e/o improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto n° 542/2023 del 23.06.2023 per difetto di prova scritta in ordine al credito vantato.
2) Nel merito, dichiarare la revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n°
542/2023 del 23.06.2023, stante la manifesta infondatezza e in fatto e in diritto, della richiesta
pagina 3 di 5 monitoria. 3) Rigettare ogni domanda, eccezione e conclusione proposta da parte avversa, ivi inclusa la domanda subordinata di indebito arricchimento, non sussistendone i presupposti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per quanto di ragione.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni relativo alla pretesa creditoria avanzata da nei confronti di CP_1 Parte_1
. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione attiene ad un completo
[...]
riesame, nel contraddittorio delle parti e nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata.
Le risultanze istruttorie hanno messo in luce, oltre l'avveramento della condizione di procedibilità della causa, le prestazioni professionali poste in essere da le quali, pur avendo parte CP_1
opponente negato ogni forma di accordo e di autorizzazione, sono state operazioni materiali poste nell'interesse e per conto della ditta opponente. Infatti, il teste indifferente all'esito della Persona_5
lite in quanto proprietario di immobile relativo alla pratica di superbonus 110%, ha confermato i capitoli della memoria ex art 171 ter n.2 c.p.c., ovvero che per l'anzidetta pratica si era rivolto alla ditta opponente, tanto per la progettazione che per la realizzazione dell'opera, e per la quale aveva operato in merito a sopralluoghi/rilevi ed esami tecnici concordati, finalizzati ai lavori di CP_1 efficientamento eseguiti poi dalla ditta opponente;
a quest'ultima erano stati corrisposti, infine, i compensi del come ha precisato il suddetto teste: “io non ho mai pagato nulla al CP_1 Tes_1 miei rapporti contrattuali erano direttamente con ”. Parte_1
Detta escussione, d'altronde, è in linea con quella di , socio lavoratore non dipendente Persona_2 della ditta opponente nonché figlio dell'opposto - attendibile, pur sussistendo il vincolo parentale, perché non contraddetto dal primo teste -, quando questi ha confermato che il legale rappresentante della lo informava delle attività professionali del padre segnatamente le Parte_1
pratiche svolte nei confronti di , , , e Persona_3 CP_2 Persona_4 Persona_5
. Persona_7
Ad accompagnare la fondatezza delle risultanze testimoniali vi sono i riscontri documentali in atti (cfr. sub 16) 17) e 18) fascicolo parte opposta), costituenti argomenti di prova correlati ai suddetti esiti delle prove orali, ovvero corrispondenza intercorsa tra per conto della Persona_2 [...]
e da stesso con alcuni committenti sia per concordare un Parte_1 CP_1
appuntamento necessario ad effettuare, insieme alla parte opposta, il sopralluogo preliminare presso i pagina 4 di 5 luoghi oggetto di futuri lavori, sia in ordine al riconoscimento del lavoro svolto da , da CP_1
parte degli stessi committenti. Ne deriva che appare verosimile che la Parte_1
abbia portato a termine dei lavori pertinenti la pratica Superbonus 110% nei confronti di
[...]
, , , e , grazie all'intervento Per_3 CP_2 Persona_4 Persona_5 Persona_7
preliminare delle prestazioni professionali di , per come specificate nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta (“..quali ad esempio quelle inerenti l'ottenimento del visto di conformità e il rilascio delle asseverazioni previste dalla disciplina agevolativa”, v. pag.5) che appaiono indefettibili e funzionalmente collegate all'opera finale - formalmente riconducibile all'opponente e senza che assuma valore l'insussistenza di un accordo o di una autorizzazione scritta -, siccome evincibile dalle fatture in atti della ditta opponente ai clienti finali, comprensive anche dei compensi dell'attività svolte dal CP_1
Nel nostro ordinamento vige il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007), onere che, nella fattispecie, parte opponente non ha assolto limitandosi ad allegare il mancato conferimento di incarico e di autorizzazione del lavoro svolto dal senza dare concreta dimostrazione di elementi idonei in CP_1
senso contrario alla pretesa creditoria.
Le superiori considerazioni portano a ritenere fondata la pretesa creditoria di pari ad CP_1
€ 11.566,70, oltre interessi legali.
Non sussistono i requisiti del dolo o della colpa grave per la condanna per lite temeraria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.542/2023 che acquisisce definitiva esecutività; condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite pari ad € 5.077 oltre le spese generali del 15% ed accessori di legge.
Terni, 4 maggio 2025
Il GOP
Roberto Pattarone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1769/2023 R.G. Affari Civili
TRA
p.i. , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dall' Avv. Carmine Biasiello presso il cui studio in Parte_2
Venafro alla Via Vittorio Alfieri n.67, elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di citazione
-opponente
E
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Quirino CP_1 C.F._1
Girotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Goldoni n° 41 come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-opposto
Oggetto: altri contratti d'opera.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.542/2023, per l'importo di € CP_1
11.566,70, emesso dal Tribunale di Terni, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:”
Dichiarare la revoca e/o nullità e/o inefficacia e/o improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto n°
542/2023 del 23.06.2023 per difetto di prova scritta in ordine al credito vantato. Nel merito, dichiarare la revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n° 542/2023 del 23.06.2023, stante la manifesta infondatezza e in fatto e in diritto, della richiesta monitoria “. Parte opponente, oltre a lamentare l'improcedibilità e/o infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per mancanza della prova scritta del credito fatto valere, riferiva che nessun incarico fosse stato conferito al ricorrente CP_1
da parte della società opponente;
che la nasceva nel dicembre
[...] Parte_1
2021 con soci (amministratore unico e legale rappresentante), Parte_2 Persona_1
e (figlio del ); che, dopo aver costituito la società, stabilito i
[...] Persona_2 CP_1
ruoli di ogni socio, incominciava ad accusare gli altri soci di non fare nulla, arrivando a Persona_2
chiedere la cessione gratuita delle quote dello;
che , avrebbe dovuto Persona_1 Persona_2
vendere una serie di contratti a ditte del settore fotovoltaico o trading di elettricità o utilities del settore energetico, ma non portava a termine il proprio lavoro;
che successivamente, , senza Persona_2 mai comunicare nulla alla società e all'insaputa dell'amministratore , invitava il padre Parte_2
ad emettere delle fatture nei confronti della per lavori, in CP_1 Parte_1
realtà, non concordati e mai autorizzati, la cui realizzazione non era nota né provata e, pertanto, nulla gli era dovuto.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni. Deduceva, parte opposta, di essere CP_1
creditore nei confronti di per attività di prestazioni e servizi Parte_1
professionali dallo stesso svolti in qualità di perito industriale per lavori di sopralluoghi, rilievi, progetti, direzione lavori, istallazioni d'impianti, APE (attestati di prestazioni energetiche), presentazione domande e asseverazioni ect.; che parte opponente negava ogni autorizzazione;
che, nel corso degli anni 2020-2022, acquisiva una serie di clienti ovvero: i sig.ri , Persona_3 [...]
ed i quali erano interessati ad una serie di opere lavori-attività CP_2 Persona_4 Persona_5
di efficientamento energetico (presso immobili loro proprietà) ai sensi della nota legge sul cosiddetto superbonus 110%; che i suindicati clienti-committenti affidavano a la Parte_1
pagina 2 di 5 quale agiva come "contraente generale" (come un unico soggetto della pratica del superbonus), in cui essenzialmente svolgeva tutta una serie di attività professionali anche di carattere CP_1
preliminare-propedeutico; che così facendo, il cliente-committente accedeva al Superbonus e l'impresa, in qualità di "contraente generale" ( nel caso di specie), si occupava della Parte_1
realizzazione degli interventi materiali, quali ristrutturazioni o aggiornamento degli impianti a servizio dell'abitazione, e dello svolgimento delle numerose pratiche burocratiche necessarie sia allo svolgimento dei lavori veri e propri (CILAS, computo metrico, etc) sia all'ottenimento degli incentivi fiscali;
che, i contratti fra i clienti-finali ed il "contraente generale" includevano anche le attività professionali svolte dal quali ad esempio quelle inerenti l'ottenimento del visto di CP_1
conformità e il rilascio delle asseverazioni previste dalla disciplina agevolativa;
che i corrispettivi spettanti al per i servizi professionali resi erano fatturati al "contraente generale" e da CP_1
questi riaddebitati ai clienti finali che, quindi, ricevevano fatture solo dal "contraente generale", anche per i lavori da quest'ultimo demandati, ricomprendenti anche, nel caso specifico, i corrispettivi per le prestazioni svolte dal che nello specifico le singole pratiche erano: pratica CP_1
in ST di Latina (rif. fatt n. 1e/2023) - pratica in AT (rif. Persona_3 CP_2
fatt 4e/2023) - pratica in EN (rif. fatt 4e/2023) - pratica in Persona_4 Persona_5
(rif. fatt 5e/2023) - pratica in Roma (rif. fatt 2e/2023). Per_6 Persona_7
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale. Con provvedimento del
19.12.2024, il GOP assegnava i termini ex art 189 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali e all'udienza del 24.4.2025 tratteneva la causa in decisione ex art 281 quinquies c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte opponente: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi sopra esposti, rigettare
l'opposizione di controparte, confermando il decreto ingiuntivo n. 542/2023 del 23.06.2023 del
Tribunale di Terni (emesso nel proc R.G.A.C. n. n1087/23 del Tribunale di Terni). NEL MERITO IN
VIA MERAMENTE SUBORDINATA per tutti i motivi sopra esposti, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del motivo che precede, rigettare l'opposizione di controparte, e per
l'effetto condannare l'opponente al pagamento, a favore di a titolo di indebito CP_1 arricchimento, della somma di € 11.556,70 o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta giustizia, pari al depauperamento subito”. per parte opposta: “ 1) Dichiarare la revoca e/o nullità e/o inefficacia e/o improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto n° 542/2023 del 23.06.2023 per difetto di prova scritta in ordine al credito vantato.
2) Nel merito, dichiarare la revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n°
542/2023 del 23.06.2023, stante la manifesta infondatezza e in fatto e in diritto, della richiesta
pagina 3 di 5 monitoria. 3) Rigettare ogni domanda, eccezione e conclusione proposta da parte avversa, ivi inclusa la domanda subordinata di indebito arricchimento, non sussistendone i presupposti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per quanto di ragione.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni relativo alla pretesa creditoria avanzata da nei confronti di CP_1 Parte_1
. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione attiene ad un completo
[...]
riesame, nel contraddittorio delle parti e nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata.
Le risultanze istruttorie hanno messo in luce, oltre l'avveramento della condizione di procedibilità della causa, le prestazioni professionali poste in essere da le quali, pur avendo parte CP_1
opponente negato ogni forma di accordo e di autorizzazione, sono state operazioni materiali poste nell'interesse e per conto della ditta opponente. Infatti, il teste indifferente all'esito della Persona_5
lite in quanto proprietario di immobile relativo alla pratica di superbonus 110%, ha confermato i capitoli della memoria ex art 171 ter n.2 c.p.c., ovvero che per l'anzidetta pratica si era rivolto alla ditta opponente, tanto per la progettazione che per la realizzazione dell'opera, e per la quale aveva operato in merito a sopralluoghi/rilevi ed esami tecnici concordati, finalizzati ai lavori di CP_1 efficientamento eseguiti poi dalla ditta opponente;
a quest'ultima erano stati corrisposti, infine, i compensi del come ha precisato il suddetto teste: “io non ho mai pagato nulla al CP_1 Tes_1 miei rapporti contrattuali erano direttamente con ”. Parte_1
Detta escussione, d'altronde, è in linea con quella di , socio lavoratore non dipendente Persona_2 della ditta opponente nonché figlio dell'opposto - attendibile, pur sussistendo il vincolo parentale, perché non contraddetto dal primo teste -, quando questi ha confermato che il legale rappresentante della lo informava delle attività professionali del padre segnatamente le Parte_1
pratiche svolte nei confronti di , , , e Persona_3 CP_2 Persona_4 Persona_5
. Persona_7
Ad accompagnare la fondatezza delle risultanze testimoniali vi sono i riscontri documentali in atti (cfr. sub 16) 17) e 18) fascicolo parte opposta), costituenti argomenti di prova correlati ai suddetti esiti delle prove orali, ovvero corrispondenza intercorsa tra per conto della Persona_2 [...]
e da stesso con alcuni committenti sia per concordare un Parte_1 CP_1
appuntamento necessario ad effettuare, insieme alla parte opposta, il sopralluogo preliminare presso i pagina 4 di 5 luoghi oggetto di futuri lavori, sia in ordine al riconoscimento del lavoro svolto da , da CP_1
parte degli stessi committenti. Ne deriva che appare verosimile che la Parte_1
abbia portato a termine dei lavori pertinenti la pratica Superbonus 110% nei confronti di
[...]
, , , e , grazie all'intervento Per_3 CP_2 Persona_4 Persona_5 Persona_7
preliminare delle prestazioni professionali di , per come specificate nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta (“..quali ad esempio quelle inerenti l'ottenimento del visto di conformità e il rilascio delle asseverazioni previste dalla disciplina agevolativa”, v. pag.5) che appaiono indefettibili e funzionalmente collegate all'opera finale - formalmente riconducibile all'opponente e senza che assuma valore l'insussistenza di un accordo o di una autorizzazione scritta -, siccome evincibile dalle fatture in atti della ditta opponente ai clienti finali, comprensive anche dei compensi dell'attività svolte dal CP_1
Nel nostro ordinamento vige il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007), onere che, nella fattispecie, parte opponente non ha assolto limitandosi ad allegare il mancato conferimento di incarico e di autorizzazione del lavoro svolto dal senza dare concreta dimostrazione di elementi idonei in CP_1
senso contrario alla pretesa creditoria.
Le superiori considerazioni portano a ritenere fondata la pretesa creditoria di pari ad CP_1
€ 11.566,70, oltre interessi legali.
Non sussistono i requisiti del dolo o della colpa grave per la condanna per lite temeraria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.542/2023 che acquisisce definitiva esecutività; condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite pari ad € 5.077 oltre le spese generali del 15% ed accessori di legge.
Terni, 4 maggio 2025
Il GOP
Roberto Pattarone
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