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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/12/2024, n. 3828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3828 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5571/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 14/10/2024,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 5571/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. MARRANCI Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARRANCI
RAFFAELLA
RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) rapp.ta dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE P.IVA_2
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 03/05/2023 avverso il provvedimento del
Questore di __ del _ - notificato il __ di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1
Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 14/10/2024.
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio Ricorso , nato in [...] il [...], contestava il Parte_1
provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di pagina 1 di 6 Firenze.
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 14 settembre 2022 la Commissione
Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati:
- Risultava che l'istante è espatriato nel 2015; ha presentato istanza di protezione internazionale nel 2016 e nel 2017 gli veniva riconosciuto la protezione sussidiaria per la sussistenza di importanti motivi di carattere umanitario. Ha presentato quindi istanza di protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 nel mese di febbraio 2021;
- Ha ritenuto che il richiedente risulta aver lavorato per contratti di breve durata tra il 2019 e il 2021;
- Ha preso atto della notizia di reato del 15 aprile 2020 per
[...]
Parte_2
– art. 73 comma4 DPR309/90 e relativa condanna a mesi 7 di reclusione con
[...]
sentenza del Tribunale di Firenze del maggio 2022.
Il Questore, in data 23 gennaio 2023, rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Con Decreto del 11 febbraio 2024, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 26 giugno 2024 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale la causa veniva assunta in riserva.
Costituitasi l'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica in data 21 maggio 2024, ribadiva le ragioni del diniego come espresse nel provvedimento del Questore sulla base del parere della Commissione
Territoriale di Firenze, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero in data 19 giugno 2024, depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, verbale modello C3, elenco precedenti dattiloscopici.
In data 25 settembre 2024 il Giudice delegato all'istruttoria, procedeva all'audizione del ricorrente e in questa sede dichiarava quanto segue:
“ADR: Vivo in un Centro di Accoglienza a Rignano. Mi trovo bene. Ho molti amici all'interno;
ADR: Ho 24 anni;
sono arrivato nel 2016;
ADR: Lavoro a Pontassieve in pizzeria;
faccio il pizzaiolo;
guadagno circa 900 euro al mese;
ADR. Ho fatto corsi di formazione nel settore di pelletteria e nel settore forneria;
ho fatto anche il volontario come sarto per una associazione;
ho frequentato la scuola per il certificato A1 di italiano ma non l'ho conseguito;
inizierò la scuola dal mese prossimo;
pagina 2 di 6 ADR: Ho lasciato il mio Paese per cercare una vita migliore;
qui in Italia non ho nessuno della mia famiglia;
ADR: Sento quasi quotidianamente mia madre e mia LL;
ADR: Una volta al mese quando riesco mando loro dei soldi;
ADR: Vorrei tornare ma lì non avrei un futuro”.
Al termine dell'udienza del 14 ottobre 2024 avvenuta in modalità cartolare su richiesta di parte per integrare la documentazione in atti, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o pagina 3 di 6 ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, ha lasciato il proprio Paese nel 2015, dopo essere rimasto aver perso il padre ed il fratello.
In questi anni il ricorrente, nonostante momenti difficili ed i suoi trascorsi rilevati in sede penale, ha cercato comunque di inserirsi nel nostro Paese;
oggi vive nel Centro di Accoglienza a Rignano, è seguito dal e lavora come pizzaiolo a Pontassieve. Pt_3
Dalla relazione del personale medico del risulta che “l'interessato ha sempre Parte_4 dimostrato impegno per raggiungere l'astinenza …ed ha avuto un atteggiamento educato, disponibile e rispettoso nei confronti degli operatori del servizio”.
pagina 4 di 6 In giudizio il ricorrente ha prodotto in particolare: buste paghe anno 2024, proroga contratto di lavoro, estratto previdenziale, documentazione medica, relazione di , relazione Pt_3 Parte_4
psicologica, attestati formazioni.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un sufficiente livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Gambia, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia ormai nel 2015, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione.
Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Delle spese di lite
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, esse non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato e la condanna di un'amministrazione dello Stato a pagare un'altra amministrazione dello Stato quando la prima soccombe con una parte privata ammessa non sarebbe eseguibile (vedi in ultimo Cass.
S.U. n. 24413\2021, oltre Cass. Ord. 30876\2018 e prima ancora Cass. Sent. n. 18583\2012).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (c.f. ) il Parte_1 C.F._1
diritto alla protezione speciale;
2. Dispone che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
3. Compensa le spese di lite;
4. Provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024 su relazione del giudice Dr.
Roberto Monteverde.
Firenze, 3 dicembre 2024
Il Presidente
dott.ssa pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 14/10/2024,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 5571/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. MARRANCI Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARRANCI
RAFFAELLA
RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) rapp.ta dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE P.IVA_2
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 03/05/2023 avverso il provvedimento del
Questore di __ del _ - notificato il __ di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1
Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 14/10/2024.
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio Ricorso , nato in [...] il [...], contestava il Parte_1
provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di pagina 1 di 6 Firenze.
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 14 settembre 2022 la Commissione
Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati:
- Risultava che l'istante è espatriato nel 2015; ha presentato istanza di protezione internazionale nel 2016 e nel 2017 gli veniva riconosciuto la protezione sussidiaria per la sussistenza di importanti motivi di carattere umanitario. Ha presentato quindi istanza di protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 nel mese di febbraio 2021;
- Ha ritenuto che il richiedente risulta aver lavorato per contratti di breve durata tra il 2019 e il 2021;
- Ha preso atto della notizia di reato del 15 aprile 2020 per
[...]
Parte_2
– art. 73 comma4 DPR309/90 e relativa condanna a mesi 7 di reclusione con
[...]
sentenza del Tribunale di Firenze del maggio 2022.
Il Questore, in data 23 gennaio 2023, rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Con Decreto del 11 febbraio 2024, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 26 giugno 2024 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale la causa veniva assunta in riserva.
Costituitasi l'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica in data 21 maggio 2024, ribadiva le ragioni del diniego come espresse nel provvedimento del Questore sulla base del parere della Commissione
Territoriale di Firenze, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero in data 19 giugno 2024, depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, verbale modello C3, elenco precedenti dattiloscopici.
In data 25 settembre 2024 il Giudice delegato all'istruttoria, procedeva all'audizione del ricorrente e in questa sede dichiarava quanto segue:
“ADR: Vivo in un Centro di Accoglienza a Rignano. Mi trovo bene. Ho molti amici all'interno;
ADR: Ho 24 anni;
sono arrivato nel 2016;
ADR: Lavoro a Pontassieve in pizzeria;
faccio il pizzaiolo;
guadagno circa 900 euro al mese;
ADR. Ho fatto corsi di formazione nel settore di pelletteria e nel settore forneria;
ho fatto anche il volontario come sarto per una associazione;
ho frequentato la scuola per il certificato A1 di italiano ma non l'ho conseguito;
inizierò la scuola dal mese prossimo;
pagina 2 di 6 ADR: Ho lasciato il mio Paese per cercare una vita migliore;
qui in Italia non ho nessuno della mia famiglia;
ADR: Sento quasi quotidianamente mia madre e mia LL;
ADR: Una volta al mese quando riesco mando loro dei soldi;
ADR: Vorrei tornare ma lì non avrei un futuro”.
Al termine dell'udienza del 14 ottobre 2024 avvenuta in modalità cartolare su richiesta di parte per integrare la documentazione in atti, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o pagina 3 di 6 ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, ha lasciato il proprio Paese nel 2015, dopo essere rimasto aver perso il padre ed il fratello.
In questi anni il ricorrente, nonostante momenti difficili ed i suoi trascorsi rilevati in sede penale, ha cercato comunque di inserirsi nel nostro Paese;
oggi vive nel Centro di Accoglienza a Rignano, è seguito dal e lavora come pizzaiolo a Pontassieve. Pt_3
Dalla relazione del personale medico del risulta che “l'interessato ha sempre Parte_4 dimostrato impegno per raggiungere l'astinenza …ed ha avuto un atteggiamento educato, disponibile e rispettoso nei confronti degli operatori del servizio”.
pagina 4 di 6 In giudizio il ricorrente ha prodotto in particolare: buste paghe anno 2024, proroga contratto di lavoro, estratto previdenziale, documentazione medica, relazione di , relazione Pt_3 Parte_4
psicologica, attestati formazioni.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un sufficiente livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Gambia, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia ormai nel 2015, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione.
Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Delle spese di lite
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, esse non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato e la condanna di un'amministrazione dello Stato a pagare un'altra amministrazione dello Stato quando la prima soccombe con una parte privata ammessa non sarebbe eseguibile (vedi in ultimo Cass.
S.U. n. 24413\2021, oltre Cass. Ord. 30876\2018 e prima ancora Cass. Sent. n. 18583\2012).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (c.f. ) il Parte_1 C.F._1
diritto alla protezione speciale;
2. Dispone che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
3. Compensa le spese di lite;
4. Provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024 su relazione del giudice Dr.
Roberto Monteverde.
Firenze, 3 dicembre 2024
Il Presidente
dott.ssa pagina 6 di 6