Sentenza 16 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/09/2003, n. 13569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13569 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO mt.681.P. arisentiLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE im iten Oggetto rinuncia allar solidarita SEZIONE SECONDA CIVILE or fronte all legale, the 1 3569 fortis l'nces robo Composta dagli Illimi Sigg.ri lovere on lealtà cod er. limiti. 13 esidente Dott. Antonio VELLA 9317/09 GN Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere 27456 Cron. Rep. 3546 - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud.30/10/02 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA De Julin Thoronia, est. sul ricorso proposto da: KRAFT JACOBS SUCHARD SPA, (già JACOBS SUCHARD SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore JANINE OT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MERCADANTE 32, presso lo studio dell'avvocato VALERIO DI GRAVIO, che la difende unitamente agli avvocati MARIA CRISTINA PAGNI, FABIO GUASTADISEGNI, FRANCESCO D'URSO, procura notarile del 17/4/2000 notaio Dott. Luigi CECALA di Milano rep.6219; - ricorrente contro 2002 BONOMI ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE 1402 CONDOTTI 91, -1- GUIZZI per procura speciale Dott. ORAZIO DE GIOVANNI, rep.212388 del 18/4/02 in Milano, che lo difende all'avvocato MASSIMO BONOMI, giusta delega unitamente in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1899/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE. : JULIO;
udito l'Avvocato Carmelo ALESSIO, per delega dell'Avv.DI GRAVIO Valerio, depositata in udienza difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
IU difensore del udito 1'0Avvocato GUIZZI resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 15.4.1997 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice unico, rigettava la opposizione proposta dalla s.p.a. CO AR avverso il decreto ingiuntivo emesso dal presidente del Tribunale di Milano intimante alla società svizzera il pagamento, in favore dell'avv. Enzo Bonomi, a titolo di onorari, della somma di £. 86.410.000 ex art. 68 della legge professionale in riferimento ad una transazione tra l'opponente e la prevalentemente dai snc Ambrosiana condotta rispettivi legali con predisposizione di un testo definitivo contenente la clausola di rinuncia alla 1 solidarietà; che peraltro non era stata sotto- scritta da esso avvocato Bonomi. Il primo giudice respingeva la tesi difensiva della AR, secondo cui la volontà del legale di rinunziare alla solidarietà andava desunta dal comportamento da lui tenuto durante le trattative e dallo stesso inserimento della clausola nel testo della transazione, rilevando che ciò che contava erano unicamente gli accordi finali nei quali non compariva in calce alla ridetta clausola la firma del difensore, mentre se veramente la società opponente si fosse determinata alla transazione 3 solo a fronte di tale presupposto, avrebbe potuto rifiutare l'accordo pretendendo la preventiva contemporanea firma dell'avvocato. MT secondo il Tribunale era configu- Neppure Bonomi violazione delrabile in capo all'avv. dovere di lealtà ex art. 1337 cod. civ., concernendo tale dovere soltanto il contenuto sostanziale del contratto dal cui ambito esulava la rinuncia alla solidarietà. Con atto di appello la AR censurava il ragionamento del tribunale, assumendo che aveva confurto il principio della forma degli atti con quello della manifestazione della volontà e della relativa prova, che riproponeva in appello a conferma che di fatto l'avv. Bonomi aveva sempre tenuto un contegno incompatibile con una volontà difforme dalla rinunzia nella specie da intendersi tacita e produttiva di effetti. Deduceva, inoltre, Tribunale aveva negato rilevanza al che il principio di buona fede, che presiede la face delle trattative precontrattuali ed è estensibile anche ai difensori che ad esse abbiano partecipato. L'avv. Bonomi era, perciò, obbligato al risarcimento del danno per aver indotto la società esponente a ritenere accettata la rinunzia. ilL'appellante, infine, si doleva che Tribunale non aveva provveduto sulle prove e sulla richiesta di chiamata in garanzia della s.n.c. Ambrosiana;
riproponeva le istanze istruttore e chiedeva in riforma della impugnata sentenza la revoca del decreto ingiuntivo opposto. rilevando che laResisteva l'appellato decisione non era affetta da alcun vizio logico o giuridico, avendo giustamente puntualizzato come la mancata sottoscrizione era l'unica circostanza indicativa della volontà del legale di non rinunziare alla solidarietà. Con sentenza in data 12.5-16.7.1999 la corte d'appello di Milano respingeva l'appello. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Kraft CO AR s.p.a. con due motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso l'avv. Bonomi Enzo. MOTIVI DELLA DECISIONE I due motivi, che possono esaminarsi congiun- tamente per la loro connessione logica, sono infondati. La Corte d'appello ha interpretato clausola contenente la rinunzia alla solidarietà ex art. 68 della legge professionale, del seguente contenuto. 5 "La presente transazione viene sottoscritta dai legali delle parti... per rinuncia alla solidarietà passiva prevista dalla legge professionale"; nel senso che, per aversi la rinunzia alla solidarietà sarebbe stata necessaria la sottoscrizione dello atto transattivo, e che, pertanto, la mancata sottoscrizione da parte dell'avvocato Bonomi, era indicativa della sua volontà di non rinunziare alla solidarietà. Ora questa interpretazione insindacabile in sede di legittimità perché, per la costante giurisprudenza della Corte di cassazione J l'art. 68 della legge professionale per il quale, quando un giudizio è definito con transazione tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di avvocato e procuratore pur consentendo, nell'esplicazione del potere di autonomia negoziale, una diversa regolamentazione professionista legale e i del rapporto tra il soggetti dell'accordo transattivo, esige tuttavia una manifestazione univoca di volontà da parte del professionista che rinunzia a una posizione vantaggiosa derivantegli dalla legge, l'accerta- mento dell'esistenza della quale è demandato al giudice del merito che, nella specie, ha negato 6 l'esistenza della rinuncia con una motivazione of adeguata logica ed immune da errori di diritto. Pertanto deve rigettarsi il ricorso e si devono compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione per la sussistenza di giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma 30 ottobre 2002. He Presidente Il Consigliere est. Wavermill Ne Julia CasarisПожнопеда IL CANCELLIERE G1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 SET. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 على 7