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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
N. R.G. 462/2024
La Corte di appello, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Marco Campagnolo Presidente
Elena Rossi Consigliere
Gianluca Bordon Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio promosso da
C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
dom. ALESSANDRA CAPUANO BRANCA, con studio in Corso A.
Palladio n. 178, Vicenza
Attore in riassunzione contro
, C.F. , con l'Avv. dom. CP_1 C.F._2
NICOLA FRANCIONE, con studio in Via Adda n. 55, Roma
Convenuta in riassunzione con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, sez. I, 17 maggio 2024, n. 13739/2024
Conclusioni di disattesa ogni diversa domanda Parte_1
dalle parti avanzata e qui non esplicitamente riproposta, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia 1) dichiarare equa la corresponsione alla signora da parte del Sig. della somma CP_1 Parte_1
di € 60.000,00 (euro sessantamila) a titolo di assegno divorzile pagato in unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co.8 L.div., con conseguente estinzione del relativo diritto e improponibilità di alcuna successiva domanda di contenuto economico;
2) Preso atto che dell'anzidetto importo complessivo dell'assegno divorzile da pagarsi in unica soluzione il Sig. ha già anticipato alla Signora Parte_1
la somma di € 5.000,00, dichiarare CP_1 Parte_1
tenuto a versare alla predetta la somma residua di € 55.000,00, entro venti giorni liberi decorrenti dalla pubblicazione della emananda sentenza che definisce il presente giudizio in accoglimento delle presenti conclusioni;
3)
Dare atto che le parti hanno dichiarato che, con la puntuale esecuzione della sentenza che l'Ecce.ma Corte di Appello di Venezia vorrà emettere in accoglimento delle presenti conclusioni, le stesse non avranno alcuna altra pretesa da vantare l'una nei confronti dell'altra per alcun titolo, ragione e causa dipendente dal rapporto matrimoniale, dalla disciolta comunione legale, da qualsivoglia altro rapporto di natura mobiliare o immobiliare tra loro intercorrente o intercorso, nonché a titolo di rimborsi di spese legali e pagamento di eventuali somme arretrate a titolo di assegni di mantenimento e divorzili;
4) Spese e compensi legali interamente compensati tra le parti
Conclusioni di : disattesa ogni diversa domanda dalle parti CP_1
avanzata e qui non esplicitamente riproposta, Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia: 1) dichiarare equa la corresponsione alla signora da parte del Sig. della somma di € CP_1 Parte_1
60.000,00 (euro sessantamila) a titolo di assegno divorzile pagato in unica
Pag. 2 di 8 soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co. 8 L. div., con conseguente estinzione del relativo diritto e improponibilità di alcuna successiva domanda di contenuto economico;
2) Preso atto che dell'anzidetto importo complessivo dell'assegno divorzile da pagarsi in unica soluzione il Sig.
ha già corrisposto alla Signora la Parte_1 CP_1
somma di € 5.000,00, dichiarare tenuto a versare alla Parte_1
predetta la somma residua di € 55.000,00 entro venti giorni liberi decorrenti dalla pubblicazione della emananda sentenza che definisce il presente giudizio in accoglimento delle presenti conclusioni;
3) Dare atto che le parti hanno dichiarato che, con la puntuale esecuzione della sentenza che l'Ecce.ma Corte di Appello di Venezia vorrà emettere in accoglimento delle presenti conclusioni, le stesse non avranno alcuna altra pretesa da vantare l'una nei confronti dell'altra per alcun titolo, ragione e causa dipendente dal rapporto matrimoniale, dalla disciolta comunione legale, da qualsivoglia altro rapporto di natura mobiliare o immobiliare tra loro intercorrente o intercorso, nonché a titolo di rimborsi di spese legali e pagamento di eventuali somme arretrate a titolo di assegni di mantenimento e divorzili;
4) Spese e compensi legali interamente compensati tra le parti
Conclusioni del PM: chiede che, in accoglimento della subordinata richiesta del ricorrente, l'ammontare dell'assegno divorzile sia determinato nella misura di euro 500,00 mensili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha riassunto un giudizio riguardante la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio, ai sensi dell'art. 9 l. n. 898 del 1970, a seguito dell'ordinanza 17 maggio 2024, n. 13739 della Corte di cassazione.
Pag. 3 di 8 2. Con il decreto 14 dicembre 2021 n. 14496 il Tribunale di Vicenza, in parziale accoglimento della domanda del aveva disposto la Parte_1
riduzione dell'assegno divorzile da versarsi all'ex coniuge CP_1
da euro 1.600,00 a euro 1.440,00 e con decreto 25 agosto 2022 n. 2399 la
Corte d'appello di Venezia aveva rigettato il reclamo del Parte_1
3. Con l'ordinanza 17 maggio 2024, n. 13739 la Corte di cassazione ha cassato il decreto della Corte d'appello ritenendo:
-che il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione la convivenza di con il nuovo compagno fatto non coperto CP_1 Parte_2
dal giudicato costituito dalla sentenza della Corte d'appello n. 487/2021, che aveva ritenuto non provata la convivenza. La Corte di merito avrebbe dovuto considerare ogni circostanza sopravvenuta e in particolare il dato costituito dalla residenza della allo stesso indirizzo del CP_1 Pt_2
-che deve applicarsi il principio stabilito da Cass., s.u., sent. n. 32198 del
2011 secondo cui: “in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo”;
Pag. 4 di 8 -che ila Corte di merito aveva ridotto solo del 10% l'assegno nonostante la riduzione del reddito di da euro 71.000,00 a euro 57.000,00 con Parte_1
il pensionamento e senza prendere in considerazione altri indici di variazione del reddito: a) la convivenza con un compagno;
b) le conclusioni di una sentenza sulla divisione della comunione de residuo;
c) la presunta attività lucrativa tratta dall . Parte_3
4. Nel riassumere il giudizio aveva inizialmente Parte_1
chiesto che fosse dichiarato cessato il diritto di a percepire CP_1
l'assegno o in subordine che l'assegno fosse ridotto a euro 500,00.
5. Costituendosi in giudizio ha dato che le parti hanno CP_1
raggiunto medio tempore il 22 novembre 2024 un accordo transattivo del seguente tenore:
“… 2. A definizione di ogni pretesa, a ricevere l'assegno divorzile, anche con riferimento a somme arretrate, interessi ed accessori sulle stesse, la
Signora dichiara di accettare la somma onnicomprensiva di Parte_4
€ 60.000,00=(sessantamila) che le sarà corrisposta dal Sig.
[...]
come segue: a) quanto ad € 5000,00 (cinquemila), al Parte_5
momento dell'ultima sottoscrizione del presente Accordo, mediante bonifico “istantaneo”; b) quanto ad € 55.000,00 (cinquantacinquemila) entro e non oltre venti giorni liberi dalla data di pubblicazione della sentenza del pendente giudizio di rinvio, innanzi alla Corte di Appello di
Venezia, RG 462/2024, che dichiarerà equa la corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione, nella misura sopra indicata;
il mancato pagamento oltre il suddetto termine di cui al presente articolo (20 gg. liberi dalla pubblicazione della sentenza) comporterà la risoluzione immediata del presente Accordo.
3. Sino alla completa corresponsione
Pag. 5 di 8 dell'assegno divorzile, secondo le modalità indicate dall'articolo che precede, il Sig. si impegna a corrispondere alla Signora Parte_5
la somma mensile di € 600,00 (seicento), entro e non oltre il Parte_4
giorno 5 di ciascun mese. Resta inteso, che tale somma verrà corrisposta comunque alle scadenze fissate e non verrà per nessuna ragione computata nell'importo complessivo di cui al precedente punto 2 dell'Accordo.
4. La
Signora si impegna a costituirsi nel giudizio di rinvio Parte_4
pendente innanzi alla Corte d'Appello, RG 462/2024, dando atto di avere raggiunto l'Accordo di cui alla presente scrittura.
5. Le spese legali del giudizio pendente e, per quanto occorra, di ogni altro giudizio sin qui definito tra le Parti, sono integralmente compensate.
6. Con la puntuale esecuzione del presente Accordo, le Parti dichiarano di non avere alcuna altra pretesa da vantare l'una nei confronti dell'altra per alcun titolo, ragione e causa dipendente dal rapporto matrimoniale, dalla disciolta comunione legale, da qualsivoglia altro rapporto di natura mobiliare o immobiliare tra loro intercorrente o intercorso. …”.
6. Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 7 gennaio 2025 ha richiamato l'accordo e presentato conclusioni Parte_1
conformi.
7. La Corte ritiene che l'accordo raggiunto tra e Parte_1 [...]
sulla corresponsione di un assegno in unica soluzione possa CP_1
costituire un congruo contemperamento delle mutate condizioni economiche delle parti, anche tenuto conto delle conclusioni che devono trarsi dalla convivenza della e del principio di diritto applicabile CP_1
nei casi in cui sia instaurata una nuova convivenza di fatto fra l'ex coniuge economicamente più debole e un terzo. Le conclusioni del P.M., pur
Pag. 6 di 8 successive alla costituzione della , non prendono in considerazione CP_1
le nuove richieste delle parti. L'accordo può pertanto considerarsi equo ai sensi dell'art. 5, comma 8, l. n. 898 del 1970. La corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti, soggetto a verifica giudiziale, esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, a contenuto patrimoniale, nei confronti dell'altro coniuge, attesa la cessazione, per effetto del divorzio e dell'erogazione "una tantum", di qualsiasi rapporto fra gli stessi, con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione può essere richiesta, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche dell'assegnatario o, comunque, per la sopravvenienza dei giustificati motivi cui è subordinata l'ammissibilità della domanda di revisione dell'assegno periodico.
8. Conformemente alle richieste delle difese delle parti private, le spese processuali dell'intero processo vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio in tema di modifica delle condizioni di divorzio fra Parte_1
e , a seguito dell'ordinanza della Corte
[...] CP_1
di cassazione, sezione prima, 17 maggio 2024, n. 13739, così provvede:
1) dichiara equa la corresponsione ad da parte di CP_1
su accordo delle parti, della somma di euro 60.000,00 Parte_1
a titolo di assegno divorzile in unica soluzione;
2) dato atto dell'avvenuto pagamento dell'acconto di euro 5.000,00, condanna al pagamento della somma residua di euro Parte_1
Pag. 7 di 8 55.000,00 in favore di entro venti giorni dalla pubblicazione CP_1
della presente sentenza;
3) spese dell'intero processo compensate fra le parti.
Venezia, 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Gianluca Bordon Marco Campagnolo
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
N. R.G. 462/2024
La Corte di appello, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Marco Campagnolo Presidente
Elena Rossi Consigliere
Gianluca Bordon Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio promosso da
C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
dom. ALESSANDRA CAPUANO BRANCA, con studio in Corso A.
Palladio n. 178, Vicenza
Attore in riassunzione contro
, C.F. , con l'Avv. dom. CP_1 C.F._2
NICOLA FRANCIONE, con studio in Via Adda n. 55, Roma
Convenuta in riassunzione con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, sez. I, 17 maggio 2024, n. 13739/2024
Conclusioni di disattesa ogni diversa domanda Parte_1
dalle parti avanzata e qui non esplicitamente riproposta, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia 1) dichiarare equa la corresponsione alla signora da parte del Sig. della somma CP_1 Parte_1
di € 60.000,00 (euro sessantamila) a titolo di assegno divorzile pagato in unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co.8 L.div., con conseguente estinzione del relativo diritto e improponibilità di alcuna successiva domanda di contenuto economico;
2) Preso atto che dell'anzidetto importo complessivo dell'assegno divorzile da pagarsi in unica soluzione il Sig. ha già anticipato alla Signora Parte_1
la somma di € 5.000,00, dichiarare CP_1 Parte_1
tenuto a versare alla predetta la somma residua di € 55.000,00, entro venti giorni liberi decorrenti dalla pubblicazione della emananda sentenza che definisce il presente giudizio in accoglimento delle presenti conclusioni;
3)
Dare atto che le parti hanno dichiarato che, con la puntuale esecuzione della sentenza che l'Ecce.ma Corte di Appello di Venezia vorrà emettere in accoglimento delle presenti conclusioni, le stesse non avranno alcuna altra pretesa da vantare l'una nei confronti dell'altra per alcun titolo, ragione e causa dipendente dal rapporto matrimoniale, dalla disciolta comunione legale, da qualsivoglia altro rapporto di natura mobiliare o immobiliare tra loro intercorrente o intercorso, nonché a titolo di rimborsi di spese legali e pagamento di eventuali somme arretrate a titolo di assegni di mantenimento e divorzili;
4) Spese e compensi legali interamente compensati tra le parti
Conclusioni di : disattesa ogni diversa domanda dalle parti CP_1
avanzata e qui non esplicitamente riproposta, Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia: 1) dichiarare equa la corresponsione alla signora da parte del Sig. della somma di € CP_1 Parte_1
60.000,00 (euro sessantamila) a titolo di assegno divorzile pagato in unica
Pag. 2 di 8 soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co. 8 L. div., con conseguente estinzione del relativo diritto e improponibilità di alcuna successiva domanda di contenuto economico;
2) Preso atto che dell'anzidetto importo complessivo dell'assegno divorzile da pagarsi in unica soluzione il Sig.
ha già corrisposto alla Signora la Parte_1 CP_1
somma di € 5.000,00, dichiarare tenuto a versare alla Parte_1
predetta la somma residua di € 55.000,00 entro venti giorni liberi decorrenti dalla pubblicazione della emananda sentenza che definisce il presente giudizio in accoglimento delle presenti conclusioni;
3) Dare atto che le parti hanno dichiarato che, con la puntuale esecuzione della sentenza che l'Ecce.ma Corte di Appello di Venezia vorrà emettere in accoglimento delle presenti conclusioni, le stesse non avranno alcuna altra pretesa da vantare l'una nei confronti dell'altra per alcun titolo, ragione e causa dipendente dal rapporto matrimoniale, dalla disciolta comunione legale, da qualsivoglia altro rapporto di natura mobiliare o immobiliare tra loro intercorrente o intercorso, nonché a titolo di rimborsi di spese legali e pagamento di eventuali somme arretrate a titolo di assegni di mantenimento e divorzili;
4) Spese e compensi legali interamente compensati tra le parti
Conclusioni del PM: chiede che, in accoglimento della subordinata richiesta del ricorrente, l'ammontare dell'assegno divorzile sia determinato nella misura di euro 500,00 mensili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha riassunto un giudizio riguardante la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio, ai sensi dell'art. 9 l. n. 898 del 1970, a seguito dell'ordinanza 17 maggio 2024, n. 13739 della Corte di cassazione.
Pag. 3 di 8 2. Con il decreto 14 dicembre 2021 n. 14496 il Tribunale di Vicenza, in parziale accoglimento della domanda del aveva disposto la Parte_1
riduzione dell'assegno divorzile da versarsi all'ex coniuge CP_1
da euro 1.600,00 a euro 1.440,00 e con decreto 25 agosto 2022 n. 2399 la
Corte d'appello di Venezia aveva rigettato il reclamo del Parte_1
3. Con l'ordinanza 17 maggio 2024, n. 13739 la Corte di cassazione ha cassato il decreto della Corte d'appello ritenendo:
-che il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione la convivenza di con il nuovo compagno fatto non coperto CP_1 Parte_2
dal giudicato costituito dalla sentenza della Corte d'appello n. 487/2021, che aveva ritenuto non provata la convivenza. La Corte di merito avrebbe dovuto considerare ogni circostanza sopravvenuta e in particolare il dato costituito dalla residenza della allo stesso indirizzo del CP_1 Pt_2
-che deve applicarsi il principio stabilito da Cass., s.u., sent. n. 32198 del
2011 secondo cui: “in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo”;
Pag. 4 di 8 -che ila Corte di merito aveva ridotto solo del 10% l'assegno nonostante la riduzione del reddito di da euro 71.000,00 a euro 57.000,00 con Parte_1
il pensionamento e senza prendere in considerazione altri indici di variazione del reddito: a) la convivenza con un compagno;
b) le conclusioni di una sentenza sulla divisione della comunione de residuo;
c) la presunta attività lucrativa tratta dall . Parte_3
4. Nel riassumere il giudizio aveva inizialmente Parte_1
chiesto che fosse dichiarato cessato il diritto di a percepire CP_1
l'assegno o in subordine che l'assegno fosse ridotto a euro 500,00.
5. Costituendosi in giudizio ha dato che le parti hanno CP_1
raggiunto medio tempore il 22 novembre 2024 un accordo transattivo del seguente tenore:
“… 2. A definizione di ogni pretesa, a ricevere l'assegno divorzile, anche con riferimento a somme arretrate, interessi ed accessori sulle stesse, la
Signora dichiara di accettare la somma onnicomprensiva di Parte_4
€ 60.000,00=(sessantamila) che le sarà corrisposta dal Sig.
[...]
come segue: a) quanto ad € 5000,00 (cinquemila), al Parte_5
momento dell'ultima sottoscrizione del presente Accordo, mediante bonifico “istantaneo”; b) quanto ad € 55.000,00 (cinquantacinquemila) entro e non oltre venti giorni liberi dalla data di pubblicazione della sentenza del pendente giudizio di rinvio, innanzi alla Corte di Appello di
Venezia, RG 462/2024, che dichiarerà equa la corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione, nella misura sopra indicata;
il mancato pagamento oltre il suddetto termine di cui al presente articolo (20 gg. liberi dalla pubblicazione della sentenza) comporterà la risoluzione immediata del presente Accordo.
3. Sino alla completa corresponsione
Pag. 5 di 8 dell'assegno divorzile, secondo le modalità indicate dall'articolo che precede, il Sig. si impegna a corrispondere alla Signora Parte_5
la somma mensile di € 600,00 (seicento), entro e non oltre il Parte_4
giorno 5 di ciascun mese. Resta inteso, che tale somma verrà corrisposta comunque alle scadenze fissate e non verrà per nessuna ragione computata nell'importo complessivo di cui al precedente punto 2 dell'Accordo.
4. La
Signora si impegna a costituirsi nel giudizio di rinvio Parte_4
pendente innanzi alla Corte d'Appello, RG 462/2024, dando atto di avere raggiunto l'Accordo di cui alla presente scrittura.
5. Le spese legali del giudizio pendente e, per quanto occorra, di ogni altro giudizio sin qui definito tra le Parti, sono integralmente compensate.
6. Con la puntuale esecuzione del presente Accordo, le Parti dichiarano di non avere alcuna altra pretesa da vantare l'una nei confronti dell'altra per alcun titolo, ragione e causa dipendente dal rapporto matrimoniale, dalla disciolta comunione legale, da qualsivoglia altro rapporto di natura mobiliare o immobiliare tra loro intercorrente o intercorso. …”.
6. Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 7 gennaio 2025 ha richiamato l'accordo e presentato conclusioni Parte_1
conformi.
7. La Corte ritiene che l'accordo raggiunto tra e Parte_1 [...]
sulla corresponsione di un assegno in unica soluzione possa CP_1
costituire un congruo contemperamento delle mutate condizioni economiche delle parti, anche tenuto conto delle conclusioni che devono trarsi dalla convivenza della e del principio di diritto applicabile CP_1
nei casi in cui sia instaurata una nuova convivenza di fatto fra l'ex coniuge economicamente più debole e un terzo. Le conclusioni del P.M., pur
Pag. 6 di 8 successive alla costituzione della , non prendono in considerazione CP_1
le nuove richieste delle parti. L'accordo può pertanto considerarsi equo ai sensi dell'art. 5, comma 8, l. n. 898 del 1970. La corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti, soggetto a verifica giudiziale, esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, a contenuto patrimoniale, nei confronti dell'altro coniuge, attesa la cessazione, per effetto del divorzio e dell'erogazione "una tantum", di qualsiasi rapporto fra gli stessi, con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione può essere richiesta, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche dell'assegnatario o, comunque, per la sopravvenienza dei giustificati motivi cui è subordinata l'ammissibilità della domanda di revisione dell'assegno periodico.
8. Conformemente alle richieste delle difese delle parti private, le spese processuali dell'intero processo vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio in tema di modifica delle condizioni di divorzio fra Parte_1
e , a seguito dell'ordinanza della Corte
[...] CP_1
di cassazione, sezione prima, 17 maggio 2024, n. 13739, così provvede:
1) dichiara equa la corresponsione ad da parte di CP_1
su accordo delle parti, della somma di euro 60.000,00 Parte_1
a titolo di assegno divorzile in unica soluzione;
2) dato atto dell'avvenuto pagamento dell'acconto di euro 5.000,00, condanna al pagamento della somma residua di euro Parte_1
Pag. 7 di 8 55.000,00 in favore di entro venti giorni dalla pubblicazione CP_1
della presente sentenza;
3) spese dell'intero processo compensate fra le parti.
Venezia, 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Gianluca Bordon Marco Campagnolo
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