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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/05/2024, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
N. 1112/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2024 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1112
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: occupazione sine titulo, indennità occupazione.
TRA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.05.1947, , (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(NA) il 01.01.1954, , (C.F. ) nato a Parte_3 C.F._3
Torre Annunziata (NA) il 31.10.1955, tutti residenti in [...], rapp.ti e difesi dall'avv. Francesco Saverio Totaro (C.F.
) PEC ed elett.te C.F._4 Email_1
1 domiciliati presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) al corso Vittorio
Emanuele n. 106,
-attori –
E
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._5
26.03.1949 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Nuzzolo (C.F. ) PEC C.F._6
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_2
Pompei (NA) in Via Lepanto n. 143,
-convenuto-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio affinché fosse Parte_3 CP_1
accertata e dichiarata la sua occupazione sine titulo, dell'immobile di loro proprietà
sito in Pompei (NA) in via Sant'Abbondio n. 78, con condanna all'immediato rilascio e al versamento dell'indennità di occupazione.
A fondamento della domanda, deducevano di essere comproprietari dell'immobile per cui è causa e che lo stesso era stato concesso in comodato (dal padre - loro dante causa), alla germana ricorrente in occasione del matrimonio Parte_1
contratto, il 20.10.1973, con . CP_1
2 Che, tuttavia, tra i coniugi era in corso il giudizio di separazione giudiziale nel quale non era stata disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore di alcuno di loro, in ragione dell'assenza di figli minori o maggiori economicamente non sufficienti.
Veniva così a mancare il titolo di occupazione dell'immobile in favore del CP_1
Si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda e chiedendo il CP_1
suo rigetto.
Eccepiva, in via pregiudiziale, la mancanza di un valido atto di diffida, l'errata scelta del rito e, comunque, la infondatezza della domanda per la sussistenza di un rapporto di comodato ancora in essere stante la destinazione dell'abitazione a casa familiare.
Deduceva, altresì, che in occasione dell'accordo, intercorso oralmente con il dante causa degli attori, avesse versato allo stesso la somma di Lire 80.000.000.
In corso di causa venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ritenuti inammissibili ed irrilevanti i mezzi istruttori articolati dalle parti, la causa veniva rinviata per le conclusioni all'udienza del 13.11.2023 e, poi, assegnata a sentenza.
Gli attori davano atto che nelle more, in data 31.10.2023, era stata pronunciata sentenza di separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
nella quale nulla veniva disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
In rito si osserva che la domanda è procedibile essendo stato esperito, senza esito positivo, il tentativo obbligatorio di mediazione.
Risultano inoltre infondate le eccezioni processuali del convenuto.
3 In relazione al mancato ricevimento di “valida diffida” al rilascio, si osserva che la stessa, oltre a non essere condizione di procedibilità della domanda, è stata ritualmente recapitata al prima dell'instaurazione del giudizio (cfr. CP_1
produzione telematica degli attori).
In relazione al rito prescelto, deve precisarsi che la domanda di occupazione sine
titulo, essendo un'azione personale di restituzione ben può essere introdotta anche con atto di citazione.
Nel merito, la domanda degli attori è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
L'azione è stata correttamente inquadrata nell'ambito dell'istituto della occupazione senza titolo.
Ed infatti, sulla scorta dei principi in materia enunciati dalla Suprema Corte di cassazione (cfr. Cass. SSUU n. 7305/2014), l'azione di occupazione senza titolo ha carattere personale ed è esperibile tutte le volte che la domanda sia diretta ad accertare l'inadempimento della obbligazione di riconsegnare la cosa al legittimo possessore – proprietario, allorquando sia venuto meno il titolo che giustifichi la detenzione da parte dell'occupante.
Nel caso di specie, è pacifico che trattasi di comodato di casa coniugale concesso in occasione delle nozze tra e attualmente Parte_1 CP_1
separati, con sentenza di Questo Tribunale, senza che il Giudice della separazione nulla disponesse per l'assegnazione della casa in favore di alcuno dei coniugi.
Ed invero l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi avviene sulla base di una ragione che si radica nell'esistenza di un'unione familiare in relazione
4 all'interesse dei figli purché si tratti di figli conviventi minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti (art. 337 sexies c.c.).
In caso di separazione o di divorzio, il presupposto affinché si possa comprimere il diritto del proprietario a riottenere l'immobile concesso in comodato familiare, è
dato dalla presenza nel nucleo familiare di figli conviventi in generale non sufficientemente autonomi. In mancanza di prole convivente, la titolarità
dell'immobile sarà determinata in base alle norme generali ed in favore di chi ne abbia diritto (cfr. Cass. 17971/2015).
Orbene, non è contestato tra le parti che i figli della coppia sono tutti economicamente autosufficiente e nessuno di loro è, tra l'altro, convivente con il nell'abitazione coniugale. CP_1
Consegue che, venuta meno la specifica finalità del comodato abitativo ad uso familiare, va quindi condannato al rilascio dell'immobile per cui è CP_1
causa in favore degli attori.
Va altresì osservato che la deduzione di in relazione alle presunte CP_1
somme versate all'originario dante causa degli attori è rimasta del tutto sfornita di prova non risultando agli atti alcun documento del pagamento di tale somma.
In relazione alla domanda degli attori di pagamento dell'indennità di occupazione
la stessa è infondata per le ragioni che seguono.
Va osservato che la questione del “danno” da occupazione senza titolo è stata recentemente oggetto della pronunzia delle Sezioni Unite della Cassazione (n.
33645/2022).
La Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi:
5 1) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è
la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto anche mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata per-
duta;
2) nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Va osservato che gli attori hanno allegato di essere proprietari ma nulla hanno de-
dotto in relazione al mancato godimento, né hanno offerto elementi sufficienti al fine di stabilire il valore locativo dell'immobile (m.q. di consistenza, condizioni di manutenzione, prezzi applicati nella zona). La domanda è pertanto infondata.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, le competenze di lite vanno ridotte nella misura del 50% e si liquidano come in dispositivo. Non si provvede alla liquidazione delle spese per il contributo unificato poiché non versato.
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunziando, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa,
in parziale accoglimento della domanda così provvede:
1) dichiara la occupazione sine titulo da parte di dell'immobile, di CP_1
proprietà degli attori, sito in Pompei (NA) in via Sant'Abbondio n. 78;
2) condanna all'immediato rilascio del suddetto immobile in favore CP_1
degli attori, libero da persone e vuoto da cose;
3) rigetta la domanda, degli attori, di pagamento della indennità di occupazione senza titolo;
6 4) condanna al pagamento in favore degli attori della metà delle spese CP_1
e competenze di lite che si liquidano, in tale ridotta misura, in €. 730,00 di cui €.
30,00 per spese ed €. 700,00 per compensi professionali, oltre il 15%, per spese generali, iva e c.p.a., come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco
Saverio Totaro, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 06.05.2024
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
7
N. Sent. Civ. Anno 2024 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1112
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: occupazione sine titulo, indennità occupazione.
TRA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.05.1947, , (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(NA) il 01.01.1954, , (C.F. ) nato a Parte_3 C.F._3
Torre Annunziata (NA) il 31.10.1955, tutti residenti in [...], rapp.ti e difesi dall'avv. Francesco Saverio Totaro (C.F.
) PEC ed elett.te C.F._4 Email_1
1 domiciliati presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) al corso Vittorio
Emanuele n. 106,
-attori –
E
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._5
26.03.1949 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Nuzzolo (C.F. ) PEC C.F._6
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_2
Pompei (NA) in Via Lepanto n. 143,
-convenuto-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio affinché fosse Parte_3 CP_1
accertata e dichiarata la sua occupazione sine titulo, dell'immobile di loro proprietà
sito in Pompei (NA) in via Sant'Abbondio n. 78, con condanna all'immediato rilascio e al versamento dell'indennità di occupazione.
A fondamento della domanda, deducevano di essere comproprietari dell'immobile per cui è causa e che lo stesso era stato concesso in comodato (dal padre - loro dante causa), alla germana ricorrente in occasione del matrimonio Parte_1
contratto, il 20.10.1973, con . CP_1
2 Che, tuttavia, tra i coniugi era in corso il giudizio di separazione giudiziale nel quale non era stata disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore di alcuno di loro, in ragione dell'assenza di figli minori o maggiori economicamente non sufficienti.
Veniva così a mancare il titolo di occupazione dell'immobile in favore del CP_1
Si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda e chiedendo il CP_1
suo rigetto.
Eccepiva, in via pregiudiziale, la mancanza di un valido atto di diffida, l'errata scelta del rito e, comunque, la infondatezza della domanda per la sussistenza di un rapporto di comodato ancora in essere stante la destinazione dell'abitazione a casa familiare.
Deduceva, altresì, che in occasione dell'accordo, intercorso oralmente con il dante causa degli attori, avesse versato allo stesso la somma di Lire 80.000.000.
In corso di causa venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ritenuti inammissibili ed irrilevanti i mezzi istruttori articolati dalle parti, la causa veniva rinviata per le conclusioni all'udienza del 13.11.2023 e, poi, assegnata a sentenza.
Gli attori davano atto che nelle more, in data 31.10.2023, era stata pronunciata sentenza di separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
nella quale nulla veniva disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
In rito si osserva che la domanda è procedibile essendo stato esperito, senza esito positivo, il tentativo obbligatorio di mediazione.
Risultano inoltre infondate le eccezioni processuali del convenuto.
3 In relazione al mancato ricevimento di “valida diffida” al rilascio, si osserva che la stessa, oltre a non essere condizione di procedibilità della domanda, è stata ritualmente recapitata al prima dell'instaurazione del giudizio (cfr. CP_1
produzione telematica degli attori).
In relazione al rito prescelto, deve precisarsi che la domanda di occupazione sine
titulo, essendo un'azione personale di restituzione ben può essere introdotta anche con atto di citazione.
Nel merito, la domanda degli attori è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
L'azione è stata correttamente inquadrata nell'ambito dell'istituto della occupazione senza titolo.
Ed infatti, sulla scorta dei principi in materia enunciati dalla Suprema Corte di cassazione (cfr. Cass. SSUU n. 7305/2014), l'azione di occupazione senza titolo ha carattere personale ed è esperibile tutte le volte che la domanda sia diretta ad accertare l'inadempimento della obbligazione di riconsegnare la cosa al legittimo possessore – proprietario, allorquando sia venuto meno il titolo che giustifichi la detenzione da parte dell'occupante.
Nel caso di specie, è pacifico che trattasi di comodato di casa coniugale concesso in occasione delle nozze tra e attualmente Parte_1 CP_1
separati, con sentenza di Questo Tribunale, senza che il Giudice della separazione nulla disponesse per l'assegnazione della casa in favore di alcuno dei coniugi.
Ed invero l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi avviene sulla base di una ragione che si radica nell'esistenza di un'unione familiare in relazione
4 all'interesse dei figli purché si tratti di figli conviventi minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti (art. 337 sexies c.c.).
In caso di separazione o di divorzio, il presupposto affinché si possa comprimere il diritto del proprietario a riottenere l'immobile concesso in comodato familiare, è
dato dalla presenza nel nucleo familiare di figli conviventi in generale non sufficientemente autonomi. In mancanza di prole convivente, la titolarità
dell'immobile sarà determinata in base alle norme generali ed in favore di chi ne abbia diritto (cfr. Cass. 17971/2015).
Orbene, non è contestato tra le parti che i figli della coppia sono tutti economicamente autosufficiente e nessuno di loro è, tra l'altro, convivente con il nell'abitazione coniugale. CP_1
Consegue che, venuta meno la specifica finalità del comodato abitativo ad uso familiare, va quindi condannato al rilascio dell'immobile per cui è CP_1
causa in favore degli attori.
Va altresì osservato che la deduzione di in relazione alle presunte CP_1
somme versate all'originario dante causa degli attori è rimasta del tutto sfornita di prova non risultando agli atti alcun documento del pagamento di tale somma.
In relazione alla domanda degli attori di pagamento dell'indennità di occupazione
la stessa è infondata per le ragioni che seguono.
Va osservato che la questione del “danno” da occupazione senza titolo è stata recentemente oggetto della pronunzia delle Sezioni Unite della Cassazione (n.
33645/2022).
La Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi:
5 1) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è
la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto anche mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata per-
duta;
2) nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Va osservato che gli attori hanno allegato di essere proprietari ma nulla hanno de-
dotto in relazione al mancato godimento, né hanno offerto elementi sufficienti al fine di stabilire il valore locativo dell'immobile (m.q. di consistenza, condizioni di manutenzione, prezzi applicati nella zona). La domanda è pertanto infondata.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, le competenze di lite vanno ridotte nella misura del 50% e si liquidano come in dispositivo. Non si provvede alla liquidazione delle spese per il contributo unificato poiché non versato.
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunziando, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa,
in parziale accoglimento della domanda così provvede:
1) dichiara la occupazione sine titulo da parte di dell'immobile, di CP_1
proprietà degli attori, sito in Pompei (NA) in via Sant'Abbondio n. 78;
2) condanna all'immediato rilascio del suddetto immobile in favore CP_1
degli attori, libero da persone e vuoto da cose;
3) rigetta la domanda, degli attori, di pagamento della indennità di occupazione senza titolo;
6 4) condanna al pagamento in favore degli attori della metà delle spese CP_1
e competenze di lite che si liquidano, in tale ridotta misura, in €. 730,00 di cui €.
30,00 per spese ed €. 700,00 per compensi professionali, oltre il 15%, per spese generali, iva e c.p.a., come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco
Saverio Totaro, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 06.05.2024
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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