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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/10/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 762/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 762/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. VESPO CRISTINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. VESPO CRISTINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“A. pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 01 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in data Parte_1 CP_1
08.09.2018 nel Comune di Fobello, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Fobello al nr. 1 parte II serie A - anno 2018 trascritto altresì nel registro di stato civile del Comune di
Pag. 1 LL NO (no) al n. 7, parte II, serie B, anno 22018 con ordine di annotazione all'ufficiale dello Stato civile del suddetto comune e di quello di trascrizione. B. Confermare l'assegnazione della casa coniugale unitamente ai mobili, arredi e pertinenze sita in LL NO (no), Via Don Minzoni n. 47 al Sig. che continuerà CP_1
a viverci;
AFFIDAMENTO, PERMANENZA DELLE MINORI PRESSO CIASCUN GENITORE, MANTENIMENTO
*Confermare e disporre che le figlie ed restano affidate ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Ciascun genitore si impegna a seguire con attenzione le figlie nella gestione dello studio compresi i compiti, della scuola nel suo complesso e delle attività sportive quando le ha con sé rendendosi indipendente dall'altro genitore.
*Disporre che ed restano collocate in regime paritario pur mantenendo la Per_1 Per_2 residenza presso il padre e staranno con i genitori secondo il seguente calendario:
1. Weekend alternato dal venerdì sera al lunedì mattina quando il genitore che le ha con sé le riaccompagnerà a scuola o al centro estivo o dai nonni durante le festività e vacanze estive;
2. in alternanza dal lunedì all'uscita di scuola-centro estivo o dai nonni al mercoledì mattina e dal mercoledì all'uscita da scuola-centro estivo o dai nonni fino al venerdì mattina. Periodo da alternarsi a seconda della cadenza del weekend con uno o con l'altro genitore. Nel caso in cui un genitore si trovi impossibilitato per ragioni lavorative, fatta salva l'urgenza o causa di forza maggiore, a tenere con sé le figlie secondo il calendario sopra stabilito dovrà comunicarlo all'altro almeno 7 giorni prima per evidenti ragioni organizzative. Sono sempre fatti salvi migliori accordi e sempre tenendo conto delle volontà, desideri ed impegni scolastici delle minori. Ciascun genitore dovrà adoperarsi per il contatto telefonico giornaliero di e con Per_1 Per_2
l'altro genitore. Ferie estive: Ciascuno dei genitori terrà con sé le figlie due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui le ferie dei genitori dovessero coincidere il periodo verrà ripartito equamente. Festività natalizie: il giorno della Vigilia di Natale sarà trascorso dalle minori con la madre mentre il giorno di Natale con il padre. Il giorno di S. Stefano seguirà l'alternanza fatto salvo eventuale e diverso desiderio delle minori che i genitori si impegnano a rispettare. Il Capodanno e il primo dell'anno le minori lo trascorreranno con la madre salvo diverso accordo. L'epifania seguirà l'ordinario calendario. Ciascun genitore previo accordo con l'altro e tenuto conto dei desideri delle minori se vorrà potrà tenerle con sé per un periodo consecutivo di più giorni da trascorrere anche fuori porta. I restanti giorni di festività nazionali compresi i ponti scolastici seguiranno il calendario ordinario e se possibile l'alternanza tenendo sempre in considerazione dei desideri delle minori e dei loro impegni. I giorni della Pasqua e Pasquetta seguiranno l'alternanza.
Pag. 2 Ciascun genitore provvederà a festeggiare ove e come meglio ritiene la festa per la Prima Comunione di e la Santa Cresima di entrambe a proprie spese. Il genitore che non Per_2 festeggerà il giorno stesso lo farà la domenica seguente stante la compresenza di entrambi e dei parenti per la funzione religiosa. Il tutto sempre fatti salvi migliori accordi.
*Darsi atto che in ragione della paritaria permanenza delle figlie presso ciascun genitore, ognuno di loro provvederà al mantenimento delle stesse in via diretta. L'assegno unico andrà a beneficio nella misura del 100% della Sig.ra Il marito rinuncia alla propria quota Pt_1 in favore della stessa. Anche qualsiasi altro beneficio economico a favore delle minori sarà percepito dalla madre ed il marito s'impegna a collaborare se dovessero essere necessari documenti per il riconoscimento. Il Sig. si fa carico integralmente del pagamento della CP_1 mensa scolastica delle minori.
*Disporre che le spese straordinarie per le figlie verranno ripartite a carico di entrambi genitori nella medesima percentuale (50%), ciascuno pagando o rimborsando la propria quota delle stesse (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate ed secondo il protocollo attuato dal Tribunale di Torino attuato da questo Tribunale di Novara qui allegato ed in particolare: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
Pag. 3 e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
I genitori sono d'accordo di suddividere al 50% anche le ricariche telefoniche del cellulare (ad oggi in possesso solo della figlia più grande). Per le spese di abbigliamento ciascuno dei genitori provvederà per quanto di necessità. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI ed ANIMALI DOMESTICI
*Darsi atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non si prevede alcuna forma di mantenimento reciproca ed intendono regolare in via definitiva i rapporti patrimoniali tra loro senza null'altro a pretendere reciprocamente.
*Darsi atto che entro 24 mesi dalla sentenza di separazione non ancora decorsi, la Sig.ra trasferirà a titolo gratuito, con i benefici di legge se previsti, la propria quota Pt_1 societaria (pari ad € 10,00) al marito, ma a spese notarili ed imposte a carico di quest'ultimo. Dal canto suo, il marito si impegna entro tale periodo ad incaricare un notaio di sua fiducia e predisporre tutto il necessario per la cessione della quota a suo favore o in alternativa procederà alla chiusura della società a sua discrezione.
*Darsi atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti d'identità.
*Darsi atto che uno dei cani è deceduto mentre l'altro la Sig.ra ha consegnato i Pt_1 documenti per il cambio proprietà al Sig. che comunque si è fatto carico cura, custodia CP_1
e mantenimento.
*Darsi atto che la Sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio. Pt_1 CP_1
*Darsi atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Pag. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Fobello, in data 8.9.2018 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2018. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (il 12.05.2012) e (il 04.02.2016). Per_1 Per_2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 24.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza della sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Fobello in data 8.9.2018 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2018;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 9 ottobre 2025
Pag. 5 Il Presidente Andrea Ghinetti
Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 762/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. VESPO CRISTINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. VESPO CRISTINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“A. pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 01 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in data Parte_1 CP_1
08.09.2018 nel Comune di Fobello, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Fobello al nr. 1 parte II serie A - anno 2018 trascritto altresì nel registro di stato civile del Comune di
Pag. 1 LL NO (no) al n. 7, parte II, serie B, anno 22018 con ordine di annotazione all'ufficiale dello Stato civile del suddetto comune e di quello di trascrizione. B. Confermare l'assegnazione della casa coniugale unitamente ai mobili, arredi e pertinenze sita in LL NO (no), Via Don Minzoni n. 47 al Sig. che continuerà CP_1
a viverci;
AFFIDAMENTO, PERMANENZA DELLE MINORI PRESSO CIASCUN GENITORE, MANTENIMENTO
*Confermare e disporre che le figlie ed restano affidate ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Ciascun genitore si impegna a seguire con attenzione le figlie nella gestione dello studio compresi i compiti, della scuola nel suo complesso e delle attività sportive quando le ha con sé rendendosi indipendente dall'altro genitore.
*Disporre che ed restano collocate in regime paritario pur mantenendo la Per_1 Per_2 residenza presso il padre e staranno con i genitori secondo il seguente calendario:
1. Weekend alternato dal venerdì sera al lunedì mattina quando il genitore che le ha con sé le riaccompagnerà a scuola o al centro estivo o dai nonni durante le festività e vacanze estive;
2. in alternanza dal lunedì all'uscita di scuola-centro estivo o dai nonni al mercoledì mattina e dal mercoledì all'uscita da scuola-centro estivo o dai nonni fino al venerdì mattina. Periodo da alternarsi a seconda della cadenza del weekend con uno o con l'altro genitore. Nel caso in cui un genitore si trovi impossibilitato per ragioni lavorative, fatta salva l'urgenza o causa di forza maggiore, a tenere con sé le figlie secondo il calendario sopra stabilito dovrà comunicarlo all'altro almeno 7 giorni prima per evidenti ragioni organizzative. Sono sempre fatti salvi migliori accordi e sempre tenendo conto delle volontà, desideri ed impegni scolastici delle minori. Ciascun genitore dovrà adoperarsi per il contatto telefonico giornaliero di e con Per_1 Per_2
l'altro genitore. Ferie estive: Ciascuno dei genitori terrà con sé le figlie due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui le ferie dei genitori dovessero coincidere il periodo verrà ripartito equamente. Festività natalizie: il giorno della Vigilia di Natale sarà trascorso dalle minori con la madre mentre il giorno di Natale con il padre. Il giorno di S. Stefano seguirà l'alternanza fatto salvo eventuale e diverso desiderio delle minori che i genitori si impegnano a rispettare. Il Capodanno e il primo dell'anno le minori lo trascorreranno con la madre salvo diverso accordo. L'epifania seguirà l'ordinario calendario. Ciascun genitore previo accordo con l'altro e tenuto conto dei desideri delle minori se vorrà potrà tenerle con sé per un periodo consecutivo di più giorni da trascorrere anche fuori porta. I restanti giorni di festività nazionali compresi i ponti scolastici seguiranno il calendario ordinario e se possibile l'alternanza tenendo sempre in considerazione dei desideri delle minori e dei loro impegni. I giorni della Pasqua e Pasquetta seguiranno l'alternanza.
Pag. 2 Ciascun genitore provvederà a festeggiare ove e come meglio ritiene la festa per la Prima Comunione di e la Santa Cresima di entrambe a proprie spese. Il genitore che non Per_2 festeggerà il giorno stesso lo farà la domenica seguente stante la compresenza di entrambi e dei parenti per la funzione religiosa. Il tutto sempre fatti salvi migliori accordi.
*Darsi atto che in ragione della paritaria permanenza delle figlie presso ciascun genitore, ognuno di loro provvederà al mantenimento delle stesse in via diretta. L'assegno unico andrà a beneficio nella misura del 100% della Sig.ra Il marito rinuncia alla propria quota Pt_1 in favore della stessa. Anche qualsiasi altro beneficio economico a favore delle minori sarà percepito dalla madre ed il marito s'impegna a collaborare se dovessero essere necessari documenti per il riconoscimento. Il Sig. si fa carico integralmente del pagamento della CP_1 mensa scolastica delle minori.
*Disporre che le spese straordinarie per le figlie verranno ripartite a carico di entrambi genitori nella medesima percentuale (50%), ciascuno pagando o rimborsando la propria quota delle stesse (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate ed secondo il protocollo attuato dal Tribunale di Torino attuato da questo Tribunale di Novara qui allegato ed in particolare: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
Pag. 3 e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
I genitori sono d'accordo di suddividere al 50% anche le ricariche telefoniche del cellulare (ad oggi in possesso solo della figlia più grande). Per le spese di abbigliamento ciascuno dei genitori provvederà per quanto di necessità. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI ed ANIMALI DOMESTICI
*Darsi atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non si prevede alcuna forma di mantenimento reciproca ed intendono regolare in via definitiva i rapporti patrimoniali tra loro senza null'altro a pretendere reciprocamente.
*Darsi atto che entro 24 mesi dalla sentenza di separazione non ancora decorsi, la Sig.ra trasferirà a titolo gratuito, con i benefici di legge se previsti, la propria quota Pt_1 societaria (pari ad € 10,00) al marito, ma a spese notarili ed imposte a carico di quest'ultimo. Dal canto suo, il marito si impegna entro tale periodo ad incaricare un notaio di sua fiducia e predisporre tutto il necessario per la cessione della quota a suo favore o in alternativa procederà alla chiusura della società a sua discrezione.
*Darsi atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti d'identità.
*Darsi atto che uno dei cani è deceduto mentre l'altro la Sig.ra ha consegnato i Pt_1 documenti per il cambio proprietà al Sig. che comunque si è fatto carico cura, custodia CP_1
e mantenimento.
*Darsi atto che la Sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio. Pt_1 CP_1
*Darsi atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Pag. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Fobello, in data 8.9.2018 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2018. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (il 12.05.2012) e (il 04.02.2016). Per_1 Per_2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 24.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza della sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Fobello in data 8.9.2018 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2018;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 9 ottobre 2025
Pag. 5 Il Presidente Andrea Ghinetti
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