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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19240 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ILARIA SPARANO Parte_1
presso il quale elettivamente domicilia;
E
rappresentata e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ILARIA Controparte_1
SPARANO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ritenuto che la domanda formulata dalle parti con ricorso congiunto di divorzio possa essere accolta essendo conforme all'interesse della minore ha chiesto che il Tribunale accolga il ricorso pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/11/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio a NAPOLI il 07/09/2002 e che dall'unione erano nati il 27.12.2002 economicamente autosufficiente e il 18.02.2008, riferendo che tra Per_1 Per_2
le parti, in seguito a comparizione innanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente in data
13.2.24, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 2308 del 27.2.24 – divenuta irrevocabile
1 come da attestazione di cancelleria del 22.10.24- resa nel procedimento RG 24175/23 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in Napoli in data 07.09.2002 - Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 2002 al numero 129, Parte II, s. A Sez. XX – ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Confermare che la casa coniugale sita in Napoli alla Via F. Fellini n. 73
LottoT-A scala D resta affidata, con tutto l'arredo ivi esistente, alla moglie che continuerà ad abitarla con i figli;
3. il sig. finché manterrà la propria residenza anagrafica presso la Parte_1 casa coniugale contribuirà nella misura del 50% al pagamento del canone di locazione.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
a) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i Persona_3 genitori in regime di affidamento condiviso, con possibilità per entrambi, nei periodi di rispettiva pertinenza, di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, e con collocazione privilegiata presso l'abitazione materna;
b) il sig. si obbliga a corrispondere la somma di euro 250,00 Parte_1
(duecentocinquanta/00) mensili quale contributo per il mantenimento della figlia minore entro la data del 15 di ogni mese. Tale importo, sarà Per_2 annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici Istat FOI-. Le parti concordano che l'assegno unico sarà incassato nella misura del 50% cadauno;
c) il sig. si obbliga a concorrere nella misura del 50% delle spese Parte_1 straordinarie per la cui individuazione le parti fanno espresso riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Pertanto, i ricorrenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordano che entrambi parteciperanno alle spese mediche specialistiche e dentistiche, eventualmente necessitanti alla minore e non coperte dal SSN, nella misura del 50% e alle spese necessitanti per il
2 materiale didattico e scolastiche non prevedibili, nonché, eventualmente, le spese universitarie fino alla relativa autosufficienza economica della figlia, sempre nella misura del 50% rimborsabili al coniuge anticipatario entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello della richiesta, sulla base della consegna di copia del relativo documento di spesa (fattura o scontrino). Le spese di natura voluttuaria, comprese quelle ludiche, palestra ecc., ad eccezione che le stesse non siano necessarie sotto il profilo terapeutico dovranno essere concordate di volta in volta da entrambi i genitori. In difetto, cadranno ad esclusivo carico di chi le avrà assunte. Le eventuali altre spese straordinarie di rilevante entità dovranno sempre essere preventivamente concordate dai coniugi, anche per iscritto e normalmente ripartite tra loro, con diritto da parte di quello dei genitori che dovesse anticiparle integralmente, di ottenerne la ripartizione dall'altro, purché questi sia stato consenziente a semplice richiesta;
d) relativamente al diritto di visita del padre nei confronti della minore
, in considerazione dell'età della stessa (ormai sedicenne con propri Per_2 impegni ed interessi) disporre che padre e figlia di volta in volta fisseranno i propri incontri in orari e giorni comodi per entrambi. Con riguardo al periodo delle ferie estive entro il 30 maggio precedente, i coniugi dovranno stabilire il periodo che ognuno trascorrerà con la figlia. In tale periodo, sia il padre che la madre potranno portare la minore presso la propria abitazione o in un'altra località, comunicando all'altro coniuge gli eventuali spostamenti e restando sempre reperibili.
e) in merito all'educazione della figlia minore, entrambi i genitori, secondo quanto disposto dall'art. 155 c.c. novellato, eserciteranno insieme la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la stessa, relative alla sua istruzione, educazione e salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere ecc.), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
f) i genitori si impegnano a rispettare la volontà della figlia, nei limiti delle loro possibilità economiche, in ordine alle attività extrascolastiche e alle frequentazioni abituali, nonché in merito alle vacanze normalmente godute.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
07/09/2002 (atto n.129, parte II, S. A, Sez. XX reg. Atti Matrimonio anno 2002);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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