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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE
riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5891 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 17. 5. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA
, nata a [...] il [...], residente ivi, via G.B. Parte_1
Sammartini n. 9, c.f. , rappresentata e difesa, C.F._1 giusta procura ad litem conferita anche per la presente fase di appello in margine ad atto di citazione in opposizione a D. I. n.916/13 Trib. Latina e notificato 25/10/13, depositata nel relativo giudizio a quo nrgc 6306/13 del richiamato Tribunale, dall'avv. Maurizio Mansutti, del Foro di Latina, c.f.
, nel cui studio sito ivi, via Pio VI n. 36, C.F._2 elettivamente è domiciliata e, per il presente giudizio d'appello, elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. Renato Archidiacono, in Roma, via Domenico Chelini n. 9; per i fini di cui all'art. 170 cpc accettano che le comunicazioni e le notificazioni vengano effettuate all'utenza fax 0773470020 ovvero alla casella di posta elettronica
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APPELLANTE E
Controparte_1
con sede sociale in Pontinia (LT), Via
[...]
F. Corridoni n.37, CAP 04014 (P.IVA: , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante p.t. Presidente del Consiglio di Amministrazione SI.
nato a [...], il [...] (C.F.: Controparte_2 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Spadoni (C.F.: C.F._3 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Latina, Viale dello Statuto n.37, giusta delega a margine del ricorso per r.g. n. 1 decreto ingiuntivo (per le comunicazioni e le notificazioni pec:
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APPELLATA OGGETTO: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza n. 1771/2018 emessa dal Tribunale di Latina, pubblicata il 30/06/18 CONCLUSIONI: All'udienza del 17. 5. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da scritti difensivi in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dall'odierna appellante avverso la sentenza di cui in premessa del Tribunale di Latina, che ha ritenuto infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo (n. 916/2013, dell'importo di € 7.267,60) proposta dall'odierna appellante. Per quanto riguardo lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti. Con atto ritualmente notificato l'odierna appellante ha impugnato detta sentenza per rassegnare le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, per tutti i motivi dedotti ed esposti in narrativa, ed in riforma integrale della sentenza impugnata resa dal Tribunale di Latina n. 1771 del 30/6/208 emessa nel giudizio r.g.c. 6306/2013, e per l'effetto: A – accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 916/13 non poteva essere emesso ma ove emesso, andava revocato, difettandone le obbligatorie e rigorose condizioni, in ordine alla prova, di cui agli artt. 633, 634 co. 2 cpc in relazione all'art. 50 TUB;
B – ancora, accertare e dichiarare che la suddetta ed indispensabile prova non è stata acquisita neanche all'esito del giudizio di merito, giusta le argomentazioni svolte sub A nella premessa;
C – accertare e dichiarare, che la sentenza è incorsa nel vizio di extrapetizione ex art. 112 cpc relativamente all'effetto di “sostanziale novazione” del contratto di apertura di credito n. 023616 del 4/5/11 in favore del;
Parte_2
D – accertare e dichiarare l'inesistenza nel caso prospettato d'un contratto autonomo di garanzia, sibbene trattarsi di fideiussione limitata ed a termine; E – accertare e dichiarare l'avvenuta liberazione ex artt. 1956 e, per quanto di ragione, 1957 c.c. della sia per il controvalore dei Parte_1 ratei impagati del mutuo, che, in ragione di quanto esposto, di qualsivoglia maggior credito;
F – accertare e dichiarare la colposa responsabilità della appellata CP_1
per non aver informato ex art. 5, co. 2, del contratto di fideiussione CP_1
l'appellante nelle forme di rito e di aver, ulteriormente, taciuto l'intervenuto deterioramento del solo debito garantito per ben nove mesi mentre per il supposto maggior debito ben 15 mesi dopo;
r.g. n. 2 G – accertare e dichiarare sussistere in capo all'appellata l'ipotesi della lite temeraria ex art. 96 co. 1 cpc con liquidazione equitativa rimessa alla Corte;
H – con vittoria delle spese di lite da liquidarsi secondo le vigenti Tabelle. Con provvedimento in data 14. 9. 2018 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore. Si costituiva la banca appellata per rassegnare le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni avversa domanda, così provvedere:
- nel merito, respingere l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 avverso la sentenza n.1771/2018;
- per l'effetto, confermare la sentenza n.1771/2018 emessa dal Tribunale
Civile di Latina, nel giudizio iscritto al R.G. n.6303/2013, in data 30.06.2018, pubblicata il 30.06.2018;
- con vittoria di spese e compenso professionale, oltre Iva e CAP come per legge. All'udienza del 17. 5. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione sollevata dalla banca appellata circa la novità di alcune eccezioni nuove che sarebbero state sollevate dall'odierna appellante. Infatti, l'eccezione, giustificata dalla banca sulla base del rilievo che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla SI.ra era Pt_1 fondato essenzialmente su due eccezioni (la contestazione della prova del credito e l'asserita limitazione della garanzia personale al solo contratto di mutuo chirografario) è del tutto generica, non essendo state indicate nello specifico quali sarebbero le eccezioni nuove. L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto quattro motivi di gravame
Con il primo ha censurato la sentenza impugnata laddove, in relazione all'idoneità, e rispondenza agli obblighi ex artt. 633 e 634 cpc della documentazione prodotta in sede monitoria e di merito, di cui a pag. 2, 1 cpv ha affermato: “va rigettata l'eccezione d'illegittimità del provvedimento monitorio …in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, non difettando il credito azionato di nessuno dei presupposti previsti dall'art. 633 cpc;
ciò è provato per tabulas dalla copiosa documentazione prodotta dalla società opposta sia nella fase monitoria che in quella di piena cognizione”; “sono stati allegati, oltre ai contratti base (conto 96.03, mutuo chirografario e fideiussione, certificazione ex art. 50 TUB”); “In ogni caso, nel giudizio oppositivo l'istituto
r.g. n. 3 ha prodotto oltre al contratto di apertura di credito n.023616 del
4/5/11…(affidato per la somma di € 5.000,00 e sostanzialmente novativo del precedente contratto n. 96.03 del 5/10/12) anche gli estratti conto dettagliati del rapporto”.
L'affermazione sull'assolvimento da parte della banca dell'onere di cui agli artt. 633, 634, co. 2 in uno al 50 TUB, sarebbe documentalmente e giuridicamente erronea;
al riguardo l'appellante ha evidenziato che erano state depositate copie e non originali del contratto di c/c n. 96.03, conto corrente cointestato , acceso il 5.10.1992, qualificato come Persona_1
attività economica “famiglia” – e in quanto contratto per “consumatori” non rilevando che in quanto tale esso è soggetto alle speciali tutele di legge previste;
e copia, e non originale, delle condizioni economiche regolanti il conto corrente n. 96.03 che sono state lasciate in bianco, in violazione dell'art. 7 del citato contratto di conto corrente, che impegna la banca alla determinazione delle condizioni, e del combinato disposto di cui alla Delibera CICR 9/2/2000 – trattandosi di contratto antecedente al 1993, e dell'art. 634, co. 2, cpc, dal momento che la dovrebbe fornirne espressa e personale comunicazione ai CP_1
correntisti, in quanto le condizioni devono essere pattuite, indicate ed accettate.
Nel caso di specie non sarebbe stata fornita la prova dell'avvenuta nuova pattuizione ex Delibera CICR del 9.02.2000, posto che l'art. 117 T.U.B., co. 3, prevede che: “Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”; co. 4: “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Inoltre, erano state depositate: la copia (e non l'originale) della sottoscrizione delle condizioni vessatorie attinenti il conto corrente n. 96.03, non sono controfirmate dal legale rappresentante della banca, e quindi sarebbero nulle ex art. 117 T.U.B.; la copia del contratto di mutuo (non l'originale) n.
001/008568/32 recante come data di sottoscrizione il 23 febbraio 2005, intestato r.g. n. 4 al ed identificato dal NAG 00008212, in cui la sigla NAG Parte_2
individua il soggetto intestatario che intrattiene i rapporti con la banca, in questo caso il copia di comunicazione di affidamento a favore del Parte_2
del 23.02.2005 concessa dalla BCC, relativa ad un portafoglio Parte_2
commerciale, facilitazione avente scadenza a termine al 7.01.2007, oltre alla conferma del mutuo già concesso in pari data;
copia – e non originale - di fideiussione sottoscritta dalla , in data 23 febbraio 2005; copia lettera- Pt_1
contratto di apertura di credito n. 023616 del 04.05.2011, che sarebbe riferibile esclusivamente al , come si ricaverebbe dall'intestazione, dal Parte_2
NAG di riferimento (uguale a quello presente per il mutuo) e dalla sola firma del
. Parte_2
Rispetto alle due precedenti concessioni di credito (mutuo ed affidamento del 23.02.2005) non era stata indicata alcuna garanzia;
e l'assenza di ogni garanzia si ricaverebbe anche dal letterale tenore della comunicazione di concessione, che all'ultimo capoverso specificatamente indica “…la linea di credito potrà essere utilizzata solo dopo la formalizzazione delle garanzie, se e come indicate nella richiesta di affidamento e/o nella comunicazione di concessione del fido”: i documenti prodotti dalla banca chiarirebbero, e lascerebbero ragionevolmente presupporre che l'affidamento in questione non fosse garantito dalla RE.
Quanto al c.d. saldaconto ex art. 50 DL 385/93 TUB, depositato per la fase monitoria, con riferimento alla prova dovuta ex artt. 633 e 634 co. 2 cpc, esso conteneva la dichiarazione del Dirigente della Banca del saldo finale per €
7.504,07, oltre interessi e competenze per € 125,53 e così € 7.627,60, per lo scaduto impagato del mutuo chirografario e (con atto separato dal documento ex art. 50 TUB) la comunicazione interna della Banca 30/11/12 dell'avvenuto passaggio a sofferenze dell'importo di € 639,18 (€ 589,02 capitale, € 41,28 interessi di mora).
Poiché il testo letterale dell'art. 50 TUB, confluito nell'art. 634, co. 2, cpc r.g. n. 5 prevede che:“La Banca d'IT e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”, l'appellante ha sostenuto che questa indispensabile attestazione non fosse contenuta nel documento prodotto a latere, né avrebbe avuto la caratteristica voluta dalla norma (documento ad uso interno non firmato dal
Dirigente).
Secondo l'appellante gli estratti conto depositati sarebbero incompleti e non consentirebbero – come erroneamente afferma la sentenza impugnata – la ricostruzione dell'intero rapporto creditizio;
infatti, quelli relativi al c/c n.
405.01.96 sono stati depositati, mentre tra quelli relativi al conto 96.03 del
5/10/92, cui per sostanziale novazione va riferito l'intero rapporto creditizio qui in questione, mancherebbero le annualità 1992/1998.
Facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità l'appellante ha sostenuto che nel caso di specie la banca avrebbe domiciliato presso di sé la corrispondenza contabile, senza fornire alcuna prova in ordine agli estratti conto inviati relativi agli anni in questione.
In assenza dei requisiti ex artt. 633, 634, co. 2, in relazione all'art. 50 TUB, non solo il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso, ma dovrebbe essere revocato, posto che anche in sede di merito la documentazione a comprova del credito sarebbe incompleta ed inidonea.
L'appellante ha anche richiamato l'attenzione sul fatto che nei rapporti bancari di conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dall'ultima registrazione, in quanto tale obbligo non può comunque sollevarla dall'onere della piena prova del credito vantato anche per il periodo ulteriore" - e per noi anteriore come ci obbliga a fare la sentenza impugnata - (v. ex multis Cass., 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 20 aprile 2016,
r.g. n. 6 n. 7972); ed “il comportamento della Banca che comunque si disfa della documentazione afferente a un credito, di cui non ha ancora ottenuto soddisfacimento e rientro, si manifesta, in sè stesso, di negligenza grave, pure venendo apertamente a violare il dovere di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 del vigente TUB…”. In presenza di tali comportamenti (v. Cass. Sez. I
Civile, n. 4102 del 20/2/18), verrebbe violata la regola dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c. c.
L'appellante ha quindi criticato la parte della sentenza che, con riferimento al c/c 96.03, rigo 7 dal fondo di pag. 2, riferendosi all'apertura di credito n.
023616 del 4/5/11 sottoscritto dal contraente - debitore ha Parte_2
affermato che: …”affidato per la somma di € 5.000,00 e sostanzialmente novativo del precedente contratto c/c 96.03 del 5/10/92”, lamentandone l'erroneità in punto di diritto.
Essendo la novazione uno dei modi d'estinzione delle obbligazioni quando
“le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso”, il Tribunale si sarebbe sistematicamente sforzato per giustificare crediti concessi al solo nel 2011, ai quali non era stato Parte_2
offerto supporto con la garanzia fideiussoria (limitata al solo mutuo) interpretando l'unica fideiussione della acquisita dalla quale Pt_1 CP_1
contratto autonomo di garanzia nell'originario rapporto di cointestazione di c/c
96.03; tale interpretazione non sarebbe condivisibile in quanto la volontà
“sostanzialmente novativa” ex comma 2, art. 1230 c. c. deve risultare in maniera non equivoca, essendo necessaria una volontà delle parti – anche se sostanziale, che nel caso di specie non vi sarebbe;
le parti erano le stesse, ma il Parte_2
e la erano coniugi, una famiglia nel 1992, la nel conto 96.03 non Pt_1 CP_1
aveva concesso alcuna facilitazione o credito, non era stata acquisita alcuna garanzia, mentre nel rapporto Banca/Gambacurta n. 023616 del 4/5/11 quest'ultimo era debitore nei confronti della banca che gli aveva concesso credito, ma la non comparirebbe in alcun modo, e quindi la sostanziale Pt_1
r.g. n. 7 novazione in sé non potrebbe sussistere, dal momento che le parti persone fisiche e soggetto finanziario sono diverse per condizione giuridica il 5/10/92 rispetto al 4/5/2011, e poichè l'identità delle condizioni giuridiche soggettive parti è condizione essenziale del negozio ex art. 1230 c. c., dovrebbe concludersi che alcuna novazione sostanziale era mai intervenuta tra le parti.
L'interpretazione del Tribunale sarebbe contraddittoria, illegittima ed erronea ed avrebbe violato il principio di cui all'art. 112 in combinato disposto con l'art. 99 cpc, incorrendo nell'extrapetizione in quanto il giudicante avrebbe offerto una tutela maggiore rispetto a quanto richiesto dalla Banca asserita creditrice;
infatti, poiché la novazione sostanziale è rimessa solo alla volontà delle parti, la sentenza avrebbe argomentato oltre i limiti della domanda dell'opposta Banca ex art. 99 cpc, incorrendo nella nullità insanabile rilevabile d'ufficio di extrapetizione ex art. 112 c. p. c.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che il decreto ingiuntivo può essere richiesto ed ottenuto dalla banca in forza di un estratto conto, che sia stato certificato conforme alle scritture contabili della medesima banca, in quanto l'art. 50 del T.U.B. prescrive che: “La Banca d'IT e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Sul punto deve essere condivisa l'articolata valutazione effettuata dal
Tribunale, che ha condivisibilmente respinto l'eccezione di illegittimità del provvedimento monitorio ritenendo provata per tabulas la pretesa creditoria della banca, avendo quest'ultima prodotto copiosa documentazione a supporto.
Infatti, nella fase monitoria erano stati allegati, oltre ai contratti fonte del credito (apertura del conto corrente 96.03, mutuo chirografario, documento con cui era stata prestata la fideiussione), anche la certificazione ex articolo 50 del r.g. n. 8 ddl 385 del 1993 attestante il credito.
Tale ultimo documento, ancorché non soggetto obbligatoriamente a bollatura e vidimazione, integrava prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo, ed aveva efficacia probatoria anche nei confronti del fideiussore.
Per quanto riguarda le censure riguardanti la produzione delle copie dei documenti e non degli originali, il fatto che la certificazione ex art. 50 Tub fosse erronea e che gli estratti di conto corrente fossero incompleti, deve rilevarsi da un lato che nel corso del giudizio di primo grado i suddetti documenti erano stati acquisiti pacificamente, senza che l'odierna appellante ne avesse contestato né il contenuto, né il formato, fermo restando che i documenti possono ben essere prodotti in copia e l'esibizione degli originali può essere richiesta espressamente dalla parte che contesti la conformità dei primi ai secondi;
e comunque nel caso di specie la conformità delle copie non è mai stata sollevata dalla , tenuto Pt_1
conto che il termine ultimo coincideva con il deposito delle memorie ex art.183,
VI, c. p. c.
La certificazione ex art. 50 Tub è conforme alla normativa vigente e gli estratti di conto corrente depositati riguardano l'intero rapporto intercorso tra le parti sin dall'inizio; conseguentemente, come rilevato dal Tribunale, la banca opposta ha ampiamente provato il diritto di credito vantato nel decreto ingiuntivo n.916/2013, avendo prodotto nel giudizio di opposizione, oltre al contratto di apertura di credito numero 023 616 del 14/05/2011, sottoscritto dal debitore principale (affidato per la somma di € 5.000 e Parte_2
sostanzialmente novativo del precedente contratto di conto corrente 9603 del 5.
10. 1992), anche gli estratti conto dettagliati del rapporto, dai quali si ricava l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti, la garanzia rilasciata dalla SI.ra
, il mancato pagamento di tutte le rate del mutuo chirografario ed il saldo Pt_1
negativo del conto corrente.
Conseguentemente, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia adeguatamente valutato l'adempimento dell'onere probatorio che incombeva r.g. n. 9 sulle parti del giudizio, ed in particolare nessun dubbio può sorgere sul corretto adempimento di tale onere da parte della banca opposta, laddove l'odierna appellante non ha nello specifico contestato i contratti sorti tra le parti, e le condizioni in essi contenute, se non tramite prospettazioni del tutto generiche, confermando di aver sottoscritto la lettera di fideiussione prodotta, senza dimostrare la modifica e/o l'estinzione delle obbligazioni assunte, neanche quella relativa al contratto di mutuo chirografario, di cui si è riconosciuta debitrice.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto in ordine alla qualificazione della fideiussione quale contratto di garanzia, criticando la sentenza (pag. 3 da 1° a 3° cpv) laddove ha affermato: ”qualificarsi la garanzia prestata come contratto autonomo di garanzia e non fideiussione ai sensi dell'art. 7 delle cond. di contratto (pagamento a prima richiesta)”; “per quanto concerne l'eccezione di limitatezza della garanzia prestata…oggetto della garanzia…era l'adempimento delle obbligazioni contratte dal garantito…già consentite…o che venissero in seguito consentite…Ne consegue…l'automatica estensione della garanzia anche anche al rapporto di apertura di credito concesso in data 4/5/2011”.
L'operata riqualificazione ad opera del Tribunale avrebbe conferito alla pretesa della domanda introdotta dalla banca un quid pluris inatteso, e, senza perimetrare il potere - dovere del giudice di diversamente qualificare un rapporto, rimane il dato che esso deve necessariamente attenersi, ai fini della domanda, all'interpretazione non solo letterale del negozio, essa collidendo documentalmente proprio con gli atti redatti e prodotti dalla Banca. La fideiussione della , ai sensi del combinato disposto documentale del Pt_1
contratto di mutuo n. 001/008568/32 23/2/2005 sottoscritto dal Parte_2
della lettera di fideiussione sempre del 23/2/05 sottoscritta dalla , in uno Pt_1
alla lettera di concessione del mutuo nella medesima data, sarebbe stata a r.g. n. 10 termine (v. incipit del Piano di Ammortamento) e la nella lettera di CP_1
concessione, aveva individuato, rispetto al suo sorgere del 23/2/2005, la scadenza al 7/1/2012.
Quindi, la libera interpretazione del giudicante sarebbe in contrasto con le pattuizioni delle parti, essendo volta a ricomprendervi concessioni creditizie altrimenti non assistite da garanzia, ma così operando avrebbe continuato ad aumentare la tutela del creditore in danno della fideiubente.
Il Tribunale muove dall'interpretazione dell'art. 7 della fideiussione che così recita: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale interessi ecc.”, aderendo all'orientamento dominante della sentenza resa a SS.UU. della Suprema Corte n.
3947 del 18/2/10, laddove la semplice presenza “della clausola a prima richiesta” qualificherebbe il contratto quale garanzia rientrante appieno nell'autonomia contrattuale, non più sussidiaria ma autonoma rispetto all'obbligazione principale.
Ma questa straordinaria riqualificazione del rapporto colliderebbe con la letteralità dei documenti sottoscritti, e sarebbe smentita dalla stessa dichiarazione “confessoria” in interpello deferito dalla Banca alla RE, non smentito ex art. 115 cpc da controparte e quindi da ritenersi circostanza provata: il contratto di “fideiussione” firmato dalla atteneva al solo mutuo Pt_1
chirografario e non a tutte le obbligazioni passate e future del Parte_2
Tale circostanza sarebbe stata confermata anche dal dr. Per_2
Direttore della Filiale della Banca erogante il mutuo al con valenza Parte_2
confessoria, perché era intervenuto con procura speciale della Banca, quindi del titolare del credito;
ma anche a non voler attribuire alla deposizione un tale valore confessorio, le dichiarazioni del teste avrebbero comunque una valenza confermativa, essendo lo stesso funzionario il soggetto che aveva sottoscritto per la banca il mutuo concesso.
L'appellante ha quindi censurato il passaggio della sentenza impugnata r.g. n. 11 laddove ha affermato (pagg. 5 ult. cpv, incipit pag. 6) che: “va dichiarata
l'inammissibilità della deposizione resa dal direttore della filiale…finalizzata a dimostrare la limitazione della garanzia alla sola operazione di mutuo…il direttore era privo della disponibilità del credito controverso, non essendo provata la sua qualità di legale rappresentante della Rurale, pertanto si CP_1
sarebbe potuto dovuto (sentire, ndr) in qualità di teste e non mediante interrogatorio formale non potendo assumere le sue dichiarazioni alcuna valenza confessoria”.
Il Tribunale, pur aderendo all'orientamento della Suprema Corte (v. Cass., sentenza n. 4486 del 24/2/11), all'esito dei termini 183 c. p. c., con propria ordinanza del 18/4/13 aveva ammesso i rispettivi interpelli, ed all'udienza fissata per l'espletamento del 21/5/15, mentre il Direttore Generale, citato per l'interpello era assente per impegni istituzionali, il sig. munito di Per_2
procura speciale della Banca stessa, era presente, era stato inviato dal titolare del credito, e solo in tale qualità avrebbe reso le dichiarazioni di cui all'istruttoria.
Lo stesso Tribunale, alla luce dell'ordinanza ammissiva e degli eventi di cui all'udienza del
21/5/15 avrebbe dovuto revocare la propria Ordinanza, ma, affermando che si trattava di causa documentale denegava la revoca allo stesso avvocato difensore della Pt_3
potendosi convenire con il Tribunale che l avrebbe dovuto
[...] Per_2
essere sentito come teste, questi era comunque il soggetto - funzionario che, con autorizzazione del CdA della aveva sottoscritto il contratto di mutuo CP_1
chirografario concesso al il piano di ammortamento, aveva Parte_2
comunicato l'accoglimento della domanda di mutuo al Parte_2
probabilmente aveva raccolto la fideiussione della , il tutto in data Pt_1
23/2/2005; quindi egli avrebbe sicuramente potuto riferire circostanze note anche solo quale teste;
e comunque, nei limiti dell'ammissibilità dell'audizione quale teste, ed all'esito della mancata revoca dell'Ordinanza del 18/4/13 chiesta r.g. n. 12 dalla difesa della rimangono a verbale le sue dichiarazioni a favore della CP_1
tesi della , e cioè che “la fideiussione” all'epoca della concessione del Pt_1
mutuo “era limitata solo al mutuo chirografario”.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di dover meglio precisare l'astratta valutazione compiuta dal Tribunale circa la natura della garanzia prestata dalla;
infatti, il Pt_1
Tribunale ha affermato che doveva: ”qualificarsi la garanzia prestata come contratto autonomo di garanzia e non fideiussione ai sensi dell'art. 7 delle cond. di contratto (pagamento a prima richiesta)”; “per quanto concerne l'eccezione di limitatezza della garanzia prestata…oggetto della garanzia…era
l'adempimento delle obbligazioni contratte dal garantito…già consentite…o che venissero in seguito consentite…Ne consegue…l'automatica estensione della garanzia anche al rapporto di apertura di credito concesso in data 4/5/2011”.
In realtà, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass, ordinanza n.
134678/2024) “ La deroga all'art. 1957 c. c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di pagamento
a prima richiesta o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.
c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta incompatibile con l'applicazione
r.g. n. 13 dell'art. 1957 c. c. spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.”.
Ne consegue che alla luce di tali principi la sola mera assenza del beneficium excussionis e l'obbligo di pagamento immediato, elementi accessori e derogabili del contratto di fideiussione costituiscono dati insufficienti per addivenire ad una diversa qualificazione del contratto, che nel caso di specie in tutto il suo corpo sul piano letterale fa riferimento ad un rapporto fideiussorio e non ad un contratto autonomo di garanzia;
comunque deve rilevarsi che il
Tribunale ha condivisibilmente rilevato che: “nel caso di specie oggetto della garanzia, fino all'importo massimo di € 36.000,00 era l'adempimento delle obbligazioni contratte dal garantito, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite…il riferimento ad obbligazioni future, da contrarsi da parte del debitore principale, comporta l'automatica estensione del rapporto di garanzia anche all'apertura di credito concessa in data 4. 5. 2011, stipulata dopo la concessione della fideiussione del 23. 2. 2005, sempre nei limiti dell'importo garantito, senza che fosse necessaria alcuna ulteriore manifestazione di volontà negoziale”.
Le doglianze dell'appellante al riguardo non possono essere condivise.
Infatti, a fronte della tesi dell'appellante di aver sottoscritto la fideiussione esclusivamente per le obbligazioni assunte dal SI. relative Parte_2
al contratto di mutuo chirografario e non in relazione all'apertura di credito sottoscritta dal medesimo in data 04.05.2011, sostenendo di non essere stata informata in merito al contratto di apertura di credito stipulato dal Parte_2
né dell'andamento del rapporto contrattuale poiché essendo intervenuta la separazione tra i due coniugi non poteva avere conoscenza di nessuna delle circostanze, deve rilevarsi che dal contenuto della lettera di fideiussione, esaminato dal Tribunale nei termini in precedenza indicati, emerge che la garanzia era stata rilasciata dalla , ed a lei spedita per posta alla medesima Pt_1
in data 23.02.2005, elementi confermati dalla stessa appellante, e che r.g. n. 14 nell'intestazione del documento era chiaramente riportata la dicitura “lettera di fideiussione omnibus con limitazione dell'importo”, ed il contenuto della lettera faceva espresso riferimento alla garanzia costituita per qualsiasi obbligazione assunta dal nei confronti dell'istituto opposto fino Parte_2
all'importo di € 36.000,00.
Quindi, la garanzia era stata rilasciata non solo per il mutuo chirografario ma per qualsiasi obbligazione, e perciò anche per i contratti di conto corrente e di apertura di credito.
Analogamente deve essere condivisa la valutazione di inammissibilità della deposizione resa dal direttore della filiale dell'istituto di credito finalizzata a dimostrare la limitazione della garanzia alla sola operazione di mutuo oggetto di causa, sulla base del rilievo che il direttore era privo della disponibilità del diritto controverso non essendo stata provata la sua qualità di rappresentante legale della , che quindi avrebbe dovuto essere sentito come teste e CP_1
mediante interrogatorio formale, con la conseguenza che le sue dichiarazioni non potevano assumere alcuna valenza confessoria.
Senza contare che il Direttore dell'istituto nel capitolo b) della prova non aveva fatto alcuna menzione della garanzia per mutuo richiamata nella comparsa conclusionale dell'odierna appellante, facendo invece riferimento al fatto che la lettera di fideiussione era relativa a tutti i rapporti esistenti alla sottoscrizione della stessa;
e che rispetto al capitolo d) non aveva potuto riferire nulla perché la circostanza non rientrava tra le sue competenze, ma in quelle dell'ufficio legale dell'istituto.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto in ordine al rigetto della subordinata richiesta di liberazione ex art. 1956 cpc della , di cui alle Pt_1
pagg. 4 e 5: “non può essere accolta l'eccezione di liberazione del garante ai sensi dell'art. 1956 c.c. …ai sensi dell'art. 5 del contratto di fideiussione…si
r.g. n. 15 faceva gravare sul garante uno specifico onere di informazione…era onere del garante chiedere all'istituto di Credito l'entità dell'esposizione complessiva della debitrice…elementi concreti di una possibile insolvenza del debitore erano evincibili solo a decorrere dai primi mesi del 2012; ad avviso del giudicante un andamento anomalo con lieve superamento del fido non era di per sé sintomatico di una situazione di insolvenza tale da rendere necessaria la speciale comunicazione in favore del garantito ex art. 1956…diversamente opinando si arriverebbe alla conclusione che al minimo superamento del fido andrebbe fatta immediata comunicazione al garante”.
Se è vero che la fideiussione firmata, al suo art. 5, prevedeva l'obbligo del fideiubente di tenersi informato presso il debitore – dal quale è separata con ricorso 14/12/10 la cui omologa è del 14/3/11 – sempre la stessa norma contrattuale affermava che: “Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, la banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore quale ad essa risultante…”.
La RE con numerose lettere inviate alla Cassa Rurale successivamente all'allerta/diffida del 12/11/12, depositate nel fascicolo processuale, avrebbe documentano di essersi attivata per essere informata/notiziata/messa a parte delle condizioni del garantito e, quindi, della sua propria garanzia.
Incredibilmente, la prima risposta argomentata della cassa Rurale risale al
21/3/2013, dopo che il decreto Ingiuntivo era già stato depositato da un mese, il
28/2/13.
Ciò sarebbe riscontrabile dal timbro di deposito del Front-Office, e quindi sarebbe erroneo il rilievo del Tribunale che ha affermato che: “era onere del garante chiedere all'istituto di Credito l'entità dell'esposizione complessiva della debitrice”, avendo la diligentemente, a partire dal 23/11/12 Pt_1
sollecitato alla banca, ma ricevendo risposta dopo molti solleciti Parte_4
solo il 21/3/13 a decreto ingiuntivo depositato da un mese. Inoltre, la , Pt_1
r.g. n. 16 allarmata della situazione manifestatale dalla lettera di messa in mora 12/11/12 si sarebbe rivolta costantemente alla Banca d'IT, Istituto di Vigilanza di ultima istanza al quale la non poteva non segnalare le situazioni di CP_1
rischio: ma poiché il mutuo scadeva il 7/1/12, la aveva atteso tre mesi per CP_1
informare la fideiubente, e quando l'aveva finalmente fatto aveva chiamato a rispondere la non del mutuo ma dell'intero scoperto del ed Pt_1 Parte_2
aveva già depositato il ricorso per Decreto.
E dalla documentazione offerta dalla risulta che già con nota CP_1
del 2/2/12 si era informato il debitore di avvenuto sconfinamento di € 1.466,48 - ma alcuna comunicazione al riguardo era stata inviata alla -; con altra Pt_1
nota si preavvertiva la segnalazione del 15/3/12 al presso il Servizio Parte_2
Bankitalia di Informazione Creditizia.
La verso la sua fideiubente sarebbe andata ben oltre la violazione dei CP_1
criteri di correttezza e buona fede, poiché la , tenuta ad essere informata Pt_1
dell'andamento anomalo del debito garantito - il mutuo -, quale consumatore aveva ben diritto d'essere informata;
ma quando la lo aveva fatto il CP_1
decreto ingiuntivo era stato depositato da un mese;
la si sarebbe Pt_1
informata anche tramite la Centrale Rischi della Banca d'IT (v. storico allegato al Secondo Termine del 183 cpc); e poiché in base agli artt. 51, 66 comma 1, e 107, comma 3, del T.U.B. gli intermediari segnalanti (le banche) sono tenuti a fornire alla Banca d'IT i dati dell'indebitamento della clientela, per consentire alla Vigilanza di intervenire per emanare disposizioni per il contenimento del rischio, e per lo spirito di collaborazione degli intermediari è imposto alle banche di osservare in modo puntuale tutte le regole che disciplinano il servizio in adempimenti dei propri doveri di bonus argentarius, come emergerebbe dallo storico della Centrale Rischi la RE avrebbe provveduto ad informarsi, ed avrebbe rilevato che di null'altro avrebbe dovuto eventualmente rispondere se non del mutuo.
La sentenza impugnata dovrebbe essere riformata perché, pur nella r.g. n. 17 puntuale informazione ricercata ed ottenuta dalla , la Cassa Rurale, Pt_1
violando le norme di cui agli artt. 1461 c.c. avrebbe concesso credito al in assenza delle condizioni di legge consentite. Parte_2
Il ragionamento del Tribunale secondo cui: “ad avviso del giudicante un andamento anomalo con lieve superamento del fido non era di per sé sintomatico di una situazione di insolvenza tale da rendere necessaria la speciale comunicazione in favore del garantito ex art. 1956…diversamente opinando si arriverebbe alla conclusione che al minimo superamento del fido andrebbe fatta immediata comunicazione al garante”, sarebbe erroneo, perché
l'informazione al fideiubente sarebbe indispensabile a termini degli artt. 51, 66 co.1, e 107, co. 3, del T.U.B., in base ai quali gli intermediari segnalanti sono tenuti a fornire alla Banca d'IT i dati dell'indebitamento della propria clientela, e non sarebbe fissato un limite d'importo, poiché questo è un istituto che regola l'attendibilità creditizia di un soggetto da parte del sistema del credito.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata laddove, in relazione alla messa in mora del fideiubente, ha affermato: “ai fini dell'esigibilità del credito non può assumere rilievo decisivo la circostanza che con la diffida del 12/11/12 l'istituto aveva messo in mora l'opponente unicamente in relazione all'omesso pagamento dei ratei di mutuo, ciò in quanto la messa in mora ben può avvenire con la notifica della domanda giudiziale (nel caso con la notifica del d.i.)”.
La fideiubente si sarebbe informata continuamente in Centrale Rischi, ma, mentre la intratteneva doverosi rapporti solo col debitore, le CP_1
comunicazioni della fatte al debitore dal 2/2/12 di superamento CP_1
dell'affidato di ben € 1.400, la lettera di segnalazione di avvenuta comunicazione al Servizio Informativo Creditizio 15/3/12, la lettera dell'avv.
Bruno Bruno al debitore 30/3/12 dimostrerebbero che già dal 2/2/12 fosse chiara
– per la Banca – la condizione del e la comunicazione era stata Parte_2
r.g. n. 18 effettuata alla solo nove mesi dopo;
senza contare che alla solo in Pt_1 Pt_1
data 21/3/13 era stata invitata una nota di risposta, a decreto ingiuntivo depositato, ma lo stesso, depositato il 28/2/13, era stato notificato alla il Pt_1
2/8/13, ben due anni dopo.
Il passaggio da una diffida del 12/11/12, relativa a due rate di mutuo ad un decreto ingiuntivo per circa € 8.000 sarebbe un bel salto, non essendo in questione l'esigibilità, quanto l'incoerente e colpevole comportamento tenuto dalla Banca verso un fideiussore, poiché essa era ben edotta dal 2/2/12 e, nel fare la diffida alla il 12/11/12 avrebbe fatto riferimento solo ai ratei di Pt_1
mutuo, omettendo d'informarla del maggior credito.
Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti.
La Corte ritiene di dover condividere le valutazioni effettuate dal
Tribunale.
Infatti, all'art.5 della lettera di fideiussione era stabilito: “Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.”
In base a tale premessa il Tribunale ha affermato che: “ ai sensi dell'art. 5 del contratto fideiussorio, in deroga all'art. 1956 c. c., si faceva gravare sul garante uno specifico onere di informazione, dovendo quest'ultimo tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed in particolare tenersi informato presso lo stesso dello svolgimento del rapporto contrattuale con la banca;
inoltre, sempre ai sensi del suddetto contratto, era onere del garante chiedere all'istituto di credito l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, nonchè le ulteriori informazioni circa la suddetta esposizione debitoria”.
Le prospettazioni critiche dell'appellante non possono essere condivise, dal momento che il Tribunale ha correttamente rilevato che la non aveva dato Pt_1
r.g. n. 19 prova di essersi diligentemente attivata nella richiesta delle suddette informazioni, e che non poteva quindi essere mosso alcun addebito, né in termini di violazione dell'art. 1956 c. c., né in termini di violazione del generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto nei confronti della banca, aggiungendo che gli elementi concreti di una possibile insolvenza del debitore principale erano emersi solo a decorrere dai primi mesi del 2012 (v. visura protesti allegata dalla banca, da cui emergevano le prime iscrizioni nell'aprile del 2012), laddove un anomalo andamento del rapporto di apertura di credito, con lieve superamento del fido, anche prima della iscrizione dei protesti, non era sintomatico di una situazione di insolvenza tale da rendere necessaria la speciale comunicazione in favore del garantito ai sensi dell'art. 1956 c. c. circa l'omessa chiusura del rapporto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass., ordinanza n. 5017/2023), in funzione dell'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto non conseguente all'erogazione di ulteriore credito, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, nel momento in cui viene a conoscenza di tale significativo peggioramento determinato dall'assunzione da parte del debitore principale di debiti di pregressi debiti di terzi verso la banca medesima (nel caso di specie, per effetto di conferimento al debitore principale di azienda fatto da un terzo, a sua volta debitore della banca) è tenuta, a tutela dell'interesse del fideiussore per obbligazioni future, inconsapevole di tale peggioramento, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a porre immediatamente termine al rapporto bancario impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, ovvero ad avvisare il fideiussore di tale significativo peggioramento, pena la perdita di
r.g. n. 20 efficacia della garanzia: tale dovere sorge solo nel momento in cui la banca abbia consapevolezza di tale significativo peggioramento. Infatti, la banca creditrice, se non vuole perdere la garanzia prestata dal fideiussore, non ha sua disposizione solo l'esercizio del potere di autotutela sopra indicato (id est, chiusura immediata del conto corrente bancario al darsi del presupposto indicato dal citato art. 1956); ben potendo, sempre in adempimento del dovere di buona fede e di correttezza di cui è titolare nel corso dell'esecuzione del rapporto di fideiussione relativa ad apertura di credito in conto corrente, informare il fideiussore (inconsapevole) del significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, onde provocare una, possibile, espressa autorizzazione dello stesso fideiussore al mantenimento della garanzia.
Alla luce di tali principi e delle circostanze in precedenza indicate, deve ritenersi che nella condotta tenuta dalla banca non siano ravvisabili né un comportamento negligente rispetto agli obblighi informativi su di essa gravanti, né le condizioni per la liberazione del fideiussore prevista dall'art.1956 c. c.
Alla stregua di quanto sinora esposto il terzo ed il quarto motivo devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
All'esito di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Non può essere accolta la richiesta di condanna della banca per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c. p. c., tenuto conto sia dell'esito del presente gravame, che della mancata indicazione di concreti elementi idonei a comprovare che la banca abbia agito in malafede o con colpa grave.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
r.g. n. 21 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1771/2018 emessa dal Tribunale di Latina, pubblicata il 30/06/18, così provvede: A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Respinge la richiesta ex art. 96 c. p. c.;
C) Condanna l'appellante al rimborso in favore della
[...]
Controparte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che
[...]
si liquidano d'ufficio in complessivi € 4.000,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma
1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 22