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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/12/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1486/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1
Santarsiero ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore in Potenza, alla Via Isca del Pioppo nr. 67
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Parte_2
Faraone ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore in Baragiano (PZ), alla Via
Appia, nr. 289
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono emettersi sentenza di omologa della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come precisate all'udienza del 04/12/2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 04.07.2025, e - premesso di aver contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Balvano (PZ) in data 11.04.2015 e che dalla loro unione sono nati i figli (il Per_1
Per_ 29.04.2013), (il 21.11.2019) e (il 24.10.2022) - hanno dedotto il venir meno dell'affectio Per_2 coniugalis, unitamente all'incompatibilità caratteriale.
Hanno, dunque, chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate Per_ condizioni: “1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2. I figli minori , e Per_1 Per_2 sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa sita in
Baragiano alla Via Appia n. 191. 3. I coniugi sin da ora dichiarano di volersi costantemente consultare per l'impostazione del modello educativo dei figli, per l'indirizzo scolastico, sportivo, sanitario o comunque per le scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro dei minori;
4. Il padre terrà con sé nella propria abitazione i figli per la prima settimana il martedì ed il giovedì dalle ore
15.30 alle ore 21.30 e la settimana successiva il lunedì dalle ore 15,00 alle 22,00, il venerdì dalle ore
19,00 fino alla domenica alle ore 21,30 avendo cura di seguirli nei compiti scolastici ed accompagnarli alle attività extrascolastiche e ludico/sportive degli stessi.
5. Durante le festività natalizie, i figli trascorreranno con ognuno dei genitori, alternativamente di anno in anno: - il periodo dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio, - durante le festività di Pasqua, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in albis;
- sempre con alternanza annuale le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, le vacanze di carnevale ed altre festività diverse da quelle indicate, tenendo conto delle personali esigenze e della volontà dei minori.
Ove possibile, i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori;
in caso contrario, quanto all'orario antimeridiano compreso il pranzo, staranno con un genitore;
e l'orario pomeridiano, compresa la cena, con l'altro, compatibilmente con le richieste e le esigenze dei minori. Mentre, ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e le feste della mamma e del papà;
6. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo di mantenimento per i minori la somma di euro 400,00 mensili da versarsi tra il 17 ed il 22 di ogni mese a mezzo bonifico su IBAN che verrà comunicato oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole come da protocollo CNF.
7. Il Sig. in caso di necessità Parte_1 lavorative e/o di salute da parte della Sig.ra si renderà disponibile a tenere i figli con sé. Pt_2
Entrambi i coniugi si rendono disponibili a collaborare nell'interesse dei minori e a rendersi
2 reperibili ogni qualvolta vi sia un imprevisto da parte di uno dei due genitori o dei minori;
8. I coniugi concordano che gli importi a titolo di assegno unico siano percepiti esclusivamente dalla sig.ra
, il Sig. con la sottoscrizione della presente presta il proprio Parte_2 Parte_1 formale consenso e si obbliga a sottoscrivere eventuali documenti occorrenti a tal fine;
9. I coniugi si danno reciprocamente atto che le presenti statuizioni per espressa volontà dei coniugi sono operative dal momento della sottoscrizione della presente.”.
All'udienza del 04.12.2025, in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione. Le parti hanno, inoltre, confermato che l'assegno unico dell'importo di 800,00 euro circa verrà interamente percepito dalla sig.ra , collocataria dei figli minori. Pt_2
Il Tribunale ha infine riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse dei minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Balvano (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_2
, con ricorso del 04.07.2025, così provvede: Parte_1
3 a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Balvano (PZ) in data 11.04.2015, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Balvano (PZ), dell'anno 2015, Atto nr. 1, Parte 2, Serie
A;
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente. Per_ c) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori , e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Balvano, per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza in data 11/12/2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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