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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 5.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 7496/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Francesco Parte_1
Capoti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste ManziCP_1 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.07.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia di cui all'art.1, CP_1 comma 8, del d.lgs. n.503/92, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta in sede amministrativa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda per mancanza del CP_1 requisito sanitario, chiedendone il rigetto.
Espletata CTU medico legale, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.503/92, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”. La norma, in particolare, ha elevato l'età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini.
L'art.1, comma 8, d.lgs cit., prevede che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
1 L'art.2 stabilisce poi, in linea generale, che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Orbene, l'espletata consulenza tecnica medico-legale ha consentito di accertare che le patologie da cui la parte ricorrente risulta affetta (Spondiloartrosi cervico-lombare con tendinopatia della cuffia dei rotatori bilateralmente, più accentuata a destra;
Diabete mellito tipo 2 in trattamento misto;
Ipertensione arteriosa;
Riferito
OSAS in trattamento notturno con c-Pap) ne determinano una invalidità in misura inferiore all'80% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 7.10.2024 dal dott. qui da Persona_1 intendersi integralmente riportata e trascritta).
Sebbene contestate mediante la proposizione di osservazioni, inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate prima del deposito della relazione finale, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
In particolare, il CTU nel rispondere alle osservazioni di parte ricorrente ha evidenziato che “La patologia osteoarticolare è stata accertata e valutata in maniera adeguata e corretta tenendo conto sia della spondiloartrosi presente nei distretti cervicale e lombare, sia della tendinopatia della cuffia dei rotatori bilateralmente
e della lesione parziale del cercine glenoideo di destra struttura fibrocartilaginea che aumenta la glenoide favorendo una maggiore e più stabile articolarità della scapolo-omerale.
Abbiamo valutato con codice appropriato la malattia diabetica che, pur in trattamento misto, non presenta, almeno al momento, alcun segno di complicanze come pure abbiamo valutato nel computo invalidante la ipertensione arteriosa attraverso il solo riscontro d valori pressori superiori alla norma riscontrati in corso di vista peritale e in assenza di alcuna documentazione sanitaria che dimostri lo stato di malattia ritenendo il soggetto affetto da iniziale stato ipertensivo”. Ciò posto ha confermato la valutazione espressa nella bozza di CTU ritenendo il ricorrente invalido in misura inferiore all'80%.
Per le ragioni che precedono la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto in atti, restano poste a carico dell ai CP_1 sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. cit.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
2 - dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Lecce, 05.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 5.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 7496/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Francesco Parte_1
Capoti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste ManziCP_1 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.07.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia di cui all'art.1, CP_1 comma 8, del d.lgs. n.503/92, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta in sede amministrativa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda per mancanza del CP_1 requisito sanitario, chiedendone il rigetto.
Espletata CTU medico legale, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.503/92, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”. La norma, in particolare, ha elevato l'età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini.
L'art.1, comma 8, d.lgs cit., prevede che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
1 L'art.2 stabilisce poi, in linea generale, che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Orbene, l'espletata consulenza tecnica medico-legale ha consentito di accertare che le patologie da cui la parte ricorrente risulta affetta (Spondiloartrosi cervico-lombare con tendinopatia della cuffia dei rotatori bilateralmente, più accentuata a destra;
Diabete mellito tipo 2 in trattamento misto;
Ipertensione arteriosa;
Riferito
OSAS in trattamento notturno con c-Pap) ne determinano una invalidità in misura inferiore all'80% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 7.10.2024 dal dott. qui da Persona_1 intendersi integralmente riportata e trascritta).
Sebbene contestate mediante la proposizione di osservazioni, inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate prima del deposito della relazione finale, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
In particolare, il CTU nel rispondere alle osservazioni di parte ricorrente ha evidenziato che “La patologia osteoarticolare è stata accertata e valutata in maniera adeguata e corretta tenendo conto sia della spondiloartrosi presente nei distretti cervicale e lombare, sia della tendinopatia della cuffia dei rotatori bilateralmente
e della lesione parziale del cercine glenoideo di destra struttura fibrocartilaginea che aumenta la glenoide favorendo una maggiore e più stabile articolarità della scapolo-omerale.
Abbiamo valutato con codice appropriato la malattia diabetica che, pur in trattamento misto, non presenta, almeno al momento, alcun segno di complicanze come pure abbiamo valutato nel computo invalidante la ipertensione arteriosa attraverso il solo riscontro d valori pressori superiori alla norma riscontrati in corso di vista peritale e in assenza di alcuna documentazione sanitaria che dimostri lo stato di malattia ritenendo il soggetto affetto da iniziale stato ipertensivo”. Ciò posto ha confermato la valutazione espressa nella bozza di CTU ritenendo il ricorrente invalido in misura inferiore all'80%.
Per le ragioni che precedono la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto in atti, restano poste a carico dell ai CP_1 sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. cit.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
2 - dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Lecce, 05.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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