TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/06/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2095/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2095/2025 promossa da
Avv. Simona Bertacchini (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo C.F._1
Boglioni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in sito in Brescia, via Crispi n. 29,
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: “1. Accertare e dichiarare che l'Avv. Simona Bertacchini ha svolto prestazioni
professionali a favore della Sig.ra con riferimento al procedimento penale n. Controparte_1
17544/17 R.G. Mod. Unico subentrando ai precedenti difensori, così come enunciato in premesse. 2.
Accertare e dichiarare che l'attività professionale svolta dall'Avv. Simona Bertacchini in favore della
Sig.ra è quantifica in Euro 1.282,46 oltre rimborso forfettario ed accessori di Controparte_1
legge come da parere di conformità rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di Brescia.
3. Condannare
la Sig.ra a versare all'Avv. Simona Bertacchini, a titolo di compensi Controparte_1
professionali per l'attività professionale effettivamente prestata nella vertenza di cui in premessa la residua somma di Euro 1.282,46 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre Euro 16,00
per costi di liquidazione della parcella ed Euro 25.65 per tassa di liquidazione, oltre interessi di
mora dalla domanda all'effettivo saldo, o nella diversa maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
4. Con vittoria di spese e compensi difensivi, rimborso forfettario, iva e cpa come dovute per legge.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato in data 28 febbraio 2025, la ricorrente avv.
Bertacchini Simona conveniva in giudizio la sig.ra deducendo che: la ricorrente Controparte_1
riceveva mandato dalla Sig.ra di assisterla e rappresentarla nel procedimento Controparte_1
penale n. 17544/17 R.G. Mod. Unico, subentrando ai precedenti difensori (Doc. 1); la ricorrente effettuava lo studio del fascicolo, sessioni di appuntamento con la Sig.ra e Controparte_1
valutava la strategia difensiva, fra cui la messa alla prova;
la ricorrente contattava in nome e per conto della Sig.ra la parte offesa ed offrendo un risarcimento otteneva la remissione della CP_1
querela, nel frattempo veniva avanzata richiesta all'Uepe di stesura del programma per una eventuale messa alla prova;
con sentenza n. 554/2021 del 13.04.2021 il Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di in ordine al delitto a lei ascritto, in quanto Controparte_1
estinto per intervenuta remissione della querela (Doc. 3); la ricorrente in data 20.07.2022 sollecitava il pagamento della somma di Euro 2.458,00 oltre accessori di legge, ma nulla veniva versato (Doc.
4); la notula veniva calcolata sulla base dell'attività svolta, lo studio della pratica, l'esito processuale e redatta nel rispetto degli importi previsti dal tariffario forense, disciplinati da D.M. 55/2014; la resistente veniva notiziata dell'avvio del procedimento volto al rilascio di parere sulla congruità del compenso professionale, ma la stessa non estraeva copia della documentazione né depositava osservazioni e note scritte e/o richiedeva il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 13 comma 9 e/o dell'art. 29 lett. o) della L. 247/2012. (Doc. 5); l'Ordine degli Avvocati di Brescia riteneva congruo e conforme ai parametri di cui dal D.M. 55/2014 il compenso professionale quantificato nella minore somma in Euro 1.282,46, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre a Euro 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed Euro 25,65 per tassa di liquidazione (Doc. 6 e 7); la resistente mai contestava l'attività svolta dalla ricorrente, né l debenza delle somme in corrispettivo;
la resistente era pertanto debitrice delle predette somme. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale
di Brescia, di condannare la resistente al pagamento in suo favore della somma di Euro 1.282,46 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre Euro 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed
Euro 25,65 per tassa di liquidazione, ed oltre interessi di mora dalla domanda al saldo.
Con proprio decreto, il Giudice designato fissava udienza di comparizione personale delle parti e di discussione assegnando alla parte resistente termine per la costituzione.
La resistente, ancorché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. e veniva dichiarata contumace.
All'udienza di discussione, il Giudice, constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la ricorrente Controparte_1
a discutere immediatamente la causa e tratteneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies cpc, senza assegnazione di ulteriori termini.
MOTIVI
La domanda è fondata e va accolta.
Sussiste la prova dell'incarico professionale conferito dalla resistente all'avv. Bertacchini Simona,
per la difesa della medesima nel procedimento penale n. R.G 17544/17, attestata dalla procura prodotta in giudizio debitamente sottoscritta da entrambe le parti in data 23.7.2020 e mai contestata o disconosciuta (doc. 1).
Il conferimento dell'incarico risulta altresì provato dalla ulteriore documentazione prodotta, avente ad oggetto la richiesta di messa alla prova e altresì dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 554/2021
del 13.04.2021.
In tutti tali atti processuali, l'avv. Bertacchini viene indicata quale difensore della sig.ra CP_1
[...] La ricorrente ha altresì documentato di aver formalmente trasmesso a in data Controparte_1
13.4.2021, la nota di pagamento a seguito della conclusione dell'attività professionale svolta in suo favore in qualità di difensore d'ufficio e di aver intimato formalmente il pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso, con sollecito a mezzo raccomandata a.r. del 20.7.2022 (doc. 4).
Dall'esame della documentazione prodotta emerge quindi anche la prova dello svolgimento effettivo dell'attività di assistenza dell'avv. Bertacchini Simona, prestata a e Controparte_1
concretizzatasi nella redazione degli atti difensivi e nella partecipazione alle udienze all'uopo fissate.
Tanto basta per affermare l'esistenza e l'esecuzione dell'incarico professionale.
Del resto, la resistente non costituitasi in giudizio nulla ha provato in senso contrario.
In merito alla quantificazione del compenso, questo Giudice ritiene di dover avallare la quantificazione degli importi esposta in ricorso dall'avv. e in particolare la somma di Euro CP_2
1.282,46, somma adeguata al valore dell'attività espletata e già ritenuta congrua dall'Ordine degli
Avvocati di Brescia;
l'importo richiesto, peraltro, è conforme ai parametri di cui dal D.M. 55/2014.
Sul predetto compenso professionale, va aggiunto il rimborso forfettario e gli accessori di legge, oltre a Euro 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed Euro 25,65 per tassa di liquidazione (doc. 6 e
7).
La resistente deve quindi essere condannata al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente avv. Bertacchini Simona della somma complessiva di € 1.282,46 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre a € 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed € 25,65 per tassa di liquidazione, oltre interessi legali dalla data messa in mora al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, omessi i compensi per la fase istruttoria, non tenuta, e con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva minimi per la fase decisoria, attesa la contumacia ed il rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accoglie la domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento in favore dell'avv. Bertacchini Simona della somma complessiva di € 1.282,46 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre a € 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed € 25,65 per tassa di liquidazione, oltre interessi legali dalla data messa in mora al saldo (20.7.2022);
condanna a rifondere all'avv. Bertacchini Simona le spese del giudizio che Controparte_1
liquida in € 98,00 per anticipazioni ed € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa
di legge.
Brescia, 19 giugno 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2095/2025 promossa da
Avv. Simona Bertacchini (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo C.F._1
Boglioni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in sito in Brescia, via Crispi n. 29,
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: “1. Accertare e dichiarare che l'Avv. Simona Bertacchini ha svolto prestazioni
professionali a favore della Sig.ra con riferimento al procedimento penale n. Controparte_1
17544/17 R.G. Mod. Unico subentrando ai precedenti difensori, così come enunciato in premesse. 2.
Accertare e dichiarare che l'attività professionale svolta dall'Avv. Simona Bertacchini in favore della
Sig.ra è quantifica in Euro 1.282,46 oltre rimborso forfettario ed accessori di Controparte_1
legge come da parere di conformità rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di Brescia.
3. Condannare
la Sig.ra a versare all'Avv. Simona Bertacchini, a titolo di compensi Controparte_1
professionali per l'attività professionale effettivamente prestata nella vertenza di cui in premessa la residua somma di Euro 1.282,46 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre Euro 16,00
per costi di liquidazione della parcella ed Euro 25.65 per tassa di liquidazione, oltre interessi di
mora dalla domanda all'effettivo saldo, o nella diversa maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
4. Con vittoria di spese e compensi difensivi, rimborso forfettario, iva e cpa come dovute per legge.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato in data 28 febbraio 2025, la ricorrente avv.
Bertacchini Simona conveniva in giudizio la sig.ra deducendo che: la ricorrente Controparte_1
riceveva mandato dalla Sig.ra di assisterla e rappresentarla nel procedimento Controparte_1
penale n. 17544/17 R.G. Mod. Unico, subentrando ai precedenti difensori (Doc. 1); la ricorrente effettuava lo studio del fascicolo, sessioni di appuntamento con la Sig.ra e Controparte_1
valutava la strategia difensiva, fra cui la messa alla prova;
la ricorrente contattava in nome e per conto della Sig.ra la parte offesa ed offrendo un risarcimento otteneva la remissione della CP_1
querela, nel frattempo veniva avanzata richiesta all'Uepe di stesura del programma per una eventuale messa alla prova;
con sentenza n. 554/2021 del 13.04.2021 il Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di in ordine al delitto a lei ascritto, in quanto Controparte_1
estinto per intervenuta remissione della querela (Doc. 3); la ricorrente in data 20.07.2022 sollecitava il pagamento della somma di Euro 2.458,00 oltre accessori di legge, ma nulla veniva versato (Doc.
4); la notula veniva calcolata sulla base dell'attività svolta, lo studio della pratica, l'esito processuale e redatta nel rispetto degli importi previsti dal tariffario forense, disciplinati da D.M. 55/2014; la resistente veniva notiziata dell'avvio del procedimento volto al rilascio di parere sulla congruità del compenso professionale, ma la stessa non estraeva copia della documentazione né depositava osservazioni e note scritte e/o richiedeva il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 13 comma 9 e/o dell'art. 29 lett. o) della L. 247/2012. (Doc. 5); l'Ordine degli Avvocati di Brescia riteneva congruo e conforme ai parametri di cui dal D.M. 55/2014 il compenso professionale quantificato nella minore somma in Euro 1.282,46, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre a Euro 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed Euro 25,65 per tassa di liquidazione (Doc. 6 e 7); la resistente mai contestava l'attività svolta dalla ricorrente, né l debenza delle somme in corrispettivo;
la resistente era pertanto debitrice delle predette somme. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale
di Brescia, di condannare la resistente al pagamento in suo favore della somma di Euro 1.282,46 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre Euro 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed
Euro 25,65 per tassa di liquidazione, ed oltre interessi di mora dalla domanda al saldo.
Con proprio decreto, il Giudice designato fissava udienza di comparizione personale delle parti e di discussione assegnando alla parte resistente termine per la costituzione.
La resistente, ancorché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. e veniva dichiarata contumace.
All'udienza di discussione, il Giudice, constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la ricorrente Controparte_1
a discutere immediatamente la causa e tratteneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies cpc, senza assegnazione di ulteriori termini.
MOTIVI
La domanda è fondata e va accolta.
Sussiste la prova dell'incarico professionale conferito dalla resistente all'avv. Bertacchini Simona,
per la difesa della medesima nel procedimento penale n. R.G 17544/17, attestata dalla procura prodotta in giudizio debitamente sottoscritta da entrambe le parti in data 23.7.2020 e mai contestata o disconosciuta (doc. 1).
Il conferimento dell'incarico risulta altresì provato dalla ulteriore documentazione prodotta, avente ad oggetto la richiesta di messa alla prova e altresì dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 554/2021
del 13.04.2021.
In tutti tali atti processuali, l'avv. Bertacchini viene indicata quale difensore della sig.ra CP_1
[...] La ricorrente ha altresì documentato di aver formalmente trasmesso a in data Controparte_1
13.4.2021, la nota di pagamento a seguito della conclusione dell'attività professionale svolta in suo favore in qualità di difensore d'ufficio e di aver intimato formalmente il pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso, con sollecito a mezzo raccomandata a.r. del 20.7.2022 (doc. 4).
Dall'esame della documentazione prodotta emerge quindi anche la prova dello svolgimento effettivo dell'attività di assistenza dell'avv. Bertacchini Simona, prestata a e Controparte_1
concretizzatasi nella redazione degli atti difensivi e nella partecipazione alle udienze all'uopo fissate.
Tanto basta per affermare l'esistenza e l'esecuzione dell'incarico professionale.
Del resto, la resistente non costituitasi in giudizio nulla ha provato in senso contrario.
In merito alla quantificazione del compenso, questo Giudice ritiene di dover avallare la quantificazione degli importi esposta in ricorso dall'avv. e in particolare la somma di Euro CP_2
1.282,46, somma adeguata al valore dell'attività espletata e già ritenuta congrua dall'Ordine degli
Avvocati di Brescia;
l'importo richiesto, peraltro, è conforme ai parametri di cui dal D.M. 55/2014.
Sul predetto compenso professionale, va aggiunto il rimborso forfettario e gli accessori di legge, oltre a Euro 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed Euro 25,65 per tassa di liquidazione (doc. 6 e
7).
La resistente deve quindi essere condannata al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente avv. Bertacchini Simona della somma complessiva di € 1.282,46 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre a € 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed € 25,65 per tassa di liquidazione, oltre interessi legali dalla data messa in mora al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, omessi i compensi per la fase istruttoria, non tenuta, e con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva minimi per la fase decisoria, attesa la contumacia ed il rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accoglie la domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento in favore dell'avv. Bertacchini Simona della somma complessiva di € 1.282,46 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre a € 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed € 25,65 per tassa di liquidazione, oltre interessi legali dalla data messa in mora al saldo (20.7.2022);
condanna a rifondere all'avv. Bertacchini Simona le spese del giudizio che Controparte_1
liquida in € 98,00 per anticipazioni ed € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa
di legge.
Brescia, 19 giugno 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio