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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 987/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ZZ Fodra Presidente dott.ssa IC Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 987/2025 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
LL
e
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Angie De Santi Simonini
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 29.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 20/03/2025, i SI.ri e Parte_1 CP_1
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis
[...]
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 11/9/1977 in Lucca e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il 2 marzo 1978, la figlia e, 1° febbraio 1987, il figlio PE
, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autonomi. Per_2
Con provvedimento in data 22.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 29.5.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 29.5.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
2 il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di conSIlio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Lucca di Controparte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Lucca il giorno 11/9/1977 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 316 – parte 2 – serie A – Anno 1977).
DISPONE CHE
1.- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, essendo peraltro già da tempo cessata la convivenza tra loro.
2.- Nella casa familiare, sita in Livorno, Via Machiavelli 112 rimarrà ad abitare la SI.ra . Al riguardo la SI.ra si impegna ed obbliga entro CP_1 CP_1 trenta giorni dal deposito della sentenza di separazione ad effettuare il subentro nel contratto di locazione e nell'assegnazione della casa familiare sita in Livorno, Via Machiavelli 112 ed il subentro nell'intestazione e quindi la voltura di tutte le utenze afferenti alla predetta abitazione.
Il SI. si impegna a trasferire la residenza altrove entro la data Pt_1 dell'udienza di comparizione che sarà fissata.
La SI.ra si impegna ed obbliga comunque a sostenere per intero il CP_1 pagamento del canone di locazione del predetto immobile e di tutte le utenze allo stesso afferenti, sin dalla data di deposito del presente ricorso;
3.- Quale contributo al mantenimento della moglie il SI. corrisponderà Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 800,00 mensili, oltre rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dal deposito del presente ricorso.
4.- Il SI. si impegna ed obbliga, entro trenta giorni dal deposito della Pt_1 sentenza di separazione, ad effettuare il trasferimento di proprietà, in favore della SI.ra , della cagnolina Indiana;
la SI.ra si impegna ed CP_1 CP_1 obbliga a consentire al SI. di far visita e portare fuori la cagnolina una Pt_1 volta ogni dieci giorni.
5.- I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa ai beni mobili ricadenti nella comunione, procedendo all'assegnazione in favore della SI.ra della somma di euro 10.000,00, da corrispondersi da parte del CP_1 marito entro trenta giorni dal deposito della sentenza di separazione.
6.- I coniugi dichiarano di avere definito tutti i loro rapporti patrimoniali, anche relativi alla divisione dei beni caduti in comunione, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
3 Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di conSIlio del 29/05/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa IC Marino)
Il Presidente
(dott.ssa ZZ Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ZZ Fodra Presidente dott.ssa IC Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 987/2025 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
LL
e
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Angie De Santi Simonini
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 29.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 20/03/2025, i SI.ri e Parte_1 CP_1
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis
[...]
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 11/9/1977 in Lucca e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il 2 marzo 1978, la figlia e, 1° febbraio 1987, il figlio PE
, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autonomi. Per_2
Con provvedimento in data 22.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 29.5.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 29.5.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
2 il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di conSIlio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Lucca di Controparte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Lucca il giorno 11/9/1977 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 316 – parte 2 – serie A – Anno 1977).
DISPONE CHE
1.- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, essendo peraltro già da tempo cessata la convivenza tra loro.
2.- Nella casa familiare, sita in Livorno, Via Machiavelli 112 rimarrà ad abitare la SI.ra . Al riguardo la SI.ra si impegna ed obbliga entro CP_1 CP_1 trenta giorni dal deposito della sentenza di separazione ad effettuare il subentro nel contratto di locazione e nell'assegnazione della casa familiare sita in Livorno, Via Machiavelli 112 ed il subentro nell'intestazione e quindi la voltura di tutte le utenze afferenti alla predetta abitazione.
Il SI. si impegna a trasferire la residenza altrove entro la data Pt_1 dell'udienza di comparizione che sarà fissata.
La SI.ra si impegna ed obbliga comunque a sostenere per intero il CP_1 pagamento del canone di locazione del predetto immobile e di tutte le utenze allo stesso afferenti, sin dalla data di deposito del presente ricorso;
3.- Quale contributo al mantenimento della moglie il SI. corrisponderà Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 800,00 mensili, oltre rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dal deposito del presente ricorso.
4.- Il SI. si impegna ed obbliga, entro trenta giorni dal deposito della Pt_1 sentenza di separazione, ad effettuare il trasferimento di proprietà, in favore della SI.ra , della cagnolina Indiana;
la SI.ra si impegna ed CP_1 CP_1 obbliga a consentire al SI. di far visita e portare fuori la cagnolina una Pt_1 volta ogni dieci giorni.
5.- I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa ai beni mobili ricadenti nella comunione, procedendo all'assegnazione in favore della SI.ra della somma di euro 10.000,00, da corrispondersi da parte del CP_1 marito entro trenta giorni dal deposito della sentenza di separazione.
6.- I coniugi dichiarano di avere definito tutti i loro rapporti patrimoniali, anche relativi alla divisione dei beni caduti in comunione, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
3 Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di conSIlio del 29/05/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa IC Marino)
Il Presidente
(dott.ssa ZZ Fodra)
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