Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 20/04/2026, n. 7083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7083 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00497/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2026, proposto da VI Bondì, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Gambino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Terrasanta, 6;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 13689/2024 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, pubblicata l’8 luglio 2024, nel giudizio avente R.G. n. 15727/2023, con la quale è stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 il dott. NT AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 13689/2024 nella parte in cui l’Amministrazione intimata è stata condannata “al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in ragione di € 400,00 (euro quattrocento/00), oltre accessori, come per legge, e refusione del contributo unificato, ove versato” ;
- il Ministero evocato in giudizio si è costituito senza depositarie memorie;
- alla camera di camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- la sentenza richiamata non è stata appellata;
- essa, munita di attestazione di conformità ex art. 475 c.p.c. e 196 undecies disp. att. c.p.c. (a valere quale titolo esecutivo), in data 9 luglio 2024 è stata notificata all’Avvocatura dello Stato ed al Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997;
- le statuizioni contenute nella sentenza in epigrafe, qui di interesse, risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, come detto, costituita in giudizio;
Ritenuto che, rispettate le formalità procedurali e sussistente la fondatezza della pretesa, il ricorso in esame debba essere accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, debba ordinarsi al Ministero resistente di provvedere alla corresponsione in favore dell’odierna parte ricorrente (entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) della somma alla stessa spettante per effetto del giudicato in epigrafe, con l’avvertimento che, per il caso di ulteriore inadempienza, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta , su suo impulso;
Rilevato che il ricorrente ha domandato altresì la condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali;
Ritenuto che, dato il consistente lasso di tempo decorso infruttuosamente, debba accogliersi anche tale ulteriore istanza, nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, a decorrere dalla notifica della presente sentenza al Ministero resistente ad opera dell’interessato;
Ritenuto infine che le spese di lite seguano la soccombenza e vengano liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura e alla complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- condanna il Ministero resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., al pagamento della penalità di mora nei termini specificati in motivazione;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 400,00 (quattrocento/00), oltre oneri di legge e contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IC, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
NT AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT AT | RI IC |
IL SEGRETARIO