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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37548/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 37548/2023 promossa da:
- (c. f. CP_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. PERESANI NICOLETTA, domiciliata presso P.IVA_1
l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MILANI ANTONELLA RITA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
In via principale di merito:
Voglia L'Ill.mo Giudice adito,per i motivi indicati nella narrativa dell'atto di citazione, accertare Contr che ha diritto di essere indennizzata da in forza della Polizza n. CP_1 Contr 110.01585881.14003 e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore dell'attrice pagina 1 di 11 dell'importo di € 266.638,04, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto alla data della notifica del presente atto di citazione e degli interessi moratori ex art. 284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
In via subordinata di merito: Voglia L'ill.mo Giudice adito, per i motivi indicati nella narrativa Contr dell'atto di citazione, accertare che ha diritto di essere indennizzata da n forza della CP_1 Contr Polizza n. 110.015858881.14003 e, per l'effetto condannare al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 135.985,38, oltre interessi dal dì del dovuto alla data della notifica del presente atto di citazione e degli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
In via istruttoria: Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
1) “Vero che nel novembre del 2016 e la società (in seguito CP_1 Parte_1 anche solo sottoscriveva un contratto avente ad oggetto la fornitura di circa 10.900 sedili Pt_1 dotati di prese elettriche integrate (per la ricarica di telefoni, PC e tablet), da installare su 58 treni ferroviari passeggeri che venivano commissionati alla predetta dal vettore britannico Pt_1 nell'ambito di un progetto governativo di ammodernamento della flotta di CP_4 materiale rotabile”?
2)”Vero che il rapporto contrattuale tra e era regolato dalle specifiche tecniche CP_1 Pt_1
BU_2550516 (si rammostri al teste il doc. 42), dalle specifiche tecniche BZ_2147434 (si rammostri al teste il doc. 42), dalle specifiche tecniche BZ_2147434 DE-IT (si rammostri al teste il doc. 44), dagli ordini 09.07.2018,28.08.2018 e 31.09.2018 (si rammostrino al teste i Pt_1 docc. 45,46,47 e 48) e dalle specifiche commerciali sub doc. 49”? 3)”Vero che i sedili oggetto di contratto di cui ai capitoli che precedono venivano consegnati a tra il mese di novembre 2017 e il mese di agosto 2019?” Pt_1
4)”Vero che commissionava alla società in prosieguo solo la CP_1 Controparte_5 CP_5 progettazione e la realizzazione delle prese elettriche da installare sui propri sedili con modalità
“Plug in?” 5)”Vero che il rapporto negoziale tra e era regolato dalle specifiche tecniche CP_1 CP_5
17019-01 (si rammostri al teste il doc. 50), dalle specifiche tecniche 111379 (si rammostri al teste il doc. 51), dall'offerta 26.07.2017 (si rammostri al teste il doc. 52, dalle prescrizioni di CP_5 esecuzione prove tipo (si rammostri al testeil doc. 53) e dalle specifiche tecniche 17019-01-R00
(si rammostri al teste il doc. 54)?” CP_ 6)”Vero che i sedili prodotti da venivano inizialmente stoccati nei magazzini in Pt_1
e in Polonia, dove rimanevano custoditi in attesa dell'installazione sulle carrozze Pt_1 ferroviarie?” 7)”Vero che dal mese di luglio 2019 al mese di luglio 2020 il vettore britannico CP_4 metteva in esercizio i vagoni ferroviari sui quali erano stati montati i sedili forniti da a CP_1
(si rammostrino al teste i docc. 18A e 18B)?” Pt_1
pagina 2 di 11 8)”Vero che i documenti di cui al capitolo che precede indicano le singole forniture di sedili da a il treno e la carrozza sulla quale ogni singolo sedile è stato montato e la data di CP_1 Pt_1 messa in esercizio del treno?”
9)”Vero che il 9 aprile 2021 riceveva da una comunicazione (si rammostri al teste il CP_1 Pt_1 doc. 03) mediante la quale veniva segnalata la ricezione di reclami presnetati al vettore inglese da parte dei passeggeri, relativi a malfunzionamenti delle prese elettriche?”
10)”vero che i malfunzionamenti di cui al capitolo che precede avevano originato in alcuni casi anche delle scariche elettriche ai viaggiatori”?
11)”Vero che cheideva a di provvedere alla risoluzione del problema, atteso che il Pt_1 CP_1 vettore inglese Greate Anglia aveva dovuto provevdere alla siattivazione- come misura precauzionale di sicurezza- di tutte le prese elettriche sui treni che risultavano dotati del predetto modello di presa (si rammostri al teste il doc. 03)?”
12)”Vero che le prese elettriche di cui era stato segnalato il malfunzionamneto risultavano essere state installate su 10.742 sedili FISA, modello L4376, L-4377,ed L-4379 destinate a 4 diverse tipologie di allestimento ferroviario, per un totale di 58carrozze (si rammostri al teste il doc.
58)?”
13)”Vero che, a seguito di vari confronti tecnici tra le parti, proponeva a che CP_1 Pt_1 accettava- la sostituzione delle prese elettriche prodotte da con altri similari realizzate da CP_5 altra società-la Berker S.r.l.- che utilizzava alcuni particolari costruttivi diversi?” CP_
14)”Vero che, apartire dal mese di luglio 2012 intraprendeva una campagna di ritiro delle prese elettriche prodotte dalla ” CP_5
15)”Vero che tra il mese di luglio 2021 e settembre 2021 : (i) acquistava le nuove prese CP_1 dalla società Berker (si rammostri al teste il doc.14A) (ii) spediva a a mezzo corriere- tra Pt_1 luglio 2021 e marzo 2022-le nuove prese (si rammostri al teste il doc. 14B) (iii) incaricava la ditta I- Foam Ltd con sede a Corby (UK) di provvedere alla sostituzione delle prese in loco (si rammostri al teste il doc. 14C)?”
16)”Vero che l'attività di sostituzione si concretava nei seguenti passaggi (si rammostri al teste il doc. 05):rimozione dei moduli prese dall'alloggiamento nella scocca del gruppo sedile (di diverse forme a seconda del modello), scollegamento elettrico del modulo prese difettoso, CP_5 collegamento elettrico del modulo prese Berker,rimontaggio del modulo prese nell'alloggiamneto dei sedili;
verifica e controllo di corretto funzionamneto con appositi strumenti?”.
17)”Vero che complessivamente venivano sostituite 9.600 prese elettriche (si rammostri al teste il doc. 14C) sulle 10.742 complessivamente installate (si rammostri al teste il doc.04)?”
18) “Vero che l'operazione di ritiro di cui ai capitoli che precedono comportava a carico di CP_1
i seguenti costi:a) acquisto prese Berker per € 28.512,00 (si rammostri al teste il doc. 11, fatture di acquisto); b) trasporto prese in UK tramite corriere per € 1.554,98 (si rammostri al teste il doc.
12, fatture di trasporto); c) corrispettivo società I-Foam per la sostituzione prese per € 295.083,06
(si rammostri al teste il doc. 13, fatture emesse da I-Foam), “vero che gli esborsi complessivamente sopportati da ammontano a complessivi euro 325.150,04 (si CP_1 rammostrino al teste i docc.14A,14B e 14C?”.
pagina 3 di 11 19) Vero che e ST concordemente definivano una penale contrattuale a carico di CP_1 CP_1 nella misura di euro 190.000,00 (si rammostri al teste il doc. 06)?”
20)Vero che - in un report dd. 14 gennaio 2021 (si rammostri al teste il doc. 07)- Pt_1 evidenziava come nel mese di dicembre 2020 fosse stato segnalato un caso di “eletric shock” subito da un passeggero a bordo di un treno dotato di una presa montata CP_4 CP_5 su sedile FISA (modello 755413)?”
21)”Vero che, a seguito di tale evento, decideva di disattivare tutte le prese montate sia Pt_1 sul predetto modello di sedile che sul modello 755411 (dotato anch'esso della medesima presa e di intraprendere un'investigazione tecnica mediante l'uso di un tester multifunzione?” CP_5
22)”Vero che mediante i test di cui al capitolo precedente veniva acceratto, nel 10% delle prese elettriche testate, un mancato o insufficiente contatto del pin di messa a terra (presa tipo UK)?”
23)”Vero che nel report dd. 13 aprile 2021, evidenziava che la divaricazione a riposo dei Pt_1 contatti a forchetta dei pin di terra risultava superiore alla misura di 4 mm, pari al limite riscontrabile nelle prese domestiche UK ( si rammostri al teste il doc. 08)?”
24)”Vero che rilevava inoltre come la presa messa a confronto con altre similari, Pt_1 CP_5 differiva per i seguenti aspetti: materiali dei connettori meno consistenti e minor resistenza alla tensione, tipo di connessione del pin flottante con fondo aperto anzichè fisse con fondo chiuso,tipologia costruttiva della maschera frontale (con la presa assemblata clip in plastica sul frontalino) che non ostacolava efficaciemente eventuali tensioni del cavo o dell'adattatore inserito, soprattutto in direzione laterale?”
25)”Vero che, dopo avere ricevuto il primo report dalla nel mese di febbraio 2021 Pt_1 CP_1 decideva di effettuare le verifiche tecniche in proprio sulle prese elettriche al fine di CP_5 accertare l'esistenza di eventuali carenze progettuali e/o costruttive delle prese elettriche
” CP_5
26)”Vero che sulla base delle informazioni ricevute da e senza avere potuto esaminare Pt_1 direttamente le prese elettriche, opponeva a che solamente un'azione volontaria di CP_1 Pt_1 manomissione, da parte dell'utente finale, poteva determinare la rottura della presa elettrica ed eventuali rischi per la sicurezza (si rammostri al teste il )?” Tes_1
27)”Vero che , dopo avere esaminato le prese elettriche, le soluzioni costruttive ed i CP_1 materiali delle prese e Berker, confermava i rilievi già sollevati da stadler”? CP_5
28)”Vero che redigeva il report dd. 15 aprile 2021 (si rammostri al teste il doc.10)”? CP_1 Contr
29)”Vero che il committente sui cui vagoni erano stati montati i sedili FISA dotati delle prese elettrice presentava un reclamo analogo a quello di ” CP_5 Pt_1
30)”Vero che il documento che le si rammostra (si rammostri al teste il doc. 55) riporta l'elenco delle fatture e dei DDT relativi alla fornitura dis edili FISA a ” Pt_1
Si indicano come testi su tutti i capitoli:
c/o FISA in Osoppo (UD) Via G. De Simon 6 z.i. Rivoli, settore Testimone_2 Tes_3 responsabilità qualità di c/o in Osoppo (UD) via G. De Simon 6, Z.i. Rivoli, CP_1 CP_1 [...]
settore responsabilità qualità di c/o in Osoppo via G. De Simon 6 z.i. Rivoli. Tes_4 CP_1 CP_1
pagina 4 di 11 ribadisce infine l'eccezione di nullità della CTU per i motivi esposti nelle note di CP_1 trattazione dd. 22.01.2025, non avendo il CTU risposto alle osservazioni del CTP di parte attrice e chiede che il Voglia disporne la totale rinnovazione della CTU, instando per il Per_1 conferimento dell'incarico ad altro consulente.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria,
IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiararsi l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prima dell'instaurazione del giudizio.
NEL MERITO: respingere la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'assunzione delle prove dedotte da parte attrice per i motivi di cui alla memoria 171 ter n. 3 c.p.c. e al rinnovo della CTU e, ove ritenuto, si insta:
A) per l'ammissione della prova per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2
c.p.c.che si riportano:
1) Vero che al momento della stipulazione della polizza con HDI Globale SE, il broker ha sottoposto a il questionario che si rammostra, che l'ha compilato e sottoscritto in data CP_1
2.12.2008 (doc. 4)
2) Vero che il sinistro n. 9/2011 del 16.10.2010 veniva ritenuto non coperto dalla polizza in quanto la garanzia “ritiro prodotto” della polizza n. 110-01585881-14003 (per cui causa) avrebbe coperto solo le spese di trasporto che erano sotto franchigia e non le spese di riparazione del prodotto difettoso e di montaggio del componente aggiuntivo (doc. 8-9).
3) Vero che in relazione al sinistro n. 9/2011, si determinava a formulare CP_3 un'offerta a per ragioni commerciali e in via di transazione (doc. 19B ctp). CP_1 Contr
4) Vero che in data 6.7.2021 il broker comunicava a che la Per_2 CP_3 produzione di riguardava “sedili per treni in cui sono integrate all'interno della scocca CP_1 portante prese USB e prese di corrente (per alimentare PC, cellulari e similari)” (doc. 5).
5) Vero che in data 20.10.2022 ha affidato la gestione della polizza al broker Assiteca CP_1
s.p.a. e che la polizza è stata disdettata a far data dal 31.12.2022 (doc. 12).
Indicando a teste: sui capp. 1,2,3: o altro incaricato di Mansutti Testimone_5 CP_7
Brokers c/o sede, Udine, eventualmente da escutersi a mezzo testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. o prova delegata al Tribunale di Udine;
c/o , Milano;
sui Testimone_6 CP_3 capp. 4-5: e c/o , Milano. Testimone_6 Testimone_7 CP_3
B) per l'esibizione da parte di ex art. 210 c.p.c. della polizza attualmente in essere avente CP_1 ad oggetto la copertura RCP e tutte le coperture prodotti accessorie.
C) per la traduzione dei documenti in lingua tedesca, segnatamente quelli sub 45-48 (se di identico contenuto anche solo di uno), eventualmente disponendo all'uopo CTU.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa e della fase di mediazione, nonché delle spese della CTU. Spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
L'eccezione di improcedibilità reiterata da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni è, probabilmente, conseguenza di un mancato aggiornamento delle stesse, dal momento che in corso di causa è stato depositato da parte attrice verbale negativo di mediazione.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 266.638,04, oltre interessi legali, vantato da parte attrice nei confronti della compagnia convenuta a titolo di indennizzo assicurativo, in forza della polizza a copertura anche della responsabilità civile da prodotti n. 110.01585881.14003 (v. doc. 20 att.) e in particolare delle spese per il ritiro dei prodotti difettosi (sezione D.3). In via subordinata, la domanda è stata limitata all'importo di euro 135.985,38.
L'appendice n. 10 alla polizza (v. doc. 21 att., pag. 47) prevede in particolare per la garanzia ritiro prodotti prevede un massimale di euro 300.000,00 per sinistro e per anno, con uno scoperto del
10% e una franchigia di euro 30.000,00 per sinistro.
La somma richiesta da parte attrice è al netto della franchigia.
2. Sinistro
I fatti principali di causa sono pacifici.
In esecuzione di un contratto di appalto, parte attrice tra il novembre 2017 e l'agosto 2019 ha consegnato a circa 10.900 sedili da installare su treni del vettore Parte_1
britannico ; i sedili comprendevano anche le prese elettriche. CP_4
In data 9/4/2021 (v. doc. 3 att.), ha informato l'attrice di alcuni malfunzionamenti Pt_1
delle prese, che in un caso hanno provocato ad un passeggero uno shock elettrico. In effetti, i test realizzati dall'attrice hanno consentito di accertare un diffuso malfunzionamento in circa il 10% delle prese, causato da un mancato o insufficiente contatto del pin di messa a terra. Su richiesta di
, pertanto, parte attrice ha intrapreso dal luglio 2021 una campagna di ritiro delle prese Pt_1 elettriche difettose, sostituendone 9.600. L'operazione ha comportato l'acquisto di nuove prese, la loro spedizione in UK a mezzo corriere, con una spesa di euro 1.554,98 (v. doc. 12 att.), nonché l'incarico alla società I-FOAM LTD, con sede a Corby (UK) per la sostituzione delle pagina 6 di 11 prese in loco, con un costo di euro 295.083,06 (v. doc. 13 att.).
Il sinistro è stato denunciato all'assicuratore in data 13/4/2021 (v. doc. 10 bis att.) e parte attrice ha vanamente chiesto l'indennizzo in base alla sezione D.3 della polizza, punti 1.1 e 1.2.
3. Polizza
Parte convenuta ha eccepito la non operatività della garanzia, perché il rischio considerato in polizza è quella relativo alla “produzione di sedili autoferroviari”, senza riferimento alle prese elettriche. La difesa non è condivisibile perché al giorno d'oggi la presa elettrica per la ricarica di cellulari o p.c. portatili è un elemento comunemente inglobato nel sedile ferroviario e quindi una interpretazione secondo buona fede del contratto impone di non considerare la fornitura di tale accessorio quale un aggravamento non previsto del rischio per l'assicuratore.
Anche il fatto che abbia segnalato il malfunzionamento come collegato ad un Pt_1
inserimento improprio della spina nella presa non rileva, dal momento che la sicurezza dei dispositivi messi a disposizione dell'utente deve contemplare anche la possibilità di un loro utilizzo non corretto. Inoltre, a norma della sezione D.3, punto 1,1, la copertura per il ritiro dei prodotti opera quando esso è effettuato “b) per evitare un danno a persone o cose indennizzabili a termini di polizza” e tale ipotesi è proprio quella che ricorre nella fattispecie.
Per quanto qui rileva, il testo della clausola D.3 è il seguente:
pagina 7 di 11 4. Indennizzo
Per quanto riguarda la disciplina della copertura assicurativa rispetto al tempo, si rileva che la ratio della clausola n. 4 è quella di limitare la garanzia in relazione alla vetustà del prodotto, circostanza sulla quale risulta ininfluente il soggetto a cui sia stata effettuata la consegna, sia esso un intermediario per conto del destinatario finale o direttamente quest'ultimo. Pertanto, è ininfluente il fatto, evidenziato da parte attrice, che in primo tempo le prese siano state consegnate ad un intermediario, che le ha poi trasferite al committente. Poiché la campagna di richiamo è iniziata nel luglio 2021, l'indagine tramite c.t.u. sui costi indennizzabili è stata limitata alle consegne posteriori al luglio 2019, attestate dai DDT prodotti da parte attrice dal doc. n. 451 in avanti. Il c.t.u. ha accertato che si tratta del 31% di tutte le prese sostituite.
Il punto 1.2.2 della clausola D.3 prevede la copertura per le spese di trasporto del prodotto difettoso dall'utilizzatore all'assicurato, o a suoi incaricati, per accertare il difetto, distruggere o cambiare il prodotto. Per quanto riguarda il trasporto vero e proprio delle prese difettose, parte attrice non ha né allegato, né documentato i relativi costi. Nel caso di specie, ovviamente non sono stati resi gli interi vagoni ferroviari, ma solo le prese elettriche, previo loro necessario smontaggio. Pertanto, in base ad una interpretazione ragionevole e secondo buona fede della clausola 1.2.2, sono indennizzabili i costi di smontaggio delle prese difettose, in quanto necessariamente prodromici alla loro spedizione all'assicurato. Sul punto, il c.t.u. ha operato in modo molto preciso e puntuale, valutando in primo luogo, condivisibilmente, che si trattava di un'operazione semplice, eseguibile da un operaio non specializzato, con remunerazione di euro
20,80/ora in base al pertinente CCNL. Ha, quindi, verificato il n. di viti da togliere, pari a 10 per i sedili di prima classe e 17 per quelli di seconda, ed ha calcolato il tempo per l'esecuzione completa dell'operazione di smontaggio, che comprende anche il distacco della presa dal pannello e l'isolamento dei fili elettrici, stimando un tempo medio di 9,4 minuti per presa, considerata anche una maggiorazione del 20% per imprevisti e tempi morti. Applicando la retribuzione oraria indicata per il totale delle ore necessarie (1504) si ottiene per tutte le 9600 prese smontate un costo di euro 31.283,20; di questo importo è indennizzabile solo il 31%, per la pagina 8 di 11 ragione già sopra esposta, pari ad euro 9.697,80.
Il costo per la spedizione in Inghilterra delle prese nuove, di marca Berker, rientra nell'ipotesi di cui al punto 1.2.3. Il relativo importo di euro 1.554,98 (v. doc. 12 att.) è anch'esso indennizzabile nella misura del 31%, in applicazione della clausola n. 4, e quindi limitatamente all'importo di euro 482,04.
Al di là del trasporto, la polizza non prevede altri costi di sostituzione indennizzabili;
in particolare non è indennizzabile né la spesa per l'acquisto del nuovo prodotto, né il suo montaggio sui sedili. Tra l'altro, è la stessa polizza che al punto 2 (v. sopra) esclude espressamente la copertura di altri costi per l'operazione di sostituzione.
Per quanto riguarda la manodopera, la clausola 1.2.4 prevede la copertura per le spese di viaggio dei dipendenti dell'assicurato, o dei terzi incaricati, per recarsi presso il terzo per la verifica del difetto e la sua distruzione o sostituzione del prodotto, ma solo quando esse non superino i costi per il richiamo dei prodotti difettosi. Nel caso concreto la società attrice non ha disposto la trasferta in Inghilterra di suoi dipendenti o di terzi, ma ha incaricato una società locale per le operazioni di sostituzione. Anche in questo caso, quindi, è necessaria una interpretazione secondo buona fede e nel rispetto del principio di conservazione ex art. 1367 c.c. della clausola 1.2.4.
Pertanto, è stato chiesto al c.t.u. di stimare quale sarebbe stato il costo in caso di trasferta sul posto del personale di parte attrice (viaggio, vitto e alloggio), in numero adeguato per le operazioni di sostituzione delle prese difettose, nonché, separatamente, il costo per eventuali ore di lavoro straordinario ritenute necessarie, ipotesi questa contemplata dal punto 1.2.7. Anche per tale quesito il c.t.u. ha operato con precisione e sulla base di dati oggettivi;
ha escluso la necessità del ricorso ad ore straordinarie ed ha considerato necessaria una squadra di quattro operai, per 228 giorni/uomo, con un costo complessivo di euro 25.179,20, sempre con riferimento al 31% delle prese sostituite.
Tale importo è notevolmente superiore al costo per il richiamo dei prodotti, già sopra quantificato in euro 9.697,80, e pertanto non è indennizzabile, a norma della clausola 1.2.4.
In definitiva, quindi, i costi sopportati da parte attrice e indennizzabili in base alla polizza azionata ammontano ad euro 9.697,80 per spese di ritiro e ad euro 482,04 per spese di trasporto del prodotto sostituito, per un totale di euro 10.179,84. Poiché tale importo è inferiore alla franchigia contrattuale di euro 30.000, la domanda di parte attrice non può essere accolta.
In relazione alla motivazione adottata, le prove richieste dalle parti sono ininfluenti.
pagina 9 di 11 Parte attrice ha criticato la c.t.u., contestando in primo luogo il tempo stimato per lo smontaggio di ogni presa. Al riguardo si osserva che un tempo di 9,4 minuti appare più che congruo per l'operazione in questione, la cui semplicità è stata ben descritta dal c.t.u. Il fatto poi che i vagoni ferroviari dovessero essere disponibili per l'operazione è ovvio, ma non incide sul tempo lavoro, oltre al fatto che nulla di specifico è stato allegato e documentato in ordine ad eventuali attese che abbiano allungato i tempi di lavorazione. Si ricorda, inoltre, che il c.t.u. ha operato una maggiorazione della tempistica del 20%, che in difetto di prova contraria è idonea a coprire quanto dedotto da parte attrice. Ha inoltre censurato il fatto che il c.t.u. non abbia considerato anche l'indennità di trasferta, che è una voce di costo ulteriore rispetto a vitto e alloggio, concessa al lavoratore a titolo di rimborso per il tempo trascorso per conto dell'azienda lontano dal luogo abituale di lavoro e dalla propria abitazione. In proposito si osserva in primo luogo che il punto 1.2.4 della sezione D.3 fa riferimento solo alle spese di viaggio, nelle quali non può rientrare l'indennità di trasferta. Inoltre, la rilevazione di tale ulteriore voce di costo avrebbe aumentato ancora di più la spesa per la voce “viaggio dei dipendenti” e ciò avrebbe confermato l'esclusione del relativo indennizzo, dal momento che la citata clausola 1.2.4 lo prevede solo se non superiore alle spese di richiamo dei prodotti.
Parte attrice ha anche eccepito la nullità della c.t.u., perché il perito non ha adeguatamente risposto alle osservazioni del proprio c.t.p. ed ha utilizzato una memoria del c.t.p. avversario.
L'eccezione è infondata, perché nel caso di specie non si è verificata alcuna violazione del contraddittorio. Il c.t.u. ha assegnato ad entrambe le parti un termine per presentare una memoria tecnica e il fatto che solo il c.t.p. di parte convenuta ne abbia usufruito non comporta alcun vizio.
Per quanto riguarda le osservazioni formulate dopo la trasmissione della bozza di c.t.u., si osserva che proprio esse sono la dimostrazione di un valido contraddittorio tecnico;
il fatto che il c.t.u. abbia poi ugualmente confermato la sua relazione attiene al merito e non alla procedura seguita.
Inoltre, dette osservazioni sono state reiterate nel corso del giudizio, e qui esaminate e disattese, e in tal modo alla parte è stato assicurato anche un adeguato contraddittorio giuridico.
5. Spese
Le spese, comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014 e succ. mod.
pagina 10 di 11
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
3) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte attrice.
Milano, 17 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 37548/2023 promossa da:
- (c. f. CP_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. PERESANI NICOLETTA, domiciliata presso P.IVA_1
l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MILANI ANTONELLA RITA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
In via principale di merito:
Voglia L'Ill.mo Giudice adito,per i motivi indicati nella narrativa dell'atto di citazione, accertare Contr che ha diritto di essere indennizzata da in forza della Polizza n. CP_1 Contr 110.01585881.14003 e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore dell'attrice pagina 1 di 11 dell'importo di € 266.638,04, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto alla data della notifica del presente atto di citazione e degli interessi moratori ex art. 284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
In via subordinata di merito: Voglia L'ill.mo Giudice adito, per i motivi indicati nella narrativa Contr dell'atto di citazione, accertare che ha diritto di essere indennizzata da n forza della CP_1 Contr Polizza n. 110.015858881.14003 e, per l'effetto condannare al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 135.985,38, oltre interessi dal dì del dovuto alla data della notifica del presente atto di citazione e degli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
In via istruttoria: Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
1) “Vero che nel novembre del 2016 e la società (in seguito CP_1 Parte_1 anche solo sottoscriveva un contratto avente ad oggetto la fornitura di circa 10.900 sedili Pt_1 dotati di prese elettriche integrate (per la ricarica di telefoni, PC e tablet), da installare su 58 treni ferroviari passeggeri che venivano commissionati alla predetta dal vettore britannico Pt_1 nell'ambito di un progetto governativo di ammodernamento della flotta di CP_4 materiale rotabile”?
2)”Vero che il rapporto contrattuale tra e era regolato dalle specifiche tecniche CP_1 Pt_1
BU_2550516 (si rammostri al teste il doc. 42), dalle specifiche tecniche BZ_2147434 (si rammostri al teste il doc. 42), dalle specifiche tecniche BZ_2147434 DE-IT (si rammostri al teste il doc. 44), dagli ordini 09.07.2018,28.08.2018 e 31.09.2018 (si rammostrino al teste i Pt_1 docc. 45,46,47 e 48) e dalle specifiche commerciali sub doc. 49”? 3)”Vero che i sedili oggetto di contratto di cui ai capitoli che precedono venivano consegnati a tra il mese di novembre 2017 e il mese di agosto 2019?” Pt_1
4)”Vero che commissionava alla società in prosieguo solo la CP_1 Controparte_5 CP_5 progettazione e la realizzazione delle prese elettriche da installare sui propri sedili con modalità
“Plug in?” 5)”Vero che il rapporto negoziale tra e era regolato dalle specifiche tecniche CP_1 CP_5
17019-01 (si rammostri al teste il doc. 50), dalle specifiche tecniche 111379 (si rammostri al teste il doc. 51), dall'offerta 26.07.2017 (si rammostri al teste il doc. 52, dalle prescrizioni di CP_5 esecuzione prove tipo (si rammostri al testeil doc. 53) e dalle specifiche tecniche 17019-01-R00
(si rammostri al teste il doc. 54)?” CP_ 6)”Vero che i sedili prodotti da venivano inizialmente stoccati nei magazzini in Pt_1
e in Polonia, dove rimanevano custoditi in attesa dell'installazione sulle carrozze Pt_1 ferroviarie?” 7)”Vero che dal mese di luglio 2019 al mese di luglio 2020 il vettore britannico CP_4 metteva in esercizio i vagoni ferroviari sui quali erano stati montati i sedili forniti da a CP_1
(si rammostrino al teste i docc. 18A e 18B)?” Pt_1
pagina 2 di 11 8)”Vero che i documenti di cui al capitolo che precede indicano le singole forniture di sedili da a il treno e la carrozza sulla quale ogni singolo sedile è stato montato e la data di CP_1 Pt_1 messa in esercizio del treno?”
9)”Vero che il 9 aprile 2021 riceveva da una comunicazione (si rammostri al teste il CP_1 Pt_1 doc. 03) mediante la quale veniva segnalata la ricezione di reclami presnetati al vettore inglese da parte dei passeggeri, relativi a malfunzionamenti delle prese elettriche?”
10)”vero che i malfunzionamenti di cui al capitolo che precede avevano originato in alcuni casi anche delle scariche elettriche ai viaggiatori”?
11)”Vero che cheideva a di provvedere alla risoluzione del problema, atteso che il Pt_1 CP_1 vettore inglese Greate Anglia aveva dovuto provevdere alla siattivazione- come misura precauzionale di sicurezza- di tutte le prese elettriche sui treni che risultavano dotati del predetto modello di presa (si rammostri al teste il doc. 03)?”
12)”Vero che le prese elettriche di cui era stato segnalato il malfunzionamneto risultavano essere state installate su 10.742 sedili FISA, modello L4376, L-4377,ed L-4379 destinate a 4 diverse tipologie di allestimento ferroviario, per un totale di 58carrozze (si rammostri al teste il doc.
58)?”
13)”Vero che, a seguito di vari confronti tecnici tra le parti, proponeva a che CP_1 Pt_1 accettava- la sostituzione delle prese elettriche prodotte da con altri similari realizzate da CP_5 altra società-la Berker S.r.l.- che utilizzava alcuni particolari costruttivi diversi?” CP_
14)”Vero che, apartire dal mese di luglio 2012 intraprendeva una campagna di ritiro delle prese elettriche prodotte dalla ” CP_5
15)”Vero che tra il mese di luglio 2021 e settembre 2021 : (i) acquistava le nuove prese CP_1 dalla società Berker (si rammostri al teste il doc.14A) (ii) spediva a a mezzo corriere- tra Pt_1 luglio 2021 e marzo 2022-le nuove prese (si rammostri al teste il doc. 14B) (iii) incaricava la ditta I- Foam Ltd con sede a Corby (UK) di provvedere alla sostituzione delle prese in loco (si rammostri al teste il doc. 14C)?”
16)”Vero che l'attività di sostituzione si concretava nei seguenti passaggi (si rammostri al teste il doc. 05):rimozione dei moduli prese dall'alloggiamento nella scocca del gruppo sedile (di diverse forme a seconda del modello), scollegamento elettrico del modulo prese difettoso, CP_5 collegamento elettrico del modulo prese Berker,rimontaggio del modulo prese nell'alloggiamneto dei sedili;
verifica e controllo di corretto funzionamneto con appositi strumenti?”.
17)”Vero che complessivamente venivano sostituite 9.600 prese elettriche (si rammostri al teste il doc. 14C) sulle 10.742 complessivamente installate (si rammostri al teste il doc.04)?”
18) “Vero che l'operazione di ritiro di cui ai capitoli che precedono comportava a carico di CP_1
i seguenti costi:a) acquisto prese Berker per € 28.512,00 (si rammostri al teste il doc. 11, fatture di acquisto); b) trasporto prese in UK tramite corriere per € 1.554,98 (si rammostri al teste il doc.
12, fatture di trasporto); c) corrispettivo società I-Foam per la sostituzione prese per € 295.083,06
(si rammostri al teste il doc. 13, fatture emesse da I-Foam), “vero che gli esborsi complessivamente sopportati da ammontano a complessivi euro 325.150,04 (si CP_1 rammostrino al teste i docc.14A,14B e 14C?”.
pagina 3 di 11 19) Vero che e ST concordemente definivano una penale contrattuale a carico di CP_1 CP_1 nella misura di euro 190.000,00 (si rammostri al teste il doc. 06)?”
20)Vero che - in un report dd. 14 gennaio 2021 (si rammostri al teste il doc. 07)- Pt_1 evidenziava come nel mese di dicembre 2020 fosse stato segnalato un caso di “eletric shock” subito da un passeggero a bordo di un treno dotato di una presa montata CP_4 CP_5 su sedile FISA (modello 755413)?”
21)”Vero che, a seguito di tale evento, decideva di disattivare tutte le prese montate sia Pt_1 sul predetto modello di sedile che sul modello 755411 (dotato anch'esso della medesima presa e di intraprendere un'investigazione tecnica mediante l'uso di un tester multifunzione?” CP_5
22)”Vero che mediante i test di cui al capitolo precedente veniva acceratto, nel 10% delle prese elettriche testate, un mancato o insufficiente contatto del pin di messa a terra (presa tipo UK)?”
23)”Vero che nel report dd. 13 aprile 2021, evidenziava che la divaricazione a riposo dei Pt_1 contatti a forchetta dei pin di terra risultava superiore alla misura di 4 mm, pari al limite riscontrabile nelle prese domestiche UK ( si rammostri al teste il doc. 08)?”
24)”Vero che rilevava inoltre come la presa messa a confronto con altre similari, Pt_1 CP_5 differiva per i seguenti aspetti: materiali dei connettori meno consistenti e minor resistenza alla tensione, tipo di connessione del pin flottante con fondo aperto anzichè fisse con fondo chiuso,tipologia costruttiva della maschera frontale (con la presa assemblata clip in plastica sul frontalino) che non ostacolava efficaciemente eventuali tensioni del cavo o dell'adattatore inserito, soprattutto in direzione laterale?”
25)”Vero che, dopo avere ricevuto il primo report dalla nel mese di febbraio 2021 Pt_1 CP_1 decideva di effettuare le verifiche tecniche in proprio sulle prese elettriche al fine di CP_5 accertare l'esistenza di eventuali carenze progettuali e/o costruttive delle prese elettriche
” CP_5
26)”Vero che sulla base delle informazioni ricevute da e senza avere potuto esaminare Pt_1 direttamente le prese elettriche, opponeva a che solamente un'azione volontaria di CP_1 Pt_1 manomissione, da parte dell'utente finale, poteva determinare la rottura della presa elettrica ed eventuali rischi per la sicurezza (si rammostri al teste il )?” Tes_1
27)”Vero che , dopo avere esaminato le prese elettriche, le soluzioni costruttive ed i CP_1 materiali delle prese e Berker, confermava i rilievi già sollevati da stadler”? CP_5
28)”Vero che redigeva il report dd. 15 aprile 2021 (si rammostri al teste il doc.10)”? CP_1 Contr
29)”Vero che il committente sui cui vagoni erano stati montati i sedili FISA dotati delle prese elettrice presentava un reclamo analogo a quello di ” CP_5 Pt_1
30)”Vero che il documento che le si rammostra (si rammostri al teste il doc. 55) riporta l'elenco delle fatture e dei DDT relativi alla fornitura dis edili FISA a ” Pt_1
Si indicano come testi su tutti i capitoli:
c/o FISA in Osoppo (UD) Via G. De Simon 6 z.i. Rivoli, settore Testimone_2 Tes_3 responsabilità qualità di c/o in Osoppo (UD) via G. De Simon 6, Z.i. Rivoli, CP_1 CP_1 [...]
settore responsabilità qualità di c/o in Osoppo via G. De Simon 6 z.i. Rivoli. Tes_4 CP_1 CP_1
pagina 4 di 11 ribadisce infine l'eccezione di nullità della CTU per i motivi esposti nelle note di CP_1 trattazione dd. 22.01.2025, non avendo il CTU risposto alle osservazioni del CTP di parte attrice e chiede che il Voglia disporne la totale rinnovazione della CTU, instando per il Per_1 conferimento dell'incarico ad altro consulente.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria,
IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiararsi l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prima dell'instaurazione del giudizio.
NEL MERITO: respingere la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'assunzione delle prove dedotte da parte attrice per i motivi di cui alla memoria 171 ter n. 3 c.p.c. e al rinnovo della CTU e, ove ritenuto, si insta:
A) per l'ammissione della prova per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2
c.p.c.che si riportano:
1) Vero che al momento della stipulazione della polizza con HDI Globale SE, il broker ha sottoposto a il questionario che si rammostra, che l'ha compilato e sottoscritto in data CP_1
2.12.2008 (doc. 4)
2) Vero che il sinistro n. 9/2011 del 16.10.2010 veniva ritenuto non coperto dalla polizza in quanto la garanzia “ritiro prodotto” della polizza n. 110-01585881-14003 (per cui causa) avrebbe coperto solo le spese di trasporto che erano sotto franchigia e non le spese di riparazione del prodotto difettoso e di montaggio del componente aggiuntivo (doc. 8-9).
3) Vero che in relazione al sinistro n. 9/2011, si determinava a formulare CP_3 un'offerta a per ragioni commerciali e in via di transazione (doc. 19B ctp). CP_1 Contr
4) Vero che in data 6.7.2021 il broker comunicava a che la Per_2 CP_3 produzione di riguardava “sedili per treni in cui sono integrate all'interno della scocca CP_1 portante prese USB e prese di corrente (per alimentare PC, cellulari e similari)” (doc. 5).
5) Vero che in data 20.10.2022 ha affidato la gestione della polizza al broker Assiteca CP_1
s.p.a. e che la polizza è stata disdettata a far data dal 31.12.2022 (doc. 12).
Indicando a teste: sui capp. 1,2,3: o altro incaricato di Mansutti Testimone_5 CP_7
Brokers c/o sede, Udine, eventualmente da escutersi a mezzo testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. o prova delegata al Tribunale di Udine;
c/o , Milano;
sui Testimone_6 CP_3 capp. 4-5: e c/o , Milano. Testimone_6 Testimone_7 CP_3
B) per l'esibizione da parte di ex art. 210 c.p.c. della polizza attualmente in essere avente CP_1 ad oggetto la copertura RCP e tutte le coperture prodotti accessorie.
C) per la traduzione dei documenti in lingua tedesca, segnatamente quelli sub 45-48 (se di identico contenuto anche solo di uno), eventualmente disponendo all'uopo CTU.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa e della fase di mediazione, nonché delle spese della CTU. Spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
L'eccezione di improcedibilità reiterata da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni è, probabilmente, conseguenza di un mancato aggiornamento delle stesse, dal momento che in corso di causa è stato depositato da parte attrice verbale negativo di mediazione.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 266.638,04, oltre interessi legali, vantato da parte attrice nei confronti della compagnia convenuta a titolo di indennizzo assicurativo, in forza della polizza a copertura anche della responsabilità civile da prodotti n. 110.01585881.14003 (v. doc. 20 att.) e in particolare delle spese per il ritiro dei prodotti difettosi (sezione D.3). In via subordinata, la domanda è stata limitata all'importo di euro 135.985,38.
L'appendice n. 10 alla polizza (v. doc. 21 att., pag. 47) prevede in particolare per la garanzia ritiro prodotti prevede un massimale di euro 300.000,00 per sinistro e per anno, con uno scoperto del
10% e una franchigia di euro 30.000,00 per sinistro.
La somma richiesta da parte attrice è al netto della franchigia.
2. Sinistro
I fatti principali di causa sono pacifici.
In esecuzione di un contratto di appalto, parte attrice tra il novembre 2017 e l'agosto 2019 ha consegnato a circa 10.900 sedili da installare su treni del vettore Parte_1
britannico ; i sedili comprendevano anche le prese elettriche. CP_4
In data 9/4/2021 (v. doc. 3 att.), ha informato l'attrice di alcuni malfunzionamenti Pt_1
delle prese, che in un caso hanno provocato ad un passeggero uno shock elettrico. In effetti, i test realizzati dall'attrice hanno consentito di accertare un diffuso malfunzionamento in circa il 10% delle prese, causato da un mancato o insufficiente contatto del pin di messa a terra. Su richiesta di
, pertanto, parte attrice ha intrapreso dal luglio 2021 una campagna di ritiro delle prese Pt_1 elettriche difettose, sostituendone 9.600. L'operazione ha comportato l'acquisto di nuove prese, la loro spedizione in UK a mezzo corriere, con una spesa di euro 1.554,98 (v. doc. 12 att.), nonché l'incarico alla società I-FOAM LTD, con sede a Corby (UK) per la sostituzione delle pagina 6 di 11 prese in loco, con un costo di euro 295.083,06 (v. doc. 13 att.).
Il sinistro è stato denunciato all'assicuratore in data 13/4/2021 (v. doc. 10 bis att.) e parte attrice ha vanamente chiesto l'indennizzo in base alla sezione D.3 della polizza, punti 1.1 e 1.2.
3. Polizza
Parte convenuta ha eccepito la non operatività della garanzia, perché il rischio considerato in polizza è quella relativo alla “produzione di sedili autoferroviari”, senza riferimento alle prese elettriche. La difesa non è condivisibile perché al giorno d'oggi la presa elettrica per la ricarica di cellulari o p.c. portatili è un elemento comunemente inglobato nel sedile ferroviario e quindi una interpretazione secondo buona fede del contratto impone di non considerare la fornitura di tale accessorio quale un aggravamento non previsto del rischio per l'assicuratore.
Anche il fatto che abbia segnalato il malfunzionamento come collegato ad un Pt_1
inserimento improprio della spina nella presa non rileva, dal momento che la sicurezza dei dispositivi messi a disposizione dell'utente deve contemplare anche la possibilità di un loro utilizzo non corretto. Inoltre, a norma della sezione D.3, punto 1,1, la copertura per il ritiro dei prodotti opera quando esso è effettuato “b) per evitare un danno a persone o cose indennizzabili a termini di polizza” e tale ipotesi è proprio quella che ricorre nella fattispecie.
Per quanto qui rileva, il testo della clausola D.3 è il seguente:
pagina 7 di 11 4. Indennizzo
Per quanto riguarda la disciplina della copertura assicurativa rispetto al tempo, si rileva che la ratio della clausola n. 4 è quella di limitare la garanzia in relazione alla vetustà del prodotto, circostanza sulla quale risulta ininfluente il soggetto a cui sia stata effettuata la consegna, sia esso un intermediario per conto del destinatario finale o direttamente quest'ultimo. Pertanto, è ininfluente il fatto, evidenziato da parte attrice, che in primo tempo le prese siano state consegnate ad un intermediario, che le ha poi trasferite al committente. Poiché la campagna di richiamo è iniziata nel luglio 2021, l'indagine tramite c.t.u. sui costi indennizzabili è stata limitata alle consegne posteriori al luglio 2019, attestate dai DDT prodotti da parte attrice dal doc. n. 451 in avanti. Il c.t.u. ha accertato che si tratta del 31% di tutte le prese sostituite.
Il punto 1.2.2 della clausola D.3 prevede la copertura per le spese di trasporto del prodotto difettoso dall'utilizzatore all'assicurato, o a suoi incaricati, per accertare il difetto, distruggere o cambiare il prodotto. Per quanto riguarda il trasporto vero e proprio delle prese difettose, parte attrice non ha né allegato, né documentato i relativi costi. Nel caso di specie, ovviamente non sono stati resi gli interi vagoni ferroviari, ma solo le prese elettriche, previo loro necessario smontaggio. Pertanto, in base ad una interpretazione ragionevole e secondo buona fede della clausola 1.2.2, sono indennizzabili i costi di smontaggio delle prese difettose, in quanto necessariamente prodromici alla loro spedizione all'assicurato. Sul punto, il c.t.u. ha operato in modo molto preciso e puntuale, valutando in primo luogo, condivisibilmente, che si trattava di un'operazione semplice, eseguibile da un operaio non specializzato, con remunerazione di euro
20,80/ora in base al pertinente CCNL. Ha, quindi, verificato il n. di viti da togliere, pari a 10 per i sedili di prima classe e 17 per quelli di seconda, ed ha calcolato il tempo per l'esecuzione completa dell'operazione di smontaggio, che comprende anche il distacco della presa dal pannello e l'isolamento dei fili elettrici, stimando un tempo medio di 9,4 minuti per presa, considerata anche una maggiorazione del 20% per imprevisti e tempi morti. Applicando la retribuzione oraria indicata per il totale delle ore necessarie (1504) si ottiene per tutte le 9600 prese smontate un costo di euro 31.283,20; di questo importo è indennizzabile solo il 31%, per la pagina 8 di 11 ragione già sopra esposta, pari ad euro 9.697,80.
Il costo per la spedizione in Inghilterra delle prese nuove, di marca Berker, rientra nell'ipotesi di cui al punto 1.2.3. Il relativo importo di euro 1.554,98 (v. doc. 12 att.) è anch'esso indennizzabile nella misura del 31%, in applicazione della clausola n. 4, e quindi limitatamente all'importo di euro 482,04.
Al di là del trasporto, la polizza non prevede altri costi di sostituzione indennizzabili;
in particolare non è indennizzabile né la spesa per l'acquisto del nuovo prodotto, né il suo montaggio sui sedili. Tra l'altro, è la stessa polizza che al punto 2 (v. sopra) esclude espressamente la copertura di altri costi per l'operazione di sostituzione.
Per quanto riguarda la manodopera, la clausola 1.2.4 prevede la copertura per le spese di viaggio dei dipendenti dell'assicurato, o dei terzi incaricati, per recarsi presso il terzo per la verifica del difetto e la sua distruzione o sostituzione del prodotto, ma solo quando esse non superino i costi per il richiamo dei prodotti difettosi. Nel caso concreto la società attrice non ha disposto la trasferta in Inghilterra di suoi dipendenti o di terzi, ma ha incaricato una società locale per le operazioni di sostituzione. Anche in questo caso, quindi, è necessaria una interpretazione secondo buona fede e nel rispetto del principio di conservazione ex art. 1367 c.c. della clausola 1.2.4.
Pertanto, è stato chiesto al c.t.u. di stimare quale sarebbe stato il costo in caso di trasferta sul posto del personale di parte attrice (viaggio, vitto e alloggio), in numero adeguato per le operazioni di sostituzione delle prese difettose, nonché, separatamente, il costo per eventuali ore di lavoro straordinario ritenute necessarie, ipotesi questa contemplata dal punto 1.2.7. Anche per tale quesito il c.t.u. ha operato con precisione e sulla base di dati oggettivi;
ha escluso la necessità del ricorso ad ore straordinarie ed ha considerato necessaria una squadra di quattro operai, per 228 giorni/uomo, con un costo complessivo di euro 25.179,20, sempre con riferimento al 31% delle prese sostituite.
Tale importo è notevolmente superiore al costo per il richiamo dei prodotti, già sopra quantificato in euro 9.697,80, e pertanto non è indennizzabile, a norma della clausola 1.2.4.
In definitiva, quindi, i costi sopportati da parte attrice e indennizzabili in base alla polizza azionata ammontano ad euro 9.697,80 per spese di ritiro e ad euro 482,04 per spese di trasporto del prodotto sostituito, per un totale di euro 10.179,84. Poiché tale importo è inferiore alla franchigia contrattuale di euro 30.000, la domanda di parte attrice non può essere accolta.
In relazione alla motivazione adottata, le prove richieste dalle parti sono ininfluenti.
pagina 9 di 11 Parte attrice ha criticato la c.t.u., contestando in primo luogo il tempo stimato per lo smontaggio di ogni presa. Al riguardo si osserva che un tempo di 9,4 minuti appare più che congruo per l'operazione in questione, la cui semplicità è stata ben descritta dal c.t.u. Il fatto poi che i vagoni ferroviari dovessero essere disponibili per l'operazione è ovvio, ma non incide sul tempo lavoro, oltre al fatto che nulla di specifico è stato allegato e documentato in ordine ad eventuali attese che abbiano allungato i tempi di lavorazione. Si ricorda, inoltre, che il c.t.u. ha operato una maggiorazione della tempistica del 20%, che in difetto di prova contraria è idonea a coprire quanto dedotto da parte attrice. Ha inoltre censurato il fatto che il c.t.u. non abbia considerato anche l'indennità di trasferta, che è una voce di costo ulteriore rispetto a vitto e alloggio, concessa al lavoratore a titolo di rimborso per il tempo trascorso per conto dell'azienda lontano dal luogo abituale di lavoro e dalla propria abitazione. In proposito si osserva in primo luogo che il punto 1.2.4 della sezione D.3 fa riferimento solo alle spese di viaggio, nelle quali non può rientrare l'indennità di trasferta. Inoltre, la rilevazione di tale ulteriore voce di costo avrebbe aumentato ancora di più la spesa per la voce “viaggio dei dipendenti” e ciò avrebbe confermato l'esclusione del relativo indennizzo, dal momento che la citata clausola 1.2.4 lo prevede solo se non superiore alle spese di richiamo dei prodotti.
Parte attrice ha anche eccepito la nullità della c.t.u., perché il perito non ha adeguatamente risposto alle osservazioni del proprio c.t.p. ed ha utilizzato una memoria del c.t.p. avversario.
L'eccezione è infondata, perché nel caso di specie non si è verificata alcuna violazione del contraddittorio. Il c.t.u. ha assegnato ad entrambe le parti un termine per presentare una memoria tecnica e il fatto che solo il c.t.p. di parte convenuta ne abbia usufruito non comporta alcun vizio.
Per quanto riguarda le osservazioni formulate dopo la trasmissione della bozza di c.t.u., si osserva che proprio esse sono la dimostrazione di un valido contraddittorio tecnico;
il fatto che il c.t.u. abbia poi ugualmente confermato la sua relazione attiene al merito e non alla procedura seguita.
Inoltre, dette osservazioni sono state reiterate nel corso del giudizio, e qui esaminate e disattese, e in tal modo alla parte è stato assicurato anche un adeguato contraddittorio giuridico.
5. Spese
Le spese, comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014 e succ. mod.
pagina 10 di 11
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
3) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte attrice.
Milano, 17 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 11 di 11