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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato ai sensi del terzo comma art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1145/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1
Rispoli ATTORE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Armando Bello
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 12/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 esponeva di essere stato proprietario dell'imbarcazione da diporto di sua proprietà denominata ati natante EX 16 GE 1007 D CP_2
- modello GOBBI 30.5 SPORT, che teneva in rimessaggio in un terreno recintato in Cava de' Tirreni, in via Starza, 12, allorchè la notte tra il 26 ed il 27 aprile 2017, l'imbarcazione andava totalmente distrutta a causa di un incendio. Allegava che sul posto intervenivano nell'immediatezza sia i Vigili del Fuoco che la Polizia di Stato ma che l'ipotesi di reato si concludeva con un'archiviazione. Deduceva che l'imbarcazione era assicurata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 anche per l'incendio con la poi Controparte_3 divenuta con polizza n. Controparte_1
0000048997 e che il sinistro fu tempestivamente denunciato all'Assicurazione con lettera del 30/4/2017, a seguito della quale fu aperta la pratica assicurativa, con perizia del fiduciario assicurativo svolta nel giugno 2017. Non avendo avuto esito le richieste stragiudiziali al pagamento dell'indennizzo, espletata la negoziazione assistita senza esito positivo, l'attore chiedeva al giudice di condannare l al Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di euro 30.000,00 pari al valore che aveva l'imbarcazione all'epoca dell'incendio. Costituitasi in giudizio, l' chiedeva Controparte_1 il rigetto della domanda, deducendo che legittimato passivo del giudizio doveva intendersi il terzo obbligato a custodire l'imbarcazione, in virtù del diverso rapporto contrattuale avente ad oggetto il rimessaggio e non la convenuta compagnia la quale, nel caso di specie, non era tenuta all'indennizzo. Aggiungeva che l'art
14 lett b), delle condizioni generali di assicurazione prevedeva che
“ sono, in ogni caso esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da - colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque altra persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo”.
Rilevava altresì che la lettera c) del medesimo articolo, escludeva l'operatività dell'assicurazione in caso di insufficienza di misure e/o di sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea, sia stagionale, in acqua o a terra. Orbene, evidenziava che l'imbarcazione non era stata tenuta con misure di sicurezza adeguate alla preservazione della stessa ed in ogni caso, tali da scongiurare eventi quali quelli denunciati. Infine, in caso di accoglimento della domanda, rilevava che il valore dell'imbarcazione al momento del sinistro era sensibilmente inferiore da quello indicato in domanda e ad esso andava applicata la franchigia del 20% come da contratto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 Assunta la prova testimoniale, espletata ctu, precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha confermato i fatti costitutivi della domanda, escludendo circostanze particolari che potessero rendere inoperativa la copertura assicurativa per l'incendio.
Il fatto che l'imbarcazione fosse posizionata su un terreno incolto, riparata da un semplice telo, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali, non integra una colpa grave nella custodia da parte del proprietario del natante, essendo queste le normali ed ordinarie condizioni in cui si tiene in rimessaggio un'imbarcazione di non rilevante valore. Il terreno era peraltro recintato e lo stesso ctu non ha concluso in modo certo sulle possibili cause dell'incendio, sebbene non abbia escluso l'ipotesi di un incendio doloso.
Sul quantum dell'indennizzo dovuto, il ctu ing. tenuto conto Per_1 del valore commerciale del natante al momento del sinistro, lo ha quantificato in euro 16.400,00. Tale valutazione appare congrua e condivisibile, per cui applicata una franchigia e scoperto del 20% spetta all'attore un indennizzo di euro 13.120,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, secondo i criteri statuiti da Cass. S.U. 1712/1995.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 13.120,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, secondo i criteri statuiti da Cass.
S.U. 1712/1995.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 12/06/2025
Il Giudice - dott. Andrea Loffredo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato ai sensi del terzo comma art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1145/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1
Rispoli ATTORE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Armando Bello
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 12/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 esponeva di essere stato proprietario dell'imbarcazione da diporto di sua proprietà denominata ati natante EX 16 GE 1007 D CP_2
- modello GOBBI 30.5 SPORT, che teneva in rimessaggio in un terreno recintato in Cava de' Tirreni, in via Starza, 12, allorchè la notte tra il 26 ed il 27 aprile 2017, l'imbarcazione andava totalmente distrutta a causa di un incendio. Allegava che sul posto intervenivano nell'immediatezza sia i Vigili del Fuoco che la Polizia di Stato ma che l'ipotesi di reato si concludeva con un'archiviazione. Deduceva che l'imbarcazione era assicurata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 anche per l'incendio con la poi Controparte_3 divenuta con polizza n. Controparte_1
0000048997 e che il sinistro fu tempestivamente denunciato all'Assicurazione con lettera del 30/4/2017, a seguito della quale fu aperta la pratica assicurativa, con perizia del fiduciario assicurativo svolta nel giugno 2017. Non avendo avuto esito le richieste stragiudiziali al pagamento dell'indennizzo, espletata la negoziazione assistita senza esito positivo, l'attore chiedeva al giudice di condannare l al Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di euro 30.000,00 pari al valore che aveva l'imbarcazione all'epoca dell'incendio. Costituitasi in giudizio, l' chiedeva Controparte_1 il rigetto della domanda, deducendo che legittimato passivo del giudizio doveva intendersi il terzo obbligato a custodire l'imbarcazione, in virtù del diverso rapporto contrattuale avente ad oggetto il rimessaggio e non la convenuta compagnia la quale, nel caso di specie, non era tenuta all'indennizzo. Aggiungeva che l'art
14 lett b), delle condizioni generali di assicurazione prevedeva che
“ sono, in ogni caso esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da - colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque altra persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo”.
Rilevava altresì che la lettera c) del medesimo articolo, escludeva l'operatività dell'assicurazione in caso di insufficienza di misure e/o di sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea, sia stagionale, in acqua o a terra. Orbene, evidenziava che l'imbarcazione non era stata tenuta con misure di sicurezza adeguate alla preservazione della stessa ed in ogni caso, tali da scongiurare eventi quali quelli denunciati. Infine, in caso di accoglimento della domanda, rilevava che il valore dell'imbarcazione al momento del sinistro era sensibilmente inferiore da quello indicato in domanda e ad esso andava applicata la franchigia del 20% come da contratto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 Assunta la prova testimoniale, espletata ctu, precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha confermato i fatti costitutivi della domanda, escludendo circostanze particolari che potessero rendere inoperativa la copertura assicurativa per l'incendio.
Il fatto che l'imbarcazione fosse posizionata su un terreno incolto, riparata da un semplice telo, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali, non integra una colpa grave nella custodia da parte del proprietario del natante, essendo queste le normali ed ordinarie condizioni in cui si tiene in rimessaggio un'imbarcazione di non rilevante valore. Il terreno era peraltro recintato e lo stesso ctu non ha concluso in modo certo sulle possibili cause dell'incendio, sebbene non abbia escluso l'ipotesi di un incendio doloso.
Sul quantum dell'indennizzo dovuto, il ctu ing. tenuto conto Per_1 del valore commerciale del natante al momento del sinistro, lo ha quantificato in euro 16.400,00. Tale valutazione appare congrua e condivisibile, per cui applicata una franchigia e scoperto del 20% spetta all'attore un indennizzo di euro 13.120,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, secondo i criteri statuiti da Cass. S.U. 1712/1995.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 13.120,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, secondo i criteri statuiti da Cass.
S.U. 1712/1995.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 12/06/2025
Il Giudice - dott. Andrea Loffredo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4