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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 13458/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13458/2023 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Cantile Antonio Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha convenuto in giudizio l' domandando il riconoscimento della CP_1
prestazione dell'assegno unico integrativo sul reddito di cittadinanza a decorrere dal mese di ottobre 2022.
A sostegno del ricorso, la ricorrente osserva che in data 20.09.2022 il figlio Persona_1
è divenuto maggiorenne e a decorrere dal mese di ottobre 2022 ella non ha più
[...]
ricevuto l'integrazione prevista a titolo di assegno unico universale per entrambi i figli, nonostante il figlio maggiorenne frequentasse ancora regolarmente le lezioni scolastiche, asserendo di avere i requisiti di legge per ottenere il beneficio richiesto.
Si è costituito in giudizio l il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, occorre rilevare che l'art. 1 del D. Lgs. 29.12.2021 n. 230 prevede che:
“1. A decorrere dal 1°marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si
2 considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.
L'art. 2, rubricato “Beneficiari”, prevede che: “1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
((c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.)) ((3)) 2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5. …”.
Riguardo ai “Requisiti soggettivi del richiedente” l'art. 3, prevede che: “1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in
3 Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.”
Il successivo art. 6 prevede che le: “Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio”, stabilendo che “1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all' ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, CP_1
secondo le modalità indicate dall sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla CP_1
pubblicazione del presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l' provvede al riconoscimento CP_1
dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all' ovvero presso gli istituti di patronato di cui CP_1
alla legge 30 marzo 2001, n. 6152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
4. L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in CP_1
pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
6. L'erogazione avviene mediante accredito su (omissis) ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. 7.
4 Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente”.
Ebbene, facendo applicazione della suddetta normativa al caso di specie, è necessario rilevare che l' non ha mai contestato la debenza nel merito della prestazione, ma ha CP_1
eccepito che la stessa era stata quantificata in modo differente con una maggiorazione sulla rata del reddito di cittadinanza corrisposto. Tuttavia, come emerge dalla documentazione in atti ed allegato dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 11.2.2025, nelle more del giudizio l' ha corrisposto il pagamento della prestazione per i mesi di CP_1
Ottobre e Novembre 2022; Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto
2023, riconoscendone la sussistenza dei presupposti.
Pertanto, deve essere dichiarata la parziale cessata del contendere.
Per quanto concerne le mensilità di Dicembre 2022; Gennaio, Settembre, Ottobre 2023,
Novembre 2023, avendo riconosciuto la sussistenza dei presupposti ed in mancanza dell'allegazione di ragioni ostative, l' deve essere condannato al relativo pagamento, CP_1
oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo.
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese di lite si compensano per la metà in ragione della parziale cessata materia del contendere mentre per la residua frazione esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
5
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere in relazione ai mesi di Ottobre
e Novembre 2022; Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2023;
b) Accoglie nel resto il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore CP_1
della ricorrente dell'assegno unico universale sul reddito di cittadinanza per i mesi di
Dicembre 2022; Gennaio, Settembre, Ottobre e Novembre 2023, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo;
c) Condanna l' al pagamento della metà delle spese del giudizio in favore della CP_1
parte ricorrente che si liquidano in tale misura ridotta in euro 932,50, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
d) Compensa tra le parti la residua metà.
Aversa, 21.10.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13458/2023 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Cantile Antonio Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha convenuto in giudizio l' domandando il riconoscimento della CP_1
prestazione dell'assegno unico integrativo sul reddito di cittadinanza a decorrere dal mese di ottobre 2022.
A sostegno del ricorso, la ricorrente osserva che in data 20.09.2022 il figlio Persona_1
è divenuto maggiorenne e a decorrere dal mese di ottobre 2022 ella non ha più
[...]
ricevuto l'integrazione prevista a titolo di assegno unico universale per entrambi i figli, nonostante il figlio maggiorenne frequentasse ancora regolarmente le lezioni scolastiche, asserendo di avere i requisiti di legge per ottenere il beneficio richiesto.
Si è costituito in giudizio l il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, occorre rilevare che l'art. 1 del D. Lgs. 29.12.2021 n. 230 prevede che:
“1. A decorrere dal 1°marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si
2 considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.
L'art. 2, rubricato “Beneficiari”, prevede che: “1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
((c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.)) ((3)) 2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5. …”.
Riguardo ai “Requisiti soggettivi del richiedente” l'art. 3, prevede che: “1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in
3 Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.”
Il successivo art. 6 prevede che le: “Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio”, stabilendo che “1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all' ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, CP_1
secondo le modalità indicate dall sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla CP_1
pubblicazione del presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l' provvede al riconoscimento CP_1
dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all' ovvero presso gli istituti di patronato di cui CP_1
alla legge 30 marzo 2001, n. 6152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
4. L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in CP_1
pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
6. L'erogazione avviene mediante accredito su (omissis) ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. 7.
4 Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente”.
Ebbene, facendo applicazione della suddetta normativa al caso di specie, è necessario rilevare che l' non ha mai contestato la debenza nel merito della prestazione, ma ha CP_1
eccepito che la stessa era stata quantificata in modo differente con una maggiorazione sulla rata del reddito di cittadinanza corrisposto. Tuttavia, come emerge dalla documentazione in atti ed allegato dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 11.2.2025, nelle more del giudizio l' ha corrisposto il pagamento della prestazione per i mesi di CP_1
Ottobre e Novembre 2022; Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto
2023, riconoscendone la sussistenza dei presupposti.
Pertanto, deve essere dichiarata la parziale cessata del contendere.
Per quanto concerne le mensilità di Dicembre 2022; Gennaio, Settembre, Ottobre 2023,
Novembre 2023, avendo riconosciuto la sussistenza dei presupposti ed in mancanza dell'allegazione di ragioni ostative, l' deve essere condannato al relativo pagamento, CP_1
oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo.
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese di lite si compensano per la metà in ragione della parziale cessata materia del contendere mentre per la residua frazione esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
5
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere in relazione ai mesi di Ottobre
e Novembre 2022; Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2023;
b) Accoglie nel resto il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore CP_1
della ricorrente dell'assegno unico universale sul reddito di cittadinanza per i mesi di
Dicembre 2022; Gennaio, Settembre, Ottobre e Novembre 2023, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo;
c) Condanna l' al pagamento della metà delle spese del giudizio in favore della CP_1
parte ricorrente che si liquidano in tale misura ridotta in euro 932,50, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
d) Compensa tra le parti la residua metà.
Aversa, 21.10.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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