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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 139-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 24.12.2024 ai sensi dell'art. 256 comma 3 CCII dalla
[...]
cf diretto ad accertare la sussistenza di una società di fatto Parte_1 P.IVA_1 tra la società fallita e quale titolare dell'impresa individuale MEGAMENTE DI Parte_2
(C.F. ) con sede in Montecatini Terme (PT), Corso Parte_2 C.F._1
Matteotti 17, deceduto in Pieve di Nevole (PT) il 18.1.2024 e conseguentemente ad ottenere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della suddetta società di fatto irregolare;
che a sostegno del ricorso la curatela ha dedotto: (1) che la società fallita, costituita in data 5.2.2018 con la denominazione sociale è nata Controparte_1 come società pluripersonale ma è divenuta unipersonale con socio unico dal Parte_2
16.5.2019 ed ha assunto l'attuale denominazione in data 5.6.2020; (2) che la stessa ha Parte_1 sempre svolto in maniera prevalente l'attività di commercio di prodotti caseari;
(3) che aveva sede legale in
Prato e aveva due unità locali che si sono succedute nel tempo dapprima in Montecatini Terme viale Marconi
56 e poi in Montecatini Terme in Corso Matteotti 17; (4) che sin dalla sua costituzione la stessa è sempre stata amministrata da il quale era a sua volta titolare della ditta individuale Parte_2
pagina 1 di 9 costituita nel 2008, avente ad oggetto la stessa attività, Controparte_2
Pa svolgendo la propria attività negli stessi locali delle unità locali della suddetta e con domicilio fiscale Pa similare a quello della medesima;
(5) che il a, sin dalla costituzione della predetta società, Parte_2 sistematicamente prestato fideiussione a ciascun intermediario finanziario abbia dato credito alla società medesima;
(6) che dall'esame della documentazione della società in liquidazione giudiziale è emerso che la stessa abbia pagato al ltre euro 28.000,00 a titolo di acconto dividendi ed euro 51.600,00 a Parte_2 titolo di compenso amministratore, importi che di fatto non possono qualificarsi come tali posto che le decisioni dei soci avente ad oggetto la distribuzione di dividendi e l'attribuzione di compensi, hanno efficacia soltanto se preceduti da un atto sociale attributivo esplicito, dovendosi pertanto ritenere che la società abbia voluto distribuire al medesimo n utile;
(7) che, pertanto, vi sono tutti i requisiti per affermare Parte_2 la sussistenza di una società di fatto tra la società oggi in liquidazione giudiziale e la ditta individuale di
(8) che l'insolvenza della società di fatto è data da quella del socio già assoggettato Parte_2
a liquidazione giudiziale e dalla stima dell'azienda di proprietà dell'impresa individuale accertato in un valore negativo;
esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
rilevato che l'erede di non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della Parte_2 notificazione, eseguita mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII ed avendo il ricorrente eseguito notificazione anche nei confronti dell'erede stessa, titolare a sua volta di indirizzo pec;
rilevato che la tesi della curatela ricorrente sia quella di sostenere la sussistenza di una c.d. supersocietà di fatto tra la srl oggi in liquidazione e quale titolare della ditta individuale suindicata;
Parte_2 rilevato che con il CCII tale fattispecie concreta è stata prevista espressamente all'art. 256 comma 5 che va letto in combinato disposto con il comma precedente: “4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali. 5.
Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile.”; considerato che, come sostenuto a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, la prova della sussistenza di tale società deve essere fornita dimostrando la sussistenza dei seguenti requisiti: esercizio congiunto di un'attività economica, sussistenza di un fondo comune, effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, di un agire nell'interesse, ancorchè diversificato dei soci (cfr., ex multis, Cass. 4784/2023 in motivazione), vincolo di collaborazione in vista di detta attività;
pagina 2 di 9 che nel caso in esame risulta che la società di capitali, costituita nel 2018, quindi dieci anni dopo rispetto alla costituzione della ditta individuale, svolgesse la stessa attività di impresa di come emerge Parte_2 dal raffronto delle visure camerali in atti (si legge, infatti, nello stesso il medesimo oggetto sociale, con medesima classificazione ATECORI dell'attività e medesimo codice 46.17.02); che vi era comunanza tra i Pa diversi compartecipi dell'organizzazione aziendale a tal fine utilizzata, come i locali (sebbene, infatti, la avesse sede legale a Prato, aveva una unità locale a Montecatini Terme in viale Marconi 56 sino al luglio del
2020, indirizzo corrispondente alla sede legale della ditta individuale sino al luglio del 2020, con successiva Pa modifica dell'unità locale per la e della sede legale per la ditta individuale all'indirizzo sito in Montecatini
Terme, Corso Matteotti 17) e una forte somiglianza degli indirizzi pec delle medesime (per la srl
'megamentegroup@pec.it e per la ditta individuale megamente@pec.it); che, inoltre, dalla documentazione in atti è emerso che ha sistematicamente prestato Parte_2
Pa fideiussione a favore di ciascun istituto di credito che abbia concesso liquidità alla e che rilevanti componenti patrimoniali di provenienza societaria sono state versate a favore del medesimo;
Parte_2
Pa che, in particolare, è emerso che tutti i finanziamenti di cui ha beneficiato la erano assistiti da fideiussione rilasciata da (cfr. doc. 21-25 ricorrente) e che, del pari, ha ricevuto ingenti somme di Parte_2 provenienza societaria, tra cui euro 28.453,82 a titolo di acconto sui dividendi ed euro 51.600,00 a titolo di compenso amministratore;
che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità In ipotesi di fallimento dell'imprenditore che eserciti
l'attività d'impresa in forma apparentemente individuale, per la dichiarazione del fallimento in estensione, ex art. 147 comma
5 l.fall. della società di fatto occulta costituita tra il predetto e i suoi familiari, nonché del fallimento in ripercussione di questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili, ai sensi del comma 1 della norma anzidetta, è indispensabile la prova del rapporto sociale, ai fini della quale le fideiussioni e i finanziamenti in favore dell'imprenditore possono costituire indici rivelatori semprechè, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno del garante o finanziatore all'attività di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali.” (Cass.
Ordinanza 4385/2023); che se è pur vero che fosse l'amministratore unico della srl oggi in liquidazione giudiziale, Parte_2
è altrettanto vero che la distribuzione degli utili nell'ambito di una società di capitali deve avvenire previa delibera assembleare (art. 2433 c.c.) e che, allo stesso modo, il compenso dell'amministratore deve essere determinato in sede statutaria (art. 2389 c.c.) o mediante deliberazione dell'assemblea ordinaria (art. 2364
c.c.), delibere non sussistenti nel caso che ci occupa;
Pa ritenuto, pertanto, che alla luce delle considerazioni che precedono la e quale titolare Parte_2 della propria ditta individuale, hanno di fatto costituito due centri di imputazione, di cui uno dotato di autonomia patrimoniale perfetta, convergenti in unico scopo, avendo la ooperato nella Parte_1 precedente attività della ditta individuale, svolgendo di fatto entrambi un'attività comune conformemente pagina 3 di 9 agli interessi degli stessi partecipanti, al fine di trarne un vantaggio economico da dividersi e distribuire tra loro;
ritenuto, altresì, che la ripartizione dei dividendi e le somme date al apparentemente a titolo di Parte_2 compenso amministratore, in assenza di delibera assembleare sono circostanze che portano a sostenere che Pa non era la a decidere sull'assegnazione dei dividendi medesimi, ma piuttosto un soggetto irregolare, costituito appunto da una società in nome collettivo non iscritta al registro delle imprese;
ritenuto, quindi, che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della supersocietà di fatto e, in particolare, che:
- i crediti della ricorrente non risultano contestati;
- la supersocietà di fatto è certamente imprenditore commerciale;
- la stessa non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: la parte resistente, non costituendosi, non ha minimamente documentato detti requisiti e neppure ha allegato di esserne in possesso;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma
5, CCII;
accertato altresì il reale stato di insolvenza della supersocietà (cfr. Cass. ordinanza 36378/2023: “la dichiarazione di fallimento della c.d. supersocietà di fatto postula un autonomo accertamento sia dell'esistenza di detto ente occulto o di fatto, sia di un'insolvenza ad esso positivamente riferibile, indipendente da quella relativa al socio, se del caso, già dichiarato fallito. Nondimeno, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale o societario, risulti che la relativa impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (id est una c.d. supersocietà di fatto), i debiti assunti datale soggetto in relazione all'impresa che si palesa sostanzialmente sociale sono giuridicamente imputabili alla società occulta.”): nel caso in esame l'insolvenza sussiste sia tenuto conto del socio già in liquidazione giudiziale, di cui è già stata accertata l'insolvenza nonché dalla disamina dell'inventario dell'eredità relitta da (doc. 31-34 Parte_2 ricorrente) dalla quale emergono molteplicità passività del medesimo, dovute alle numerose garanzie e fideiussioni rilasciate presso istituti di credito, nonché dal valore del patrimonio netto della ditta individuale del medesimo stimato da perito estimatore nominato dal notaio rogante in negativo di euro – 61.515,23 (cfr.
Cass. ordinanza 36378/2023 in motivazione: “4.13. Ma se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto
(imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art. 147, comma 5°, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5 l.fall.).
4.14. Ed invero questa Corte ha recentemente ribadito (Cass. n. 1234 del 2019, in motiv.) il principio per cui, nell'ipotesi (come in esame) contemplata dall'art. 147, comma, 5°, l.fall., l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) ma in realtà pagina 4 di 9 fallito come socio di una società occulta, perché l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) già dichiarato fallito (conf., CasCass. n. 1106 del 1995, in motiv., la quale ha osservato come l'indicata conseguenza “deriva ineluttabilmente dai patti sociali della società occulta, che si concretano, fra l'altro,
(si fa, per attenersi alla specie, il caso dell'imprenditore individuale che agisce per conto di una società occulta) nell'autorizzare il suddetto imprenditore a non spendere il nome della suddetta società, agendo solo per suo conto” sicché, in deroga all'art. 1705
c.c., i soci assumono responsabilità personale ed illimitata, anche per gli atti compiuti dal socio che ha agito in proprio nome, ma per conto della società dagli stessi stipulata”: “la necessità di dare attuazione prioritaria al principio (che non può essere derogato nei confronti dei terzi: vedi art. 2291, secondo comma) della responsabilità personale illimitata, stabilito dall'art. 2291 primo comma, deroga all'esigenza della spendita del nome (art. 2266 c.c.); altrimenti, verrebbe posta in forse la stessa figura della società occulta, il che sarebbe contrario alla realtà delle relazioni commerciali, prima ancora che ai principi di legge”).”); ritenuto, pertanto, che la stessa supersocietà non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni: la srl, difatti, è già in liquidazione giudiziale e è deceduto non potendo di fatto apportare credito Parte_2 al fine di adempiere alle proprie obbligazioni;
osservato che ai sensi dell'art. 256, comma 1, CCII la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore il dottor Persona_1 ritenuto, infine, che alla luce del provvedimento assunto è venuto meno l'interesse del ricorrente alla statuizione circa la richiesta di sequestro conservativo;
P.Q.M.
Visti gli artt. 256, 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
ACCERTA che fra la società e ato a Monsummano Terme il Parte_1 Parte_2
10.11.1961, deceduto in Pieve a Nievole il 18.1.2024, (C.F. ) sussiste una società di C.F._1 fatto irregolare esercente attività commerciale;
DICHIARA
l'estensione della liquidazione giudiziale della società dichiarata con sentenza del Parte_1
Tribunale di Prato n. 67/2024 dell'11.7.2024 alla società di fatto esistente tra e Parte_1 [...] titolare della ditta individuale con sede in Parte_2 Controparte_2
Montecatini Terme, Corso Matteotti 17, (C.F. ) quale socio illimitatamente C.F._1 responsabile;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. ENRICO CAPANNA;
NOMINA
Curatore il dr. Persona_1 pagina 5 di 9 ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione. pagina 6 di 9 Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
ORDINA al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c. al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice Delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
• che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201
CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
• la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
pagina 7 di 9 • ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
• che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
• il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data dell'
8.5.2025 ore 12.30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo
200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo
230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
pagina 8 di 9 ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero
e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Prato, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 15/01/2025.
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
Il Giudice Relatore dott. Costanza Comunale
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 24.12.2024 ai sensi dell'art. 256 comma 3 CCII dalla
[...]
cf diretto ad accertare la sussistenza di una società di fatto Parte_1 P.IVA_1 tra la società fallita e quale titolare dell'impresa individuale MEGAMENTE DI Parte_2
(C.F. ) con sede in Montecatini Terme (PT), Corso Parte_2 C.F._1
Matteotti 17, deceduto in Pieve di Nevole (PT) il 18.1.2024 e conseguentemente ad ottenere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della suddetta società di fatto irregolare;
che a sostegno del ricorso la curatela ha dedotto: (1) che la società fallita, costituita in data 5.2.2018 con la denominazione sociale è nata Controparte_1 come società pluripersonale ma è divenuta unipersonale con socio unico dal Parte_2
16.5.2019 ed ha assunto l'attuale denominazione in data 5.6.2020; (2) che la stessa ha Parte_1 sempre svolto in maniera prevalente l'attività di commercio di prodotti caseari;
(3) che aveva sede legale in
Prato e aveva due unità locali che si sono succedute nel tempo dapprima in Montecatini Terme viale Marconi
56 e poi in Montecatini Terme in Corso Matteotti 17; (4) che sin dalla sua costituzione la stessa è sempre stata amministrata da il quale era a sua volta titolare della ditta individuale Parte_2
pagina 1 di 9 costituita nel 2008, avente ad oggetto la stessa attività, Controparte_2
Pa svolgendo la propria attività negli stessi locali delle unità locali della suddetta e con domicilio fiscale Pa similare a quello della medesima;
(5) che il a, sin dalla costituzione della predetta società, Parte_2 sistematicamente prestato fideiussione a ciascun intermediario finanziario abbia dato credito alla società medesima;
(6) che dall'esame della documentazione della società in liquidazione giudiziale è emerso che la stessa abbia pagato al ltre euro 28.000,00 a titolo di acconto dividendi ed euro 51.600,00 a Parte_2 titolo di compenso amministratore, importi che di fatto non possono qualificarsi come tali posto che le decisioni dei soci avente ad oggetto la distribuzione di dividendi e l'attribuzione di compensi, hanno efficacia soltanto se preceduti da un atto sociale attributivo esplicito, dovendosi pertanto ritenere che la società abbia voluto distribuire al medesimo n utile;
(7) che, pertanto, vi sono tutti i requisiti per affermare Parte_2 la sussistenza di una società di fatto tra la società oggi in liquidazione giudiziale e la ditta individuale di
(8) che l'insolvenza della società di fatto è data da quella del socio già assoggettato Parte_2
a liquidazione giudiziale e dalla stima dell'azienda di proprietà dell'impresa individuale accertato in un valore negativo;
esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
rilevato che l'erede di non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della Parte_2 notificazione, eseguita mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII ed avendo il ricorrente eseguito notificazione anche nei confronti dell'erede stessa, titolare a sua volta di indirizzo pec;
rilevato che la tesi della curatela ricorrente sia quella di sostenere la sussistenza di una c.d. supersocietà di fatto tra la srl oggi in liquidazione e quale titolare della ditta individuale suindicata;
Parte_2 rilevato che con il CCII tale fattispecie concreta è stata prevista espressamente all'art. 256 comma 5 che va letto in combinato disposto con il comma precedente: “4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali. 5.
Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile.”; considerato che, come sostenuto a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, la prova della sussistenza di tale società deve essere fornita dimostrando la sussistenza dei seguenti requisiti: esercizio congiunto di un'attività economica, sussistenza di un fondo comune, effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, di un agire nell'interesse, ancorchè diversificato dei soci (cfr., ex multis, Cass. 4784/2023 in motivazione), vincolo di collaborazione in vista di detta attività;
pagina 2 di 9 che nel caso in esame risulta che la società di capitali, costituita nel 2018, quindi dieci anni dopo rispetto alla costituzione della ditta individuale, svolgesse la stessa attività di impresa di come emerge Parte_2 dal raffronto delle visure camerali in atti (si legge, infatti, nello stesso il medesimo oggetto sociale, con medesima classificazione ATECORI dell'attività e medesimo codice 46.17.02); che vi era comunanza tra i Pa diversi compartecipi dell'organizzazione aziendale a tal fine utilizzata, come i locali (sebbene, infatti, la avesse sede legale a Prato, aveva una unità locale a Montecatini Terme in viale Marconi 56 sino al luglio del
2020, indirizzo corrispondente alla sede legale della ditta individuale sino al luglio del 2020, con successiva Pa modifica dell'unità locale per la e della sede legale per la ditta individuale all'indirizzo sito in Montecatini
Terme, Corso Matteotti 17) e una forte somiglianza degli indirizzi pec delle medesime (per la srl
'megamentegroup@pec.it e per la ditta individuale megamente@pec.it); che, inoltre, dalla documentazione in atti è emerso che ha sistematicamente prestato Parte_2
Pa fideiussione a favore di ciascun istituto di credito che abbia concesso liquidità alla e che rilevanti componenti patrimoniali di provenienza societaria sono state versate a favore del medesimo;
Parte_2
Pa che, in particolare, è emerso che tutti i finanziamenti di cui ha beneficiato la erano assistiti da fideiussione rilasciata da (cfr. doc. 21-25 ricorrente) e che, del pari, ha ricevuto ingenti somme di Parte_2 provenienza societaria, tra cui euro 28.453,82 a titolo di acconto sui dividendi ed euro 51.600,00 a titolo di compenso amministratore;
che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità In ipotesi di fallimento dell'imprenditore che eserciti
l'attività d'impresa in forma apparentemente individuale, per la dichiarazione del fallimento in estensione, ex art. 147 comma
5 l.fall. della società di fatto occulta costituita tra il predetto e i suoi familiari, nonché del fallimento in ripercussione di questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili, ai sensi del comma 1 della norma anzidetta, è indispensabile la prova del rapporto sociale, ai fini della quale le fideiussioni e i finanziamenti in favore dell'imprenditore possono costituire indici rivelatori semprechè, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno del garante o finanziatore all'attività di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali.” (Cass.
Ordinanza 4385/2023); che se è pur vero che fosse l'amministratore unico della srl oggi in liquidazione giudiziale, Parte_2
è altrettanto vero che la distribuzione degli utili nell'ambito di una società di capitali deve avvenire previa delibera assembleare (art. 2433 c.c.) e che, allo stesso modo, il compenso dell'amministratore deve essere determinato in sede statutaria (art. 2389 c.c.) o mediante deliberazione dell'assemblea ordinaria (art. 2364
c.c.), delibere non sussistenti nel caso che ci occupa;
Pa ritenuto, pertanto, che alla luce delle considerazioni che precedono la e quale titolare Parte_2 della propria ditta individuale, hanno di fatto costituito due centri di imputazione, di cui uno dotato di autonomia patrimoniale perfetta, convergenti in unico scopo, avendo la ooperato nella Parte_1 precedente attività della ditta individuale, svolgendo di fatto entrambi un'attività comune conformemente pagina 3 di 9 agli interessi degli stessi partecipanti, al fine di trarne un vantaggio economico da dividersi e distribuire tra loro;
ritenuto, altresì, che la ripartizione dei dividendi e le somme date al apparentemente a titolo di Parte_2 compenso amministratore, in assenza di delibera assembleare sono circostanze che portano a sostenere che Pa non era la a decidere sull'assegnazione dei dividendi medesimi, ma piuttosto un soggetto irregolare, costituito appunto da una società in nome collettivo non iscritta al registro delle imprese;
ritenuto, quindi, che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della supersocietà di fatto e, in particolare, che:
- i crediti della ricorrente non risultano contestati;
- la supersocietà di fatto è certamente imprenditore commerciale;
- la stessa non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: la parte resistente, non costituendosi, non ha minimamente documentato detti requisiti e neppure ha allegato di esserne in possesso;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma
5, CCII;
accertato altresì il reale stato di insolvenza della supersocietà (cfr. Cass. ordinanza 36378/2023: “la dichiarazione di fallimento della c.d. supersocietà di fatto postula un autonomo accertamento sia dell'esistenza di detto ente occulto o di fatto, sia di un'insolvenza ad esso positivamente riferibile, indipendente da quella relativa al socio, se del caso, già dichiarato fallito. Nondimeno, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale o societario, risulti che la relativa impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (id est una c.d. supersocietà di fatto), i debiti assunti datale soggetto in relazione all'impresa che si palesa sostanzialmente sociale sono giuridicamente imputabili alla società occulta.”): nel caso in esame l'insolvenza sussiste sia tenuto conto del socio già in liquidazione giudiziale, di cui è già stata accertata l'insolvenza nonché dalla disamina dell'inventario dell'eredità relitta da (doc. 31-34 Parte_2 ricorrente) dalla quale emergono molteplicità passività del medesimo, dovute alle numerose garanzie e fideiussioni rilasciate presso istituti di credito, nonché dal valore del patrimonio netto della ditta individuale del medesimo stimato da perito estimatore nominato dal notaio rogante in negativo di euro – 61.515,23 (cfr.
Cass. ordinanza 36378/2023 in motivazione: “4.13. Ma se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto
(imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art. 147, comma 5°, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5 l.fall.).
4.14. Ed invero questa Corte ha recentemente ribadito (Cass. n. 1234 del 2019, in motiv.) il principio per cui, nell'ipotesi (come in esame) contemplata dall'art. 147, comma, 5°, l.fall., l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) ma in realtà pagina 4 di 9 fallito come socio di una società occulta, perché l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) già dichiarato fallito (conf., CasCass. n. 1106 del 1995, in motiv., la quale ha osservato come l'indicata conseguenza “deriva ineluttabilmente dai patti sociali della società occulta, che si concretano, fra l'altro,
(si fa, per attenersi alla specie, il caso dell'imprenditore individuale che agisce per conto di una società occulta) nell'autorizzare il suddetto imprenditore a non spendere il nome della suddetta società, agendo solo per suo conto” sicché, in deroga all'art. 1705
c.c., i soci assumono responsabilità personale ed illimitata, anche per gli atti compiuti dal socio che ha agito in proprio nome, ma per conto della società dagli stessi stipulata”: “la necessità di dare attuazione prioritaria al principio (che non può essere derogato nei confronti dei terzi: vedi art. 2291, secondo comma) della responsabilità personale illimitata, stabilito dall'art. 2291 primo comma, deroga all'esigenza della spendita del nome (art. 2266 c.c.); altrimenti, verrebbe posta in forse la stessa figura della società occulta, il che sarebbe contrario alla realtà delle relazioni commerciali, prima ancora che ai principi di legge”).”); ritenuto, pertanto, che la stessa supersocietà non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni: la srl, difatti, è già in liquidazione giudiziale e è deceduto non potendo di fatto apportare credito Parte_2 al fine di adempiere alle proprie obbligazioni;
osservato che ai sensi dell'art. 256, comma 1, CCII la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore il dottor Persona_1 ritenuto, infine, che alla luce del provvedimento assunto è venuto meno l'interesse del ricorrente alla statuizione circa la richiesta di sequestro conservativo;
P.Q.M.
Visti gli artt. 256, 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
ACCERTA che fra la società e ato a Monsummano Terme il Parte_1 Parte_2
10.11.1961, deceduto in Pieve a Nievole il 18.1.2024, (C.F. ) sussiste una società di C.F._1 fatto irregolare esercente attività commerciale;
DICHIARA
l'estensione della liquidazione giudiziale della società dichiarata con sentenza del Parte_1
Tribunale di Prato n. 67/2024 dell'11.7.2024 alla società di fatto esistente tra e Parte_1 [...] titolare della ditta individuale con sede in Parte_2 Controparte_2
Montecatini Terme, Corso Matteotti 17, (C.F. ) quale socio illimitatamente C.F._1 responsabile;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. ENRICO CAPANNA;
NOMINA
Curatore il dr. Persona_1 pagina 5 di 9 ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione. pagina 6 di 9 Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
ORDINA al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c. al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice Delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
• che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201
CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
• la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
pagina 7 di 9 • ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
• che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
• il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data dell'
8.5.2025 ore 12.30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo
200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo
230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
pagina 8 di 9 ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero
e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Prato, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 15/01/2025.
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
Il Giudice Relatore dott. Costanza Comunale
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