CA
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/10/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa AN Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 204/25 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
, nata a [...] il [...], res.te a CA, S.P. Sorda – Parte_1
Scicli n.151, (C.F. ), rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'Avv. Rinaldo Occhipinti del Foro di Ragusa (C.F. C.F._2
) – elett. domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo sito in Scicli, via
[...]
Bellini n.9, giusta procura in atti;
- Appellante -
CONTRO nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
rappresentato e difeso per procura in atti dagli C.F._3
Avv.ti Fabio Borrometi ( ) e Avv. Beatrice Di Pentima C.F._4
( ), per procura in atti;
C.F._5
-Appellato-
E CONTRO nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via CA- CP_2
Sorda n.169 (CF: , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_6
CA nella via San Giuliano I trav.dx n.115 presso lo studio dell'Avv.
NT IO (C.F.: ) che la rappresenta e difende C.F._7 per mandato in atti;
E Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
nato a [...] il [...], res.te a Ragusa, Via Parte_2
Generale Scrofani n.202 (C.F. ); CodiceFiscale_8
-Appellato contumace-
All'udienza del 7/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, esponeva di Parte_1 essere creditrice nei confronti di , , della somma di € Parte_2
83.614,98, oltre alla rivalutazione in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli minori, gli interessi legali e le successive occorrende, di cui all'atto di precetto, notificato il
09/12.12.2019, fondato sul decreto conclusivo della procedura n.504/2011, reso in data 2 Febbraio 2012, depositato il 02.03.2012, dal Tribunale per i
Minorenni di Catania, con il quale era stato disposto che lo stesso
[...]
, corrispondesse alla la somma di €. 900,00 mensili Parte_2 Pt_1
(rivalutabili sulla base degli indici ISTAT), quale contributo per il mantenimento dei figli (nato il [...]), (nata il Per_1 Per_2
24.07.2001) e (nato il [...]). Per_3
Non essendo stato soddisfatto il credito e non provvedendo Parte_2 al pagamento dell'assegno mensile per il mantenimento dei figli, la Pt_1 notificava al debitore svariati atti di precetto.
Alla luce del suddetto credito, rimasto insoddisfatto, la chiedeva di Pt_1 dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei suoi confronti, dell'atto di transazione rogato in data 22.02.2016 dal notaio dott. Persona_4
(rep.21522- raccolta 8269) e trascritto a Ragusa il 26.02.2016 (reg. ord. n°
2356 - reg. particolare 1509), con il quale aveva ceduto la Parte_2 nuda proprietà del locale commerciale sito in CA nella via Tirella a piano terra, avente accesso esclusivo dal civico numero 11/I, della superficie di metri quadrati sessantotto (mq.68) circa, a e Controparte_1 Parte_3
, a pagamento di debiti scaduti, di cui ai Decreti Ingiuntivi n. 2559/13
[...]
R.G. e n. 2560/13 R.G.
rimaneva contumace. Parte_2 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Si costituivano e , contestando gli assunti Controparte_1 Parte_3 attorei, dei quali chiedevano il rigetto, con il favore delle spese.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 1151/2024 pubbl. il
02/07/2024, il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda revocatoria, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 3/2/25, proponeva appello deducendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, con l'accoglimento della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano e cessionaria di , Controparte_1 CP_2 Parte_3 resistendo all'appello, del quale chiedevano il rigetto, con il favore delle spese.
All'udienza del 7/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, Parte_2 sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, in violazione dell'articolo 2901, primo comma, nn. 1 e 2 c.c., ritenuto insussistente la malafede del terzo acquirente nella forma di partecipatio fraudis;
1.1) L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
È orientamento consolidato della Suprema Corte ritenere integrato il presupposto della partecipatio fraudis del terzo nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e come tali, rilevanti ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale, possono essere considerati elementi indiziari dai quali i desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso): - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento stesso;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Nel caso che ci occupa, l'atto dispositivo del 22.02.2016 è successivo al sorgere del credito, determinato dal decreto del Tribunale per i minorenni di
Catania, depositato il 02.03.2012, con cui era stato disposto il pagamento di un assegno di mantenimento per i figli minori a carico di . Parte_2
Dalla documentazione in atti risulta, inoltre, che il credito di €. 40.000,00, vantato dagli odierni appellati nei confronti dell' stesso, era nato per Pt_2 prestiti erogati a quest'ultimo da parte di e , Controparte_1 Parte_3 riconosciuto dall' con la scrittura del 4/5/12, non pagato, alla quale Pt_2 erano seguiti due D.I. n. 2559/13 R.G., e n. 2560/13 R.G, entrambi opposti dall' Pt_2
Era onere, pertanto, dell'odierna appellante provare la partecipatio fraudis di e , anche attraverso presunzioni semplici;
Controparte_1 Parte_3 ma, come correttamente ritenuto dal primo giudice, la non ha Pt_1 allegato e provato alcun elemento idoneo a far ritenere artificiosi: 1) la creazione del detto debito;
2) la proposizione di ben due ricorsi per decreto ingiuntivo;
3) i successivi atti di opposizione ai relativi decreti;
4)la transazione traslativa.
Né è stato allegato alcun elemento sintomatico della conoscenza della situazione debitoria dell' da parte del CA e dello . Pt_2 Pt_3
Non è stato fornito, infatti, alcun elemento utile a far ritenere un rapporto diverso da quello di affari, tra , e Parte_2 Controparte_1 Parte_3
, e idoneo a dimostrare non solo la conoscenza, da parte degli ultimi
[...] Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
due della posizione debitoria dell' ma anche che gli stessi potessero Pt_2 prestarsi a ordire un piano così complesso, volto a ledere le ragioni della creditrice.
In sostanza, come emerso dagli atti di causa, l'atto dispositivo oggetto del presente giudizio è da qualificarsi come adempimento di debito scaduto dell' nei confronti degli odierni appellati, e pertanto, non soggetto ad Pt_2 azione revocatoria ex art. 2901 terzo comma c.c..
Sull'argomento, infatti, la Cassazione ha ritenuto che “l'adempimento di un debito scaduto, pur comportando una diminuzione della garanzia patrimoniale generale, non è soggetto a revoca, ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., perché una volta che si sono verificati gli effetti della mora, costituisce atto dovuto” (Cass. civ. n. 1414/2020).
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza dell'appellante; giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia, come dichiarato nell'atto di appello (da €. 5.201,00
a €. 26..000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1151/2024 pubbl. il
02/07/2024, che conferma;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di che liquida in complessivi €. Controparte_1
2.906,00, di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva, €.
922,00 fase di trattazione ed €. 956,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di che liquida in complessivi €. 2.906,00, di CP_2 cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione ed €. 956,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito. nulla sulle spese per la parte contumace;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 14 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa AN Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa AN Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 204/25 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
, nata a [...] il [...], res.te a CA, S.P. Sorda – Parte_1
Scicli n.151, (C.F. ), rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'Avv. Rinaldo Occhipinti del Foro di Ragusa (C.F. C.F._2
) – elett. domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo sito in Scicli, via
[...]
Bellini n.9, giusta procura in atti;
- Appellante -
CONTRO nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
rappresentato e difeso per procura in atti dagli C.F._3
Avv.ti Fabio Borrometi ( ) e Avv. Beatrice Di Pentima C.F._4
( ), per procura in atti;
C.F._5
-Appellato-
E CONTRO nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via CA- CP_2
Sorda n.169 (CF: , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_6
CA nella via San Giuliano I trav.dx n.115 presso lo studio dell'Avv.
NT IO (C.F.: ) che la rappresenta e difende C.F._7 per mandato in atti;
E Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
nato a [...] il [...], res.te a Ragusa, Via Parte_2
Generale Scrofani n.202 (C.F. ); CodiceFiscale_8
-Appellato contumace-
All'udienza del 7/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, esponeva di Parte_1 essere creditrice nei confronti di , , della somma di € Parte_2
83.614,98, oltre alla rivalutazione in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli minori, gli interessi legali e le successive occorrende, di cui all'atto di precetto, notificato il
09/12.12.2019, fondato sul decreto conclusivo della procedura n.504/2011, reso in data 2 Febbraio 2012, depositato il 02.03.2012, dal Tribunale per i
Minorenni di Catania, con il quale era stato disposto che lo stesso
[...]
, corrispondesse alla la somma di €. 900,00 mensili Parte_2 Pt_1
(rivalutabili sulla base degli indici ISTAT), quale contributo per il mantenimento dei figli (nato il [...]), (nata il Per_1 Per_2
24.07.2001) e (nato il [...]). Per_3
Non essendo stato soddisfatto il credito e non provvedendo Parte_2 al pagamento dell'assegno mensile per il mantenimento dei figli, la Pt_1 notificava al debitore svariati atti di precetto.
Alla luce del suddetto credito, rimasto insoddisfatto, la chiedeva di Pt_1 dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei suoi confronti, dell'atto di transazione rogato in data 22.02.2016 dal notaio dott. Persona_4
(rep.21522- raccolta 8269) e trascritto a Ragusa il 26.02.2016 (reg. ord. n°
2356 - reg. particolare 1509), con il quale aveva ceduto la Parte_2 nuda proprietà del locale commerciale sito in CA nella via Tirella a piano terra, avente accesso esclusivo dal civico numero 11/I, della superficie di metri quadrati sessantotto (mq.68) circa, a e Controparte_1 Parte_3
, a pagamento di debiti scaduti, di cui ai Decreti Ingiuntivi n. 2559/13
[...]
R.G. e n. 2560/13 R.G.
rimaneva contumace. Parte_2 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Si costituivano e , contestando gli assunti Controparte_1 Parte_3 attorei, dei quali chiedevano il rigetto, con il favore delle spese.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 1151/2024 pubbl. il
02/07/2024, il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda revocatoria, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 3/2/25, proponeva appello deducendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, con l'accoglimento della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano e cessionaria di , Controparte_1 CP_2 Parte_3 resistendo all'appello, del quale chiedevano il rigetto, con il favore delle spese.
All'udienza del 7/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, Parte_2 sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, in violazione dell'articolo 2901, primo comma, nn. 1 e 2 c.c., ritenuto insussistente la malafede del terzo acquirente nella forma di partecipatio fraudis;
1.1) L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
È orientamento consolidato della Suprema Corte ritenere integrato il presupposto della partecipatio fraudis del terzo nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e come tali, rilevanti ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale, possono essere considerati elementi indiziari dai quali i desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso): - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento stesso;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Nel caso che ci occupa, l'atto dispositivo del 22.02.2016 è successivo al sorgere del credito, determinato dal decreto del Tribunale per i minorenni di
Catania, depositato il 02.03.2012, con cui era stato disposto il pagamento di un assegno di mantenimento per i figli minori a carico di . Parte_2
Dalla documentazione in atti risulta, inoltre, che il credito di €. 40.000,00, vantato dagli odierni appellati nei confronti dell' stesso, era nato per Pt_2 prestiti erogati a quest'ultimo da parte di e , Controparte_1 Parte_3 riconosciuto dall' con la scrittura del 4/5/12, non pagato, alla quale Pt_2 erano seguiti due D.I. n. 2559/13 R.G., e n. 2560/13 R.G, entrambi opposti dall' Pt_2
Era onere, pertanto, dell'odierna appellante provare la partecipatio fraudis di e , anche attraverso presunzioni semplici;
Controparte_1 Parte_3 ma, come correttamente ritenuto dal primo giudice, la non ha Pt_1 allegato e provato alcun elemento idoneo a far ritenere artificiosi: 1) la creazione del detto debito;
2) la proposizione di ben due ricorsi per decreto ingiuntivo;
3) i successivi atti di opposizione ai relativi decreti;
4)la transazione traslativa.
Né è stato allegato alcun elemento sintomatico della conoscenza della situazione debitoria dell' da parte del CA e dello . Pt_2 Pt_3
Non è stato fornito, infatti, alcun elemento utile a far ritenere un rapporto diverso da quello di affari, tra , e Parte_2 Controparte_1 Parte_3
, e idoneo a dimostrare non solo la conoscenza, da parte degli ultimi
[...] Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
due della posizione debitoria dell' ma anche che gli stessi potessero Pt_2 prestarsi a ordire un piano così complesso, volto a ledere le ragioni della creditrice.
In sostanza, come emerso dagli atti di causa, l'atto dispositivo oggetto del presente giudizio è da qualificarsi come adempimento di debito scaduto dell' nei confronti degli odierni appellati, e pertanto, non soggetto ad Pt_2 azione revocatoria ex art. 2901 terzo comma c.c..
Sull'argomento, infatti, la Cassazione ha ritenuto che “l'adempimento di un debito scaduto, pur comportando una diminuzione della garanzia patrimoniale generale, non è soggetto a revoca, ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., perché una volta che si sono verificati gli effetti della mora, costituisce atto dovuto” (Cass. civ. n. 1414/2020).
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza dell'appellante; giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia, come dichiarato nell'atto di appello (da €. 5.201,00
a €. 26..000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1151/2024 pubbl. il
02/07/2024, che conferma;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di che liquida in complessivi €. Controparte_1
2.906,00, di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva, €.
922,00 fase di trattazione ed €. 956,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di che liquida in complessivi €. 2.906,00, di CP_2 cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione ed €. 956,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito. nulla sulle spese per la parte contumace;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 14 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa AN Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro