TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/11/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Enna
Prima Sezione
In funzione di G.O.P. nella persona della dott.ssa Ylenia D. Cammarata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado scritta al numero R.G. 1672/2018 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. Loretta Saccone;
- opponente -
CONTRO
Controparte_1
(P. Iva C.F. ) con il patrocinio
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
dell'Avv. Cesare La Porta;
- opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato il ha Parte_1
convenuto in giudizio l Controparte_2
al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
430/2018 emesso dal Tribunale di Enna in data 15/10/2018 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 1331/2018 R.G.
Con il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto al il pagamento della somma di € 8.775,65, oltre Parte_1
interessi al saggio legale dalla domanda all'effettivo pagamento, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in € 145,50 per spese vive ed €
540,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In particolare, parte opponente ha contestato il diritto di credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo avente ad oggetto il mancato pagamento da parte del della fattura n. 34, emessa in data Parte_1
01.08.2018, dell'importo di € 8.775,65, relativa alle spese di ricovero del
Sig. nato a [...] [...], ricovero Persona_1 Parte_1
disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta con provvedimento n. 18/2018 del 15.03.2018.
Ebbene, il oppone che le spese di ricovero non siano di propria Pt_1
competenza, trattandosi di una misura imposta con provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale, connessa all'esecuzione di una pena detentiva, per cui l'onere del pagamento spetta al Ministero della Giustizia
e non già all'Ente locale.
A sostegno dell'opposizione il rileva che nel decreto Parte_1
ingiuntivo depositato dall si fa Controparte_1
Pag. 2 di 10 riferimento a generiche ed imprecisate leggi regionali in virtù delle quali le spese per le rette di ricovero di soggetti diversamente abili sono a carico dei
Comuni ove i detti soggetti risiedono. Dunque, in virtù di tali leggi regionali, il sarebbe tenuto al pagamento delle spese Parte_1
di ricovero, essendo il ivi residente. Per_1
Sostiene, altresì, l'opponente che il l Controparte_1
avrebbe unilateralmente emesso una fattura alla quale non può riconoscersi valore di prova legale piena, ma di mero indizio.
Inoltre, rileva il che la fattispecie in oggetto è rappresentata dalla Pt_1
misura degli arresti domiciliari, quale misura alternativa alla detenzione in carcere, e che trattandosi di misura cautelare di natura giudiziale non produce oneri a carico dell'Ente locale, bensì a carico del Ministero della
Giustizia e per esso degli enti periferici.
Chiede, pertanto, la nullità e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto asserendo che nulla sia dovuto dal in quanto Parte_1
Ente locale non tenuto al pagamento della prestazione pretesa.
Instauratosi il contraddittorio si è ritualmente costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto in relazione alla natura della prestazione resa dall Controparte_2
nei confronti del dichiarando espressamente che
[...] Per_1
trattasi di prestazione socio-assistenziale (consistente in attività di assistenza, sorveglianza e degenza), e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversaria, nonché la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo.
Pag. 3 di 10 Sostiene l opposta che, ai sensi della normativa vigente, gli CP_2
interventi sanitari e socio-assistenziali relativi a soggetti affetti da disturbi mentali rientrano nella competenza del Servizio Sanitario Nazionale e degli enti territoriali, con particolare riferimento alla residenza anagrafica del soggetto assistito.
Il Tribunale, con ordinanza del 19.03.2019, letti gli atti e ritenuta, allo stato, insufficiente la prova del credito, non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 10.12.2019.
Detta udienza veniva rinviata d'ufficio alla data del 28.04.2020, poi alla data del 16.12.2020 e successivamente al 05.05.2021 e si svolgeva ai sensi dell'art. 82 del D. L. 20/18.
Viste le note depositate dalle parti, il Tribunale si riservava di decidere con ordinanza sulle istanze istruttorie. Letti gli atti e sciogliendola riserva, ritenendo non contestata la circostanza posta ad oggetto della prova testimoniale richiesta da parte opposta e ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.12.2021.
Dopo alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 16.09.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Tribunale concedeva alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni:
In relazione all'oggetto del giudizio occorre richiamare il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento
Pag. 4 di 10 previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. ed il principio della vicinanza della prova.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore (opposto) deve provare il fondamento del proprio credito, mentre il debitore
(opponente) deve provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del creditore.
Venendo al merito della pretesa creditoria, si ritiene che le contestazioni sollevate dall'opponente non possano trovare accoglimento.
La richiesta di pagamento delle somme posta alla base del decreto ingiuntivo opposto trova giustificazione nell'avvenuto ricovero del presso i locali dell Per_1 Controparte_1
ricovero stabilito dal Magistrato di Sorveglianza con ordinanza del
15.03.2018.
Con tale provvedimento il Magistrato, tenuto conto della relazione trasmessa dall'UEPE di Caltanissetta in data 14.02.2018 e delle note successive inviate dalla competente autorità di P.S., ha ritenuto che non sussistevano i presupposti per l'aggravamento della misura di sicurezza in oggetto (libertà vigilata).
Ebbene, acquisito il parere del P.M., il Magistrato di Sorveglianza disponeva di non darsi luogo all'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti di e, per l'effetto, Persona_1
disponeva che lo stesso permanesse sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.
Pag. 5 di 10 Di talchè non vi è prova in atti che il sia mai stato sottoposto Per_1
alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in alternativa alla detenzione in carcere, come sostenuto dall'opponente.
Dal provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta del
15.03.2018, prodotto in atti, si evince che il era stato sottoposto Per_1
a libertà vigilata, dunque ad una misura di sicurezza personale non detentiva.
Tale misura gli era stata comminata dal Tribunale di Enna, Sez. Penale, con sentenza n. 1227/2016, emessa nell'ambito del procedimento portante
RGNR 1334/2016 – RG 582/2016.
Con la succitata sentenza il Tribunale di Enna dichiarava non doversi procedere nei confronti di e, visto l'art. 222 c.p., Persona_1
sottoponeva l'imputato alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per un tempo pari ad un anno, prescrivendogli di continuare a risiedere presso la comunità ove già si trovava ospite (Comunità Alloggio EOS) e di proseguire il programma terapeutico secondo le modalità indicate dai responsabili della struttura predetta, delegando per i controlli i CC della
Stazione territorialmente competente.
Con la successiva ordinanza del 15.03.2018 il Tribunale di Sorveglianza di
Caltanissetta stabiliva “che la misura di sicurezza abbia prosecuzione presso la comunità alloggio di Leonforte indicata Controparte_1
nella nota del DSM di Enna del 12.03.2018”.
Dunque, il Tribunale di Enna, Sez. Penale, disponeva dapprima il ricovero del presso la Comunità Alloggio EOS. Successivamente, il Per_1
Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta stabiliva la prosecuzione del
Pag. 6 di 10 ricovero presso la di Leonforte Controparte_2
che ne dava comunicazione al con lettera del Parte_1
19.03.2018 (doc. 4 comparsa di costituzione), protocollata dal detto
Comune al n. 6240 del 22.03.2018.
Ne consegue che nei confronti del non è mai stata disposta la Per_1
misura degli arresti domiciliari, alternativa alla detenzione in carcere, come sostenuto dal opponente. Pt_1
Il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza, pur essendo emesso dall'Autorità Giudiziaria, non attribuisce automaticamente l'onere economico al Ministero della Giustizia.
Secondo consolidata giurisprudenza e prassi amministrativa, le spese relative al ricovero, assistenza e trattamento terapeutico di soggetti affetti da patologie psichiatriche, anche se disposte in sede penale, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e/o degli Enti locali, in ragione della residenza del soggetto. Le funzioni relative all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza sono di competenza dei Comuni di residenza.
L'art. 6, comma 4, della L- 328/2000 statuisce che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il
Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Ebbene, il Ministero della Giustizia non è tenuto a sostenere i costi dell'assistenza sanitaria o socio-sanitaria, anche se connessi a misure penali, salvo che si tratti di misure detentive.
Pag. 7 di 10 Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta risulta che il
Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha stabilito che il già Per_1
in stato di libertà vigilata, venisse ospitato presso la struttura gestita dall'Associazione opposta, prescrivendo la permanenza e la partecipazione a un percorso riabilitativo. La natura del ricovero, come emerge dal contenuto del provvedimento, non è riconducibile a una misura di sicurezza detentiva o custodiale, bensì a un intervento socio-riabilitativo volto al reinserimento del soggetto nella società e funzionale al controllo delle condizioni di libertà vigilata.
In tal senso, la giurisprudenza riconosce che le spese relative a ricoveri o interventi assistenziali disposti a favore di soggetti in stato di disagio sociale, ancorché su provvedimento dell'autorità giudiziaria, rientrano tra le prestazioni di assistenza sociale gravanti sul Comune di residenza dell'assistito, ai sensi degli artt. 1 e 6 della L. n. 328/2000 e dell'art. 13 L.
n. 833/1978.
Anche la Corte dei Conti ha chiarito che rientrano tra i compiti istituzionali dei Comuni le prestazioni socio-assistenziali in favore di soggetti in condizioni di disagio, anche se derivante da provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria, trattandosi di oneri che attengono al diritto all'assistenza sociale ex art. 38 Cost.
Pertanto, la richiesta di pagamento della fattura avanzata dall CP_2
appare fondata, essendo l'Ente locale tenuto a rimborsare i costi sostenuti per la prestazione resa in favore di un proprio cittadino, in esecuzione di un provvedimento giudiziario che ne imponeva il ricovero.
Pag. 8 di 10 Nel caso di specie, l' ha prestato un servizio conforme al CP_2
provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, per un periodo determinato (dal 16.03.2018 al 07.07.2018), e ha fornito documentazione idonea a comprovare la prestazione resa, l'effettiva presenza del soggetto (comunicazione inviata al in Parte_1 Parte_1
data 19.03.2018) e i costi sostenuti.
Di contro, il non ha mai contestato il periodo di Parte_1
ricovero del presso i locali dell , né ha mai Per_1 CP_2
contestato il quantum delle prestazioni rese e richieste in fattura.
Il inoltre, non ha fornito prova di convenzioni, protocolli o altre Pt_1
intese che escludano l'obbligo di rimborso. Né ha agito per rivalersi nei confronti del Ministero.
Le eccezioni del Comune in ordine all'assenza di un rapporto contrattuale diretto non sono fondate, atteso che l'obbligazione di rimborso trova titolo nella legge e nel provvedimento giudiziario, nonché nel principio di solidarietà sociale che impone al Comune di assicurare i servizi essenziali alla persona.
Sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento del credito.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo n. 430/2018 emesso dal
Tribunale di Enna in data 15.10.2018 nell'ambito del procedimento monitorio portante R.G. 1331/2018.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n.
Pag. 9 di 10 147/22, tenuto conto del valore della controversia e del mancato espletamento di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta dal;
Parte_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 430/2018 emesso dal Tribunale di
Enna in data 15/10/2018 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 1331/2018 R.G.;
- condanna il Comune di alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore dell che Controparte_2
liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA, se e in quanto dovuta, e CPA come per legge.
Enna, 23 novembre 2025 Il G.O.P.
dott.ssa Ylenia D. Cammarata
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Enna
Prima Sezione
In funzione di G.O.P. nella persona della dott.ssa Ylenia D. Cammarata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado scritta al numero R.G. 1672/2018 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. Loretta Saccone;
- opponente -
CONTRO
Controparte_1
(P. Iva C.F. ) con il patrocinio
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
dell'Avv. Cesare La Porta;
- opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato il ha Parte_1
convenuto in giudizio l Controparte_2
al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
430/2018 emesso dal Tribunale di Enna in data 15/10/2018 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 1331/2018 R.G.
Con il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto al il pagamento della somma di € 8.775,65, oltre Parte_1
interessi al saggio legale dalla domanda all'effettivo pagamento, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in € 145,50 per spese vive ed €
540,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In particolare, parte opponente ha contestato il diritto di credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo avente ad oggetto il mancato pagamento da parte del della fattura n. 34, emessa in data Parte_1
01.08.2018, dell'importo di € 8.775,65, relativa alle spese di ricovero del
Sig. nato a [...] [...], ricovero Persona_1 Parte_1
disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta con provvedimento n. 18/2018 del 15.03.2018.
Ebbene, il oppone che le spese di ricovero non siano di propria Pt_1
competenza, trattandosi di una misura imposta con provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale, connessa all'esecuzione di una pena detentiva, per cui l'onere del pagamento spetta al Ministero della Giustizia
e non già all'Ente locale.
A sostegno dell'opposizione il rileva che nel decreto Parte_1
ingiuntivo depositato dall si fa Controparte_1
Pag. 2 di 10 riferimento a generiche ed imprecisate leggi regionali in virtù delle quali le spese per le rette di ricovero di soggetti diversamente abili sono a carico dei
Comuni ove i detti soggetti risiedono. Dunque, in virtù di tali leggi regionali, il sarebbe tenuto al pagamento delle spese Parte_1
di ricovero, essendo il ivi residente. Per_1
Sostiene, altresì, l'opponente che il l Controparte_1
avrebbe unilateralmente emesso una fattura alla quale non può riconoscersi valore di prova legale piena, ma di mero indizio.
Inoltre, rileva il che la fattispecie in oggetto è rappresentata dalla Pt_1
misura degli arresti domiciliari, quale misura alternativa alla detenzione in carcere, e che trattandosi di misura cautelare di natura giudiziale non produce oneri a carico dell'Ente locale, bensì a carico del Ministero della
Giustizia e per esso degli enti periferici.
Chiede, pertanto, la nullità e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto asserendo che nulla sia dovuto dal in quanto Parte_1
Ente locale non tenuto al pagamento della prestazione pretesa.
Instauratosi il contraddittorio si è ritualmente costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto in relazione alla natura della prestazione resa dall Controparte_2
nei confronti del dichiarando espressamente che
[...] Per_1
trattasi di prestazione socio-assistenziale (consistente in attività di assistenza, sorveglianza e degenza), e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversaria, nonché la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo.
Pag. 3 di 10 Sostiene l opposta che, ai sensi della normativa vigente, gli CP_2
interventi sanitari e socio-assistenziali relativi a soggetti affetti da disturbi mentali rientrano nella competenza del Servizio Sanitario Nazionale e degli enti territoriali, con particolare riferimento alla residenza anagrafica del soggetto assistito.
Il Tribunale, con ordinanza del 19.03.2019, letti gli atti e ritenuta, allo stato, insufficiente la prova del credito, non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 10.12.2019.
Detta udienza veniva rinviata d'ufficio alla data del 28.04.2020, poi alla data del 16.12.2020 e successivamente al 05.05.2021 e si svolgeva ai sensi dell'art. 82 del D. L. 20/18.
Viste le note depositate dalle parti, il Tribunale si riservava di decidere con ordinanza sulle istanze istruttorie. Letti gli atti e sciogliendola riserva, ritenendo non contestata la circostanza posta ad oggetto della prova testimoniale richiesta da parte opposta e ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.12.2021.
Dopo alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 16.09.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Tribunale concedeva alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni:
In relazione all'oggetto del giudizio occorre richiamare il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento
Pag. 4 di 10 previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. ed il principio della vicinanza della prova.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore (opposto) deve provare il fondamento del proprio credito, mentre il debitore
(opponente) deve provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del creditore.
Venendo al merito della pretesa creditoria, si ritiene che le contestazioni sollevate dall'opponente non possano trovare accoglimento.
La richiesta di pagamento delle somme posta alla base del decreto ingiuntivo opposto trova giustificazione nell'avvenuto ricovero del presso i locali dell Per_1 Controparte_1
ricovero stabilito dal Magistrato di Sorveglianza con ordinanza del
15.03.2018.
Con tale provvedimento il Magistrato, tenuto conto della relazione trasmessa dall'UEPE di Caltanissetta in data 14.02.2018 e delle note successive inviate dalla competente autorità di P.S., ha ritenuto che non sussistevano i presupposti per l'aggravamento della misura di sicurezza in oggetto (libertà vigilata).
Ebbene, acquisito il parere del P.M., il Magistrato di Sorveglianza disponeva di non darsi luogo all'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti di e, per l'effetto, Persona_1
disponeva che lo stesso permanesse sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.
Pag. 5 di 10 Di talchè non vi è prova in atti che il sia mai stato sottoposto Per_1
alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in alternativa alla detenzione in carcere, come sostenuto dall'opponente.
Dal provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta del
15.03.2018, prodotto in atti, si evince che il era stato sottoposto Per_1
a libertà vigilata, dunque ad una misura di sicurezza personale non detentiva.
Tale misura gli era stata comminata dal Tribunale di Enna, Sez. Penale, con sentenza n. 1227/2016, emessa nell'ambito del procedimento portante
RGNR 1334/2016 – RG 582/2016.
Con la succitata sentenza il Tribunale di Enna dichiarava non doversi procedere nei confronti di e, visto l'art. 222 c.p., Persona_1
sottoponeva l'imputato alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per un tempo pari ad un anno, prescrivendogli di continuare a risiedere presso la comunità ove già si trovava ospite (Comunità Alloggio EOS) e di proseguire il programma terapeutico secondo le modalità indicate dai responsabili della struttura predetta, delegando per i controlli i CC della
Stazione territorialmente competente.
Con la successiva ordinanza del 15.03.2018 il Tribunale di Sorveglianza di
Caltanissetta stabiliva “che la misura di sicurezza abbia prosecuzione presso la comunità alloggio di Leonforte indicata Controparte_1
nella nota del DSM di Enna del 12.03.2018”.
Dunque, il Tribunale di Enna, Sez. Penale, disponeva dapprima il ricovero del presso la Comunità Alloggio EOS. Successivamente, il Per_1
Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta stabiliva la prosecuzione del
Pag. 6 di 10 ricovero presso la di Leonforte Controparte_2
che ne dava comunicazione al con lettera del Parte_1
19.03.2018 (doc. 4 comparsa di costituzione), protocollata dal detto
Comune al n. 6240 del 22.03.2018.
Ne consegue che nei confronti del non è mai stata disposta la Per_1
misura degli arresti domiciliari, alternativa alla detenzione in carcere, come sostenuto dal opponente. Pt_1
Il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza, pur essendo emesso dall'Autorità Giudiziaria, non attribuisce automaticamente l'onere economico al Ministero della Giustizia.
Secondo consolidata giurisprudenza e prassi amministrativa, le spese relative al ricovero, assistenza e trattamento terapeutico di soggetti affetti da patologie psichiatriche, anche se disposte in sede penale, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e/o degli Enti locali, in ragione della residenza del soggetto. Le funzioni relative all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza sono di competenza dei Comuni di residenza.
L'art. 6, comma 4, della L- 328/2000 statuisce che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il
Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Ebbene, il Ministero della Giustizia non è tenuto a sostenere i costi dell'assistenza sanitaria o socio-sanitaria, anche se connessi a misure penali, salvo che si tratti di misure detentive.
Pag. 7 di 10 Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta risulta che il
Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha stabilito che il già Per_1
in stato di libertà vigilata, venisse ospitato presso la struttura gestita dall'Associazione opposta, prescrivendo la permanenza e la partecipazione a un percorso riabilitativo. La natura del ricovero, come emerge dal contenuto del provvedimento, non è riconducibile a una misura di sicurezza detentiva o custodiale, bensì a un intervento socio-riabilitativo volto al reinserimento del soggetto nella società e funzionale al controllo delle condizioni di libertà vigilata.
In tal senso, la giurisprudenza riconosce che le spese relative a ricoveri o interventi assistenziali disposti a favore di soggetti in stato di disagio sociale, ancorché su provvedimento dell'autorità giudiziaria, rientrano tra le prestazioni di assistenza sociale gravanti sul Comune di residenza dell'assistito, ai sensi degli artt. 1 e 6 della L. n. 328/2000 e dell'art. 13 L.
n. 833/1978.
Anche la Corte dei Conti ha chiarito che rientrano tra i compiti istituzionali dei Comuni le prestazioni socio-assistenziali in favore di soggetti in condizioni di disagio, anche se derivante da provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria, trattandosi di oneri che attengono al diritto all'assistenza sociale ex art. 38 Cost.
Pertanto, la richiesta di pagamento della fattura avanzata dall CP_2
appare fondata, essendo l'Ente locale tenuto a rimborsare i costi sostenuti per la prestazione resa in favore di un proprio cittadino, in esecuzione di un provvedimento giudiziario che ne imponeva il ricovero.
Pag. 8 di 10 Nel caso di specie, l' ha prestato un servizio conforme al CP_2
provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, per un periodo determinato (dal 16.03.2018 al 07.07.2018), e ha fornito documentazione idonea a comprovare la prestazione resa, l'effettiva presenza del soggetto (comunicazione inviata al in Parte_1 Parte_1
data 19.03.2018) e i costi sostenuti.
Di contro, il non ha mai contestato il periodo di Parte_1
ricovero del presso i locali dell , né ha mai Per_1 CP_2
contestato il quantum delle prestazioni rese e richieste in fattura.
Il inoltre, non ha fornito prova di convenzioni, protocolli o altre Pt_1
intese che escludano l'obbligo di rimborso. Né ha agito per rivalersi nei confronti del Ministero.
Le eccezioni del Comune in ordine all'assenza di un rapporto contrattuale diretto non sono fondate, atteso che l'obbligazione di rimborso trova titolo nella legge e nel provvedimento giudiziario, nonché nel principio di solidarietà sociale che impone al Comune di assicurare i servizi essenziali alla persona.
Sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento del credito.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo n. 430/2018 emesso dal
Tribunale di Enna in data 15.10.2018 nell'ambito del procedimento monitorio portante R.G. 1331/2018.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n.
Pag. 9 di 10 147/22, tenuto conto del valore della controversia e del mancato espletamento di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta dal;
Parte_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 430/2018 emesso dal Tribunale di
Enna in data 15/10/2018 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 1331/2018 R.G.;
- condanna il Comune di alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore dell che Controparte_2
liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA, se e in quanto dovuta, e CPA come per legge.
Enna, 23 novembre 2025 Il G.O.P.
dott.ssa Ylenia D. Cammarata
Pag. 10 di 10