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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4048/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parween Trischitta Parte_1
RICORRENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. Maria Lamberto Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
affido condiviso della figlia minore, collocazione della stessa presso la madre, visite del padre con la
minore secondo accordi che interverranno tra gli stessi, il padre verserà per il mantenimento dei figli
la somma di euro 100 mensili omnia, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT, in via provvisoria
sino a che non reperirà attività lavorativa;
da quando avrà reperito un lavoro, verserà la somma di
euro 450 mensili (euro 225 per ciascun figlio) oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino;
le parti concordano che i
pagina 1 di 4 100 euro verranno versati a far tempo dalla domanda, con possibilità di rateizzare la spesa da quando
il convenuto reperirà attività lavorativa;
le parti concordano altresì che la signora potrà Pt_1
trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico;
spese legali compensate.
Per il Pubblico Ministero
Visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO in Parte_1 Controparte_1
data 28/10/2006.
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente e , nata il [...]. Persona_2
Con ricorso depositato in data 05/03/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Il sig. si è costituito in data 10/01/2025. Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti del 16/01/2025 le parti venivano sentite e veniva esperito il tentativo di conciliazione. All'esito le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Il Giudice visto l'art. 473 bis 22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono all'interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
pagina 2 di 4 Deve disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, come da concorde richiesta delle parti, a cui la ricorrente non ha espressamente rinunciato, nonostante non sia stata espressamente riportata nelle conclusioni concordate.
Spese di lite compensate alla luce dell'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
AFFIDA in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore, con collocazione della stessa presso la madre e con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
ASSEGNA la casa coniugale alla signora;
Parte_1
DISPONE che le visite del padre con la minore avvengano secondo accordi che interverranno tra gli stessi;
DISPONE che il padre versi per il mantenimento dei figli la somma di euro 100 mensili omnia, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT, in via provvisoria sino a che non reperirà attività lavorativa;
DISPONE che da quando avrà reperito un lavoro, il padre versi la somma di euro 450 mensili (euro
225 euro per ciascun figlio) oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino;
DA' ATTO che le parti concordano che i 100 euro verranno versati a far tempo dalla domanda, con possibilità di rateizzare la spesa da quando il convenuto reperirà attività lavorativa;
DA' ATTO che le parti concordano altresì che la signora potrà trattenere l'intero ammontare Pt_1
dell'assegno unico;
pagina 3 di 4 COMPENSA le spese di lite tra le parti
Così deciso in Torino, il 28.02.2025
Il Giudice estensore
Isabella Messina
Il Presidente
Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4048/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parween Trischitta Parte_1
RICORRENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. Maria Lamberto Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
affido condiviso della figlia minore, collocazione della stessa presso la madre, visite del padre con la
minore secondo accordi che interverranno tra gli stessi, il padre verserà per il mantenimento dei figli
la somma di euro 100 mensili omnia, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT, in via provvisoria
sino a che non reperirà attività lavorativa;
da quando avrà reperito un lavoro, verserà la somma di
euro 450 mensili (euro 225 per ciascun figlio) oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino;
le parti concordano che i
pagina 1 di 4 100 euro verranno versati a far tempo dalla domanda, con possibilità di rateizzare la spesa da quando
il convenuto reperirà attività lavorativa;
le parti concordano altresì che la signora potrà Pt_1
trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico;
spese legali compensate.
Per il Pubblico Ministero
Visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO in Parte_1 Controparte_1
data 28/10/2006.
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente e , nata il [...]. Persona_2
Con ricorso depositato in data 05/03/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Il sig. si è costituito in data 10/01/2025. Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti del 16/01/2025 le parti venivano sentite e veniva esperito il tentativo di conciliazione. All'esito le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Il Giudice visto l'art. 473 bis 22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono all'interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
pagina 2 di 4 Deve disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, come da concorde richiesta delle parti, a cui la ricorrente non ha espressamente rinunciato, nonostante non sia stata espressamente riportata nelle conclusioni concordate.
Spese di lite compensate alla luce dell'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
AFFIDA in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore, con collocazione della stessa presso la madre e con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
ASSEGNA la casa coniugale alla signora;
Parte_1
DISPONE che le visite del padre con la minore avvengano secondo accordi che interverranno tra gli stessi;
DISPONE che il padre versi per il mantenimento dei figli la somma di euro 100 mensili omnia, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT, in via provvisoria sino a che non reperirà attività lavorativa;
DISPONE che da quando avrà reperito un lavoro, il padre versi la somma di euro 450 mensili (euro
225 euro per ciascun figlio) oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino;
DA' ATTO che le parti concordano che i 100 euro verranno versati a far tempo dalla domanda, con possibilità di rateizzare la spesa da quando il convenuto reperirà attività lavorativa;
DA' ATTO che le parti concordano altresì che la signora potrà trattenere l'intero ammontare Pt_1
dell'assegno unico;
pagina 3 di 4 COMPENSA le spese di lite tra le parti
Così deciso in Torino, il 28.02.2025
Il Giudice estensore
Isabella Messina
Il Presidente
Alberto Tetamo
pagina 4 di 4