Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5021/24 R.G.V.
TRA
e , rappresentati e difesi la prima dall'avv. Piccirilli Parte_1 Parte_2
Fabrizio e il secondo dall'avv. Di Ciaccio Luigi giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del
16/12/24 e del 17/12/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 31/10/24 le parti hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in EC ( FR ) il
7/9/08; che dalla loro unione coniugale è nato il figlio ( il 9/8/14 ); che Per_1 nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente, avendo peraltro la già lasciato la casa Pt_1 coniugale unitamente al figlio minore delle parti. Esponevano le loro rispettive
2) la casa coniugale, sita in EC (FR), Via Peschieta n. 5, di proprietà del padre del marito, rimarrà assegnata allo stesso;
3) il figlio è affidato ad entrambi i genitori i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e lo stesso sarà collocato presso la madre con la quale abiterà nella casa dei genitori di quest'ultima in Arnara, Via Colle Mola n. 28; 4) il padre potrà prendere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze del bambino e comunque, in caso di disaccordo, secondo il seguente piano di frequentazione: a) a weekend alternati, dal venerdì dalle ore 17.30 fino al lunedì mattina provvedendo ad accompagnarlo a scuola;
b) nelle settimane in cui il weekend lo trascorrerà con il padre il lunedì ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 17.00/17.30, facendolo cenare con sé e portandolo presso l'abitazione materna alle ore 21.00/21.30; c) nelle settimane in cui il weekend è di pertinenza della madre il mercoledì dalle 17.00/17.30, facendolo pernottare con lui ed accompagnandolo a scuola il mattino successivo ed il venerdì dalle ore 17.00/17.30, facendolo cenare con sé
e portandolo presso l'abitazione materna entro le ore 21.00/21.30; d) Potrà, quindi, tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo in giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
e) Durante le festività natalizie il minore trascorrerà tre giorni consecutivi con la madre e tre giorni consecutivi con il padre, comprensivi del Natale o del Capodanno;
viceversa per l'anno successivo. Resta fermo che il minore trascorrerà, comunque, la cena della Vigilia con un genitore ed il pranzo di Natale con l'altro genitore;
lo stesso dicasi per il 31 dicembre ed il 1 Gennaio, alternando di anno in anno;
f) Durante le vacanze Pasquali trascorrerà due giorni consecutivi con il padre e due giorni consecutivi con la madre, comprensivi del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo, viceversa per l'anno successivo, con possibilità di visita per l'altro genitore, previo avviso;
g) tutte le decisioni inerenti l'ordinaria gestione saranno prese dal genitore che avrà con sé il figlio, quelle straordinarie saranno prese di comune accordo;
5) Il padre corrisponderà alla madre, un contributo al mantenimento per il figlio dell'importo di € 450,00 (euro Per_1 quattrocentocinquanta/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al raggiunto accordo. Il pagamento della suddetta somma avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra recante IBAN [...] Parte_1
(PostePay Evolution) entro il giorno 27 (ventisette) di ogni mese con decorrenza dal mese di ottobre 2024. Le spese straordinarie per il figlio preventivamente concordate saranno divise al 50% tra i genitori rinviando quanto alla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie al protocollo di intesa vigente tra l'ODA di Frosinone
e il Tribunale di Frosinone che si allega al presente accordo e che ne fa parte integrante;
6) I coniugi pattuiscono altresì che l'Assegno Unico Universale e/o qualsivoglia altro tipo di provvidenza economica in futuro erogata in sostituzione dello stesso in favore del figlio, verrà percepito al 100% dal sig. che Parte_2 già ne beneficia. Le parti stabiliscono che ciò avverrà fino a diverso accordo intervenuto tra i coniugi a modifica delle condizioni economiche stabilite nel presente ricorso, pertanto la sig.ra con la Parte_1 sottoscrizione del presente atto, autorizza espressamente il sig. ad effettuare di anno in anno la Parte_2 richiesta di erogazione di tale contributo presso i competenti Enti indicando egli stesso come unico beneficiario;
7) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa inerente l'assegno di mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
8) I coniugi dichiarano che tutte le ulteriori questioni di carattere patrimoniale sono state regolamentate con separata scrittura privata da intendersi parte integrante e sostanziale del presente ricorso (allegato doc 8) e che con i citati atti hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra fatto salvo quanto previsto nel presente atto e nella citata scrittura privata;
9) tutte le condizioni del presente accordo si intendono valide e dovranno essere inderogabilmente osservate dai coniugi a far data dalla sottoscrizione dello stesso;
10) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione del figlio minore.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 16/11/24 disponeva in conformità, fissando a tal fine alle parti termine fino al 7/1/25.
Con le rispettive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalla Roma il
16/12/24 e dal il 17/12/24 le parti insistevano nella loro domanda così Pt_2 come formulata in ricorso.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza dell'8/1/25, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni, che si appalesano altresì congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale – del loro figlio minorenne . Per_1
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...] alle condizioni congiunte formulate dalle parti in ricorso, sopratrascritte;
Pt_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di EC ( FR ) in relazione all'Atto n. 48, Parte II,
Serie A, anno 2008, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 14/1/25.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )