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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 3539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3539 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13185/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13185/2022 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
RAFFAELE LETTERA e PAOLO PASSARELLI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti IDA VERRENGIA CP_1
ITALA DE BENEDICTIS, DAVIDE CATALANO E LUCA CUZZUPOLI, come da procura in atti;
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. LUCA GIAMMUSSO, come da procura in atti. RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/10/2022 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820229003870061000 notificata in data 28/06/2022, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 32820180003146350000 per omesso versamento di contributi IVS
per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.
Tanto premesso, ha eccepito l'avvenuta prescrizione di crediti contributivi ex art. 3, L. 335/95 per omessa notifica del predetto avviso chiedendone, pertanto, l'annullamento, con condanna di parte resistente alle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Si sono costituiti i resistenti i quali, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 32820180003146350000 indicata nell'intimazione di pagamento opposta.
Eccepisce, inoltre, la nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'avviso di addebito ad essa sottesa.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica risulta infondata,
CP_ avendo l' fornito prova della regolare notifica dell'avviso di addebito in data 25/07/2018 (cfr.
CP_ raccomandata a/r in atti. all. memoria difensiva dell' .
Sul punto, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza n. 14501
del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez. VI ,
12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26,
comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di
ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata
informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario,
peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia
retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare
(vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul punto, né ha proposto in relazione querela di falso.
Ne discende che il termine di prescrizione quinquennale non può dirsi nel caso di specie spirato.
Inoltre, ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, ivi compresa l'eccezione di prescrizione della pretesa.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite tra il ricorrente e i resistenti costituiti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del primo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.030,00 in
CP_ favore di ciascuno dei resistenti costituiti e , oltre Controparte_2
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 30.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Raffaela Sorrentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13185/2022 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
RAFFAELE LETTERA e PAOLO PASSARELLI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti IDA VERRENGIA CP_1
ITALA DE BENEDICTIS, DAVIDE CATALANO E LUCA CUZZUPOLI, come da procura in atti;
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. LUCA GIAMMUSSO, come da procura in atti. RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/10/2022 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820229003870061000 notificata in data 28/06/2022, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 32820180003146350000 per omesso versamento di contributi IVS
per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.
Tanto premesso, ha eccepito l'avvenuta prescrizione di crediti contributivi ex art. 3, L. 335/95 per omessa notifica del predetto avviso chiedendone, pertanto, l'annullamento, con condanna di parte resistente alle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Si sono costituiti i resistenti i quali, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 32820180003146350000 indicata nell'intimazione di pagamento opposta.
Eccepisce, inoltre, la nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'avviso di addebito ad essa sottesa.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica risulta infondata,
CP_ avendo l' fornito prova della regolare notifica dell'avviso di addebito in data 25/07/2018 (cfr.
CP_ raccomandata a/r in atti. all. memoria difensiva dell' .
Sul punto, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza n. 14501
del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez. VI ,
12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26,
comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di
ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata
informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario,
peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia
retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare
(vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul punto, né ha proposto in relazione querela di falso.
Ne discende che il termine di prescrizione quinquennale non può dirsi nel caso di specie spirato.
Inoltre, ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, ivi compresa l'eccezione di prescrizione della pretesa.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite tra il ricorrente e i resistenti costituiti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del primo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.030,00 in
CP_ favore di ciascuno dei resistenti costituiti e , oltre Controparte_2
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 30.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Raffaela Sorrentino