Articolo 879 del Codice della navigazione
Articolo 869Articolo 871
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21 aprile 1942
Art. 879.
(Uso dell'aeromobile senza il consenso dell'esercente).

L'esercente risponde solidalmente con chi fa uso dell'aeromobile senza il suo consenso, quando non abbia esplicato la dovuta diligenza per evitare tale uso. Tuttavia anche in tal caso il debito dell'esercente e' limitato a norma delle disposizioni del titolo secondo del libro terzo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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