Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 23956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23956 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23956/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12795/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12795 del 2025, proposto da
CO CC e ON UR, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Dibitonto, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
RT Di EC, LI AU e ON NE Festa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione di efficacia,
delle graduatorie provinciali permanenti definitive a.s. 2025/2026 dell’Ufficio Scolastico della Basilicata - Ambito territoriale della provincia di Matera del 30.07.2025 relative all’Area Assistenti – Profili di assistente tecnico (ex area B) e all’Area Collaboratori (ex area A) del personale ATA;
nonché per la condanna ad attribuire ai ricorrenti n. 6 punti per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro nelle graduatorie provinciali permanenti ATA definitive a.s. 2025/2026 – provincia di Matera per tutti i profili professionali in cui sono inseriti i ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. CO AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con il presente gravame, viene impugnato il decreto di approvazione delle graduatorie provinciali permanenti per l’anno scolastico 2025/2026 dell’Ufficio Scolastico della Basilicata – Ambito territoriale della provincia di Matera del 30.07.2025 relative all’Area Assistenti – Profili di assistente tecnico (ex area B) e all’Area Collaboratori (ex area A) del personale ATA, senza che siano contestualmente e specificamente gravati atti amministrativi generali relativi alla disciplina delle ridette graduatorie;
Considerato l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui “ In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere” (Cass. SU n. 9330/2023; Cass SU n. 9331/2023; Cass. SU 17123/2019). Il principio espresso, a cui si intende dare continuità, evidenzia il chiaro discrimine, in termini di giurisdizione, tra domanda diretta all’annullamento dell’atto amministrativo che costituisce la fonte regolativa della graduatoria in questione e la domanda volta all’accertamento del diritto all’inserimento nella predetta graduatoria con la corretta attribuzione di punteggi derivanti dalla applicazione di norme primarie ” (Cass. SS.UU. ordinanza n. 11832/2024);
Ritenuto che, nel caso in scrutinio, sia carente la potestas iudicandi del giudice adito giacché oggetto del petitum è l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla corretta collocazione in graduatoria in applicazione delle regole, incontestate, che presiedono alla formazione della stessa;
Ritenuto, pertanto, in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato di dover declinare la giurisdizione a favore del giudice ordinario innanzi al quale il processo può essere riproposto - con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande in questa sede formulate - entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto, infine, di compensare integralmente tra le parti le spese di lite anche in ragione della definizione in rito del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, che declina a favore del giudice ordinario innanzi al quale il processo può essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC IA, Presidente
Ida Tascone, Referendario
CO AI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AI | IC IA |
IL SEGRETARIO