Art. 8.
La spesa derivante dall'attuazione della presente legge sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia a cominciare dallo esercizio finanziario 1957-58.
La spesa derivante dall'attuazione della presente legge sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia a cominciare dallo esercizio finanziario 1957-58.