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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4463 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 208/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:
dott. Rosaria MORRONE Presidente
dott. Regina Marina ELEFANTE Consigliere
dott. Sandro DE PAOLA Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello notificato il 10.1.2020
da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla via Madonna della Libera n.
11 presso lo studio dell'avv. Ciro Donnarumma (c.f. ), C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti …………….APPELLANTE
contro
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla via D'Annunzio n. 60 presso lo studio dell'avv. Antonio Cimmino (c.f. ), che, C.F._4
unitamente all'avv. Patrizio Mascolo (c.f. ), lo C.F._5 rappresenta e difende giusta procura in atti ………...………….APPELLATO
^^^^^
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2221/2019, emessa dal Tribunale
di Torre Annunziata (NA) il 14.10.2019 e pubblicata in pari data.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione a comparire dinanzi al tribunale di Torre Annunziata,
proponeva opposizione al DI n. 892/2015, emesso a favore di Parte_1
per l'importo di €. 10.071,10, oltre accessori, per il l'attività Controparte_1
di traino e sosta di alcuni veicoli dell'opponente presso il deposito del CP_1
Eccepiva a tal fine l'opponente la mancata consegna delle fatture su cui era fondato il suddetto DI, la propria carenza di legittimazione passiva, contestando inoltre in via subordinata anche il quantum ex adverso richiesto.
Si costituiva il giudizio l'opposto, il quale contestava le avverse deduzioni,
concludendo per la conferma del DI.
Il tribunale di Torre Annunziata, a mezzo della sentenza oggetto del presente gravame, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dal così Pt_1
revocando l'emesso provvedimento monitorio, ma condannando l'opponente a corrispondere alla controparte la minor somma di €. 3.798,19, oltre accessori;
spese di lite compensate per metà e condanna del al pagamento Pt_1
dell'altra metà a favore del Motivava a tal fine il tribunale vesuviano, CP_1
quanto alla dedotta mancata conoscenza delle fatture, che all'opponente era stata notificata, in data precedente al deposito del ricorso per DI, una diffida ad adempiere nella quale vi era una analitica indicazione delle fatture, onde doveva ritenersi concretizzata la conoscenza delle suddette fatture. Né risultava provata, secondo il tribunale, l'esistenza di un rapporto di lavoro tra i due contendenti (dedotto dall'opponente per sostenere la tesi della propria carenza di legittimazione passiva), mentre risultava provato il deposito – per un certo arco temporale – di due veicoli del presso il parking di Pt_1 CP_1
; relativamente al quantum, in assenza di un contratto scritto, il giudice
[...]
di primo grado procedeva tenendo conto delle tariffe nazionali di custodia per i veicoli sequestrati.
Avverso la suddetta sentenza propone appello a cui resiste Parte_1
. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I motivi di gravame proposti dall'appellante sono sostanzialmente tre e sono volti a censurare la sentenza di primo grado per erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine: 1) alla considerata conoscenza delle fatture da parte del 2) alla non ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro tra i Pt_1
contendenti; 3) alla prova dell'an e del quantum della pretesa avversa.
Preliminarmente, prima dell'esame dei motivi di gravame presentati dall'appellante, occorre analizzare, per rigettarla, l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 avanzata dall'appellato nella comparsa di costituzione e risposta. Infatti, sul punto la Corte, tenendo comunque presente quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 27199/2017, secondo cui l'appello non necessita di forme sacramentali, né deve necessariamente contenere un progetto alternativo di sentenza da contrapporre al primo giudice, ritiene che l'atto di gravame contenga sufficienti elementi per individuare i motivi di censura proposti dal con sufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Pt_1
proposte a supporto dei predetti motivi. Né risulta ammissibile l'eccezione di nullità dell'atto di gravame ex art. 163 cpc proposta sempre dalla difesa del non spiegando di quali elementi ex CP_1
art. 163 cpc l'atto di appello risulti carente.
Venendo ai motivi di gravame, il primo motivo di censura risulta essere del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Infatti, posto che la fattura di per sé non costituisce il credito, ma semplicemente lo rappresenta (o può rappresentarlo in via indiziaria), ciò che rileva ai fini del decidere è la sussistenza di un contratto verbale di deposito con custodia tra gli odierni litiganti, contratto la cui esecuzione è stata effettivamente provata dall'opposto nel corso del giudizio di primo grado.
Quindi, se le fatture possono essere, a tutto concedere, idonee a giustificare l'emissione del provvedimento monitorio, con l'intervenuta opposizione la rilevanza delle predette praticamente si azzera, dovendo l'opposto, sulla scorta dei noti oneri probatori, provare sia l'an debeatur (e quindi il rapporto giuridico che genera la pretesa) e sia il quantum (nel caso di specie neppure parametrato alle fatture sopraindicate).
Pertanto, sia relativamente all'an che al quantum debeatur, le fatture citate da controparte sono risultate del tutto ininfluenti sulla decisione del tribunale;
infatti il giudice di primo grado ha ritenuto provato, su altri elementi, il contratto di deposito e quantificato, su altri elementi (le tariffe nazionali), la somma dovuta, ragion per cui l'eventuale mancato recapito della fattura all'opponente nella fase antecedente al giudizio risulta essere circostanza del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Non coglie nel segno neppure il secondo motivo di gravame, a mezzo del quale l'appellante, sempre lamentando una erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del tribunale, sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere sussistente un rapporto di lavoro tra i contendenti (e conseguentemente escludere la sussistenza di un contratto di deposito tra gli stessi) sulla scorta di una dichiarazione in tal senso riportata dal nel Pt_1
verbale di affidamento in custodia giudiziale dei veicoli de quo.
Orbene, contrariamente a quanto ritiene la difesa dell'appellante, la Corte
ritiene che, anche ritenendo che la suddetta dichiarazione possa qualificarsi come confessione stragiudiziale, la stessa sia soggetta al libero apprezzamento del giudice, anche attesa la circostanza che la stessa viene rivolta ad un terzo
(nel caso di specie, ad un agente della Polizia Municipale). Ma la prova di un rapporto di lavoro, che l'opponente asserisce sussistente, ben poteva essere facilmente data con la produzione del contratto di lavoro, delle buste paga e di ogni altro documento INPS o Inail che ne poteva far presumere l'esistenza; anzi,
proprio la circostanza sopra riferita delle fatture emesse dal fa ritenere CP_1
che costui fosse un soggetto titolare di propria partita IVA (milita in tal senso anche la visura CCIAA depositata dall'opposto in primo grado) e quindi titolare di un'attività del tutto incompatibile con l'esercizio di un rapporto subordinato alle dipendenze del Quindi, la dedotta sussistenza di un rapporto di Pt_1
lavoro subordinato non ha trovato conforto probatorio nel processo, mentre, di contro, sono emersi elementi tali da escluderlo.
Non miglior sorte per il terzo ed ultimo motivo di appello, a mezzo del quale l'appellante contesta la ritenuta prova dell'an e del quantum debeatur.
La Corte, sul punto, conformemente alle valutazioni effettuate dal primo giudice, ritiene provata la sussistenza di un rapporto contrattuale e quindi di ragioni di credito a vantaggio dell'odierno appellato. Militano in tal senso sia la documentazione in atti (verbali dei vigili urbani, fotografie, deposizioni testimoniali) e sia la mancata presentazione del nel corso del giudizio Pt_1
di primo grado, a rendere il deferito interrogatorio formale (che fa ritenere ammessi i capi su cui era stato ammesso l'interpello), in uno con la mancata specifica contestazione ex art. 115 cpc della difesa del sull'avvenuta Pt_1
prestazione di custodia effettuata dal infatti la difesa del si è CP_1 Pt_1
concentrata piuttosto sulla contestazione delle fatture – quali documenti atti a provare il credito – , sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e sulla contestazione del quantum, senza precipuamente contestare l'avvenuta custodia da parte del dei veicoli oggetto di controversia. CP_1
In riferimento quantum, manca di fatto una specifica censura in merito all'applicazione delle tariffe nazionali applicate dal giudice di primo grado.
Quindi, la sentenza di primo grado deve essere confermata, con integrale rigetto del gravame proposto da Parte_1
Il rigetto dell'impugnazione comporta la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, liquidate in complessivi €.
2.419,00, tenuto conto del valore della controversia così come riconosciuto in sentenza - €. 3.798,19 -, con applicazione dei medi tariffari, fatta salva la fase di trattazione, che viene liquidata ai minimi tariffari (€. 536 per fase studio della controversia, €. 536 per fase introduttiva, €. 496 per fase di trattazione/istruttoria ed €. 851 per fase decisionale); ai suddetti importi va aggiunto il 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'Iva (se dovuta) ed il Cap come per legge, il tutto con attribuzione ai difensori,
dichiaratisi antistatari.
p.q.m.
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2221/2019, Parte_1
emessa dal tribunale di Torre Annunziata (NA) il 14.10.2019 e pubblicata in pari data, così dispone:
1. Rigetta l'appello, con integrale conferma della sentenza appellata;
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite del giudizio di appello, che liquida in complessivi €.
2.419,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, Iva (se dovuta) e Cap come per legge,
il tutto a beneficio degli avv.ti Antonio Cimmino e Patrizio Mascolo,
dichiaratisi antistatari;
3. Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13; dispone che la cancelleria provveda alle annotazioni di rito nonché agli adempimenti necessari per la riscossione.
Napoli, li 26.2.2025
Il Presidente
Il Giudice Ausiliare est. (dr. Rosaria Morrone)
(dr. Sandro de Paola)
Ruolo Generale n. 208/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:
dott. Rosaria MORRONE Presidente
dott. Regina Marina ELEFANTE Consigliere
dott. Sandro DE PAOLA Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello notificato il 10.1.2020
da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla via Madonna della Libera n.
11 presso lo studio dell'avv. Ciro Donnarumma (c.f. ), C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti …………….APPELLANTE
contro
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla via D'Annunzio n. 60 presso lo studio dell'avv. Antonio Cimmino (c.f. ), che, C.F._4
unitamente all'avv. Patrizio Mascolo (c.f. ), lo C.F._5 rappresenta e difende giusta procura in atti ………...………….APPELLATO
^^^^^
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2221/2019, emessa dal Tribunale
di Torre Annunziata (NA) il 14.10.2019 e pubblicata in pari data.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione a comparire dinanzi al tribunale di Torre Annunziata,
proponeva opposizione al DI n. 892/2015, emesso a favore di Parte_1
per l'importo di €. 10.071,10, oltre accessori, per il l'attività Controparte_1
di traino e sosta di alcuni veicoli dell'opponente presso il deposito del CP_1
Eccepiva a tal fine l'opponente la mancata consegna delle fatture su cui era fondato il suddetto DI, la propria carenza di legittimazione passiva, contestando inoltre in via subordinata anche il quantum ex adverso richiesto.
Si costituiva il giudizio l'opposto, il quale contestava le avverse deduzioni,
concludendo per la conferma del DI.
Il tribunale di Torre Annunziata, a mezzo della sentenza oggetto del presente gravame, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dal così Pt_1
revocando l'emesso provvedimento monitorio, ma condannando l'opponente a corrispondere alla controparte la minor somma di €. 3.798,19, oltre accessori;
spese di lite compensate per metà e condanna del al pagamento Pt_1
dell'altra metà a favore del Motivava a tal fine il tribunale vesuviano, CP_1
quanto alla dedotta mancata conoscenza delle fatture, che all'opponente era stata notificata, in data precedente al deposito del ricorso per DI, una diffida ad adempiere nella quale vi era una analitica indicazione delle fatture, onde doveva ritenersi concretizzata la conoscenza delle suddette fatture. Né risultava provata, secondo il tribunale, l'esistenza di un rapporto di lavoro tra i due contendenti (dedotto dall'opponente per sostenere la tesi della propria carenza di legittimazione passiva), mentre risultava provato il deposito – per un certo arco temporale – di due veicoli del presso il parking di Pt_1 CP_1
; relativamente al quantum, in assenza di un contratto scritto, il giudice
[...]
di primo grado procedeva tenendo conto delle tariffe nazionali di custodia per i veicoli sequestrati.
Avverso la suddetta sentenza propone appello a cui resiste Parte_1
. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I motivi di gravame proposti dall'appellante sono sostanzialmente tre e sono volti a censurare la sentenza di primo grado per erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine: 1) alla considerata conoscenza delle fatture da parte del 2) alla non ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro tra i Pt_1
contendenti; 3) alla prova dell'an e del quantum della pretesa avversa.
Preliminarmente, prima dell'esame dei motivi di gravame presentati dall'appellante, occorre analizzare, per rigettarla, l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 avanzata dall'appellato nella comparsa di costituzione e risposta. Infatti, sul punto la Corte, tenendo comunque presente quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 27199/2017, secondo cui l'appello non necessita di forme sacramentali, né deve necessariamente contenere un progetto alternativo di sentenza da contrapporre al primo giudice, ritiene che l'atto di gravame contenga sufficienti elementi per individuare i motivi di censura proposti dal con sufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Pt_1
proposte a supporto dei predetti motivi. Né risulta ammissibile l'eccezione di nullità dell'atto di gravame ex art. 163 cpc proposta sempre dalla difesa del non spiegando di quali elementi ex CP_1
art. 163 cpc l'atto di appello risulti carente.
Venendo ai motivi di gravame, il primo motivo di censura risulta essere del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Infatti, posto che la fattura di per sé non costituisce il credito, ma semplicemente lo rappresenta (o può rappresentarlo in via indiziaria), ciò che rileva ai fini del decidere è la sussistenza di un contratto verbale di deposito con custodia tra gli odierni litiganti, contratto la cui esecuzione è stata effettivamente provata dall'opposto nel corso del giudizio di primo grado.
Quindi, se le fatture possono essere, a tutto concedere, idonee a giustificare l'emissione del provvedimento monitorio, con l'intervenuta opposizione la rilevanza delle predette praticamente si azzera, dovendo l'opposto, sulla scorta dei noti oneri probatori, provare sia l'an debeatur (e quindi il rapporto giuridico che genera la pretesa) e sia il quantum (nel caso di specie neppure parametrato alle fatture sopraindicate).
Pertanto, sia relativamente all'an che al quantum debeatur, le fatture citate da controparte sono risultate del tutto ininfluenti sulla decisione del tribunale;
infatti il giudice di primo grado ha ritenuto provato, su altri elementi, il contratto di deposito e quantificato, su altri elementi (le tariffe nazionali), la somma dovuta, ragion per cui l'eventuale mancato recapito della fattura all'opponente nella fase antecedente al giudizio risulta essere circostanza del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Non coglie nel segno neppure il secondo motivo di gravame, a mezzo del quale l'appellante, sempre lamentando una erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del tribunale, sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere sussistente un rapporto di lavoro tra i contendenti (e conseguentemente escludere la sussistenza di un contratto di deposito tra gli stessi) sulla scorta di una dichiarazione in tal senso riportata dal nel Pt_1
verbale di affidamento in custodia giudiziale dei veicoli de quo.
Orbene, contrariamente a quanto ritiene la difesa dell'appellante, la Corte
ritiene che, anche ritenendo che la suddetta dichiarazione possa qualificarsi come confessione stragiudiziale, la stessa sia soggetta al libero apprezzamento del giudice, anche attesa la circostanza che la stessa viene rivolta ad un terzo
(nel caso di specie, ad un agente della Polizia Municipale). Ma la prova di un rapporto di lavoro, che l'opponente asserisce sussistente, ben poteva essere facilmente data con la produzione del contratto di lavoro, delle buste paga e di ogni altro documento INPS o Inail che ne poteva far presumere l'esistenza; anzi,
proprio la circostanza sopra riferita delle fatture emesse dal fa ritenere CP_1
che costui fosse un soggetto titolare di propria partita IVA (milita in tal senso anche la visura CCIAA depositata dall'opposto in primo grado) e quindi titolare di un'attività del tutto incompatibile con l'esercizio di un rapporto subordinato alle dipendenze del Quindi, la dedotta sussistenza di un rapporto di Pt_1
lavoro subordinato non ha trovato conforto probatorio nel processo, mentre, di contro, sono emersi elementi tali da escluderlo.
Non miglior sorte per il terzo ed ultimo motivo di appello, a mezzo del quale l'appellante contesta la ritenuta prova dell'an e del quantum debeatur.
La Corte, sul punto, conformemente alle valutazioni effettuate dal primo giudice, ritiene provata la sussistenza di un rapporto contrattuale e quindi di ragioni di credito a vantaggio dell'odierno appellato. Militano in tal senso sia la documentazione in atti (verbali dei vigili urbani, fotografie, deposizioni testimoniali) e sia la mancata presentazione del nel corso del giudizio Pt_1
di primo grado, a rendere il deferito interrogatorio formale (che fa ritenere ammessi i capi su cui era stato ammesso l'interpello), in uno con la mancata specifica contestazione ex art. 115 cpc della difesa del sull'avvenuta Pt_1
prestazione di custodia effettuata dal infatti la difesa del si è CP_1 Pt_1
concentrata piuttosto sulla contestazione delle fatture – quali documenti atti a provare il credito – , sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e sulla contestazione del quantum, senza precipuamente contestare l'avvenuta custodia da parte del dei veicoli oggetto di controversia. CP_1
In riferimento quantum, manca di fatto una specifica censura in merito all'applicazione delle tariffe nazionali applicate dal giudice di primo grado.
Quindi, la sentenza di primo grado deve essere confermata, con integrale rigetto del gravame proposto da Parte_1
Il rigetto dell'impugnazione comporta la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, liquidate in complessivi €.
2.419,00, tenuto conto del valore della controversia così come riconosciuto in sentenza - €. 3.798,19 -, con applicazione dei medi tariffari, fatta salva la fase di trattazione, che viene liquidata ai minimi tariffari (€. 536 per fase studio della controversia, €. 536 per fase introduttiva, €. 496 per fase di trattazione/istruttoria ed €. 851 per fase decisionale); ai suddetti importi va aggiunto il 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'Iva (se dovuta) ed il Cap come per legge, il tutto con attribuzione ai difensori,
dichiaratisi antistatari.
p.q.m.
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2221/2019, Parte_1
emessa dal tribunale di Torre Annunziata (NA) il 14.10.2019 e pubblicata in pari data, così dispone:
1. Rigetta l'appello, con integrale conferma della sentenza appellata;
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite del giudizio di appello, che liquida in complessivi €.
2.419,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, Iva (se dovuta) e Cap come per legge,
il tutto a beneficio degli avv.ti Antonio Cimmino e Patrizio Mascolo,
dichiaratisi antistatari;
3. Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13; dispone che la cancelleria provveda alle annotazioni di rito nonché agli adempimenti necessari per la riscossione.
Napoli, li 26.2.2025
Il Presidente
Il Giudice Ausiliare est. (dr. Rosaria Morrone)
(dr. Sandro de Paola)