TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23854
TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso principale inammissibile per acquiescenza del ricorrente a due rilievi della commissione: 1) l'insufficienza grave per incongruità delle soluzioni adottate riguardo alla vendita di un bene in comunione legale dopo una divisione con conguaglio; 2) l'insufficienza per difetto di completezza, coerenza logica, ordine, chiarezza o esattezza giuridica, con riferimento alla conferma della divisione da parte di un soggetto non necessario, alla mancata menzione della consapevolezza della nullità, alla descrizione anziché previsione delle modalità di restituzione del prezzo depositato e al mancato riconoscimento dell'effetto automatico della condizione risolutiva.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata dal giudizio di inidoneità

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso principale inammissibile per acquiescenza a rilievi della commissione che sostanziano il giudizio di non ammissione. Pertanto, anche la graduatoria, impugnata in via derivata, risulta legittimamente approvata.

  • Rigettato
    Illegittimità in via derivata

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso principale inammissibile e infondato nel merito, e i motivi aggiunti infondati. Pertanto, anche il decreto di approvazione della graduatoria dei vincitori, basato su tale graduatoria, viene respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23854
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23854
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo