Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23854 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23854/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10639/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10639 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MA Di GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Maria Bassani Terenzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
UC AN;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 13.12.2022, espresso nel corso della seduta dell’19.2.2024, n. 348, nonché del relativo verbale; della graduatoria dei candidati giudicati idonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso il ricorrente fra gli idonei, anch’essa conosciuta il 3.7.2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 1° agosto 2025: del Decreto del Ministero della Giustizia del 15 maggio 2025, relativo all’approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso; del verbale n. 348 del 19.2.2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. GE IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. MA Di GI ha impugnato e chiesto l’annullamento del giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 13.12.2022, espresso nel corso della seduta dell’19.2.2024, n. 348, nonché del relativo verbale; della graduatoria dei candidati giudicati idonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso il ricorrente fra gli idonei, anch’essa conosciuta il 3.7.2024.
Oggetto del giudizio è la traccia assegnata per la redazione dell’atto inter vivos (“ I due fratelli IM e EC, entrambi coniugati in regime di comunione legale, hanno ricevuto con atto di donazione, a rogito del dott. Romolo Remo, notaio in Roma, in data 25/5/2015, in parti eguali tra loro dai genitori IO e LA, due fabbricati (A e B), ciascuno con annessa corte pertinenziale, siti in Roma, via Gioberti nn. 5 e 7, mentre il fratello TE non ha ancora ricevuto alcunché. Ancora in vita i genitori, IM e EC hanno proceduto a dividere i beni donati, con atto del medesimo notaio, del 12/5/2022, con attribuzione a ciascuno di un fabbricato con annessa corte pertinenziale. Nell’atto di divisione, a rogito del medesimo notaio, per mera dimenticanza, non è stato indicato il titolo edilizio abilitativo della costruzione del fabbricato assegnato a IM (titolo edilizio correttamente enunciato nella donazione). Si dà atto che: 1) era stata costituita da IM ipoteca volontaria sulla propria quota indivisa, a rogito del notaio Romina Romoli; 2) in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a EC e a carico del bene assegnato a IM, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di EC. Nella divisione era stato convenuto un conguaglio in danaro a favore di IM e a carico di EC, già corrisposto in sede di divisione. In relazione a tale divisione sono state curate tutte le formalità di legge. EC intende alienare a RO (sordumuto, ma capace di leggere e scrivere) il bene a lui assegnato e la moglie di EC è disponibile ad intervenire nel relativo atto. Anche il fratello TE è disponibile ad intervenire nel relativo atto, pur senza prestare garanzia di alcun tipo, qualora possa tutelare l’acquirente contro eventuali azioni che TE potrebbe esperire in futuro. L’acquirente intende acquistare l’appartamento solo a condizione che: 1) la divisione stipulata l’anno precedente risulti valida ed efficace; 2) sia tutelato dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da TE. Inoltre RO intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della presente vendita e che il prezzo pagato venga consegnato a EC solo dopo che il notaio abbia verificato l’inesistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita. Al riguardo EC e RO sono d’accordo che se dovessero risultare formalità pregiudizievoli, da un lato le somme versate saranno restituite dal notaio a RO e, dall’altro, la proprietà ritornerà alla parte venditrice. Il candidato, assunte le vesti del dott. Romolo Romani, notaio in Roma, con studio in Roma alla via Aurelia n.619, adegui la volontà delle parti e rediga il relativo atto. Nella parte teorica illustri le soluzioni adottate e tratti della divisione, con particolare riguardo alla natura del conguaglio anche in riferimento al regime patrimoniale tra i coniugi; dell’omessa menzione dei titoli edilizi comunque esistenti; di eventuali garanzie da prestare all’acquirente di immobili di provenienza donativa; della servitù per vantaggio futuro ”).
Dall’analisi della scheda di correzione risulta che al ricorrente è stata contestata una causa di nullità dell’atto (“ nella clausola relativa alla conformità catastale manca l'esplicito collegamento fra i dati catastali del bene venduto e la planimetria depositata in catasto (carenza non supplita da idonea indicazione rinvenibile in altra parte dell'atto) ”); una insufficienza grave “ per incongruità delle soluzioni adottate ” (“ è realizzata una vendita di bene considerato per intero oggetto di comunione legale, che è riconosciuto come tale solo in conseguenza della sua assegnazione a EC in sede di divisione con conguaglio. Diversamente, la presenza di un conguaglio avrebbe al limite giustificato la ricaduta del bene in comunione solo per la parte riferibile al conguaglio stesso, laddove la scelta compiuta dal candidato suppone un improponibile riconoscimento della natura traslativa della divisione in senso tecnico (tale eventualità non è invece prospettata dal candidato neanche in parte teorica) ”); un’ulteriore insufficienza grave “ per presenza di errori di diritto nell'atto ” (“ si assume che le norme del codice civile di cui agli artt. 713 e ss. siano riferite alla "divisione a sorte" concepita quale autonomo tipo di divisione in contrapposizione a quella giudiziale. Si allude poi a una divisione "amichevole", praticabile quando le parti siano fra loro d'accordo, che non avrebbe alcuna disciplina ”); un’insufficienza “ per l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell'atto in forma notarile ” (“ a) presenza di spazi bianchi non interlineati; b) l'attività dell'interprete, nell'art. 3 dell'atto, è assimilata a quella di un rappresentante ”); un’insufficienza “ per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica: a) la conferma della divisione nulla è fatta da anche da IM, benché il medesimo non fosse compreso fra le parti necessarie dell'atto, né fra coloro che erano disponibili a intervenire (la soluzione non è coerente con la parte teorica, nel cui ambito si riconosce che la conferma può essere fatta anche da una sola parte e, quindi, con riferimento al caso di specie, dal solo EC, già costituito in atto e certamente disponibile e interessato a effettuarla); inoltre manca la menzione della consapevolezza della nullità da parte dei dichiaranti; b) nella clausola relativa al deposito prezzo, la restituzione della somma a RO, in conseguenza dell'avveramento della condizione risolutiva, è richiamata in termini descrittivi, mentre la traccia richiedeva che fossero già previste nell'atto anche le modalità della stessa restituzione, cui doveva provvedere il notaio rogante in esecuzione dell'incarico ricevuto nell'ambito del deposito prezzo; c) il "ritorno" della proprietà del bene al venditore non è considerato un effetto automatico dell'avveramento della condizione risolutiva, ma è fatto dipendere dalla stipula dell'atto ricognitivo (peraltro previsto solo per l'ipotesi di avveramento e non anche in quello di mancato avveramento) ”).
A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico e articolato motivo: “ violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006 e successive modificazioni/violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; in particolare illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento, carente istruttoria/violazione di legge e falsa applicazione dell’art 3, 97 Cost .”.
In particolare, ha evidenziato che la commissione esaminatrice “ deve esaminare tutti e tre gli elaborati per formulare il giudizio complessivo di idoneità o meno e l’eccezione di cui al suddetto comma 2. Un modus operandi difforme rispetto all’indicata regola ed eccezione, infatti, comporta una inevitabile disparità di trattamento: sia il giudizio di idoneità che quello di inidoneità richiedono la lettura di tutti e tre elaborati (la regola); quello di inidoneità può essere dichiarato sulla scorta della lettura del solo primo elaborato, ma solo ed esclusivamente qualora siano ravvisabili nullità o gravi insufficienze opportunamente motivate (l’eccezione) di tal che ogni qual volta, posti i criteri standard di correzione, il giudizio negativo sia espresso in forma tautologica e priva del necessario raccordo che evidenzi i motivi della scelta circa l’applicazione dei criteri stessi, di fatto l’ipotesi eccezionale risulta arbitrariamente trasformata in regola ” (cfr. pagg. 5 – 6).
Ha soggiunto – con riguardo alla rilevata causa di nullità dell’atto (“ nella clausola relativa alla conformità catastale manca l'esplicito collegamento fra i dati catastali del bene venduto e la planimetria depositata in catasto (carenza non supplita da idonea indicazione rinvenibile in altra parte dell'atto) ”) – che “ la modalità di correzione da parte della Commissione è affetta da un errore di fatto in quanto ha ravvisato una nullità non esistente. Nell’elaborato, all’art 8 – relativo alla conformità catastale - il candidato ha espressamente collegato i dati catastali del bene venduto alla planimetria: “…che lo stato di fatto del fabbricato in oggetto è conforme ai sopra citati dati catastali ed alla planimetria depositata in catasto già allegata sub “c”. Non solo, ma il collegamento con la planimetria depositata in catasto è finanche presente nella descrizione dell’immobile all’art. 1 lett A) e B) dell’atto ” (cfr. pag. 7).
Con riferimento alla rilevata insufficienza grave “ per presenza di errori di diritto nell'atto ” (“ si assume che le norme del codice civile di cui agli artt. 713 e ss. siano riferite alla "divisione a sorte" concepita quale autonomo tipo di divisione in contrapposizione a quella giudiziale. Si allude poi a una divisione "amichevole", praticabile quando le parti siano fra loro d'accordo, che non avrebbe alcuna disciplina ”), il ricorrente ha contestato di aver “ enunciato i tipi di divisione esistenti nell’ordinamento collegandoli alla normativa di riferimento ed ha specificato che l’elaborazione dottrinaria della divisione “amichevole” strutturalmente è una fattispecie di contratto a più parti ” (cfr., ancora, pag. 7).
Con riguardo, poi, alla rilevata insufficienza “ per l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell'atto in forma notarile ” (“ a) presenza di spazi bianchi non interlineati; b) l'attività dell'interprete, nell'art. 3 dell'atto, è assimilata a quella di un rappresentante”), ha dedotto di aver precisato “nella prima pagina dell’atto che D.D. partecipa all’atto con la qualifica di interprete di RO, sordo muto, con espressa nomina dal Presidente del Tribunale: “…d’ora in poi tutte le dichiarazioni rese e/o ricevute da RO devono intendersi rese e/o ricevute a mezzo interprete” L’espressione in questione per cui la Commissione ha erroneamente assunto l’assimilazione dell’interprete a quella di un rappresentante è contenuta nell’art 3 dell’atto: “EC e C.C. vendono a RO che, come sopra rappresentato, accetta…”. E’ di tutta evidenza, anche per essere stato ben specificato in premessa, che il candidato ha semplicemente utilizzato un sinonimo per individuare la figura dell’interprete senza con ciò tramutare la qualifica in atti del medesimo ” (cfr. pag. 8).
Ha, pertanto, concluso che “esaminando congiuntamente le asserite insufficienze di cui ai punti 1, 8 e 11 del verbale di correzione del ricorrente, ciò che emerge è che la Commissione ha ritenuto di eccepire le indicate nullità/gravi insufficienze in modo erroneo ed irragionevole stante il contenuto dell’elaborato difforme rispetto alle nullità/gravi insufficienze eccepite come specificatamente evidenziato dalla lettura di alcune parti dell’elaborato né la scelta della Commissione risulta supportata da un alternativa soluzione logico-giuridica ” (cfr. pag. 9).
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (24.10.2024), che in vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 9 luglio 2025 (con successivo rinvio al 19 dicembre 2025), ha depositato una memoria (5.6.2025), nella quale preliminarmente ha eccepito l’irricevibilità del ricorso “ in quanto – come riconosciuto anche da controparte (v. pag. 2 del ricorso) – l’elenco dei nominativi ammessi allo svolgimento della prova orale è stato pubblicato in data 3 luglio 2024, con la conseguenza che la notifica del ricorso avversario – risalente, come detto, al 2 ottobre 2024 – risulta essere tardiva ”; sempre in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità e per non aver il ricorrente contestato tutti i rilievi della commissione esaminatrice; nel merito ha motivatamente controdedotto a ciascuno dei profili di correzione contestati dalla ricorrente;
Con ricorso per motivi aggiunti (1.8.2025) il ricorrente ha esteso l’impugnazione al Decreto del Ministero della Giustizia del 15 maggio 2025, relativo all’approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso, deducendo l’illegittimità in via derivata di tale decreto sulla scorta delle doglianze articolate nel ricorso principale.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Si può prescindere dall’esaminare l’eccezione preliminare di irricevibilità, riferita, peraltro, all’omessa impugnazione di un atto parzialmente lesivo, poiché la reale lesione della situazione attiva del ricorrente è da ricondurre all’approvazione della graduatoria concorsuale, disposta con decreto del Ministro della Giustizia del 15.5.2025: atto, quest’ultimo, impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti.
Piuttosto, il ricorso principale è inammissibile per acquiescenza del ricorrente a due, circostanziati, rilievi, ciascuno dei quali autonomamente idoneo a sostanziare il giudizio di non ammissione:
1) la rilevata insufficienza grave “ per incongruità delle soluzioni adottate ” (“ è realizzata una vendita di bene considerato per intero oggetto di comunione legale, che è riconosciuto come tale solo in conseguenza della sua assegnazione a EC in sede di divisione con conguaglio. Diversamente, la presenza di un conguaglio avrebbe al limite giustificato la ricaduta del bene in comunione solo per la parte riferibile al conguaglio stesso, laddove la scelta compiuta dal candidato suppone un improponibile riconoscimento della natura traslativa della divisione in senso tecnico (tale eventualità non è invece prospettata dal candidato neanche in parte teorica) ”;
2) l’insufficienza “ per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica: a) la conferma della divisione nulla è fatta da anche da IM, benché il medesimo non fosse compreso fra le parti necessarie dell'atto, né fra coloro che erano disponibili a intervenire (la soluzione non è coerente con la parte teorica, nel cui ambito si riconosce che la conferma può essere fatta anche da una sola parte e, quindi, con riferimento al caso di specie, dal solo EC, già costituito in atto e certamente disponibile e interessato a effettuarla); inoltre manca la menzione della consapevolezza della nullità da parte dei dichiaranti; b) nella clausola relativa al deposito prezzo, la restituzione della somma a RO, in conseguenza dell'avveramento della condizione risolutiva, è richiamata in termini descrittivi, mentre la traccia richiedeva che fossero già previste nell'atto anche le modalità della stessa restituzione, cui doveva provvedere il notaio rogante in esecuzione dell'incarico ricevuto nell'ambito del deposito prezzo; c) il "ritorno" della proprietà del bene al venditore non è considerato un effetto automatico dell'avveramento della condizione risolutiva, ma è fatto dipendere dalla stipula dell'atto ricognitivo (peraltro previsto solo per l'ipotesi di avveramento e non anche in quello di mancato avveramento) ”).
Anche nel merito, il ricorso principale, nonché i motivi aggiunti, sono infondati e, pertanto, vanno respinti.
In linea generale, occorre premettere che, ai sensi dell’art. 11, comma 7 del d.lgs. 166/2006 (“ Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della L. 28 novembre 2005, n. 246 ”), “ nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla Commissione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, la Sottocommissione dichiara non idoneo il candidato, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi ”.
E’ appunto in tale disposizione che rinviene il suo fondamento la decisione della commissione del concorso notarile in questione di sancire la non idoneità della candidata ricorrente, avendo ravvisato nel suo elaborato inter vivos di diritto civile i profili ostativi all’idoneità, sopra illustrati, in conformità alla previsione di cui al citato art. 11, che al comma 5 prevede che “ il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati ”.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che il carattere “ostativo”, riferito dalla disciplina di cui al citato art. 11, comma 7 alle nullità o “gravi insufficienze” riscontrate dalla commissione in una delle prime due prove scritte, non è subordinato alla pluralità delle stesse né al congiunto ricorrere delle due tipologie di vizi, “ con la conseguenza, processualmente apprezzabile, che l’immunità dai vizi lamentati dalla parte ricorrente anche di uno solo dei molteplici rilievi formulati sul punto dalla commissione di concorso imporrebbe di ritenere legittimamente adottato l’impugnato giudizio di non idoneità ”; ed in secondo luogo, “deve osservarsi che se eventuali profili di disparità di trattamento – subordinati, secondo la regola generale, alla identità delle situazioni esaminate, a fronte delle quali l’Amministrazione si sia incomprensibilmente orientata in modo difforme – sono astrattamente suscettibili di fornire alimento al sindacato giurisdizionale avente ad oggetto la sussistenza della contestata “grave insufficienza” dell’elaborato, tenuto conto dei confini non compiutamente definiti della fattispecie (al cui riconoscimento in concreto concorre quindi in misura significativa l’apporto valutativo della commissione di concorso), a diversa conclusione deve pervenirsi in relazione all’ipotesi della nullità, la cui configurazione in concreto è legata a parametri univoci desumibili senza significativi margini di incertezza dalle disposizioni che testualmente le prevedono, con la conseguenza che, atteggiandosi l’attività di riscontro dell’Amministrazione, per questo aspetto, in termini sostanzialmente vincolati, non sono ravvisabili spazi effettivi alla operatività del vizio di eccesso di potere (di cui la disparità di trattamento costituisce, come è noto, una species o un elemento sintomatico) ” (cfr. pag. Consiglio di Stato, sez. III, 19 giugno 2025, n. 5362).
Infondata è la doglianza circa la mancanza di un esplicito collegamento fra i dati catastali del bene venduto e la planimetria depositata in catasto.
Ai sensi dell’art. 2, comma 58 della legge 662/1996 “ gli atti di cui al secondo comma dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell’intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonché, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all’articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dal comma 44 del presente articolo, l’attestazione dell’avvenuta richiesta alle autorità competenti dell’espressione del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall’articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell’articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 ”.
Ai sensi dell’art. 29, comma 1 bis della legge 52/1985, invece, “ gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ”.
Alla stregua di tali disposizioni, non può ritenersi irrilevante la mancanza di un “ esplicito collegamento tra i dati catastali dell'immobile compravenduto e la planimetria depositata in catasto ”; tale lacuna potendo essere, altresì, intesa come mancanza di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell’immobile; ed indipendentemente dalla previsione di cui all’art. 29, comma 1 ter della legge 52/1985 (secondo cui “ se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in Catasto o della dichiarazione, resa in atto dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ”), che allude ad una sanabilità eventuale e futura, di cui nell’elaborato del ricorrente non vi è menzione.
Parimenti infondata è la contestazione sulla congruità del richiamo alla divisione “ a sorte ”, che allude ad un istituto giuridico disciplinato dall’art. 729 del codice civile: norma da tenere ben distinta dall’art. 713 (come sostenuto nel compito dal ricorrente) e che, appunto, prevede l’applicazione di tale criterio nel caso di uguaglianza di quote, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo.
Prive di pregio, da ultimo, sono, altresì, le censure riferite all’insufficienza “ per l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell'atto in forma notarile ” (“ a) presenza di spazi bianchi non interlineati; b) l'attività dell'interprete, nell'art. 3 dell'atto, è assimilata a quella di un rappresentante ”).
La legge 89/2013 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) disciplina esclusivamente l’aspetto della chiarezza e leggibilità dell’atto, senza prendere in considerazione il diverso – ma nondimeno fondamentale – aspetto dell’inalterabilità nel tempo dell’atto stesso: l’art. 53, infatti, dispone che “ gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell’atto e senza raschiature”. Peraltro, il Regolamento di esecuzione della legge notarile (R.D. 10 settembre 1914, n. 1326) dispone, all’art. 67, comma 2, che “per la scritturazione degli atti originali, giusta l’art. 53 della legge, deve adoperarsi inchiostro indelebile ”.
Come si vede, il richiamo del predetto art. 67 del regolamento di esecuzione all’art. 53 della legge notarile mira a saldare profili, in partenza, non omogenei della redazione e stesura dell’atto pubblico, introducendo un collegamento normativo tra rigore formale (quello oggetto della censura mossa dalla commissione al ricorrente) e l’esigenza di prevenire in termini assoluti e garantito l’inalterabilità degli atti (cosicché, il difetto di corretta interlinea ha assunto una valenza significativa ai fini del giudizio espresso sul ricorrente).
In conclusione, il ricorso principale è inammissibile e, comunque, infondato nel merito e da respingere; i motivi aggiunti sono infondati e, anche questi, da respingere.
Si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara inammissibile e, comunque, respinge nel merito il ricorso principale, nei sensi espressi in motivazione;
- respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE LI, Presidente
GE IZ, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, IM Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE IZ | BE LI |
IL SEGRETARIO