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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 338/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4133/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016091905000 SPESE PROCESSUA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295201700321664542000 SPESE PROCESS. 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data
10.05.2024, MA DO proponeva ricorso contro l'ADER Agente per la Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento con numeri finali 1905, per un totale di € 1.436,65 notificata in data 16.02.2024, in relazione ad una cartella di pagamento con numeri finali 4542, per spese processuali anno 2007.
Ne chiedeva l'annullamento.
Eccepiva la omessa notifica della cartella sopra citata, la decadenza.
L'ADER si costituiva in giudizio, eccependo la infondatezza del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto;
depositava documentazione attinente alla relata di notifica.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 14.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
L'ADER non ha offerto la prova della notificazione della cartella in oggetto con numeri finali 4542, limitandosi a produrre, con riferimento a tale cartella, l'estratto di ruolo: documento, quest'ultimo al quale non può riconoscersi alcuna valenza probatoria, trattandosi di un atto formato dalla parte.
In mancanza della prova di una regolare notifica della cartella sottesa, atto prodromico, deve ritenersi la illegittimità della intimazione impugnata, che deve essere pertanto annullata.
I rimanenti motivi di impugnazione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in accoglimento del ricorso, annulla la intimazione di pagamento impugnata;
condanna l'ADER alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di
€ 300,00 oltre Iva, Cpa, Spese Generali e rimborso del CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 14.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4133/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016091905000 SPESE PROCESSUA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295201700321664542000 SPESE PROCESS. 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data
10.05.2024, MA DO proponeva ricorso contro l'ADER Agente per la Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento con numeri finali 1905, per un totale di € 1.436,65 notificata in data 16.02.2024, in relazione ad una cartella di pagamento con numeri finali 4542, per spese processuali anno 2007.
Ne chiedeva l'annullamento.
Eccepiva la omessa notifica della cartella sopra citata, la decadenza.
L'ADER si costituiva in giudizio, eccependo la infondatezza del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto;
depositava documentazione attinente alla relata di notifica.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 14.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
L'ADER non ha offerto la prova della notificazione della cartella in oggetto con numeri finali 4542, limitandosi a produrre, con riferimento a tale cartella, l'estratto di ruolo: documento, quest'ultimo al quale non può riconoscersi alcuna valenza probatoria, trattandosi di un atto formato dalla parte.
In mancanza della prova di una regolare notifica della cartella sottesa, atto prodromico, deve ritenersi la illegittimità della intimazione impugnata, che deve essere pertanto annullata.
I rimanenti motivi di impugnazione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in accoglimento del ricorso, annulla la intimazione di pagamento impugnata;
condanna l'ADER alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di
€ 300,00 oltre Iva, Cpa, Spese Generali e rimborso del CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 14.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro