Art. 2.
E' abolito il diritto erariale per chilowattora, stabilito, per l'introduzione di energia elettrica nel Regno, dall' art. 136 del testo unico sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933-XII, n. 1775.
E' abolito il diritto erariale per chilowattora, stabilito, per l'introduzione di energia elettrica nel Regno, dall' art. 136 del testo unico sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933-XII, n. 1775.