Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3588 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
Parte_1
Avv. ARCADI CLAUDIO e
Controparte_1
Avv. SERPA FRANCESCO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 964 del 2018 con cui il Tribunale di Civitavecchia ha così statuito: “Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le
[...]
], a titolo di “provvigione”. Sostiene la Parte_1 Parte_1 che, attraverso l'individuazione della opponente come fornitore di
[...] servizi, la medesima opposta ha consentito alla Controparte_1
di concludere i singoli affari con la con
[...] Parte_1 conseguente sussistenza delle ragioni creditorie oggetto di causa. Il credito per cui è lite, fondato in particolare sulle fatture 1377/2012, 1542/2012, 1688/2012 e 32/13, rientra infatti, a dire della parte opposta, tra le menzionate “provvigioni”, ed è quindi dovuto dalla parte opponente. A dire dell'opponente, le somme oggetto di causa non sono invece dovute, considerato, in primo luogo, che tra le parti oggi in lite non esiste alcun rapporto negoziale e, in secondo luogo, che, in ragione della sopravvenuta cessazione dei rapporti commerciali tra la parte opponente e la Pt_1
e della riferibilità delle somme ingiunte ad un periodo nel quale tali
[...] rapporti erano già cessati, i medesimi importi non trovano comunque giustificazione in alcuna prestazione o servizio della opposta in favore della opponente. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente
[che ha risposto, rendendo l'interrogatorio in parola all'udienza del 26.4.2016] e a mezzo prova testi [sono stati in particolare escussi, alla pag. 2/7 detta udienza del 26.4.2016, quattro testi, precisamente due citati dalla parte opponente (ossia i testi e ) e due Testimone_1 Testimone_2 citati dalla parte opposta (ossia i testi e Testimone_3 Tes_4
)]. Esaurita l'istruttoria, il medesimo processo è stato rinviato
[...] ad oggi per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. Ciò premesso, osserva il Tribunale che l'opposizione è fondata e deve essere accolta. Parte opposta, sulla quale grava l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della domanda giudiziale [art. 2697, c. I, c.c.] avanzata con la proposizione del ricorso per ingiunzione di pagamento [essendo la stessa opposta, sebbene convenuta nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, “attore sostanziale” della pretesa creditoria per cui è lite (sul punto, cfr. Cass. 8718/2000)], non ha fornito tale dimostrazione. Onde dimostrare l'effettiva esistenza, alla base delle fatture oggetto di causa, del diritto a percepire la citata “provvigione” dalla parte opponente, la parte opposta –in applicazione principio per cui “Nel giudizio per l'accertamento del diritto alla provvigione, l'agente ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine…essendo il buon fine dell'affare un fatto costitutivo del diritto alla provvigione…” (cfr. Cass. 25023/2013)– avrebbe dovuto dimostrare, per ciascuno dei periodi considerati dalle dette fatture, attraverso la produzione in atti di idonea documentazione, in primo luogo, l'esistenza dei singoli rapporti contrattuali tra la [che non è parte del presente processo] e Parte_1
l'opponente, ossia le varie “commesse” della prima in favore di quest'ultima, in secondo luogo, l'esistenza di un fatturato, tra tali società, occasionato da tali commesse, in terzo luogo, il nesso causale tra l'attività della e il fatturato della opponente, e, in quarto ed ultimo Parte_1 luogo, il concreto ammontare delle commissioni spettanti alla medesima secondo gli accordi conclusi sia con la Parte_1 Pt_1 sia con la
[...] Controparte_1
Dalla documentazione prodotta, tali circostanze non risultano tuttavia provate. In particolare, i prospetti allegati alle fatture n. 1377/2012, 1688/2012 e 32/13 in quanto non sottoscritti dai contraenti del
[complesso] rapporto negoziale dedotto dalla parte opposta [ossia la la e la Parte_1 Parte_1 Controparte_1
non possono costituire prova, nel presente processo,
[...] della pretesa creditoria azionata dalla . La fattura Parte_1 Contr della n. 1670, allegata alla fattura n. 1542/2012, Parte_1
è stata inoltre emessa dalla prima [ossia dalla opponente] nei confronti pag. 3/7 della OY BE NT [estranea all'odierna lite] e non nei confronti della con la conseguenza che la stessa –considerata
Parte_1 la prospettazione della medesima parte opposta [che parametra il proprio diritto alla provvigione per cui è lite al fatturato tra e la parte
Parte_1 opponente e non tra quest'ultima e soggetti terzi]– non può ritenersi valida fonte del diritto azionato dal creditore nel presente processo. Anche se si volesse ritenere dimostrata l'esistenza, tra le parti in causa, di un rapporto negoziale tale da determinare, in favore della parte opposta, il diritto a percepire dalla parte opponente le citate “provvigioni” e, quindi, si volesse ritenere dimostrato il contenuto dei capitoli n. 1,2,3 e 4 delle seconde memorie istruttorie di parte opposta, la pretesa creditoria della non potrebbe pertanto essere in ogni caso
Parte_1 accolta, non avendo quest'ultima dimostrato i fatti costitutivi [art. 2697, c. I, c.c.] di tale posizione giuridica di vantaggio, come innanzi precisati. D'altra parte –valutato il criterio di riferibilità o vicinanza o disponibilità del mezzo di prova–, ben avrebbe potuto tale ultima società [ossia la parte opposta munirsi dei documenti idonei a
Parte_1 dimostrare i fatti costitutivi allegati, in considerazione dei rapporti commerciali tra quest'ultima e la [la stessa parte opposta si
Parte_1 qualifica come sub-agente della per il porto di ].
Parte_1 Parte_1
Né, d'altra parte, può sopperire alla menzionata carenza in punto di prova l'ammissione del capitolo n. 5 di cui alle dette seconde memorie istruttorie
[sull'ammissione del quale la parte opposta ha insistito anche nelle note redatte in vista della odierna discussione orale] non solo perché la prova dell'esistenza delle commesse tra e la parte opposta deve essere Pt_1 data, come già precisato [v. anche l'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova del 10.12.2015, in atti], a mezzo produzione documentale, ma anche perché il capitolo in parola è generico [non recando l'indicazione delle singole commesse tali da giustificare la “provvigione” per cui è lite], negativo [perché riferito alla prova di una “omissione”] ed altresì relativo a qualificazioni giuridiche e non a fatti obiettivi [perché riferito alla (omessa) dazione di una somma per un determinato “titolo”]. Applicato il principio della cd. “ragione più liquida” [Cass. 9936/2014 e Cass. 12002/2014], non essendovi in atti la prova dei fatti costitutivi della domanda giudiziale avanzata dalla parte opposta [art. 2697, c. I, c.c.], l'opposizione deve essere quindi accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato, con conseguente assorbimento delle ulteriori difese avanzate dalla parte opponente quanto alla inesistenza di ulteriori “servizi” resi Cont dalla nei confronti della . Parte_1
pag. 4/7 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014
[modificato dal D.M. 37/2018], considerati il valore della controversia e le fasi del processo, applicate le riduzioni consentite dall'art. 4 del medesimo D.M.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna la parte opposta a pagare alla parte opponente le spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.137,27 (euro duemilacentotrentasette/27), di cui euro 137,27 (euro centotrentasette/27) per spese vive ed euro 2.000,00 (euro duemila/00) per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.” La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello appare infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto.
L'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto che la non avesse fornito la prova del suo credito, Parte_1 trascurando, così, di considerare la non contestazione della controparte la quale aveva ammesso di aver pagato gli importi di cui alle fatture precedentemente emesse dalla e di aver ricevuto Parte_1 incarichi dalla di Genova. Assume che, pertanto, la predetta non Parte_1 contestazione avrebbe dovuto esimere la dal Parte_1 fornire la prova di avere eseguito delle prestazioni in favore della controparte. Tale motivo è infondato. Contr La ha riconosciuto di aver pagato in passato le fatture ma ha anche precisato di averlo fatto in assenza di qualunque tipo di prestazione da parte dell'odierna appellante, la quale si limitava a richiedere tale pagamento in Contr misura percentuale rispetto alla fatturazione della . Sicchè l'attrice resta onerata di fornire la prova del fatto costitutivo della domanda.
pag. 5/7 L'appellante si duole, poi, che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la prova per testi in quanto ritenuta dallo stesso inammissibile perchè vertente su circostanze da provarsi a mezzo di produzione documentale. Sostiene l'odierna appellante che per i fatti oggetto del contendere, trattandosi - a suo dire - di semplici rapporti contrattuali di procacciamento d'affari, la legge non prescriva alcuna forma scritta, né “ad substantiam” né
“ad probationem”. Il motivo è infondato per la ragione che, ammessa in questo grado la prova, i testi non hanno riferito quale fosse la prestazione eseguita in favore della Contr
essendosi limitati a vaghe e generiche dichiarazioni in ordine alla presenza di dipendenti della presso il Porto di Parte_1
dalle quali non si evince con sufficiente chiarezza quale Parte_1 compito assolvesse e, in particolare, cosa effettivamente ed eventualmente Contr facesse nell'interesse di . Ma quel che più rileva è l'assenza di riferimento alcuno all'attività di procacciamento d'affari pretesamente svolta dall'appellante. Alcuni dei testi, infatti, hanno riferito di un'attività di supporto svolta per lo spedizioniere a bordo banchina che nulla ha a che vedere con il procacciamento.
Incongruenza che si riscontra anche nelle allegazioni ondivaghe dell'appellante la quale in primo grado ha inizialmente richiesto il pagamento a titolo di provvigione sostenendo (nella memoria ex art. 183 n. Contr 2, c.p.c.) che il c.d. “ristorno” di una percentuale sul fatturato della le è dovuto “quale corrispettivo per il procacciamento delle commesse procurate a suo favore in relazione ai servizi per armatori clienti di Pt_1
[...
”, salvo poi a qualificare l'attività prestata come di “supervisione delle operazioni e di interfaccia tra il personale della compagnia proprietaria Contr della nave presso la quale venivano svolte le operazioni e la nonché di assistenza sottobordo” che, come appare evidente, è del tutto differente dal procacciamento d'affari.
Contr L'appellante sostiene, poi, che la avrebbe ammesso di avere ricevuto incarichi per l'esecuzione di servizi doganali-logistici dalla di Parte_1
Genova. Il che corrisponde al vero ma non rileva ai fini del decidere, trattandosi di soggetto differente dalla Parte_1
Va aggiunto che nell'atto d'appello la sostiene Parte_1 nuovamente di avere svolto attività di procacciamento di affari e di essere pag. 6/7 sub agente della Il che ripropone l'incongruenza rispetto alla Parte_1 descrizione delle prestazioni eseguite come sopra riportata e che coincide con quanto i testimoni hanno altrettanto contraddittoriamente riferito. Costoro, infatti, dopo aver risposto sinteticamente “E' vero” sui capitoli di prova volti a dimostrare - seppure genericamente - l'attività di Contr procacciamento d'affari asseritamente svolta per la , richiesti di specificare in cosa consistessero le prestazioni, hanno risposto descrivendo attività di sottobordo ove avrebbe fatto da tramite Parte_1 con le autorità portuali e con i clienti di come se si trattasse di Parte_1 un appalto di servizi. In ogni caso, anche a poter prescindere dalla rilevata incongruenza, quanto riferito non è sufficiente ad integrare la prova del credito vantato a titolo di provvigione in quanto privo di alcun riferimento concreto agli affari procacciati ed alla provvigione pattuita.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di Parte_1 lite in favore di Controparte_1 nella misura che liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.1.2025.
Il Consigliere est.
Il Presidente
pag. 7/7