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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 895/2015 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Obbligo contributivo del datore di lavoro” e vertente
TRA
, ( ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to Scarpa Gianfranco, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dagli Avv.ti Carrato Claudio, Massimiliano Marotta e Mariagrazia Pomposelli come da procura versata in atti;
resistente
E
C.F. Controparte_2 P.IVA_3
in persona del , dr. che agisce Controparte_3 CP_4
giusta delibera del Consiglio di amministrazione n. 81 del 21.03.2014, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti con atto per Notar di Persona_1
Napoli, in data 18.06.2014 rep. N.17705 racc. 8545, dall' Avv. Teresa
Castellucci ( ); C.F._1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 25/05/2015 proponeva ricorso avverso cartella esattoriale identificata al n° progressivo 100100201500040050300. Il ricorrente, nell'impugnare la pretesta contributiva avanzata dall' , CP_2
contestando nel merito le risultanze di verbale ispettivo della Guardia della
Finanza, chiedendo la nullità, invalidità e illegittimità ed inefficacia della impugnata cartella.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e l' . Controparte_5 CP_2
In corso di causa venivano riuniti al presente procedimento i procedimenti nn°
1591/2017 e 547/2018 R.G., che il ricorrente impugnava per le medesime ragioni.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 In merito alla mancanza di provvedimento dell' , così come dedotta da CP_2
parte ricorrente, si rileva che parte resistente ha depositato in uno alla CP_2
propria memoria difensiva verbale unico di accertamento e notificazione n°
201400020, reso a seguito del verbale ispettivo della guardia di finanzia impugnato. A seguito dell'istruttoria l ha quindi provveduto all'apertura CP_2
d'ufficio delle posizioni previdenziali.
2.2 In presenza di istruttoria in segno contrario e contrastante il giudicante è chiamato a valutare l'affidabilità degli elementi di prova introdotti in giudizio.
Parte ricorrente chiama molteplici testimoni, ovvero MO [...]
(che rappresentava il club al momento della redazione del verbale) e S_
, le cui dichiarazioni sono concordi e compatibili con la Testimone_3
prospettazione dei fatti avanzata in ricorso: la sig.ra Testimone_4
e nell'anno 2013 erano Testimone_3 Persona_2
meramente socie della e non avevano svolto Parte_1
alcuna attività all'interno del Club. Sottinteso della difesa della ricorrente è che le dichiarazioni rese in sede di verbale ispettivo della Guardia della Finanza sarebbero state frutto di mero errore di comprensione da straniere da poco tempo
Pag. 2 di 5 in Italia e ancora incerte nell'uso della lingua.
La dichiarazione resa dinnanzi pubblico ufficiale, confermata dallo stesso
Maresciallo all'udienza del 06/07/2016, assume valore probatorio Persona_3
sino a querela di falso: parte ricorrente, pertanto, non impugna tali dichiarazioni espressamente, ovvero, non contesta la circostanza che siano state rese, ma il fatto che le lavoratrici le abbiano rese tali dichiarazioni per “errore”. Parte resistente sottolinea che il afferma faccia riferimento a “due” lavoratrici e Per_3 non a “tre”. Tale specificazione è, invece, coerente con il verbale, laddove solo due lavoratrici venivano rinvenute al momento dell'accesso, mentre le dichiarazioni della venivano prese presso gli uffici del reparto della Per_2
Guardia della Finanza. Parte ricorrente, ancora, solleva dubbi sui “non ricordo” espressi dal teste di parte resistente.
La prospettazione di parte ricorrente dei fatti non convince il giudicante, stante che le tre “socie” in sede di redazione di verbale ispettivo e di rilascio di dichiarazioni hanno chiaramente indicato orari di lavoro, mansioni, giorni di lavoro e retribuzione da percepire (specificando se o meno tale retribuzione fosse già stata percepite). Appare quindi di per sé poco credibile, come assunto da parte ricorrente, che tali dichiarazioni, rese con una tale risoluzione di dettaglio, siano state rese per mera incomprensione della lingua.
2.3 A tale discrasia, già di per sè rilevante e idonea a formare il convincimento del giudicante, all'udienza del 07/06/2017 è la stessa Testimone_3
“Sono stata socia del […] soltanto per poco tempo e, siccome Parte_1
quel lavoro non mi piaceva, sono andata via”. Per quanto successivamente dichiari “Non ho mai lavorato per il ”, la dichiarazione CP_6
spontaneamente resa dalla testimone è chiaramente indicativa di una prospettazione dei fatti confusa e poco affidabile, sollevando dubbi sull'autenticità delle circostanze riferite che, in questa sede, non possono che portare ad una indicazione in senso avverso rispetto alla prospettazione dei fatti
Pag. 3 di 5 di parte ricorrente.
La stessa precisava, con dichiarazioni spontanee, in sede Testimone_3 di verbale ispettivo: “ho lavorato ogni giorno, dal 10/09/2013 ad oggi. Non sono stata mai ammalata, Non ho avuto ancora un giorno di ferie. Il prossimo stipendio mi sarà dato dal sig. il 10 novembre prossimo”. La Testimone_2
dichiarazione resa dalla in sede ispettiva, anche più di quelle rese Tes_3
dalle altre due supposte lavoratici, è puntuale e dettagliata: allorquando le altre due straniere riempivano il modulo con indicazioni di orari, presenze e mansioni riempiendo un mero modulo (e non si comprende, anche in questo caso, quale possa essere il fraintendimento linguistico che possa portare a tali dichiarazioni), la rendeva precise e puntuali dichiarazioni spontanee. Tes_3
Si impone pertanto il rigetto in merito alla domanda relativa aa procedimento rg
895/2015.
3.1 Parimenti infondati sono i ricorsi introdotti ai nn° 1591/2017 e 547/2018. Tali ricorsi, infatti, nulla hanno a che fare con i motivi addotti: con memoria difensiva depositata nei singoli fascicoli parte resistente eccepiva che non trattavasi di questioni legate alle vicende sopra illustrate, ma “della richiesta del premio assicurativo per lo stesso Presidente, calcolata sulle ultime retribuzioni convenzionali registrate, ovvero, in art. 28 non essendo stati trasmessi i salari entro il termine e secondo le modalità di cui alla normativa vigente”. Tanto a seguito dei verbali ispettivi. Sul punto nulla ha argomentato e contestato parte ricorrente.
4.1 Le spese seguono la soccombenza, con la precisazione che la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. resa dal legale rappresentante della società sulla propria personale condizione finanziaria è irrilevante ai fini della esenzione della
C.S.E.N. CLUB MILLENNIO.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' e Parte_1 Controparte_5
dell' , così provvede: CP_2
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) condanna la alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore dell' spese nella misura di Euro 1.000,00 oltre IVA, Cassa e 15% CP_7
forfettario;
3) condanna la alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore dell' , spese nella misura di Euro 1.000,00 oltre IVA, Cassa e 15% CP_2
forfettario;
Dispone altresì la trasmissione di copia dei verbali di causa, degli atti introduttivi relativi al procedimento principale 895/2015 nonché del verbale ispettivo della
Guardia di Finanza (Tenenza di Vallo della Lucania) del 28/10/2013 al Pubblico
Ministero per le valutazioni del caso in ordine alle testimonianze rese in corso di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 895/2015 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Obbligo contributivo del datore di lavoro” e vertente
TRA
, ( ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to Scarpa Gianfranco, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dagli Avv.ti Carrato Claudio, Massimiliano Marotta e Mariagrazia Pomposelli come da procura versata in atti;
resistente
E
C.F. Controparte_2 P.IVA_3
in persona del , dr. che agisce Controparte_3 CP_4
giusta delibera del Consiglio di amministrazione n. 81 del 21.03.2014, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti con atto per Notar di Persona_1
Napoli, in data 18.06.2014 rep. N.17705 racc. 8545, dall' Avv. Teresa
Castellucci ( ); C.F._1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 25/05/2015 proponeva ricorso avverso cartella esattoriale identificata al n° progressivo 100100201500040050300. Il ricorrente, nell'impugnare la pretesta contributiva avanzata dall' , CP_2
contestando nel merito le risultanze di verbale ispettivo della Guardia della
Finanza, chiedendo la nullità, invalidità e illegittimità ed inefficacia della impugnata cartella.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e l' . Controparte_5 CP_2
In corso di causa venivano riuniti al presente procedimento i procedimenti nn°
1591/2017 e 547/2018 R.G., che il ricorrente impugnava per le medesime ragioni.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 In merito alla mancanza di provvedimento dell' , così come dedotta da CP_2
parte ricorrente, si rileva che parte resistente ha depositato in uno alla CP_2
propria memoria difensiva verbale unico di accertamento e notificazione n°
201400020, reso a seguito del verbale ispettivo della guardia di finanzia impugnato. A seguito dell'istruttoria l ha quindi provveduto all'apertura CP_2
d'ufficio delle posizioni previdenziali.
2.2 In presenza di istruttoria in segno contrario e contrastante il giudicante è chiamato a valutare l'affidabilità degli elementi di prova introdotti in giudizio.
Parte ricorrente chiama molteplici testimoni, ovvero MO [...]
(che rappresentava il club al momento della redazione del verbale) e S_
, le cui dichiarazioni sono concordi e compatibili con la Testimone_3
prospettazione dei fatti avanzata in ricorso: la sig.ra Testimone_4
e nell'anno 2013 erano Testimone_3 Persona_2
meramente socie della e non avevano svolto Parte_1
alcuna attività all'interno del Club. Sottinteso della difesa della ricorrente è che le dichiarazioni rese in sede di verbale ispettivo della Guardia della Finanza sarebbero state frutto di mero errore di comprensione da straniere da poco tempo
Pag. 2 di 5 in Italia e ancora incerte nell'uso della lingua.
La dichiarazione resa dinnanzi pubblico ufficiale, confermata dallo stesso
Maresciallo all'udienza del 06/07/2016, assume valore probatorio Persona_3
sino a querela di falso: parte ricorrente, pertanto, non impugna tali dichiarazioni espressamente, ovvero, non contesta la circostanza che siano state rese, ma il fatto che le lavoratrici le abbiano rese tali dichiarazioni per “errore”. Parte resistente sottolinea che il afferma faccia riferimento a “due” lavoratrici e Per_3 non a “tre”. Tale specificazione è, invece, coerente con il verbale, laddove solo due lavoratrici venivano rinvenute al momento dell'accesso, mentre le dichiarazioni della venivano prese presso gli uffici del reparto della Per_2
Guardia della Finanza. Parte ricorrente, ancora, solleva dubbi sui “non ricordo” espressi dal teste di parte resistente.
La prospettazione di parte ricorrente dei fatti non convince il giudicante, stante che le tre “socie” in sede di redazione di verbale ispettivo e di rilascio di dichiarazioni hanno chiaramente indicato orari di lavoro, mansioni, giorni di lavoro e retribuzione da percepire (specificando se o meno tale retribuzione fosse già stata percepite). Appare quindi di per sé poco credibile, come assunto da parte ricorrente, che tali dichiarazioni, rese con una tale risoluzione di dettaglio, siano state rese per mera incomprensione della lingua.
2.3 A tale discrasia, già di per sè rilevante e idonea a formare il convincimento del giudicante, all'udienza del 07/06/2017 è la stessa Testimone_3
“Sono stata socia del […] soltanto per poco tempo e, siccome Parte_1
quel lavoro non mi piaceva, sono andata via”. Per quanto successivamente dichiari “Non ho mai lavorato per il ”, la dichiarazione CP_6
spontaneamente resa dalla testimone è chiaramente indicativa di una prospettazione dei fatti confusa e poco affidabile, sollevando dubbi sull'autenticità delle circostanze riferite che, in questa sede, non possono che portare ad una indicazione in senso avverso rispetto alla prospettazione dei fatti
Pag. 3 di 5 di parte ricorrente.
La stessa precisava, con dichiarazioni spontanee, in sede Testimone_3 di verbale ispettivo: “ho lavorato ogni giorno, dal 10/09/2013 ad oggi. Non sono stata mai ammalata, Non ho avuto ancora un giorno di ferie. Il prossimo stipendio mi sarà dato dal sig. il 10 novembre prossimo”. La Testimone_2
dichiarazione resa dalla in sede ispettiva, anche più di quelle rese Tes_3
dalle altre due supposte lavoratici, è puntuale e dettagliata: allorquando le altre due straniere riempivano il modulo con indicazioni di orari, presenze e mansioni riempiendo un mero modulo (e non si comprende, anche in questo caso, quale possa essere il fraintendimento linguistico che possa portare a tali dichiarazioni), la rendeva precise e puntuali dichiarazioni spontanee. Tes_3
Si impone pertanto il rigetto in merito alla domanda relativa aa procedimento rg
895/2015.
3.1 Parimenti infondati sono i ricorsi introdotti ai nn° 1591/2017 e 547/2018. Tali ricorsi, infatti, nulla hanno a che fare con i motivi addotti: con memoria difensiva depositata nei singoli fascicoli parte resistente eccepiva che non trattavasi di questioni legate alle vicende sopra illustrate, ma “della richiesta del premio assicurativo per lo stesso Presidente, calcolata sulle ultime retribuzioni convenzionali registrate, ovvero, in art. 28 non essendo stati trasmessi i salari entro il termine e secondo le modalità di cui alla normativa vigente”. Tanto a seguito dei verbali ispettivi. Sul punto nulla ha argomentato e contestato parte ricorrente.
4.1 Le spese seguono la soccombenza, con la precisazione che la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. resa dal legale rappresentante della società sulla propria personale condizione finanziaria è irrilevante ai fini della esenzione della
C.S.E.N. CLUB MILLENNIO.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' e Parte_1 Controparte_5
dell' , così provvede: CP_2
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) condanna la alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore dell' spese nella misura di Euro 1.000,00 oltre IVA, Cassa e 15% CP_7
forfettario;
3) condanna la alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore dell' , spese nella misura di Euro 1.000,00 oltre IVA, Cassa e 15% CP_2
forfettario;
Dispone altresì la trasmissione di copia dei verbali di causa, degli atti introduttivi relativi al procedimento principale 895/2015 nonché del verbale ispettivo della
Guardia di Finanza (Tenenza di Vallo della Lucania) del 28/10/2013 al Pubblico
Ministero per le valutazioni del caso in ordine alle testimonianze rese in corso di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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