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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5955 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14174/2022 R.Gen.Aff.Cont tra
p.i. con sede in Sarno (SA), alla Via Matteotti 21, Parte_1 P.IVA_1 in persona del Consigliere delegato p.t., elettivamente domiciliato per questo solo atto in Napoli, alla via Chiatamone 53/c presso lo Studio dell'avv.
Donato Palmieri
- ATTORE in riassunzione-
e
C.F. in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato per la carica presso la casa comunale, alla p.zza Municipio n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Balsamo dell'Avvocatura Municipale
- CONVENUT
O -
Oggetto: appalto pubblico
Conclusioni tratte dalle comparse conclusionali: r.g. 14174/2022 Email_1
Per l'attore:
1. Accogliere la domanda formulata da e per l'effetto accertare e Parte_1
dichiarare il diritto di credito maturato dalla nei confronti del Parte_1
a titolo di interessi moratori sulle fatture su menzionate, Controparte_1 così come richiesto nel ricorso monitorio depositato innanzi al Tribunale di
Napoli Nord, pari ad € 50.431,67 ovvero alla maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia a seguito del ritardo nel pagamento delle fatture emesse;
2. Per l'effetto condannare l' al pagamento delle somme CP_2
dovute in favore di a titolo di interessi moratori nella misura di € Parte_1
50,431,67 ovvero alla maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia;
1. Con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Per il convenuto:
“- in via preliminare, in rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.
164 c.p.c.;
- nel merito, in considerazioni delle argomentazioni su esposte, rigettare la domanda proposta, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata;
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
A fondamento delle conclusioni spiegate l'attore deduceva:
- Che il presente giudizio proveniva in riassunzione da altro tribunale funzionalmente incompetente, con oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento degli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 per il ritardo dei pagamenti corrispettivi all'espletamento dell'appalto pubblico di igiene urbana;
- Che il violando l'art. 19 del capitolato speciale di Controparte_1
appalto, adempieva al pagamento oltre il 45° giorno dall'emissione della r.g.a.c. 14174/2022 Pag. 2 r.g. 14174/2022 Parte_2
fattura e che non era legittima la prassi invocata dal circa la CP_1 necessità, prioritaria al pagamento, della ultimazione della verifica da Contr parte del
- Che, infatti, la prassi del Comune, oltre ad non essere prevista dal
Capitolato speciale di appalto, era evidentemente ingiusta, poiché la Contr comunicazione della regolarità della prestazione da parte del era atto interno non scansionato temporalmente e che, quindi, esponeva il creditore a tempi di attesa ignoti;
- Che in ogni caso nel corso dell'appalto non era mai stata mossa alcuna contestazione sulla corretta espletazione del servizio;
- Che pertanto con calcolo aritmetico si procedeva al conteggio degli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002, al saggio previsto per il periodo interessato, secondo i giorni di ritardo del pagamento rispetto a quelli previsti dal capitolato speciale, pervenendo alla somma richiesta in conclusioni.
Si costituiva il convenuto che eccepiva:
- Che il difetto di notifica del decreto ingiuntivo opposto presso il tribunale incompetente;
- Che il Comune di ha regolarmente corrisposto i canoni dovuti CP_1
alla ditta appaltatrice, secondo le modalità stabilite dall'art. 19 del capitolato speciale di appalto, che così dispone mediante rate mensili
(posticipate di 45 giorni rispetto a quello del servizio reso tempo ritenuto necessario per espletare le dovute verifiche di conformità del servizio erogato mensilmente), a mezzo bonifico su conto corrente bancario dedicato (protocollo di legalità), previa emissione da parte della stessa di regolare fattura. Il pagamento è stato subordinato alla presentazione
(pena il mancato pagamento senza alcuna rivalsa della ditta aggiudicataria) da parte della ditta appaltatrice della dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante della medesima nelle forme previste dal DPR n.445/2000, concernente: lo stato di servizio di r.g.a.c. 14174/2022 Pag. 3 r.g. 14174/2022 Buttol-ComunediAfragola
tutto il personale dipendente e la dotazione di automezzi (numero, targhe, data di immatricolazione, ecc.). In ogni caso il pagamento è stato altresì subordinato all'acquisizione dell'attestazione afferente la regolarità ed il buon esito del servizio espletato a cura del personale preposto (Direttore dell'esecuzione del contratto) e del documento di regolarità contributiva
(DURC), nonché dell'accertamento previsto dall'art. 48bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602 (introdotto dall'art. 2, comma 9 del D.L. 3 ottobre
2006 n°262, convertito con la legge n°286/2006). Al pagamento del rateo mensile non corrisposto entro il suddetto termine (30 giorni data fattura), sono stati calcolati gli interessi legali spettanti all'impresa, con decorrenza solo dal 30° giorno successivo alla scadenza citata.
*****
La domanda è fondata per le ragioni appresso spiegate e nei limiti indicati.
Parte attrice deduce la violazione da parte dell'amministrazione convenuta dell'art. 4, n. 4, d. lgs. 231/2002, là dove non sarebbe stato rispettato il termine di 30 giorni previsto per il saldo delle fatture comunicate alle parti.
L'amministrazione, di converso, ritiene di aver rispetto l'art. 19 del
Capitolato Speciale del contratto di appalto stipulato tra le parti, là dove il termine di pagamento indicato decorrerebbe dal compimento delle formalità di controllo interno di regolarità del servizio espletato.
Invero l'art. 19 del Capitolato Speciale dispone testualmente che Il corrispettivo dell'appalto sarà versato all'impresa in rate mensili posticipate di 45 giorni rispetto a quello del servizio reso (tempo ritenuto necessario per espletare le dovute verifiche di conformità del servizio erogato mensilmente),
a mezzo bonifico su conto corrente bancario dedicato (protocollo di legalità), previa emissione da parte della stessa di regolare fattura.
E', quindi, necessario verificare preliminarmente quale fosse nel caso di specie il termine di pagamento da applicare al contratto in questione per poter r.g.a.c. 14174/2022 Pag. 4 r.g. 14174/2022 Parte_2
voi affermare la sussistenza di una mora nel pagamento a carico dell'amministrazione convenuta.
Ebbene, lo stesso art. 4, n. 4, del d. lgs. 231/2002 invocato dall'attore prevede che il termine obbligatorio di giorni 30 possa essere esteso fino a 60 giorni secondo la natura del contratto e le sue caratteristiche.
Nel caso di specie è evidente che il contratto, avente ad oggetto il servizio di igiene urbana nella sua massima estensione, richiede il riscontro periodico degli organi preposti circa il suo corretto espletamento, come peraltro previsto anche nel Capitolato Speciale, tale da giustificare l'aggiunta di giorni
15 ai 30 già previsti per legge, quale termine di adempimento, in osservanza dell'elasticità prevista dalla legge.
Si può affermare, così, ancorché sia mancata una esplicita domanda in tal senso, la legittimità del capitolato speciale e la sua conformità alla disposizione di cui all'art. 4 del d. lgs. 213/2002 là dove è previsto il termine di 45 giorni dall'emissione della fattura per il pagamento, in luogo dei 30 pure previsti dalla disposizione, da intendersi questo quale l'incasso della somma al netto di eventuali tempi di accredito secondo le modalità pattuite.
Tanto premesso, le date di incasso effettivo delle somme per le diverse fatture in atti non sono contestate dalla convenuta, così come non sono contestati i valori in capitale, il tutto come indicati nei prospetti allegati alla domanda introduttiva, che per comodità si riportano sotto e che devono essere considerati limitatamente alla data di emissione della fattura, alla terza colonna, importo, alla quinta colonna, data di incasso, alla sesta colonna:
r.g.a.c. 14174/2022 Pag. 5 r.g. 14174/2022 Parte_2
E' evidente, valutando i dati predetti che, tra le fatture indicate, quelle ai n.ri:
161, 25, 51, 91, 157, 191, 208, 46, 150, 228, 267, 302, sono state pagate in ritardo rispetto al termine di giorni 45, e su queste vadano corrisposti gli interessi moratori nella misura di legge applicabile al periodo in questione, pari al 8%.
r.g.a.c. 14174/2022 Pag. 6 r.g. 14174/2022 Parte_2
Più precisamente, i giorni su cui calcolare la mora ex d. lgs. 231/2002 al 8%, con gli importi relativi sono:
-Fattura 161→ giorni 10 → capitale 511.067,09 → euro 1120,15
-Fattura 25 → giorni 7 → capitale 443.903,48 → euro 681,06
-Fattura 51 → giorni 3 → capitale 511.398,19 → euro 336,30
-Fattura 91 → giorni 4 → capitale 494.189,47 → euro 433,30
-Fattura 157 → giorni 5 → capitale 515.497,89 → euro 565,00
-Fattura 191 → giorni 8 → capitale 521.787,30 → euro 915,95
-Fattura 208 → giorni 3 → capitale 515.697,20 → euro 339,10
-Fattura 46 → giorni 4 → capitale 515.697,01 → euro 452,12
-Fattura 150 → giorni 1→ capitale 508.630,45 → euro 110,50
-Fattura 228 → giorni 12 → capitale 522.249,98 → euro 1373,60
-Fattura 267 → giorni 12 → capitale 516.333,43 → euro 1358,03
-Fattura 302 → giorni 8 → capitale 515.732,55 → euro 604,30
Per un totale dovuto a titolo di interessi moratori di euro 8289,41.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con compensazione parziale del 50% per il parziale accoglimento della domanda.
p.q.m.
il tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al ruolo generale affari civili 14174/2022 tra le parti come innanzi individuate rappresentate e difese, rigettando ogni altra domanda:
- Condanna il in persona del sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento in favore della in persona del l.r.p.t., al Parte_1
pagamento della somma di euro 8298,41, quali interessi moratori r.g.a.c. 14174/2022 Pag. 7 r.g. 14174/2022 Parte_2
maturati ex art. 4 d. lgs. 231/2002, nonché al pagamento di euro 5077,00 che in virtù di compensazione si riducono ad euro 2538,50, oltre accessori di legge e CU, a titolo di compensi di causa, con attribuzione di questi ultimi al procurator dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 10 giugno 2025
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
r.g.a.c. 14174/2022 Pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14174/2022 R.Gen.Aff.Cont tra
p.i. con sede in Sarno (SA), alla Via Matteotti 21, Parte_1 P.IVA_1 in persona del Consigliere delegato p.t., elettivamente domiciliato per questo solo atto in Napoli, alla via Chiatamone 53/c presso lo Studio dell'avv.
Donato Palmieri
- ATTORE in riassunzione-
e
C.F. in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato per la carica presso la casa comunale, alla p.zza Municipio n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Balsamo dell'Avvocatura Municipale
- CONVENUT
O -
Oggetto: appalto pubblico
Conclusioni tratte dalle comparse conclusionali: r.g. 14174/2022 Email_1
Per l'attore:
1. Accogliere la domanda formulata da e per l'effetto accertare e Parte_1
dichiarare il diritto di credito maturato dalla nei confronti del Parte_1
a titolo di interessi moratori sulle fatture su menzionate, Controparte_1 così come richiesto nel ricorso monitorio depositato innanzi al Tribunale di
Napoli Nord, pari ad € 50.431,67 ovvero alla maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia a seguito del ritardo nel pagamento delle fatture emesse;
2. Per l'effetto condannare l' al pagamento delle somme CP_2
dovute in favore di a titolo di interessi moratori nella misura di € Parte_1
50,431,67 ovvero alla maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia;
1. Con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Per il convenuto:
“- in via preliminare, in rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.
164 c.p.c.;
- nel merito, in considerazioni delle argomentazioni su esposte, rigettare la domanda proposta, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata;
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
A fondamento delle conclusioni spiegate l'attore deduceva:
- Che il presente giudizio proveniva in riassunzione da altro tribunale funzionalmente incompetente, con oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento degli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 per il ritardo dei pagamenti corrispettivi all'espletamento dell'appalto pubblico di igiene urbana;
- Che il violando l'art. 19 del capitolato speciale di Controparte_1
appalto, adempieva al pagamento oltre il 45° giorno dall'emissione della r.g.a.c. 14174/2022 Pag. 2 r.g. 14174/2022 Parte_2
fattura e che non era legittima la prassi invocata dal circa la CP_1 necessità, prioritaria al pagamento, della ultimazione della verifica da Contr parte del
- Che, infatti, la prassi del Comune, oltre ad non essere prevista dal
Capitolato speciale di appalto, era evidentemente ingiusta, poiché la Contr comunicazione della regolarità della prestazione da parte del era atto interno non scansionato temporalmente e che, quindi, esponeva il creditore a tempi di attesa ignoti;
- Che in ogni caso nel corso dell'appalto non era mai stata mossa alcuna contestazione sulla corretta espletazione del servizio;
- Che pertanto con calcolo aritmetico si procedeva al conteggio degli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002, al saggio previsto per il periodo interessato, secondo i giorni di ritardo del pagamento rispetto a quelli previsti dal capitolato speciale, pervenendo alla somma richiesta in conclusioni.
Si costituiva il convenuto che eccepiva:
- Che il difetto di notifica del decreto ingiuntivo opposto presso il tribunale incompetente;
- Che il Comune di ha regolarmente corrisposto i canoni dovuti CP_1
alla ditta appaltatrice, secondo le modalità stabilite dall'art. 19 del capitolato speciale di appalto, che così dispone mediante rate mensili
(posticipate di 45 giorni rispetto a quello del servizio reso tempo ritenuto necessario per espletare le dovute verifiche di conformità del servizio erogato mensilmente), a mezzo bonifico su conto corrente bancario dedicato (protocollo di legalità), previa emissione da parte della stessa di regolare fattura. Il pagamento è stato subordinato alla presentazione
(pena il mancato pagamento senza alcuna rivalsa della ditta aggiudicataria) da parte della ditta appaltatrice della dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante della medesima nelle forme previste dal DPR n.445/2000, concernente: lo stato di servizio di r.g.a.c. 14174/2022 Pag. 3 r.g. 14174/2022 Buttol-ComunediAfragola
tutto il personale dipendente e la dotazione di automezzi (numero, targhe, data di immatricolazione, ecc.). In ogni caso il pagamento è stato altresì subordinato all'acquisizione dell'attestazione afferente la regolarità ed il buon esito del servizio espletato a cura del personale preposto (Direttore dell'esecuzione del contratto) e del documento di regolarità contributiva
(DURC), nonché dell'accertamento previsto dall'art. 48bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602 (introdotto dall'art. 2, comma 9 del D.L. 3 ottobre
2006 n°262, convertito con la legge n°286/2006). Al pagamento del rateo mensile non corrisposto entro il suddetto termine (30 giorni data fattura), sono stati calcolati gli interessi legali spettanti all'impresa, con decorrenza solo dal 30° giorno successivo alla scadenza citata.
*****
La domanda è fondata per le ragioni appresso spiegate e nei limiti indicati.
Parte attrice deduce la violazione da parte dell'amministrazione convenuta dell'art. 4, n. 4, d. lgs. 231/2002, là dove non sarebbe stato rispettato il termine di 30 giorni previsto per il saldo delle fatture comunicate alle parti.
L'amministrazione, di converso, ritiene di aver rispetto l'art. 19 del
Capitolato Speciale del contratto di appalto stipulato tra le parti, là dove il termine di pagamento indicato decorrerebbe dal compimento delle formalità di controllo interno di regolarità del servizio espletato.
Invero l'art. 19 del Capitolato Speciale dispone testualmente che Il corrispettivo dell'appalto sarà versato all'impresa in rate mensili posticipate di 45 giorni rispetto a quello del servizio reso (tempo ritenuto necessario per espletare le dovute verifiche di conformità del servizio erogato mensilmente),
a mezzo bonifico su conto corrente bancario dedicato (protocollo di legalità), previa emissione da parte della stessa di regolare fattura.
E', quindi, necessario verificare preliminarmente quale fosse nel caso di specie il termine di pagamento da applicare al contratto in questione per poter r.g.a.c. 14174/2022 Pag. 4 r.g. 14174/2022 Parte_2
voi affermare la sussistenza di una mora nel pagamento a carico dell'amministrazione convenuta.
Ebbene, lo stesso art. 4, n. 4, del d. lgs. 231/2002 invocato dall'attore prevede che il termine obbligatorio di giorni 30 possa essere esteso fino a 60 giorni secondo la natura del contratto e le sue caratteristiche.
Nel caso di specie è evidente che il contratto, avente ad oggetto il servizio di igiene urbana nella sua massima estensione, richiede il riscontro periodico degli organi preposti circa il suo corretto espletamento, come peraltro previsto anche nel Capitolato Speciale, tale da giustificare l'aggiunta di giorni
15 ai 30 già previsti per legge, quale termine di adempimento, in osservanza dell'elasticità prevista dalla legge.
Si può affermare, così, ancorché sia mancata una esplicita domanda in tal senso, la legittimità del capitolato speciale e la sua conformità alla disposizione di cui all'art. 4 del d. lgs. 213/2002 là dove è previsto il termine di 45 giorni dall'emissione della fattura per il pagamento, in luogo dei 30 pure previsti dalla disposizione, da intendersi questo quale l'incasso della somma al netto di eventuali tempi di accredito secondo le modalità pattuite.
Tanto premesso, le date di incasso effettivo delle somme per le diverse fatture in atti non sono contestate dalla convenuta, così come non sono contestati i valori in capitale, il tutto come indicati nei prospetti allegati alla domanda introduttiva, che per comodità si riportano sotto e che devono essere considerati limitatamente alla data di emissione della fattura, alla terza colonna, importo, alla quinta colonna, data di incasso, alla sesta colonna:
r.g.a.c. 14174/2022 Pag. 5 r.g. 14174/2022 Parte_2
E' evidente, valutando i dati predetti che, tra le fatture indicate, quelle ai n.ri:
161, 25, 51, 91, 157, 191, 208, 46, 150, 228, 267, 302, sono state pagate in ritardo rispetto al termine di giorni 45, e su queste vadano corrisposti gli interessi moratori nella misura di legge applicabile al periodo in questione, pari al 8%.
r.g.a.c. 14174/2022 Pag. 6 r.g. 14174/2022 Parte_2
Più precisamente, i giorni su cui calcolare la mora ex d. lgs. 231/2002 al 8%, con gli importi relativi sono:
-Fattura 161→ giorni 10 → capitale 511.067,09 → euro 1120,15
-Fattura 25 → giorni 7 → capitale 443.903,48 → euro 681,06
-Fattura 51 → giorni 3 → capitale 511.398,19 → euro 336,30
-Fattura 91 → giorni 4 → capitale 494.189,47 → euro 433,30
-Fattura 157 → giorni 5 → capitale 515.497,89 → euro 565,00
-Fattura 191 → giorni 8 → capitale 521.787,30 → euro 915,95
-Fattura 208 → giorni 3 → capitale 515.697,20 → euro 339,10
-Fattura 46 → giorni 4 → capitale 515.697,01 → euro 452,12
-Fattura 150 → giorni 1→ capitale 508.630,45 → euro 110,50
-Fattura 228 → giorni 12 → capitale 522.249,98 → euro 1373,60
-Fattura 267 → giorni 12 → capitale 516.333,43 → euro 1358,03
-Fattura 302 → giorni 8 → capitale 515.732,55 → euro 604,30
Per un totale dovuto a titolo di interessi moratori di euro 8289,41.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con compensazione parziale del 50% per il parziale accoglimento della domanda.
p.q.m.
il tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al ruolo generale affari civili 14174/2022 tra le parti come innanzi individuate rappresentate e difese, rigettando ogni altra domanda:
- Condanna il in persona del sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento in favore della in persona del l.r.p.t., al Parte_1
pagamento della somma di euro 8298,41, quali interessi moratori r.g.a.c. 14174/2022 Pag. 7 r.g. 14174/2022 Parte_2
maturati ex art. 4 d. lgs. 231/2002, nonché al pagamento di euro 5077,00 che in virtù di compensazione si riducono ad euro 2538,50, oltre accessori di legge e CU, a titolo di compensi di causa, con attribuzione di questi ultimi al procurator dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 10 giugno 2025
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
r.g.a.c. 14174/2022 Pag. 8