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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/05/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4797/2024 promossa da:
(C.F. ), quale mandataria della (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Bigi in virtù di procura posta a corredo del P.IVA_2
ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. e P.IVA: ), contumace Controparte_1 P.IVA_3
RESISTENTE
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE: previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, condannare la
[...]
(C.F. e P. Iva ) (C.F. e P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_3
con Sede legale in Roma (RM), Via Sistina n. 121, in persona del Curatore Avv. (C.F.: CP_2
pagina 1 di 6
) o chiunque occupi l'immobile al rilascio immediato del bene di cui sopra C.F._1 libero e vacuo da persone e cose in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori..”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società , agendo quale mandataria della Parte_1 [...]
conveniva in giudizio la società deducendo che: Parte_2 CP_1
- la allora ora , aveva concluso, in data 09.07.2009, con la allora Controparte_3 Parte_2
successivamente un contratto di locazione Controparte_4 CP_1
finanziaria immobiliare contraddistinto dal n. 6022616, avente ad oggetto il seguente bene: porzione immobiliare ad uso commerciale di due piani fuori terra (piano terra e primo), oltre ad un piano interrato adibito a parcheggio ed area esterna pertinenziale sito nel Comune di Jesi (AN) censito al
N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 80, mappale 442, subb. 80 e 81, come meglio indicato nell'atto di acquisto redatto dal Notaio Persona_1
-che il corrispettivo per la locazione finanziaria era stato pattuito in euro 5.069.400,00 oltre iva, da corrispondersi mediante un primo pagamento alla firma di euro 760.410,00 più iva e successivi 215 canoni periodici e con opzione di acquisto pari ad euro 506.940,00 più iva;
-che la si era resa inadempiente al pagamento dei canoni mensili e per tale ragione CP_1 [...]
aveva comunicato la risoluzione del contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'art.13 Parte_2
del contratto stesso e dell'art. 1456 c.c., a mezzo Pec inviata e ricevuta in data 30.04.2024;
-che la parte conduttrice non aveva provveduto allo spontaneo rilascio dell'immobile né al pagamento della somma dovuta per canoni scaduti ed insoluti.
Alla luce di quanto rappresentato la ricorrente chiedeva il rilascio del bene immobile sopra descritto, essendo intervenuta la risoluzione “di diritto” del contratto di leasing e non risultando più tollerabile la perdurante occupazione sine titulo da parte della società resistente o di altri soggetti.
Nelle more della prima udienza di comparizione delle parti, da celebrarsi mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c. in data 26.11.2024, interveniva l'apertura della liquidazione giudiziale della pagina 2 di 6 -dichiarata con sentenza n. 93/2024 del Tribunale di Ancona nell'ambito del procedimento CP_1
n. 55/2024- di cui la difesa della ricorrente dava atto nelle relative note scritte di trattazione.
Dichiarata l'interruzione del processo con provvedimento in data 27.11.2024, lo stesso veniva quindi tempestivamente riassunto mediante ricorso ex art. 303 c.p.c. nei confronti della
[...]
, nella persona del Curatore Avv. . Controparte_1 CP_2
La causa perveniva infine in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.5.2025, della quale era disposta la sostituzione mediante il deposito di note scritte.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente RA della liquidazione giudiziale della ex art. 303 u.c.. CP_1
La resistente non si è infatti costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza fissata per la relativa prosecuzione.
La RA ha, tuttavia, fatto pervenire alla difesa della parte ricorrente una missiva via PEC
(depositata in atti dalla stessa) comunicando di non opporsi alla richiesta di rilascio.
La domanda di parte ricorrente risulta fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Risulta documentalmente comprovato che sia il contratto di leasing prevedesse, all'art. 13, una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di mancato adempimento, anche parziale, da parte dell'utilizzatore, di uno o più obblighi discendenti dal contratto.
Si osserva quindi come secondo i consolidati insegnamenti di legittimità: “In tema di contratti, la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto, o di un singolo patto, ad un evento, futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di effetti il negozio "ab origine", laddove, invece, con la clausola risolutiva espressa, le stesse prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di
pagina 3 di 6
volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte” (cfr. cass. civ. 29017/2018; in motivazione cass. civ. 20854/2014).
Orbene, conformemente alle regole di imputazione della responsabilità contrattuale, parte ricorrente ha provato la fonte del rapporto contrattuale controverso e dedotto l'inadempimento della CP_1
rispetto al pagamento di un cospicuo importo a titolo di canoni di locazione.
La stessa ha, altresì, documentato la comunicazione della risoluzione ex art. 1456 c.c. ad opera della
, la quale ha comunicato all'utilizzatore di volersi avvalere della operatività della Parte_2
clausola risolutiva espressa prevista all'art. 13 delle condizioni generali del contratto.
Come noto, la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), è la clausola con la quale le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite.
Ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando le parti hanno convenuto che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta (primo comma), la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva espressa
(secondo comma).
L'effetto risolutorio consegue quindi all'integrazione di una fattispecie complessa costituita dal fatto dell'inadempimento e dalla dichiarazione di avvalersi della clausola.
Con la relativa convenzione prevista nel contratto si attribuisce quindi al creditore il potere di far valere la risoluzione al verificarsi del fatto d'inadempimento, pattiziamente elevato a condizione risolutiva, dichiarando semplicemente all'altro contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva (cfr. anche in motivazione Cass. n. 18320/2015).
E' dunque questa dichiarazione di volontà a provocare la risoluzione del contratto, con effetto dalla data dell'inadempimento; laddove il giudice, eventualmente adito, previo accertamento della imputabilità dell'inadempimento (Cass. n. 2553 del 2007), emetterà sentenza di mero accertamento, dichiarativa dell'avvenuto scioglimento del rapporto, senza che l'operatività della clausola sia rimessa pagina 4 di 6 alla valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., essendo stata tale valutazione rimessa alle parti in sede di stipulazione, secondo la previsione del codice civile
(Cass. n. 10815/1995; n. 3102/2000; n. 167/2005; 16993/2007; n. 20854/2014).
La colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c., se non sia provata la impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore (Cass. n.
394/1986).
Vige al riguardo il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile ex art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o del fatto impeditivo per causa non imputabile (Cass. n. 9351 del 2007 anche in motivazione;
per il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte [negoziale o legale] del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, cfr. ex multis Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 20073/2004; Cass. S.U.
n. 577/2008).
In accoglimento delle domande della ricorrente deve, pertanto, essere dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di locazione finanziaria per cui è causa.
Dall'accertamento e declaratoria di intervenuta risoluzione contrattuale deriva quindi, ex art. 1458 c.c.,
l'obbligo in capo al detentore sine titulo di immediata restituzione del bene immobile oggetto del contratto.
La mancata opposizione da parte della RA della liquidazione giudiziale, la quale ha consentito la celere definizione del giudizio, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 ACCERTA e DICHIARA l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n.
(7)6022616, oggetto di causa e, per l'effetto,
CONDANNA la (C.F. e P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_3 persona del Curatore Avv. (C.F.: ) al rilascio immediato del bene CP_2 C.F._1
oggetto di contratto -porzione immobiliare ad uso commerciale di due piani fuori terra (piano terra e primo), oltre ad un piano interrato adibito a parcheggio ed area esterna pertinenziale sito nel Comune di Jesi (AN) censito al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 80, mappale 442, subb. 80 e 81- libero da persone e cose in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ancona, 20.5.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4797/2024 promossa da:
(C.F. ), quale mandataria della (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Bigi in virtù di procura posta a corredo del P.IVA_2
ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. e P.IVA: ), contumace Controparte_1 P.IVA_3
RESISTENTE
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE: previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, condannare la
[...]
(C.F. e P. Iva ) (C.F. e P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_3
con Sede legale in Roma (RM), Via Sistina n. 121, in persona del Curatore Avv. (C.F.: CP_2
pagina 1 di 6
) o chiunque occupi l'immobile al rilascio immediato del bene di cui sopra C.F._1 libero e vacuo da persone e cose in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori..”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società , agendo quale mandataria della Parte_1 [...]
conveniva in giudizio la società deducendo che: Parte_2 CP_1
- la allora ora , aveva concluso, in data 09.07.2009, con la allora Controparte_3 Parte_2
successivamente un contratto di locazione Controparte_4 CP_1
finanziaria immobiliare contraddistinto dal n. 6022616, avente ad oggetto il seguente bene: porzione immobiliare ad uso commerciale di due piani fuori terra (piano terra e primo), oltre ad un piano interrato adibito a parcheggio ed area esterna pertinenziale sito nel Comune di Jesi (AN) censito al
N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 80, mappale 442, subb. 80 e 81, come meglio indicato nell'atto di acquisto redatto dal Notaio Persona_1
-che il corrispettivo per la locazione finanziaria era stato pattuito in euro 5.069.400,00 oltre iva, da corrispondersi mediante un primo pagamento alla firma di euro 760.410,00 più iva e successivi 215 canoni periodici e con opzione di acquisto pari ad euro 506.940,00 più iva;
-che la si era resa inadempiente al pagamento dei canoni mensili e per tale ragione CP_1 [...]
aveva comunicato la risoluzione del contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'art.13 Parte_2
del contratto stesso e dell'art. 1456 c.c., a mezzo Pec inviata e ricevuta in data 30.04.2024;
-che la parte conduttrice non aveva provveduto allo spontaneo rilascio dell'immobile né al pagamento della somma dovuta per canoni scaduti ed insoluti.
Alla luce di quanto rappresentato la ricorrente chiedeva il rilascio del bene immobile sopra descritto, essendo intervenuta la risoluzione “di diritto” del contratto di leasing e non risultando più tollerabile la perdurante occupazione sine titulo da parte della società resistente o di altri soggetti.
Nelle more della prima udienza di comparizione delle parti, da celebrarsi mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c. in data 26.11.2024, interveniva l'apertura della liquidazione giudiziale della pagina 2 di 6 -dichiarata con sentenza n. 93/2024 del Tribunale di Ancona nell'ambito del procedimento CP_1
n. 55/2024- di cui la difesa della ricorrente dava atto nelle relative note scritte di trattazione.
Dichiarata l'interruzione del processo con provvedimento in data 27.11.2024, lo stesso veniva quindi tempestivamente riassunto mediante ricorso ex art. 303 c.p.c. nei confronti della
[...]
, nella persona del Curatore Avv. . Controparte_1 CP_2
La causa perveniva infine in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.5.2025, della quale era disposta la sostituzione mediante il deposito di note scritte.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente RA della liquidazione giudiziale della ex art. 303 u.c.. CP_1
La resistente non si è infatti costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza fissata per la relativa prosecuzione.
La RA ha, tuttavia, fatto pervenire alla difesa della parte ricorrente una missiva via PEC
(depositata in atti dalla stessa) comunicando di non opporsi alla richiesta di rilascio.
La domanda di parte ricorrente risulta fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Risulta documentalmente comprovato che sia il contratto di leasing prevedesse, all'art. 13, una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di mancato adempimento, anche parziale, da parte dell'utilizzatore, di uno o più obblighi discendenti dal contratto.
Si osserva quindi come secondo i consolidati insegnamenti di legittimità: “In tema di contratti, la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto, o di un singolo patto, ad un evento, futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di effetti il negozio "ab origine", laddove, invece, con la clausola risolutiva espressa, le stesse prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di
pagina 3 di 6
volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte” (cfr. cass. civ. 29017/2018; in motivazione cass. civ. 20854/2014).
Orbene, conformemente alle regole di imputazione della responsabilità contrattuale, parte ricorrente ha provato la fonte del rapporto contrattuale controverso e dedotto l'inadempimento della CP_1
rispetto al pagamento di un cospicuo importo a titolo di canoni di locazione.
La stessa ha, altresì, documentato la comunicazione della risoluzione ex art. 1456 c.c. ad opera della
, la quale ha comunicato all'utilizzatore di volersi avvalere della operatività della Parte_2
clausola risolutiva espressa prevista all'art. 13 delle condizioni generali del contratto.
Come noto, la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), è la clausola con la quale le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite.
Ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando le parti hanno convenuto che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta (primo comma), la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva espressa
(secondo comma).
L'effetto risolutorio consegue quindi all'integrazione di una fattispecie complessa costituita dal fatto dell'inadempimento e dalla dichiarazione di avvalersi della clausola.
Con la relativa convenzione prevista nel contratto si attribuisce quindi al creditore il potere di far valere la risoluzione al verificarsi del fatto d'inadempimento, pattiziamente elevato a condizione risolutiva, dichiarando semplicemente all'altro contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva (cfr. anche in motivazione Cass. n. 18320/2015).
E' dunque questa dichiarazione di volontà a provocare la risoluzione del contratto, con effetto dalla data dell'inadempimento; laddove il giudice, eventualmente adito, previo accertamento della imputabilità dell'inadempimento (Cass. n. 2553 del 2007), emetterà sentenza di mero accertamento, dichiarativa dell'avvenuto scioglimento del rapporto, senza che l'operatività della clausola sia rimessa pagina 4 di 6 alla valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., essendo stata tale valutazione rimessa alle parti in sede di stipulazione, secondo la previsione del codice civile
(Cass. n. 10815/1995; n. 3102/2000; n. 167/2005; 16993/2007; n. 20854/2014).
La colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c., se non sia provata la impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore (Cass. n.
394/1986).
Vige al riguardo il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile ex art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o del fatto impeditivo per causa non imputabile (Cass. n. 9351 del 2007 anche in motivazione;
per il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte [negoziale o legale] del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, cfr. ex multis Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 20073/2004; Cass. S.U.
n. 577/2008).
In accoglimento delle domande della ricorrente deve, pertanto, essere dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di locazione finanziaria per cui è causa.
Dall'accertamento e declaratoria di intervenuta risoluzione contrattuale deriva quindi, ex art. 1458 c.c.,
l'obbligo in capo al detentore sine titulo di immediata restituzione del bene immobile oggetto del contratto.
La mancata opposizione da parte della RA della liquidazione giudiziale, la quale ha consentito la celere definizione del giudizio, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 ACCERTA e DICHIARA l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n.
(7)6022616, oggetto di causa e, per l'effetto,
CONDANNA la (C.F. e P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_3 persona del Curatore Avv. (C.F.: ) al rilascio immediato del bene CP_2 C.F._1
oggetto di contratto -porzione immobiliare ad uso commerciale di due piani fuori terra (piano terra e primo), oltre ad un piano interrato adibito a parcheggio ed area esterna pertinenziale sito nel Comune di Jesi (AN) censito al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 80, mappale 442, subb. 80 e 81- libero da persone e cose in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ancona, 20.5.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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