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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est -
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 79/2024 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza dell'8.04.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
[...]
in persona del suo legale rapp. p.t., con sede legale in Napoli alla via S. Parte_1
Lucia n. 39, (p.iv , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Acampora (c.f. P.IVA_1
, presso il cui studio sito in Napoli alla via Duomo n. 348 è elettivamente C.F._1 domiciliata (pec: Email_1
APPELLANTE in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 sito in Napoli alla Via Marco Aurelio Severino n. 52, (c.f. , rappresentato e difeso P.IVA_2 dagli avv.ti Angelo Francesco Vangone (c.f. ), e Teresa Falco (c.f. C.F._2
, presso il cui studio sito in Napoli al Centro direzionale Is. F3 è C.F._3 elettivamente domiciliato (pec: Email_2 Email_3
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 6223/2023 del 15/06/2023 del Tribunale di Napoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 224/2020 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto dalla (d'ora in avanti solo , ingiungeva al sito in Napoli, Parte_1 Parte_1 CP_1 alla Via Marco Aurelio Severino, 52 (d'ora in avanti solo ), il pagamento in favore CP_1 della società ricorrente della somma di euro 140.961,73, oltre interessi e spese della procedura.
Il suddetto importo veniva richiesto a titolo di quota di corrispettivo per il saldo dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati presso il già menzionato , appaltati con CP_1 contratto regolarmente sottoscritto tra le parti.
A sostegno della pretesa creditoria l'appaltatrice produceva le seguenti fatture: n. 50 del 2017 pari ad euro 5.690,00; n. 51 del 2018 pari ad euro 29.700,00; n. 16 del 2019 pari ad euro 95.838,35; n.
41 del 2019 pari ad euro 4.119,17 e n. 42 del 2019 pari ad euro 5.614,11, tutte Iva inclusa.
Con atto di citazione notificato il 3.03.2020, l'ingiunto proponeva opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza della società appaltatrice, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del procedimento monitorio per mancato esperimento della procedura conciliativa prevista contrattualmente.
Sollevava, altresì, eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, sostenendosi la competenza del collegio arbitrale pattiziamente individuato dalle parti.
Contestava, nel merito, la legittimità della pretesa azionata in via monitoria, deducendo l'erroneità degli importi richiesti, la non esigibilità del credito e la propria carenza di legittimazione passiva.
In proposito, richiamava le disposizioni contrattuali che prevedevano la rinuncia al vincolo di solidarietà tra condomini, ritenendo pertanto che l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto agire direttamente nei confronti dei singoli condomini morosi.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 2 di 12 L'opponente, contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale, domandando la condanna dell'impresa opposta al risarcimento dei danni derivanti dall'ingiustificata interruzione dei lavori e dal ritardo nella consegna delle opere, quantificati in euro 31.840,00 a titolo di penale per il ritardo contrattuale e in euro 20.000,00 per i costi ulteriori sostenuti a causa del predetto ritardo.
Si costituiva l'impresa appaltatrice, resistendo all'opposizione.
La causa veniva istruita con prova testimoniale ed interrogatorio formale dell'amministratore p.t. del e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale CP_1 accoglieva parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento della minor somma pari ad euro 60.187,04 (€ 76.101,04 quale importo residuo dei lavori meno € 15.920,00 a titolo di applicazione della penale), oltre interessi legali dalla notifica del provvedimento monitorio al soddisfo.
In sintesi, il giudice di prime cure rilevava che, sulla base della documentazione prodotta in atti, risultava che il , nel periodo compreso tra il 14 novembre 2012 e il 5 febbraio 2019, CP_1 aveva effettuato pagamenti in acconto per un importo complessivo pari ad euro 144.292,96, residuando pertanto esclusivamente la somma di €. 76.101,04, effettivamente riconosciuta e non contestata dallo stesso (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado). CP_1
Il Tribunale accertava, altresì, una responsabilità concorrente, nella misura del 50%, del e della ditta appaltatrice nella interruzione dei lavori commissionati, statuendo, sul CP_1 punto, che la domanda riconvenzionale relativa all'applicazione della penale per i giorni di ritardo quantificata in atti in € 31.840,00 andrà accolta nella misura sopra specificata per l'importo di € 15.920,00 da porre a carico dell'opposta (cfr. pag. 9 sentenza di primo grado). Contrariamente, riteneva infondata la richiesta dell'opponente di risarcimento del danno per i ritardi nell'esecuzione delle opere.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 05.01.2024, proponeva tempestivo appello la deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma parziale nel senso dell'accoglimento Parte_1 delle conclusioni rassegnate in primo grado, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Contestava, in particolare, la quantificazione del credito residuo ad essa spettante, così come determinato dal Tribunale, ritenendo erronea la ricostruzione operata dal primo giudice in ordine all'ammontare dovuto a titolo di saldo per i lavori eseguiti. Inoltre, censurava la statuizione di primo grado nella parte in cui disponeva l'applicazione della penale per il ritardo nell'esecuzione delle opere.
Radicatasi la lite, con comparsa del 14.05.2024 si costituiva in giudizio l'appellato , CP_1 resistendo al gravame principale e, contestualmente, proponeva appello incidentale, deducendo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 3 di 12 l'erroneità della sentenza impugnata nella parte relativa alla quantificazione dell'importo riconosciuto in favore dell'appaltatrice.
In definitiva, chiedeva la riforma della pronuncia di prime cure e così testualmente concludeva:
<<
1 In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello principale proposto dalla in Parte_1 ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianze ex art. 342 c.p.c.;
2 Nel merito, ed in via principale:
- Rigettare l'appello principale proposto poiché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
- Confermare, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, la condanna della al Parte_1 pagamento in favore del della somma di € 15.920,00 a titolo di penale per il ritardo CP_1 nell'esecuzione dei lavori,
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal accertare e Controparte_2 dichiarare la mancata applicazione dello sconto del 13,45% contrattualmente previsto nonché l'errata contabilizzazione dei pagamenti eseguiti dal e, per l'effetto di quanto Controparte_2 precede, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, ridurre la statuizione di condanna pronunciata in danno del nel minor importo di € 27.179,88 ( € 43.099,88 quale Controparte_2 importo residui dei lavori - € 15.920,00 a titolo di applicazione della penale) al netto della compensazione con il controcredito del;
CP_1
3 In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse disattendere le superiori doglianze formulate con l'appello incidentale, rigettare in ogni caso l'appello principale proposto dalla e Parte_1 confermare integralmente la sentenza di primo grado;
4 Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.>>
La causa veniva rinviata all'udienza dell'8.04.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali;
all'esito era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 4 di 12 contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Con il primo motivo di appello la società censura la statuizione di prime cure Parte_1 laddove il Tribunale ha ritenuto provati versamenti in favore dell'appaltatrice per un importo pari ad euro 144.298,96, riconoscendo, di conseguenza, un credito residuo pari ad euro 76.101,04, in luogo della somma di euro 140.961,73 concessa in sede monitoria, ridotto, infine, ad euro
60.187,04 in virtù dell'applicazione della clausola penale nella misura del 50% su euro 31.840,00.
In proposito, l'appellante precisa che, come già evidenziato nel giudizio di primo grado, tra le parti sono stati stipulati due distinti contratti: il primo, del valore di euro 146.570,39 integralmente corrisposto, ed il secondo, del valore di euro 182.552,01 oltre IVA e al netto del medesimo ribasso, parzialmente corrisposto nella misura oggetto di ingiunzione.
Assume che dai pagamenti effettuati dall'appellato emerge che CP_1 all'appaltatrice è stato corrisposto un importo complessivo di euro 263.458,96, su un totale di euro 404.410,69 relativi ai lavori effettuati e contabilizzati sino al 15 febbraio 2018, risultando pertanto un residuo credito di euro 140.961,73.
In altri termini, la deduce che parte dei pagamenti prodotti in giudizio dal Parte_1
si riferiscono ad un diverso rapporto contrattuale, non oggetto della presente CP_1 controversia, insistendo, altresì, nel rilevare che le fatture poste a fondamento della pretesa creditoria non trovano corrispondenza nei pagamenti documentati dalla committenza, i quali sarebbero, secondo la tesi dell'appaltatrice, riconducibili ad altro e distinto contratto di appalto intercorso tra le medesime parti.
Precisa, inoltre, che, con eccezione degli acconti attribuiti alle fatture 50 del 2017 per €. 8.900,00 ed
€. 3.500,00 sulla fattura n. 51 del 2018, restano non corrisposte le fatture emesse sui SAL contabilizzati dalla
DL alla data del 26.05.2015 (datati 15.02.2018) a copertura delle Fatture 16 del 2019 pari ad €. 95.838,35
Iva inclusa, fattura n. 41 del 2019 pari ad €. 4.119,17 Iva inclusa e fattura n. 42 del 2019 pari ad €.
5.614,11 Iva Inclusa (cfr. pag. 5 atto di appello), importi corrispondenti a quanto chiesto in sede monitoria (euro 140.961,73).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 5 di 12 La conclude assumendo essere l'importo ingiunto (di complessivi euro Parte_1
140.961,73) così composto:
a) €. 9.590,00 sulla fattura n. 50 del 2017 di €. 27.500,00 Iva inclusa;
b) €. 25.800,00 sulla fattura n. 51 del 2018 di €. 29.700,00 Iva Inclusa;
c) €. 95.838,35 sulla fattura n. 16 del 2019 Iva Inclusa;
d) €. 4.119,17 Iva Inclusa sulla fattura n. 41 del 2019;
e) €. 5.614,11 Iva inclusa sulla fattura n. 42 del 2019.
La censura è parzialmente fondata.
Sul punto, va richiamato il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere probatorio in ipotesi di responsabilità contrattuale, secondo cui il creditore agente per il risarcimento del danno nel mentre deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'esatto adempimento, ritenendosi il creditore istante agevolato dalla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando, piuttosto, ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
La questione in oggetto, concernente, come anzidetto, l'imputazione dei pagamenti allegati dai committenti, andrà dunque esaminata alla luce di tali coordinate ermeneutiche.
In materia, è ben noto il principio secondo cui, ove il debitore convenuto dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, il quale alleghi essere il pagamento imputabile all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza dello stesso, dando altresì dimostrazione della sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione (Cass. n. 20134/2005, Cass. n. 17102/2007, Cass. n. 14620/2009, nonché Cass. n. 450/2020).
Tale regola generale, tuttavia, trova lineare applicazione soltanto nel caso in cui il debitore offra una puntuale imputazione del pagamento a un determinato credito ai sensi dell'art. 1193
c.c..
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 6 di 12 Nel caso in cui, invece, il debitore si limiti ad allegare l'esecuzione di una pluralità di pagamenti, il principio sopra esposto va mitigato, dovendo essere preliminarmente soddisfatto l'onere della parte debitrice di dar prova esauriente del fatto estintivo dell'altrui credito.
In tal senso si è espressa altresì la Suprema Corte, secondo cui soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale contro deduca essere il pagamento imputabile ad un credito diverso. L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto a seguito della esauriente dimostrazione, da parte del debitore, del fatto estintivo, ovvero del pagamento puntualmente eseguito con riferimento al credito in oggetto
(Cass. n. 2369/1994, Cass. n. 205/2007, Cass. n. 20288/2011, Cass. n. 26275/2017, Cass. n.
21908/2019).
Dagli atti di causa risulta documentalmente provata la sussistenza di plurimi rapporti contrattuali tra le parti;
circostanza questa desumibile dalla tempestiva produzione in giudizio di un ulteriore e distinto contratto di appalto, allegato alla comparsa di costituzione e risposta. È parimenti incontestato che la pretesa creditoria azionata dalla società appaltatrice si fonda esclusivamente sul contratto di appalto sottoscritto in data 26 luglio 2012.
Rileva, dunque, che il ha fornito prova solo parziale dell'avvenuto pagamento del CP_1 credito vantato dalla mediante la produzione di una serie di bonifici effettuati in favore Parte_1 di quest'ultima, riferibili alle fatture nn. 76/2012, 91/2012, 22/2013, 23/2013, 35/2013, 53/2013,
90/2013, 104/2013, 12/2014, 13/2014, 5/2015, 50/2017 e 51/2018. Invero, i pagamenti appena indicati risultano comprendere anche versamenti non univocamente riconducibili al contratto di appalto oggetto della presente controversia, potendo, per quanto accertato, riferirsi a prestazioni rese in esecuzione di distinti rapporti contrattuali intercorsi tra le medesime parti.
In proposito, deve ritenersi provato che solo i pagamenti relativi alle fatture nn. 53/2013,
90/2013 e 104/2013 sono chiaramente riconducibili al contratto di appalto del luglio 2012, poiché le stesse recano la specifica dicitura “Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato sito in via
M.A.Severino,52. Contratto del 26/07/2012”. La conseguenza ritraibile da detta considerazione si pone in termini risolutivi della problematica, non potendosi ritenere dimostrato, da parte del condominio, la corretta imputazione dei pagamenti, con la conseguenza della detrazione dal credito azionato in sede monitoria, pari a euro 140.961,73, dell'importo complessivo di euro
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 7 di 12 27.677,88, così articolato: euro 7.000,00 per la fattura n. 104/2013, euro 16.677,88 per la fattura n. 53/2013 ed euro 4.000,00 per la fattura n. 90/2013.
Deve concludersi, dunque, che la documentazione prodotta dalla committenza non possa giovare alla prova del corretto adempimento dell'obbligazione contrattuale per l'intero importo di euro
144.298,96, così come statuito dal primo giudice, mancando la prova di un sicuro collegamento tra i pagamenti allegati e il credito vantato dalla società, riferito esclusivamente al contratto di appalto sottoscritto in data 26 luglio 2012.
Consegue che, non essendo stata fornita prova del fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento, la domanda proposta dalla società appaltatrice deve essere accolta per l'importo originariamente azionato in sede monitoria, previa detrazione della somma di euro 27.677,88, corrispondente ai versamenti provati e riconducibili con certezza al predetto contratto.
In definitiva, tenuto conto degli acconti riconducibili al rapporto contrattuale oggetto di causa, residua in favore dell'appaltatrice un credito pari a euro 103.778,92 (ossia euro 140.961,73, quale importo richiesto in sede monitoria, decurtato di euro 27.677,88, quale somma versata e documentalmente riferibile al contratto del 26.07.2012).
Per tutto quanto esposto, in riforma della sentenza appellata, la domanda andrà quindi accolta per tale importo, decurtato della somma riconosciuta a titolo di penale, come motivato nel prosieguo.
Con il secondo motivo di gravame, la società appaltatrice contesta la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto applicabile la clausola penale per il ritardo nell'esecuzione delle opere, nonché la quantificazione della relativa penalità.
Al riguardo, l'appellante deduce che i ritardi accumulati nell'esecuzione dei lavori non sarebbero a essa imputabili, essendo stati determinati da circostanze esterne e indipendenti dalla propria volontà; in particolare, rappresenta di essere stata vittima di un'estorsione da parte di soggetti appartenenti a un clan malavitoso locale, insediato nel medesimo condominio in cui si svolgevano i lavori, per cui ogni ripresa del cantiere doveva essere comunicata ai Carabinieri, con conseguente rallentamento nell'ordinaria prosecuzione delle opere.
Lamenta, inoltre, l'inerzia della Direzione Lavori, per la parte in cui avrebbe omesso di impartire le necessarie disposizioni per l'avanzamento dell'appalto, contribuendo così al ritardo. Deduce, infine, che il computo della penale sia stato effettuato senza tenere conto delle lavorazioni
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 8 di 12 integrative nel frattempo autorizzate e richieste dalla stessa committente, circostanza incidente sui tempi complessivi di esecuzione.
La censura è infondata.
Le allegazioni dell'appellante incidentale in ordine alla presunta estorsione subita non risultano idonee a dimostrare un nesso causale diretto e concreto tra i suddetti episodi e il ritardo nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto. Quantomeno manca in atti prova idonea a dimostrare detta correlazione.
Parimenti infondata appare la censura relativa alla supposta esecuzione di lavorazioni integrative autorizzate dal . Va infatti osservato che parte appellante incidentale non ha fornito CP_1 idonea documentazione tecnica o contabile atta a comprovare che tali interventi siano stati ordinati in corso d'opera e abbiano inciso in maniera determinante sulla tempistica contrattuale, tale da giustificare un'esclusione o una riduzione della penale convenzionale.
Il Tribunale, nel compiere una valutazione complessiva e ponderata della vicenda, ha tenuto conto dell'istruttoria svolta e della documentazione versata in atti, con particolare riguardo alle comunicazioni intercorse tra l'impresa appaltatrice e il Condominio, dalle quali emerge, da un lato, l'impossibilità di procedere con l'esecuzione delle opere a causa della protratta inerzia del stesso e, dall'altro, le indicazioni formulate dal Direttore dei Lavori circa le CP_1 lavorazioni che potevano comunque essere realizzate nonostante le difficoltà riscontrate.
Alla luce di tali elementi, il primo giudice ha correttamente accertato l'esistenza di una responsabilità concorrente tra il e la società appaltatrice nell'adempimento degli CP_1 obblighi contrattuali, quantificandola nella misura del 50%, atteso che l'appaltatrice non ha assolto al proprio onere di provare la sussistenza di cause di forza maggiore o comunque non imputabili, tali da escludere integralmente la propria responsabilità per il ritardo nella esecuzione dei lavori.
Consegue l'incensurabilità della statuizione di primo nella parte in cui ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio relativa all'applicazione della clausola penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, quantificata in euro 31.840,00, riducendone l'importo a euro 15.920,00 e ponendo tale somma a carico della parte originariamente opposta.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, si riconosce in favore dell'appaltatrice un credito complessivo pari ad euro 87.858,92, così determinato: euro 103.778,92 a titolo di saldo per i
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 9 di 12 lavori eseguiti, decurtati di euro 15.920,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna delle opere.
Sull'appello incidentale proposto dal CP_1
Occorre a questo punto procedere all'esame dell'appello incidentale proposto da parte appellata.
Con il proposto gravame autonomo, il impugna la statuizione del Tribunale in punto CP_1 di quantificazione del credito riconosciuto in favore dell'appaltatrice, lamentando la mancata applicazione dello sconto contrattualmente previsto nella misura del 13,45%, nonché l'erronea contabilizzazione dei pagamenti eseguiti dallo stesso.
Si duole, altresì, della mancata decurtazione delle somme versate dai condomini direttamente alla assumendo che il Giudice di Prime cure nulla ha statuito in merito alla lamentata mancata Parte_1 applicazione dello sconto convenuto del 13,45% e non ha contabilizzato tra gli acconti versati alla la Parte_1 somma di € 9.100,00 che, come ammesso dalla controparte, è stata versata da alcuni condomini direttamente alla sempre per lavorazioni su parti comuni (cfr. pag. 20 comparsa di costituzione con appello Parte_1 incidentale).
Sulla base di tali doglianze, il chiede, in riforma parziale della sentenza gravata, CP_1
l'applicazione del ribasso contrattualmente previsto e la conseguente rideterminazione dell'importo dovuto all'appaltatrice nella misura di euro 27.179,88, risultante da euro 43.099,88, quale residuo per i lavori eseguiti, decurtato della somma di euro 15.920,00 già riconosciuta a titolo di penale.
Le censure non sono condivisibili.
La doglianza sollevata risulta infondata, atteso che, come si evince dall'art. 2 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, l'importo complessivo dei lavori è stato determinato fin dall'origine al netto del ribasso del 13,45%, con conseguente definizione di un corrispettivo contrattuale già decurtato della riduzione concordata.
Alla luce di ciò, la sentenza di primo grado non merita censura nella parte in cui ha accertato che l'importo contrattuale ammonta ad euro 182.552,01, quale somma già comprensiva del ribasso concordato, cui devono essere aggiunti euro 3.744,79 per oneri di sicurezza ed euro 4.601,73 per oneri di smaltimento materiali, per un totale di euro 190.898,53, oltre IVA, corrispondente a un importo finale complessivo pari ad euro 220.400,00.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 10 di 12 Parimenti infondata risulta la doglianza relativa al mancato computo delle somme che, secondo quanto allegato dall'appellante, sarebbero state corrisposte direttamente alla società da singoli condomini.
Sul punto, va evidenziato come il prospetto contabile depositato in sede di gravame dalla stessa impresa appaltatrice tenga già conto di tali pagamenti, come risulta in maniera esplicita dall'atto di appello, qui di seguito testualmente riportato: in merito agli acconti sulla fattura n. 51/2018 pari ad €.
29.700,00 risultano essere effettuati pagamenti per €. 3.900,00 residuando quindi €. 25.800,00 anzichè
29.700,00 richiesti nel ricorso monitorio, ma per la fattura n. 50/2017 pari ad €. 27.500,00 residua un importo a credito di €. 9.590,00, anzichè 5.690,00 richiesti nel ricorso monitorio in virtù di pagamenti effettuati direttamente da due condomini ( e e pertanto contabilizzati dalla sola In sostanza Pt_2 Pt_3 Parte_1 il credito ingiunto non cambia in quanto la somma dei crediti delle due fatture 50/2017 e 51/2018 resta sempre
35.390,00 (cfr. pag.6 atto di appello).
Tali circostanze trovano ulteriore conferma nel prospetto riepilogativo allegato dalla società alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., depositata in primo grado in data 28 novembre 2020, da cui si evince come, a fronte della fattura n. 50/2017 pari a euro 27.500,00, sono stati versati dal
Condominio euro 8.900,00, nonché complessivi euro 9.010,00 da due condomini (euro 2.010,00 dal condomino e euro 7.000,00 dal condomino ), con un residuo a credito pari a Pt_3 Pt_2 euro 9.590,00, in linea con quanto indicato dalla medesima appaltatrice.
Le dianzi riportate rendono assorbita l'ulteriore questione sollevata dal in ordine alla CP_1 dedotta erronea quantificazione degli importi complessivamente versati da esso debitore in esecuzione del contratto di appalto sottoscritto in data 26 luglio 2012.
In conclusione, per tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello incidentale deve essere integralmente rigettato, e, in parziale accoglimento dell'appello principale, la domanda della va accolta per l'importo complessivo di euro 87.858,92. Parte_1
Sulle spese di lite
L'accoglimento del gravame per quanto di rispettiva ragione importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718;
Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 11 di 12 Pertanto, le spese del doppio grado seguono la prevalente soccombenza del
[...]
, e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei Parte_4 parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022, nei valori vicini ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.00,01 ad € 260.000,00) in ragione della natura delle questioni giuridiche affrontate, non richiedenti particolari approfondimenti giuridici, con attribuzione, per entrambi i gradi, al difensore Avv. Domenico Acampora, richiedente.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto dalla Parte_1 condanna il , in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di parte appellante della complessiva somma di euro
87.858,92 (in luogo di euro 60.187,04), oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo;
- Rigetta l'appello incidentale del;
CP_1
- Condanna il , in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che si liquidano per il giudizio di primo grado in euro 7.500,00 per compensi professionali e, per il giudizio di appello in
7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, 13 giugno 2025
Il Presidente estensore Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est -
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 79/2024 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza dell'8.04.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
[...]
in persona del suo legale rapp. p.t., con sede legale in Napoli alla via S. Parte_1
Lucia n. 39, (p.iv , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Acampora (c.f. P.IVA_1
, presso il cui studio sito in Napoli alla via Duomo n. 348 è elettivamente C.F._1 domiciliata (pec: Email_1
APPELLANTE in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 sito in Napoli alla Via Marco Aurelio Severino n. 52, (c.f. , rappresentato e difeso P.IVA_2 dagli avv.ti Angelo Francesco Vangone (c.f. ), e Teresa Falco (c.f. C.F._2
, presso il cui studio sito in Napoli al Centro direzionale Is. F3 è C.F._3 elettivamente domiciliato (pec: Email_2 Email_3
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 6223/2023 del 15/06/2023 del Tribunale di Napoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 224/2020 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto dalla (d'ora in avanti solo , ingiungeva al sito in Napoli, Parte_1 Parte_1 CP_1 alla Via Marco Aurelio Severino, 52 (d'ora in avanti solo ), il pagamento in favore CP_1 della società ricorrente della somma di euro 140.961,73, oltre interessi e spese della procedura.
Il suddetto importo veniva richiesto a titolo di quota di corrispettivo per il saldo dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati presso il già menzionato , appaltati con CP_1 contratto regolarmente sottoscritto tra le parti.
A sostegno della pretesa creditoria l'appaltatrice produceva le seguenti fatture: n. 50 del 2017 pari ad euro 5.690,00; n. 51 del 2018 pari ad euro 29.700,00; n. 16 del 2019 pari ad euro 95.838,35; n.
41 del 2019 pari ad euro 4.119,17 e n. 42 del 2019 pari ad euro 5.614,11, tutte Iva inclusa.
Con atto di citazione notificato il 3.03.2020, l'ingiunto proponeva opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza della società appaltatrice, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del procedimento monitorio per mancato esperimento della procedura conciliativa prevista contrattualmente.
Sollevava, altresì, eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, sostenendosi la competenza del collegio arbitrale pattiziamente individuato dalle parti.
Contestava, nel merito, la legittimità della pretesa azionata in via monitoria, deducendo l'erroneità degli importi richiesti, la non esigibilità del credito e la propria carenza di legittimazione passiva.
In proposito, richiamava le disposizioni contrattuali che prevedevano la rinuncia al vincolo di solidarietà tra condomini, ritenendo pertanto che l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto agire direttamente nei confronti dei singoli condomini morosi.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 2 di 12 L'opponente, contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale, domandando la condanna dell'impresa opposta al risarcimento dei danni derivanti dall'ingiustificata interruzione dei lavori e dal ritardo nella consegna delle opere, quantificati in euro 31.840,00 a titolo di penale per il ritardo contrattuale e in euro 20.000,00 per i costi ulteriori sostenuti a causa del predetto ritardo.
Si costituiva l'impresa appaltatrice, resistendo all'opposizione.
La causa veniva istruita con prova testimoniale ed interrogatorio formale dell'amministratore p.t. del e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale CP_1 accoglieva parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento della minor somma pari ad euro 60.187,04 (€ 76.101,04 quale importo residuo dei lavori meno € 15.920,00 a titolo di applicazione della penale), oltre interessi legali dalla notifica del provvedimento monitorio al soddisfo.
In sintesi, il giudice di prime cure rilevava che, sulla base della documentazione prodotta in atti, risultava che il , nel periodo compreso tra il 14 novembre 2012 e il 5 febbraio 2019, CP_1 aveva effettuato pagamenti in acconto per un importo complessivo pari ad euro 144.292,96, residuando pertanto esclusivamente la somma di €. 76.101,04, effettivamente riconosciuta e non contestata dallo stesso (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado). CP_1
Il Tribunale accertava, altresì, una responsabilità concorrente, nella misura del 50%, del e della ditta appaltatrice nella interruzione dei lavori commissionati, statuendo, sul CP_1 punto, che la domanda riconvenzionale relativa all'applicazione della penale per i giorni di ritardo quantificata in atti in € 31.840,00 andrà accolta nella misura sopra specificata per l'importo di € 15.920,00 da porre a carico dell'opposta (cfr. pag. 9 sentenza di primo grado). Contrariamente, riteneva infondata la richiesta dell'opponente di risarcimento del danno per i ritardi nell'esecuzione delle opere.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 05.01.2024, proponeva tempestivo appello la deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma parziale nel senso dell'accoglimento Parte_1 delle conclusioni rassegnate in primo grado, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Contestava, in particolare, la quantificazione del credito residuo ad essa spettante, così come determinato dal Tribunale, ritenendo erronea la ricostruzione operata dal primo giudice in ordine all'ammontare dovuto a titolo di saldo per i lavori eseguiti. Inoltre, censurava la statuizione di primo grado nella parte in cui disponeva l'applicazione della penale per il ritardo nell'esecuzione delle opere.
Radicatasi la lite, con comparsa del 14.05.2024 si costituiva in giudizio l'appellato , CP_1 resistendo al gravame principale e, contestualmente, proponeva appello incidentale, deducendo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 3 di 12 l'erroneità della sentenza impugnata nella parte relativa alla quantificazione dell'importo riconosciuto in favore dell'appaltatrice.
In definitiva, chiedeva la riforma della pronuncia di prime cure e così testualmente concludeva:
<<
1 In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello principale proposto dalla in Parte_1 ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianze ex art. 342 c.p.c.;
2 Nel merito, ed in via principale:
- Rigettare l'appello principale proposto poiché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
- Confermare, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, la condanna della al Parte_1 pagamento in favore del della somma di € 15.920,00 a titolo di penale per il ritardo CP_1 nell'esecuzione dei lavori,
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal accertare e Controparte_2 dichiarare la mancata applicazione dello sconto del 13,45% contrattualmente previsto nonché l'errata contabilizzazione dei pagamenti eseguiti dal e, per l'effetto di quanto Controparte_2 precede, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, ridurre la statuizione di condanna pronunciata in danno del nel minor importo di € 27.179,88 ( € 43.099,88 quale Controparte_2 importo residui dei lavori - € 15.920,00 a titolo di applicazione della penale) al netto della compensazione con il controcredito del;
CP_1
3 In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse disattendere le superiori doglianze formulate con l'appello incidentale, rigettare in ogni caso l'appello principale proposto dalla e Parte_1 confermare integralmente la sentenza di primo grado;
4 Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.>>
La causa veniva rinviata all'udienza dell'8.04.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali;
all'esito era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 4 di 12 contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Con il primo motivo di appello la società censura la statuizione di prime cure Parte_1 laddove il Tribunale ha ritenuto provati versamenti in favore dell'appaltatrice per un importo pari ad euro 144.298,96, riconoscendo, di conseguenza, un credito residuo pari ad euro 76.101,04, in luogo della somma di euro 140.961,73 concessa in sede monitoria, ridotto, infine, ad euro
60.187,04 in virtù dell'applicazione della clausola penale nella misura del 50% su euro 31.840,00.
In proposito, l'appellante precisa che, come già evidenziato nel giudizio di primo grado, tra le parti sono stati stipulati due distinti contratti: il primo, del valore di euro 146.570,39 integralmente corrisposto, ed il secondo, del valore di euro 182.552,01 oltre IVA e al netto del medesimo ribasso, parzialmente corrisposto nella misura oggetto di ingiunzione.
Assume che dai pagamenti effettuati dall'appellato emerge che CP_1 all'appaltatrice è stato corrisposto un importo complessivo di euro 263.458,96, su un totale di euro 404.410,69 relativi ai lavori effettuati e contabilizzati sino al 15 febbraio 2018, risultando pertanto un residuo credito di euro 140.961,73.
In altri termini, la deduce che parte dei pagamenti prodotti in giudizio dal Parte_1
si riferiscono ad un diverso rapporto contrattuale, non oggetto della presente CP_1 controversia, insistendo, altresì, nel rilevare che le fatture poste a fondamento della pretesa creditoria non trovano corrispondenza nei pagamenti documentati dalla committenza, i quali sarebbero, secondo la tesi dell'appaltatrice, riconducibili ad altro e distinto contratto di appalto intercorso tra le medesime parti.
Precisa, inoltre, che, con eccezione degli acconti attribuiti alle fatture 50 del 2017 per €. 8.900,00 ed
€. 3.500,00 sulla fattura n. 51 del 2018, restano non corrisposte le fatture emesse sui SAL contabilizzati dalla
DL alla data del 26.05.2015 (datati 15.02.2018) a copertura delle Fatture 16 del 2019 pari ad €. 95.838,35
Iva inclusa, fattura n. 41 del 2019 pari ad €. 4.119,17 Iva inclusa e fattura n. 42 del 2019 pari ad €.
5.614,11 Iva Inclusa (cfr. pag. 5 atto di appello), importi corrispondenti a quanto chiesto in sede monitoria (euro 140.961,73).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 5 di 12 La conclude assumendo essere l'importo ingiunto (di complessivi euro Parte_1
140.961,73) così composto:
a) €. 9.590,00 sulla fattura n. 50 del 2017 di €. 27.500,00 Iva inclusa;
b) €. 25.800,00 sulla fattura n. 51 del 2018 di €. 29.700,00 Iva Inclusa;
c) €. 95.838,35 sulla fattura n. 16 del 2019 Iva Inclusa;
d) €. 4.119,17 Iva Inclusa sulla fattura n. 41 del 2019;
e) €. 5.614,11 Iva inclusa sulla fattura n. 42 del 2019.
La censura è parzialmente fondata.
Sul punto, va richiamato il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere probatorio in ipotesi di responsabilità contrattuale, secondo cui il creditore agente per il risarcimento del danno nel mentre deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'esatto adempimento, ritenendosi il creditore istante agevolato dalla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando, piuttosto, ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
La questione in oggetto, concernente, come anzidetto, l'imputazione dei pagamenti allegati dai committenti, andrà dunque esaminata alla luce di tali coordinate ermeneutiche.
In materia, è ben noto il principio secondo cui, ove il debitore convenuto dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, il quale alleghi essere il pagamento imputabile all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza dello stesso, dando altresì dimostrazione della sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione (Cass. n. 20134/2005, Cass. n. 17102/2007, Cass. n. 14620/2009, nonché Cass. n. 450/2020).
Tale regola generale, tuttavia, trova lineare applicazione soltanto nel caso in cui il debitore offra una puntuale imputazione del pagamento a un determinato credito ai sensi dell'art. 1193
c.c..
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 6 di 12 Nel caso in cui, invece, il debitore si limiti ad allegare l'esecuzione di una pluralità di pagamenti, il principio sopra esposto va mitigato, dovendo essere preliminarmente soddisfatto l'onere della parte debitrice di dar prova esauriente del fatto estintivo dell'altrui credito.
In tal senso si è espressa altresì la Suprema Corte, secondo cui soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale contro deduca essere il pagamento imputabile ad un credito diverso. L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto a seguito della esauriente dimostrazione, da parte del debitore, del fatto estintivo, ovvero del pagamento puntualmente eseguito con riferimento al credito in oggetto
(Cass. n. 2369/1994, Cass. n. 205/2007, Cass. n. 20288/2011, Cass. n. 26275/2017, Cass. n.
21908/2019).
Dagli atti di causa risulta documentalmente provata la sussistenza di plurimi rapporti contrattuali tra le parti;
circostanza questa desumibile dalla tempestiva produzione in giudizio di un ulteriore e distinto contratto di appalto, allegato alla comparsa di costituzione e risposta. È parimenti incontestato che la pretesa creditoria azionata dalla società appaltatrice si fonda esclusivamente sul contratto di appalto sottoscritto in data 26 luglio 2012.
Rileva, dunque, che il ha fornito prova solo parziale dell'avvenuto pagamento del CP_1 credito vantato dalla mediante la produzione di una serie di bonifici effettuati in favore Parte_1 di quest'ultima, riferibili alle fatture nn. 76/2012, 91/2012, 22/2013, 23/2013, 35/2013, 53/2013,
90/2013, 104/2013, 12/2014, 13/2014, 5/2015, 50/2017 e 51/2018. Invero, i pagamenti appena indicati risultano comprendere anche versamenti non univocamente riconducibili al contratto di appalto oggetto della presente controversia, potendo, per quanto accertato, riferirsi a prestazioni rese in esecuzione di distinti rapporti contrattuali intercorsi tra le medesime parti.
In proposito, deve ritenersi provato che solo i pagamenti relativi alle fatture nn. 53/2013,
90/2013 e 104/2013 sono chiaramente riconducibili al contratto di appalto del luglio 2012, poiché le stesse recano la specifica dicitura “Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato sito in via
M.A.Severino,52. Contratto del 26/07/2012”. La conseguenza ritraibile da detta considerazione si pone in termini risolutivi della problematica, non potendosi ritenere dimostrato, da parte del condominio, la corretta imputazione dei pagamenti, con la conseguenza della detrazione dal credito azionato in sede monitoria, pari a euro 140.961,73, dell'importo complessivo di euro
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 7 di 12 27.677,88, così articolato: euro 7.000,00 per la fattura n. 104/2013, euro 16.677,88 per la fattura n. 53/2013 ed euro 4.000,00 per la fattura n. 90/2013.
Deve concludersi, dunque, che la documentazione prodotta dalla committenza non possa giovare alla prova del corretto adempimento dell'obbligazione contrattuale per l'intero importo di euro
144.298,96, così come statuito dal primo giudice, mancando la prova di un sicuro collegamento tra i pagamenti allegati e il credito vantato dalla società, riferito esclusivamente al contratto di appalto sottoscritto in data 26 luglio 2012.
Consegue che, non essendo stata fornita prova del fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento, la domanda proposta dalla società appaltatrice deve essere accolta per l'importo originariamente azionato in sede monitoria, previa detrazione della somma di euro 27.677,88, corrispondente ai versamenti provati e riconducibili con certezza al predetto contratto.
In definitiva, tenuto conto degli acconti riconducibili al rapporto contrattuale oggetto di causa, residua in favore dell'appaltatrice un credito pari a euro 103.778,92 (ossia euro 140.961,73, quale importo richiesto in sede monitoria, decurtato di euro 27.677,88, quale somma versata e documentalmente riferibile al contratto del 26.07.2012).
Per tutto quanto esposto, in riforma della sentenza appellata, la domanda andrà quindi accolta per tale importo, decurtato della somma riconosciuta a titolo di penale, come motivato nel prosieguo.
Con il secondo motivo di gravame, la società appaltatrice contesta la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto applicabile la clausola penale per il ritardo nell'esecuzione delle opere, nonché la quantificazione della relativa penalità.
Al riguardo, l'appellante deduce che i ritardi accumulati nell'esecuzione dei lavori non sarebbero a essa imputabili, essendo stati determinati da circostanze esterne e indipendenti dalla propria volontà; in particolare, rappresenta di essere stata vittima di un'estorsione da parte di soggetti appartenenti a un clan malavitoso locale, insediato nel medesimo condominio in cui si svolgevano i lavori, per cui ogni ripresa del cantiere doveva essere comunicata ai Carabinieri, con conseguente rallentamento nell'ordinaria prosecuzione delle opere.
Lamenta, inoltre, l'inerzia della Direzione Lavori, per la parte in cui avrebbe omesso di impartire le necessarie disposizioni per l'avanzamento dell'appalto, contribuendo così al ritardo. Deduce, infine, che il computo della penale sia stato effettuato senza tenere conto delle lavorazioni
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 8 di 12 integrative nel frattempo autorizzate e richieste dalla stessa committente, circostanza incidente sui tempi complessivi di esecuzione.
La censura è infondata.
Le allegazioni dell'appellante incidentale in ordine alla presunta estorsione subita non risultano idonee a dimostrare un nesso causale diretto e concreto tra i suddetti episodi e il ritardo nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto. Quantomeno manca in atti prova idonea a dimostrare detta correlazione.
Parimenti infondata appare la censura relativa alla supposta esecuzione di lavorazioni integrative autorizzate dal . Va infatti osservato che parte appellante incidentale non ha fornito CP_1 idonea documentazione tecnica o contabile atta a comprovare che tali interventi siano stati ordinati in corso d'opera e abbiano inciso in maniera determinante sulla tempistica contrattuale, tale da giustificare un'esclusione o una riduzione della penale convenzionale.
Il Tribunale, nel compiere una valutazione complessiva e ponderata della vicenda, ha tenuto conto dell'istruttoria svolta e della documentazione versata in atti, con particolare riguardo alle comunicazioni intercorse tra l'impresa appaltatrice e il Condominio, dalle quali emerge, da un lato, l'impossibilità di procedere con l'esecuzione delle opere a causa della protratta inerzia del stesso e, dall'altro, le indicazioni formulate dal Direttore dei Lavori circa le CP_1 lavorazioni che potevano comunque essere realizzate nonostante le difficoltà riscontrate.
Alla luce di tali elementi, il primo giudice ha correttamente accertato l'esistenza di una responsabilità concorrente tra il e la società appaltatrice nell'adempimento degli CP_1 obblighi contrattuali, quantificandola nella misura del 50%, atteso che l'appaltatrice non ha assolto al proprio onere di provare la sussistenza di cause di forza maggiore o comunque non imputabili, tali da escludere integralmente la propria responsabilità per il ritardo nella esecuzione dei lavori.
Consegue l'incensurabilità della statuizione di primo nella parte in cui ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio relativa all'applicazione della clausola penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, quantificata in euro 31.840,00, riducendone l'importo a euro 15.920,00 e ponendo tale somma a carico della parte originariamente opposta.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, si riconosce in favore dell'appaltatrice un credito complessivo pari ad euro 87.858,92, così determinato: euro 103.778,92 a titolo di saldo per i
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 9 di 12 lavori eseguiti, decurtati di euro 15.920,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna delle opere.
Sull'appello incidentale proposto dal CP_1
Occorre a questo punto procedere all'esame dell'appello incidentale proposto da parte appellata.
Con il proposto gravame autonomo, il impugna la statuizione del Tribunale in punto CP_1 di quantificazione del credito riconosciuto in favore dell'appaltatrice, lamentando la mancata applicazione dello sconto contrattualmente previsto nella misura del 13,45%, nonché l'erronea contabilizzazione dei pagamenti eseguiti dallo stesso.
Si duole, altresì, della mancata decurtazione delle somme versate dai condomini direttamente alla assumendo che il Giudice di Prime cure nulla ha statuito in merito alla lamentata mancata Parte_1 applicazione dello sconto convenuto del 13,45% e non ha contabilizzato tra gli acconti versati alla la Parte_1 somma di € 9.100,00 che, come ammesso dalla controparte, è stata versata da alcuni condomini direttamente alla sempre per lavorazioni su parti comuni (cfr. pag. 20 comparsa di costituzione con appello Parte_1 incidentale).
Sulla base di tali doglianze, il chiede, in riforma parziale della sentenza gravata, CP_1
l'applicazione del ribasso contrattualmente previsto e la conseguente rideterminazione dell'importo dovuto all'appaltatrice nella misura di euro 27.179,88, risultante da euro 43.099,88, quale residuo per i lavori eseguiti, decurtato della somma di euro 15.920,00 già riconosciuta a titolo di penale.
Le censure non sono condivisibili.
La doglianza sollevata risulta infondata, atteso che, come si evince dall'art. 2 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, l'importo complessivo dei lavori è stato determinato fin dall'origine al netto del ribasso del 13,45%, con conseguente definizione di un corrispettivo contrattuale già decurtato della riduzione concordata.
Alla luce di ciò, la sentenza di primo grado non merita censura nella parte in cui ha accertato che l'importo contrattuale ammonta ad euro 182.552,01, quale somma già comprensiva del ribasso concordato, cui devono essere aggiunti euro 3.744,79 per oneri di sicurezza ed euro 4.601,73 per oneri di smaltimento materiali, per un totale di euro 190.898,53, oltre IVA, corrispondente a un importo finale complessivo pari ad euro 220.400,00.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 10 di 12 Parimenti infondata risulta la doglianza relativa al mancato computo delle somme che, secondo quanto allegato dall'appellante, sarebbero state corrisposte direttamente alla società da singoli condomini.
Sul punto, va evidenziato come il prospetto contabile depositato in sede di gravame dalla stessa impresa appaltatrice tenga già conto di tali pagamenti, come risulta in maniera esplicita dall'atto di appello, qui di seguito testualmente riportato: in merito agli acconti sulla fattura n. 51/2018 pari ad €.
29.700,00 risultano essere effettuati pagamenti per €. 3.900,00 residuando quindi €. 25.800,00 anzichè
29.700,00 richiesti nel ricorso monitorio, ma per la fattura n. 50/2017 pari ad €. 27.500,00 residua un importo a credito di €. 9.590,00, anzichè 5.690,00 richiesti nel ricorso monitorio in virtù di pagamenti effettuati direttamente da due condomini ( e e pertanto contabilizzati dalla sola In sostanza Pt_2 Pt_3 Parte_1 il credito ingiunto non cambia in quanto la somma dei crediti delle due fatture 50/2017 e 51/2018 resta sempre
35.390,00 (cfr. pag.6 atto di appello).
Tali circostanze trovano ulteriore conferma nel prospetto riepilogativo allegato dalla società alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., depositata in primo grado in data 28 novembre 2020, da cui si evince come, a fronte della fattura n. 50/2017 pari a euro 27.500,00, sono stati versati dal
Condominio euro 8.900,00, nonché complessivi euro 9.010,00 da due condomini (euro 2.010,00 dal condomino e euro 7.000,00 dal condomino ), con un residuo a credito pari a Pt_3 Pt_2 euro 9.590,00, in linea con quanto indicato dalla medesima appaltatrice.
Le dianzi riportate rendono assorbita l'ulteriore questione sollevata dal in ordine alla CP_1 dedotta erronea quantificazione degli importi complessivamente versati da esso debitore in esecuzione del contratto di appalto sottoscritto in data 26 luglio 2012.
In conclusione, per tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello incidentale deve essere integralmente rigettato, e, in parziale accoglimento dell'appello principale, la domanda della va accolta per l'importo complessivo di euro 87.858,92. Parte_1
Sulle spese di lite
L'accoglimento del gravame per quanto di rispettiva ragione importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718;
Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 11 di 12 Pertanto, le spese del doppio grado seguono la prevalente soccombenza del
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, e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei Parte_4 parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022, nei valori vicini ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.00,01 ad € 260.000,00) in ragione della natura delle questioni giuridiche affrontate, non richiedenti particolari approfondimenti giuridici, con attribuzione, per entrambi i gradi, al difensore Avv. Domenico Acampora, richiedente.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto dalla Parte_1 condanna il , in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di parte appellante della complessiva somma di euro
87.858,92 (in luogo di euro 60.187,04), oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo;
- Rigetta l'appello incidentale del;
CP_1
- Condanna il , in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che si liquidano per il giudizio di primo grado in euro 7.500,00 per compensi professionali e, per il giudizio di appello in
7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, 13 giugno 2025
Il Presidente estensore Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 79/2024 r.g. – sentenza – pagina 12 di 12