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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile n. 440/2023 R.G. promossa d a
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO proprietà GIAVAZZI, procuratore anche domiciliatario
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GEMMA G. SIMOLO, procuratore anche domiciliatario pagina 1 di 18 APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, quarta sezione civile,
pubblicata in data 16.02.2023 con il n. 330/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in qualità di proprietaria di un immobile sito in Bergamo Parte_1
in forza di decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Bergamo in data
12.04.2017, premettendo che il complesso immobiliare ad uso residenziale realizzato da sul fondo confinante ad ovest era stato costruito in CP_1
violazione della normativa in materia di distanze legali (sia tra pareti finestrate e quindi fra costruzioni, sia dal confine), dei vincoli di inedificabilità e di ulteriori disposizioni urbanistiche del Comune di Bergamo, conveniva in giudizio affinché venisse condannata alla riduzione in pristino CP_1
dell'edificio e al risarcimento del danno.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree: per quanto CP_1
ancora rileva, asseriva che il locale di confinante con la parete Parte_1
del lato est, era irrilevante al fine delle distanze tra pareti finestrate in quanto costituiva una costruzione accessoria ad uso ripostiglio e di natura abusiva, che presentava una sola apertura di natura lucifera nella parete sul confine;
affermava che unicamente la gronda della copertura piana violava la distanza legale dal confine, tuttavia esisteva un accordo scritto, allegato alla pratica edilizia depositata in Comune, in virtù del quale il precedente proprietario dell'immobile attoreo, ossia il debitore esecutato nel 2012 aveva Controparte_2
pagina 2 di 18 Contr consentito a di realizzare il nuovo edificio residenziale in deroga alla prescrizioni dettate dal regolamento comunale in materia di distanze.
Promuoveva due ordini di domande in via riconvenzionale: a) laddove fosse stata ritenuta operativa la normativa in materia di distanze legali rispetto al locale abusivo attoreo, chiedeva che venisse accertato il suo diritto a chiudere mediante costruzione in aderenza ex art. 904 c.c. la luce che insisteva sulla parete a confine del ripostiglio di o, in via gradata, il suo diritto Parte_1
a chiudere le aperture presenti sull'edificio di proprietà, con conseguente inoperatività della disciplina in materia di distanze tra pareti finestrate, b) in ogni caso, prospettando che il parapetto sul terrazzo soprastante il locale secondario di era stato recentemente avanzato a confine a Parte_1
copertura del ripostiglio in violazione della distanza prescritta dall'art. 905 c.c.,
chiedeva che ne venisse disposto l'arretramento.
nel resistere alle domande riconvenzionali di controparte, in Parte_1
via di reconventio reconventionis chiedeva a sua volta: a) che venisse accertato
Contr l'acquisto per usucapione della servitù di veduta dal terrazzo sul fondo di allegando che il manufatto ad uso ripostiglio esisteva nella sua attuale consistenza già dal 1997 e che il parapetto sul terrazzo era stato avanzato a filo del muro sottostante del ripostiglio nel 1998; b) che venisse accertata la natura di veduta, anziché di luce, dell'apertura presente sulla parete a confine del proprio locale.
Con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. 27 eccepiva la nullità della norma pagina 3 di 18 del regolamento edilizio comunale nella parte in cui equipara le luci alle vedute al fine della definizione di “parete finestrata” rilevante per il rispetto della distanza minima tra pareti di edifici antistanti, assumendo che tali erano da intendersi unicamente le pareti munite di vedute.
Istruita la causa documentalmente e mediante espletamento di CTU (ing.
, con sentenza n. 330/2023 il Tribunale di Bergamo, per quanto Persona_1
ancora rileva, così provvedeva:
in conformità alle risultanze della CTU, accertava che le due pareti finestrate A
e C del lato est dell'edificio di 27, le uniche fronteggianti il locale autorimessa/ripostiglio di non rispettavano la distanza legale Parte_1
minima tra pareti finestrate di edifici antistanti prescritta dall'art. 9 del d.m. n.
1444/1968 e dall'art. 71 del regolamento edilizio vigente ratione temporis; di
Contr conseguenza, condannava a demolire e/o arretrare le due pareti fino ad assicurare il rispetto della distanza minima legale di mt. 12,44 dall'edificio di tuttavia, subordinava l'efficacia del capo condannatorio alla Parte_1
condizione risolutiva che 27, nell'arco di un anno dalla pubblicazione della sentenza, adottasse accorgimenti tecnici tali da neutralizzare la violazione delle distanze (chiusura delle aperture presenti sulla parete A che fronteggia la parete cieca lato nord del ripostiglio e installazione di una pannellatura sulla parete C
del proprio edificio, sicché da renderla non più antistante alla parete a confine,
finestrata, del ripostiglio);
fissava una penale ex art. 614 bis c.p.c. di € 500 per ciascun giorno di ritardo pagina 4 di 18 nell'esecuzione del provvedimento, a decorrere da un anno dalla pubblicazione della sentenza;
Contr condannava al risarcimento del danno da violazione delle distanze legali tra costruzioni, determinato in via equitativa in € 2.327,00 sino alla data della sentenza e in € 400 annui per il periodo successivo con riguardo unicamente all'autorimessa/ripostiglio e al soprastante terrazzo, in quanto unica porzione dell'immobile di interessata dalla violazione delle distanze;
Parte_1
quanto alla servitù di veduta dal terrazzo di accoglieva la Parte_1
domanda di usucapione da quest'ultima avanzata, ritenendone provati i presupposti per essere il terrazzo nella sua conformazione attuale per oltre un ventennio;
rigettava la domanda attorea concernente la violazione della distanza dal confine (il CTU aveva accertato che la gronda della copertura piana non rispettava la distanza legale minima dal confine, mentre la minor distanza delle pareti rientrava nel limite di tolleranza del 2% ex art. 34 bis comma 1 del d.p.r.
n. 380/2001) sostenendo che il precedente proprietario aveva Controparte_2
Contr consentito a di realizzare l'edificio in deroga alle prescrizioni dettate dal regolamento comunale;
tale convenzione era stata depositata in Comune e la norma del regolamento comunale non ne prescriveva la trascrizione;
rigettava l'eccezione di nullità del regolamento edilizio argomentando che la normativa statale (d.m. n. 1444/1968) non dà alcuna definizione di “parete finestrata” e che il regolamento comunale può disciplinare l'attività edificatoria pagina 5 di 18 in modo più restrittivo rispetto alla disciplina statuale;
rigettava la domanda riconvenzionale di 27 relativa al diritto di chiudere la luce che insiste sulla parete a confine del ripostiglio di Parte_1
mediante costruzione in aderenza ex art. 904 c.c., rilevando il difetto di interesse ad agire: la luce insiste su un tratto di parete che non si fronteggia con l'edificio di 27 e, pertanto, risulta irrilevante l'eventuale sua chiusura;
compensava interamente le spese di lite e di consulenza attesa la reciproca soccombenza.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
nel proporre appello incidentale, insisteva per l'accoglimento della CP_1
domanda di condanna di ad arretrare il parapetto posto sul Parte_1
terrazzo, in quanto lesivo della distanza di cui all'art. 905 c.c. e formulava appello incidentale condizionato per il caso di accoglimento della domanda attorea di violazione della distanza legale dal confine e, laddove il fronte lato
Contr est di fosse ritenuto una parete unica in accoglimento dell'appello principale, ribadiva la domanda riconvenzionale ex art. 904 c.c.
All'udienza odierna, fissata ex art. 281-sexies c.p.c., la causa veniva discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo chiede che l'altezza del fronte Parte_1
dell'edificio di 27 venga rideterminata in mt 16,40 in luogo di mt 12,44,
censurando il calcolo effettuato dal CTU, al quale il primo giudice si era pagina 6 di 18 uniformato, nella parte in cui non aveva tenuto in considerazione né la maggiore altezza del cornicione della copertura piana, sul presupposto che si trattava di un parapetto, né le costruzioni del piano attico in quanto arretrate rispetto alla parte dell'edificio che fronteggia il fabbricato di Parte_1
Con il secondo motivo chiede che la distanza tra le costruzioni venga misurata dalla sporgenza esterna dei balconi aggettanti presenti sulla parete di 27
(parete C).
Con il terzo motivo insiste per la riforma della sentenza in punto di violazione della distanza legale dal confine.
Deduce che la convenzione per l'edificazione in deroga alle distanze legali,
Contr sottoscritta nel 2012 tra e il precedente proprietario non è Controparte_2
ad essa opponibile in quanto atto costitutivo di una servitù a carico di un immobile gravato da ipoteca, privo di data certa e di trascrizione nei registri immobiliari.
Con il quarto motivo contesta la quantificazione del danno da violazione delle distanze legali tra costruzioni, chiedendo che venga rideterminato alla luce del valore dell'intero fabbricato attoreo.
Con il quinto motivo lamenta che l'apertura presente nel muro del ripostiglio posto a confine sia stata qualificata una luce anziché una veduta.
Con il sesto motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice,
premettendo che il fronte a est del fabbricato di 27 nella parte in cui si fronteggia con l'immobile di era costituito da tre autonome Parte_1
pagina 7 di 18 pareti (A,B,C,), aveva ritenuto che l'apertura del ripostiglio non rilevava in tema di distanze legali tra costruzioni poiché insistente su tratto di parete che non fronteggiava l'edificio di 27.
Con il settimo motivo contesta che gli interventi tecnici individuati dal primo giudice siano idonei ad ovviare la normativa in tema di distanze legali tra
Contr costruzioni, in quanto la parete a est di era stata “artificiosamente scomposta” dal CTU nei tre segmenti A,B,C e, invece, doveva essere considerata una parete unica finestrata prospiciente il locale attoreo.
Con l'ottavo motivo si duole della compensazione delle spese di lite, chiedendo
Contr che vengano interamente poste a carico di in applicazione del principio della soccombenza.
Con il nono motivo lamenta il ricorso all'istituto della sentenza di condanna condizionata, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il decimo motivo censura la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 24 Cost.,
lamentando il ricorso alla tecnica del “prospective overrulling”.
Appello incidentale di CP_1
Con il primo motivo 27 ripropone l'eccezione del difetto di legittimazione attiva della società attrice in relazione alla domanda risarcitoria per violazione delle distanze legali tra costruzioni, deducendo che il diritto risarcitorio competeva a proprietario del fondo all'epoca della costruzione Controparte_2
Contr del complesso residenziale di
Con il secondo motivo, avanzato in via subordinata, censura la sentenza nella pagina 8 di 18 parte in cui il primo giudice ha escluso il concorso di colpa di Parte_1
ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno lamentato, a nulla rilevando che quest'ultima fosse già a conoscenza dello stato dei luoghi nel momento in cui era divenuta proprietaria dell'immobile.
Con il terzo motivo si duole dell'irrilevanza attribuita al carattere abusivo del locale di al fine di escludere l'operatività della normativa in Parte_1
materia di distanze legali.
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di nullità della norma del regolamento edilizio comunale vigente ratione temporis nella parte in cui, al fine della distanza tra costruzioni,
equipara le luci alle vedute nella definizione di “parete finestrata”.
Per l'effetto, chiede che l'intervento da compiersi sulla parete A venga limitato alla riduzione delle finestre in luci, in luogo della chiusura totale delle stesse.
Con il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che avesse acquistato per usucapione la servitù di Parte_1
veduta, lamentando il difetto di prova.
Insiste nell'accoglimento della domanda di segno opposto avanzata in via riconvenzionale, affinché venga condannata ad arretrare il Parte_1
terrazzo alla distanza prescritta dall'art. 905 c.c.
Appello incidentale condizionato di CP_1
Con il primo motivo, per il caso di riforma della sentenza in punto di violazione della distanza legale dal confine, chiede che la misura dell'arretramento dello pagina 9 di 18 sbalzo della gronda di copertura venga disposta in applicazione della norma del regolamento edilizio vigente all'epoca dell'edificazione, sicché risulta sufficiente limitare lo sbalzo a mt. 2. (l'art. 70 bis del regolamento edilizio vigente ratione temporis esclude al fine del calcolo del distacco tra edifici gronde, cornicioni, balconi, pensiline e sporti aventi uno sbalzo inferiore o uguale a m. 2,00).
Inoltre, lamenta la violazione dell'art. 11 comma 1 del d.lgs. 115/2008 nella
Contr parte in cui l'altezza dell'edificio di rilevante per la determinazione della distanza legale dal confine, era stata determinata senza scomputare lo spessore dei solai.
Contr Con il secondo motivo, per il caso in cui la parete a est di venga considerata una parete unica finestrata, ripropone la domanda riconvenzionale di chiusura della luce del ripostiglio di mediante costruzione in aderenza Parte_1
ex art. 904 c.c.
-------------
Altezza dell'edificio
In relazione al primo motivo di appello principale afferente al calcolo
Contr dell'altezza dell'edificio di misurata dal CTU in mt 12,44 all'estradosso della struttura di copertura, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, la censura β) relativa all'errata individuazione del piano naturale di campagna, di imposta del fabbricato di 27, appare espressamente rinunciata nell'atto di appello (pag. 17). pagina 10 di 18 È invece fondata la censura α) relativa all'omesso computo del parapetto posizionato al limite dello sbalzo di gronda della copertura piana in quanto dalla documentazione fotografica (foto 16,18, 21 allegate alla CTU) si evince che tale elemento, piastrellato, oltre ad assumere una funzione di protezione e di garanzia della praticabilità della copertura piana come terrazzo, funge altresì da struttura di coronamento dell'edificio e, pertanto, è equiparabile al cornicione che, ai sensi dell'art. 73 del regolamento edilizio vigente ratione temporis,
rileva per il calcolo dell'altezza del fronte.
Quanto al mancato computo delle costruzioni del piano attico, si condivide la conclusione del CTU secondo cui esse non rilevano per la determinazione dell'altezza poiché in posizione arretrata rispetto alla parte dell'edificio che fronteggia il locale di Parte_1
Ai sensi dell'art. 71 del regolamento edilizio vigente ratione temporis l'altezza rilevante per determinare la distanza minima tra pareti finestrate deve essere quella della “parete più alta, valutata nel tratto che si contrappone alla parete antistante”; da ciò deriva l'irrilevanza della maggiore altezza determinata dai due locali sul piano attico, in quanto arretrati rispetto al fronte a est di 27 che fronteggia il ripostiglio di Parte_1
Pertanto, in conformità a quanto osservato dal consulente di parte attrice dott.
(pagg. 19, 23 delle osservazioni alla bozza del Ctu), l'altezza Persona_2
del fronte dell'edificio rilevante per il distacco tra costruzioni va calcolata dalla quota zero come individuata dal CTU sino all'estradosso del parapetto al piano pagina 11 di 18 attico e viene misurata in mt 13,81 (allegato 6 CTU).
Distanza tra pareti finestrate
Motivi di priorità logica impongono di esaminare in via prioritaria il terzo
Contr motivo di appello incidentale con il quale assume di non essere tenuta al rispetto delle distanze legali rispetto al ripostiglio di essendo Parte_1
quest'ultimo di natura abusiva.
Il motivo è infondato poiché, come già rilevato dal primo giudice, l'obbligo di rispettare le distanze legali deve essere osservato anche nel caso di costruzioni abusive.
Quanto al secondo motivo di appello principale relativo al computo dei balconi,
questa Corte ritiene che la distanza dal locale secondario di Parte_1
debba essere misurata dalla sporgenza esterna dei balconi aggettanti presenti sulla parete dell'edificio di 27 in quanto essi, sporgendo a sbalzo dalla facciata esterna della parete che fronteggia il locale di (si veda la Parte_1
fotografia n. 35 allegata alla CTU), costituiscono corpi di fabbrica da considerare al fine del calcolo delle distanze tra fabbricati (cfr. Cass. n.
5594/2016).
Pertanto, anche i balconi dell'edificio di 27, quali prolungamento della parete perimetrale del lato est, dovranno essere arretrati sino ad assicurare il rispetto della distanza minima legale dalla costruzione attorea.
Sono altresì fondati i motivi dell'appello principale con cui Parte_1
censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha subordinato l'efficacia pagina 12 di 18 del capo condannatorio all'adozione di interventi tecnici riparatori della violazione delle distanze.
In primo luogo, giova evidenziare che la sentenza di condanna condizionata è
ammissibile laddove il verificarsi della circostanza dedotta in condizione non
“debba essere controllato da altri accertamenti di merito in un ulteriore giudizio di cognizione” (Cass. n. 706/1987).
Nel caso di specie, la verifica della materiale esecuzione degli interventi indicati
(chiusura delle finestre sulla parete A e installazione di una pannellatura sulla parete C) richiede un ulteriore accertamento giudiziale.
Inoltre, si osserva che gli stessi interventi non determinano il venir meno della violazione delle distanze tra pareti finestrate.
Sul punto, si concorda con l'appellante: il fronte a est del fabbricato è stato artificiosamente scomposto dal CTU nei tre autonomi segmenti A,B,C.
Esso è da considerarsi, invece, quale unica parete finestrata che, in quanto fronteggiante il ripostiglio (finestrato) di deve rispettare la Parte_1
distanza minima dall'edificio antistante, anche per i tratti di parete che sono privi di finestre (si veda sul punto Cass. n. 5017/2018).
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, 27 va condannata ad arretrare il fronte ad est del proprio fabbricato (balconi compresi) sino ad assicurare il rispetto della distanza minima legale di mt 13,81 dall'edificio di
Parte_1
È infondato l'ultimo motivo dell'appello principale, poiché il richiamo pagina 13 di 18 all'istituto del “prospective overruling” è inconferente.
Nullità del regolamento edilizio - natura dell'apertura del ripostiglio di
Parte_1
L'eccezione di nullità del regolamento edilizio, la questione inerente alla natura
Contr dell'apertura del ripostiglio e la domanda riconvenzionale, avanzata da in via di appello incidentale condizionato, di chiusura delle stessa tramite costruzione in aderenza ex art. 904 c.c. risultano assorbite.
Difatti, la distanza minima prescritta dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, e dal regolamento edilizio comunale che a tale norma si ispira, va osservata anche nel caso in cui una sola delle pareti che si fronteggiano sia finestrata poiché la norma in esame è finalizzata ad evitare intercapedini dannose tra edifici che si fronteggiano, quando l'uno o l'altro presenta una parete finestrata (cfr. Cass. n.
11048/2022).
La stesso art. 71 del regolamento edilizio vigente ratione temporis prescrive il rispetto della distanza minima tra pareti di edifici antistanti “quando almeno una di esse sia finestrata”.
Risulta superfluo indagare la natura dell'apertura ed è irrilevante un'eventuale sua chiusura in quanto la parete di 27, per il fatto di essere finestrata, è tenuta al rispetto della distanza legale dalla parete che fronteggia, quand'anche quest'ultima fosse priva di aperture.
Danno da violazione delle distanze legali tra costruzioni
Contr I motivi di appello incidentale sollevati da in relazione alla domanda pagina 14 di 18 risarcitoria sono infondati.
è legittimata a proporre domanda risarcitoria relativa al danno Parte_1
subito per effetto di un'imposizione illegittima di un peso sul proprio fondo,
determinato dalla presenza della costruzione di 27 a distanza inferiore da quella legale, dalla data di acquisto dell'immobile (12.04.2017) sino all'intervento di riduzione in pristino dell'edificio di 27.
Parimenti, a nulla rileva un eventuale comportamento colposo del danneggiato in quanto il diritto risarcitorio che gli compete consegue alla violazione della normativa in materia di distanza tra costruzioni da parte del confinante (art. 872
c.c.).
Quanto all'appello principale di è infondata la censura relativa Parte_1
all'entità del danno poiché, come già rilevato dal primo giudice, unicamente il locale accessorio adibito a ripostiglio/autorimessa con soprastante terrazza è
interessato dalla violazione delle distanze legali con conseguente riduzione di ariosità; il danno, dunque, non deve essere determinato in considerazione del valore dell'intero fabbricato.
Distanza dal confine
L'accoglimento della domanda ripristinatoria per violazione della distanza tra costruzioni assorbe l'analisi della domanda relativa alla violazione della distanza dal confine.
Sono, perciò, assorbiti sia il terzo motivo dell'appello principale sia le questioni
Contr avanzate da con il primo motivo dell'appello incidentale condizionato. pagina 15 di 18 Usucapione della servitù di veduta
La sentenza deve essere riformata in punto di acquisto per usucapione della servitù di veduta. avrebbe dovuto provare che si era già Parte_1
perfezionato il ventennio utile all'usucapione nel momento in cui è divenuta proprietaria del bene (aprile 2017), in quanto il trasferimento del fondo dominante può essere sufficiente a trasferire la servitù unicamente laddove questa sia già esistente in favore del fondo alienato (Cass. n. 18750/2005).
In altri termini, la società attrice avrebbe dovuto allegare e provare che il parapetto del terrazzo era stato avanzato a confine nel 1997, mentre ha allegato e si è offerta di provare per testi che ciò è avvenuto nel 1998 (“quanto al soprastante terrazzo (con il parapetto avanzato) esso è stato realizzato all'inizio del 1998”, pag. 8 della prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.). Dal 1998 al 2017
non erano trascorsi 20 anni.
Di conseguenza, deve essere accolta la domanda di segno opposto proposta da
Contr e, per l'effetto, va condannata ad arretrare il parapetto sul Parte_1
terrazzo sino ad assicurare la distanza prescritta dall'art. 905 c.c. (un metro e
Contr mezzo dal fondo di .
Spese di lite
Per effetto della riforma della sentenza si regolano diversamente le spese con assorbimento del relativo motivo di appello.
Atteso l'esito complessivo della lite, si compensano per 1/3 le spese di entrambi i gradi, con condanna di 27, maggiormente soccombente, a rifondere i restanti pagina 16 di 18 2/3 in favore di Parte_1
Quelle del primo grado si liquidano in complessivi € 10.860 (di cui € 2.127 per la fase di studio, € 1.416 per la fase introduttiva, € 3.738 per la fase istruttoria,
€ 3.579 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, e quelle del presente grado si liquidano in complessivi € 8.470 (di cui €
2.518 per la fase di studio, € 1.665 per la fase introduttiva, € 4.287 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e su quello Parte_1
incidentale di proposti avverso la sentenza n. 330/2023 del Tribunale CP_1
di Bergamo, in sua parziale riforma, così provvede:
- condanna ad arretrare la parete sul lato est dell'edificio, e i balconi CP_1
presenti sulla stessa, sino ad assicurare il rispetto della distanza minima legale di mt 13,81 dell'edificio antistante di Parte_1
- condanna ad arretrare il parapetto della terrazza sino ad Parte_1
assicurare la distanza minima legale di un metro e mezzo dal fondo di CP_1
- compensa per 1/3 le spese di lite del primo e del presente grado e condanna a rifondere i restanti 2/3 in favore di liquidati CP_1 Parte_1
come in parte motiva.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Presidente estensore
pagina 17 di 18
Manuela Cantù
pagina 18 di 18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile n. 440/2023 R.G. promossa d a
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO proprietà GIAVAZZI, procuratore anche domiciliatario
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GEMMA G. SIMOLO, procuratore anche domiciliatario pagina 1 di 18 APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, quarta sezione civile,
pubblicata in data 16.02.2023 con il n. 330/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in qualità di proprietaria di un immobile sito in Bergamo Parte_1
in forza di decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Bergamo in data
12.04.2017, premettendo che il complesso immobiliare ad uso residenziale realizzato da sul fondo confinante ad ovest era stato costruito in CP_1
violazione della normativa in materia di distanze legali (sia tra pareti finestrate e quindi fra costruzioni, sia dal confine), dei vincoli di inedificabilità e di ulteriori disposizioni urbanistiche del Comune di Bergamo, conveniva in giudizio affinché venisse condannata alla riduzione in pristino CP_1
dell'edificio e al risarcimento del danno.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree: per quanto CP_1
ancora rileva, asseriva che il locale di confinante con la parete Parte_1
del lato est, era irrilevante al fine delle distanze tra pareti finestrate in quanto costituiva una costruzione accessoria ad uso ripostiglio e di natura abusiva, che presentava una sola apertura di natura lucifera nella parete sul confine;
affermava che unicamente la gronda della copertura piana violava la distanza legale dal confine, tuttavia esisteva un accordo scritto, allegato alla pratica edilizia depositata in Comune, in virtù del quale il precedente proprietario dell'immobile attoreo, ossia il debitore esecutato nel 2012 aveva Controparte_2
pagina 2 di 18 Contr consentito a di realizzare il nuovo edificio residenziale in deroga alla prescrizioni dettate dal regolamento comunale in materia di distanze.
Promuoveva due ordini di domande in via riconvenzionale: a) laddove fosse stata ritenuta operativa la normativa in materia di distanze legali rispetto al locale abusivo attoreo, chiedeva che venisse accertato il suo diritto a chiudere mediante costruzione in aderenza ex art. 904 c.c. la luce che insisteva sulla parete a confine del ripostiglio di o, in via gradata, il suo diritto Parte_1
a chiudere le aperture presenti sull'edificio di proprietà, con conseguente inoperatività della disciplina in materia di distanze tra pareti finestrate, b) in ogni caso, prospettando che il parapetto sul terrazzo soprastante il locale secondario di era stato recentemente avanzato a confine a Parte_1
copertura del ripostiglio in violazione della distanza prescritta dall'art. 905 c.c.,
chiedeva che ne venisse disposto l'arretramento.
nel resistere alle domande riconvenzionali di controparte, in Parte_1
via di reconventio reconventionis chiedeva a sua volta: a) che venisse accertato
Contr l'acquisto per usucapione della servitù di veduta dal terrazzo sul fondo di allegando che il manufatto ad uso ripostiglio esisteva nella sua attuale consistenza già dal 1997 e che il parapetto sul terrazzo era stato avanzato a filo del muro sottostante del ripostiglio nel 1998; b) che venisse accertata la natura di veduta, anziché di luce, dell'apertura presente sulla parete a confine del proprio locale.
Con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. 27 eccepiva la nullità della norma pagina 3 di 18 del regolamento edilizio comunale nella parte in cui equipara le luci alle vedute al fine della definizione di “parete finestrata” rilevante per il rispetto della distanza minima tra pareti di edifici antistanti, assumendo che tali erano da intendersi unicamente le pareti munite di vedute.
Istruita la causa documentalmente e mediante espletamento di CTU (ing.
, con sentenza n. 330/2023 il Tribunale di Bergamo, per quanto Persona_1
ancora rileva, così provvedeva:
in conformità alle risultanze della CTU, accertava che le due pareti finestrate A
e C del lato est dell'edificio di 27, le uniche fronteggianti il locale autorimessa/ripostiglio di non rispettavano la distanza legale Parte_1
minima tra pareti finestrate di edifici antistanti prescritta dall'art. 9 del d.m. n.
1444/1968 e dall'art. 71 del regolamento edilizio vigente ratione temporis; di
Contr conseguenza, condannava a demolire e/o arretrare le due pareti fino ad assicurare il rispetto della distanza minima legale di mt. 12,44 dall'edificio di tuttavia, subordinava l'efficacia del capo condannatorio alla Parte_1
condizione risolutiva che 27, nell'arco di un anno dalla pubblicazione della sentenza, adottasse accorgimenti tecnici tali da neutralizzare la violazione delle distanze (chiusura delle aperture presenti sulla parete A che fronteggia la parete cieca lato nord del ripostiglio e installazione di una pannellatura sulla parete C
del proprio edificio, sicché da renderla non più antistante alla parete a confine,
finestrata, del ripostiglio);
fissava una penale ex art. 614 bis c.p.c. di € 500 per ciascun giorno di ritardo pagina 4 di 18 nell'esecuzione del provvedimento, a decorrere da un anno dalla pubblicazione della sentenza;
Contr condannava al risarcimento del danno da violazione delle distanze legali tra costruzioni, determinato in via equitativa in € 2.327,00 sino alla data della sentenza e in € 400 annui per il periodo successivo con riguardo unicamente all'autorimessa/ripostiglio e al soprastante terrazzo, in quanto unica porzione dell'immobile di interessata dalla violazione delle distanze;
Parte_1
quanto alla servitù di veduta dal terrazzo di accoglieva la Parte_1
domanda di usucapione da quest'ultima avanzata, ritenendone provati i presupposti per essere il terrazzo nella sua conformazione attuale per oltre un ventennio;
rigettava la domanda attorea concernente la violazione della distanza dal confine (il CTU aveva accertato che la gronda della copertura piana non rispettava la distanza legale minima dal confine, mentre la minor distanza delle pareti rientrava nel limite di tolleranza del 2% ex art. 34 bis comma 1 del d.p.r.
n. 380/2001) sostenendo che il precedente proprietario aveva Controparte_2
Contr consentito a di realizzare l'edificio in deroga alle prescrizioni dettate dal regolamento comunale;
tale convenzione era stata depositata in Comune e la norma del regolamento comunale non ne prescriveva la trascrizione;
rigettava l'eccezione di nullità del regolamento edilizio argomentando che la normativa statale (d.m. n. 1444/1968) non dà alcuna definizione di “parete finestrata” e che il regolamento comunale può disciplinare l'attività edificatoria pagina 5 di 18 in modo più restrittivo rispetto alla disciplina statuale;
rigettava la domanda riconvenzionale di 27 relativa al diritto di chiudere la luce che insiste sulla parete a confine del ripostiglio di Parte_1
mediante costruzione in aderenza ex art. 904 c.c., rilevando il difetto di interesse ad agire: la luce insiste su un tratto di parete che non si fronteggia con l'edificio di 27 e, pertanto, risulta irrilevante l'eventuale sua chiusura;
compensava interamente le spese di lite e di consulenza attesa la reciproca soccombenza.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
nel proporre appello incidentale, insisteva per l'accoglimento della CP_1
domanda di condanna di ad arretrare il parapetto posto sul Parte_1
terrazzo, in quanto lesivo della distanza di cui all'art. 905 c.c. e formulava appello incidentale condizionato per il caso di accoglimento della domanda attorea di violazione della distanza legale dal confine e, laddove il fronte lato
Contr est di fosse ritenuto una parete unica in accoglimento dell'appello principale, ribadiva la domanda riconvenzionale ex art. 904 c.c.
All'udienza odierna, fissata ex art. 281-sexies c.p.c., la causa veniva discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo chiede che l'altezza del fronte Parte_1
dell'edificio di 27 venga rideterminata in mt 16,40 in luogo di mt 12,44,
censurando il calcolo effettuato dal CTU, al quale il primo giudice si era pagina 6 di 18 uniformato, nella parte in cui non aveva tenuto in considerazione né la maggiore altezza del cornicione della copertura piana, sul presupposto che si trattava di un parapetto, né le costruzioni del piano attico in quanto arretrate rispetto alla parte dell'edificio che fronteggia il fabbricato di Parte_1
Con il secondo motivo chiede che la distanza tra le costruzioni venga misurata dalla sporgenza esterna dei balconi aggettanti presenti sulla parete di 27
(parete C).
Con il terzo motivo insiste per la riforma della sentenza in punto di violazione della distanza legale dal confine.
Deduce che la convenzione per l'edificazione in deroga alle distanze legali,
Contr sottoscritta nel 2012 tra e il precedente proprietario non è Controparte_2
ad essa opponibile in quanto atto costitutivo di una servitù a carico di un immobile gravato da ipoteca, privo di data certa e di trascrizione nei registri immobiliari.
Con il quarto motivo contesta la quantificazione del danno da violazione delle distanze legali tra costruzioni, chiedendo che venga rideterminato alla luce del valore dell'intero fabbricato attoreo.
Con il quinto motivo lamenta che l'apertura presente nel muro del ripostiglio posto a confine sia stata qualificata una luce anziché una veduta.
Con il sesto motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice,
premettendo che il fronte a est del fabbricato di 27 nella parte in cui si fronteggia con l'immobile di era costituito da tre autonome Parte_1
pagina 7 di 18 pareti (A,B,C,), aveva ritenuto che l'apertura del ripostiglio non rilevava in tema di distanze legali tra costruzioni poiché insistente su tratto di parete che non fronteggiava l'edificio di 27.
Con il settimo motivo contesta che gli interventi tecnici individuati dal primo giudice siano idonei ad ovviare la normativa in tema di distanze legali tra
Contr costruzioni, in quanto la parete a est di era stata “artificiosamente scomposta” dal CTU nei tre segmenti A,B,C e, invece, doveva essere considerata una parete unica finestrata prospiciente il locale attoreo.
Con l'ottavo motivo si duole della compensazione delle spese di lite, chiedendo
Contr che vengano interamente poste a carico di in applicazione del principio della soccombenza.
Con il nono motivo lamenta il ricorso all'istituto della sentenza di condanna condizionata, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il decimo motivo censura la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 24 Cost.,
lamentando il ricorso alla tecnica del “prospective overrulling”.
Appello incidentale di CP_1
Con il primo motivo 27 ripropone l'eccezione del difetto di legittimazione attiva della società attrice in relazione alla domanda risarcitoria per violazione delle distanze legali tra costruzioni, deducendo che il diritto risarcitorio competeva a proprietario del fondo all'epoca della costruzione Controparte_2
Contr del complesso residenziale di
Con il secondo motivo, avanzato in via subordinata, censura la sentenza nella pagina 8 di 18 parte in cui il primo giudice ha escluso il concorso di colpa di Parte_1
ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno lamentato, a nulla rilevando che quest'ultima fosse già a conoscenza dello stato dei luoghi nel momento in cui era divenuta proprietaria dell'immobile.
Con il terzo motivo si duole dell'irrilevanza attribuita al carattere abusivo del locale di al fine di escludere l'operatività della normativa in Parte_1
materia di distanze legali.
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di nullità della norma del regolamento edilizio comunale vigente ratione temporis nella parte in cui, al fine della distanza tra costruzioni,
equipara le luci alle vedute nella definizione di “parete finestrata”.
Per l'effetto, chiede che l'intervento da compiersi sulla parete A venga limitato alla riduzione delle finestre in luci, in luogo della chiusura totale delle stesse.
Con il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che avesse acquistato per usucapione la servitù di Parte_1
veduta, lamentando il difetto di prova.
Insiste nell'accoglimento della domanda di segno opposto avanzata in via riconvenzionale, affinché venga condannata ad arretrare il Parte_1
terrazzo alla distanza prescritta dall'art. 905 c.c.
Appello incidentale condizionato di CP_1
Con il primo motivo, per il caso di riforma della sentenza in punto di violazione della distanza legale dal confine, chiede che la misura dell'arretramento dello pagina 9 di 18 sbalzo della gronda di copertura venga disposta in applicazione della norma del regolamento edilizio vigente all'epoca dell'edificazione, sicché risulta sufficiente limitare lo sbalzo a mt. 2. (l'art. 70 bis del regolamento edilizio vigente ratione temporis esclude al fine del calcolo del distacco tra edifici gronde, cornicioni, balconi, pensiline e sporti aventi uno sbalzo inferiore o uguale a m. 2,00).
Inoltre, lamenta la violazione dell'art. 11 comma 1 del d.lgs. 115/2008 nella
Contr parte in cui l'altezza dell'edificio di rilevante per la determinazione della distanza legale dal confine, era stata determinata senza scomputare lo spessore dei solai.
Contr Con il secondo motivo, per il caso in cui la parete a est di venga considerata una parete unica finestrata, ripropone la domanda riconvenzionale di chiusura della luce del ripostiglio di mediante costruzione in aderenza Parte_1
ex art. 904 c.c.
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Altezza dell'edificio
In relazione al primo motivo di appello principale afferente al calcolo
Contr dell'altezza dell'edificio di misurata dal CTU in mt 12,44 all'estradosso della struttura di copertura, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, la censura β) relativa all'errata individuazione del piano naturale di campagna, di imposta del fabbricato di 27, appare espressamente rinunciata nell'atto di appello (pag. 17). pagina 10 di 18 È invece fondata la censura α) relativa all'omesso computo del parapetto posizionato al limite dello sbalzo di gronda della copertura piana in quanto dalla documentazione fotografica (foto 16,18, 21 allegate alla CTU) si evince che tale elemento, piastrellato, oltre ad assumere una funzione di protezione e di garanzia della praticabilità della copertura piana come terrazzo, funge altresì da struttura di coronamento dell'edificio e, pertanto, è equiparabile al cornicione che, ai sensi dell'art. 73 del regolamento edilizio vigente ratione temporis,
rileva per il calcolo dell'altezza del fronte.
Quanto al mancato computo delle costruzioni del piano attico, si condivide la conclusione del CTU secondo cui esse non rilevano per la determinazione dell'altezza poiché in posizione arretrata rispetto alla parte dell'edificio che fronteggia il locale di Parte_1
Ai sensi dell'art. 71 del regolamento edilizio vigente ratione temporis l'altezza rilevante per determinare la distanza minima tra pareti finestrate deve essere quella della “parete più alta, valutata nel tratto che si contrappone alla parete antistante”; da ciò deriva l'irrilevanza della maggiore altezza determinata dai due locali sul piano attico, in quanto arretrati rispetto al fronte a est di 27 che fronteggia il ripostiglio di Parte_1
Pertanto, in conformità a quanto osservato dal consulente di parte attrice dott.
(pagg. 19, 23 delle osservazioni alla bozza del Ctu), l'altezza Persona_2
del fronte dell'edificio rilevante per il distacco tra costruzioni va calcolata dalla quota zero come individuata dal CTU sino all'estradosso del parapetto al piano pagina 11 di 18 attico e viene misurata in mt 13,81 (allegato 6 CTU).
Distanza tra pareti finestrate
Motivi di priorità logica impongono di esaminare in via prioritaria il terzo
Contr motivo di appello incidentale con il quale assume di non essere tenuta al rispetto delle distanze legali rispetto al ripostiglio di essendo Parte_1
quest'ultimo di natura abusiva.
Il motivo è infondato poiché, come già rilevato dal primo giudice, l'obbligo di rispettare le distanze legali deve essere osservato anche nel caso di costruzioni abusive.
Quanto al secondo motivo di appello principale relativo al computo dei balconi,
questa Corte ritiene che la distanza dal locale secondario di Parte_1
debba essere misurata dalla sporgenza esterna dei balconi aggettanti presenti sulla parete dell'edificio di 27 in quanto essi, sporgendo a sbalzo dalla facciata esterna della parete che fronteggia il locale di (si veda la Parte_1
fotografia n. 35 allegata alla CTU), costituiscono corpi di fabbrica da considerare al fine del calcolo delle distanze tra fabbricati (cfr. Cass. n.
5594/2016).
Pertanto, anche i balconi dell'edificio di 27, quali prolungamento della parete perimetrale del lato est, dovranno essere arretrati sino ad assicurare il rispetto della distanza minima legale dalla costruzione attorea.
Sono altresì fondati i motivi dell'appello principale con cui Parte_1
censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha subordinato l'efficacia pagina 12 di 18 del capo condannatorio all'adozione di interventi tecnici riparatori della violazione delle distanze.
In primo luogo, giova evidenziare che la sentenza di condanna condizionata è
ammissibile laddove il verificarsi della circostanza dedotta in condizione non
“debba essere controllato da altri accertamenti di merito in un ulteriore giudizio di cognizione” (Cass. n. 706/1987).
Nel caso di specie, la verifica della materiale esecuzione degli interventi indicati
(chiusura delle finestre sulla parete A e installazione di una pannellatura sulla parete C) richiede un ulteriore accertamento giudiziale.
Inoltre, si osserva che gli stessi interventi non determinano il venir meno della violazione delle distanze tra pareti finestrate.
Sul punto, si concorda con l'appellante: il fronte a est del fabbricato è stato artificiosamente scomposto dal CTU nei tre autonomi segmenti A,B,C.
Esso è da considerarsi, invece, quale unica parete finestrata che, in quanto fronteggiante il ripostiglio (finestrato) di deve rispettare la Parte_1
distanza minima dall'edificio antistante, anche per i tratti di parete che sono privi di finestre (si veda sul punto Cass. n. 5017/2018).
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, 27 va condannata ad arretrare il fronte ad est del proprio fabbricato (balconi compresi) sino ad assicurare il rispetto della distanza minima legale di mt 13,81 dall'edificio di
Parte_1
È infondato l'ultimo motivo dell'appello principale, poiché il richiamo pagina 13 di 18 all'istituto del “prospective overruling” è inconferente.
Nullità del regolamento edilizio - natura dell'apertura del ripostiglio di
Parte_1
L'eccezione di nullità del regolamento edilizio, la questione inerente alla natura
Contr dell'apertura del ripostiglio e la domanda riconvenzionale, avanzata da in via di appello incidentale condizionato, di chiusura delle stessa tramite costruzione in aderenza ex art. 904 c.c. risultano assorbite.
Difatti, la distanza minima prescritta dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, e dal regolamento edilizio comunale che a tale norma si ispira, va osservata anche nel caso in cui una sola delle pareti che si fronteggiano sia finestrata poiché la norma in esame è finalizzata ad evitare intercapedini dannose tra edifici che si fronteggiano, quando l'uno o l'altro presenta una parete finestrata (cfr. Cass. n.
11048/2022).
La stesso art. 71 del regolamento edilizio vigente ratione temporis prescrive il rispetto della distanza minima tra pareti di edifici antistanti “quando almeno una di esse sia finestrata”.
Risulta superfluo indagare la natura dell'apertura ed è irrilevante un'eventuale sua chiusura in quanto la parete di 27, per il fatto di essere finestrata, è tenuta al rispetto della distanza legale dalla parete che fronteggia, quand'anche quest'ultima fosse priva di aperture.
Danno da violazione delle distanze legali tra costruzioni
Contr I motivi di appello incidentale sollevati da in relazione alla domanda pagina 14 di 18 risarcitoria sono infondati.
è legittimata a proporre domanda risarcitoria relativa al danno Parte_1
subito per effetto di un'imposizione illegittima di un peso sul proprio fondo,
determinato dalla presenza della costruzione di 27 a distanza inferiore da quella legale, dalla data di acquisto dell'immobile (12.04.2017) sino all'intervento di riduzione in pristino dell'edificio di 27.
Parimenti, a nulla rileva un eventuale comportamento colposo del danneggiato in quanto il diritto risarcitorio che gli compete consegue alla violazione della normativa in materia di distanza tra costruzioni da parte del confinante (art. 872
c.c.).
Quanto all'appello principale di è infondata la censura relativa Parte_1
all'entità del danno poiché, come già rilevato dal primo giudice, unicamente il locale accessorio adibito a ripostiglio/autorimessa con soprastante terrazza è
interessato dalla violazione delle distanze legali con conseguente riduzione di ariosità; il danno, dunque, non deve essere determinato in considerazione del valore dell'intero fabbricato.
Distanza dal confine
L'accoglimento della domanda ripristinatoria per violazione della distanza tra costruzioni assorbe l'analisi della domanda relativa alla violazione della distanza dal confine.
Sono, perciò, assorbiti sia il terzo motivo dell'appello principale sia le questioni
Contr avanzate da con il primo motivo dell'appello incidentale condizionato. pagina 15 di 18 Usucapione della servitù di veduta
La sentenza deve essere riformata in punto di acquisto per usucapione della servitù di veduta. avrebbe dovuto provare che si era già Parte_1
perfezionato il ventennio utile all'usucapione nel momento in cui è divenuta proprietaria del bene (aprile 2017), in quanto il trasferimento del fondo dominante può essere sufficiente a trasferire la servitù unicamente laddove questa sia già esistente in favore del fondo alienato (Cass. n. 18750/2005).
In altri termini, la società attrice avrebbe dovuto allegare e provare che il parapetto del terrazzo era stato avanzato a confine nel 1997, mentre ha allegato e si è offerta di provare per testi che ciò è avvenuto nel 1998 (“quanto al soprastante terrazzo (con il parapetto avanzato) esso è stato realizzato all'inizio del 1998”, pag. 8 della prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.). Dal 1998 al 2017
non erano trascorsi 20 anni.
Di conseguenza, deve essere accolta la domanda di segno opposto proposta da
Contr e, per l'effetto, va condannata ad arretrare il parapetto sul Parte_1
terrazzo sino ad assicurare la distanza prescritta dall'art. 905 c.c. (un metro e
Contr mezzo dal fondo di .
Spese di lite
Per effetto della riforma della sentenza si regolano diversamente le spese con assorbimento del relativo motivo di appello.
Atteso l'esito complessivo della lite, si compensano per 1/3 le spese di entrambi i gradi, con condanna di 27, maggiormente soccombente, a rifondere i restanti pagina 16 di 18 2/3 in favore di Parte_1
Quelle del primo grado si liquidano in complessivi € 10.860 (di cui € 2.127 per la fase di studio, € 1.416 per la fase introduttiva, € 3.738 per la fase istruttoria,
€ 3.579 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, e quelle del presente grado si liquidano in complessivi € 8.470 (di cui €
2.518 per la fase di studio, € 1.665 per la fase introduttiva, € 4.287 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e su quello Parte_1
incidentale di proposti avverso la sentenza n. 330/2023 del Tribunale CP_1
di Bergamo, in sua parziale riforma, così provvede:
- condanna ad arretrare la parete sul lato est dell'edificio, e i balconi CP_1
presenti sulla stessa, sino ad assicurare il rispetto della distanza minima legale di mt 13,81 dell'edificio antistante di Parte_1
- condanna ad arretrare il parapetto della terrazza sino ad Parte_1
assicurare la distanza minima legale di un metro e mezzo dal fondo di CP_1
- compensa per 1/3 le spese di lite del primo e del presente grado e condanna a rifondere i restanti 2/3 in favore di liquidati CP_1 Parte_1
come in parte motiva.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Presidente estensore
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Manuela Cantù
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