Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
RG 24259 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24259 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. AURIEMMA ANGELA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GIANNIELLO RACHELE presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/11/2024 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la Parte_1
separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in SORRENTO il 23/09/2006 (atto n.180 , P. II, S. A , anno 2006). Aggiungeva che
[...] dall'unione tra le parti sono nati il 16/11/2011 e il 22/01/2012, minorenni. Persona_1 ER
1
In ordine al punto sub 4 precisavano che “l'importo di 8000€ è relativo esclusivamente ai viaggi dei ragazzi con la madre;
i viaggi che i ragazzi faranno da soli saranno espressamente regolati come da regime di spese straordinarie”.
In ordine al punto 5 ribadivano che “le spese di utenze di luce, acqua, gas e wi-fi saranno per entrambe le unità immobiliari a carico del sig. . Pt_1
Inoltre, il sig. dichiarava: “ho mantenuto la residenza a Frattamaggiore esclusivamente Pt_1
per finalità fiscali, di fatto circa due anni e mezzo fa ci siamo trasferiti a Napoli in via Manzoni e i nostri ragazzi frequentano la scuola a Napoli;
rispettivamente il settimo liceo ER
scientifico e CH il pontano. Abbiamo pensato di dividere l'immobile che è di vaste dimensioni circa 250 m quadri in due unità immobiliari autonome, attigue, in modo tale da consentire ai nostri ragazzi di condividere il tempo in maniera paritaria tra noi senza dover effettuare trasferimenti gravosi di libri ed effetti personali. Attualmente siamo in grado di mantenere una sana comunicazione. Ne abbiamo parlato con i ragazzi e per la verità è stata principalmente un'esigenza loro quella che non fossero particolarmente modificate le loro abitudini e la loro quotidianità dalla nostra separazione” ed infine dichiarava che “ mia moglie ha avuto per circa un anno un periodo di grave fragilità ovvero di grave depressione, ciò ha cambiato la relazione dei ragazzi con la madre;
per quanto attiene ai ritmi e le modalità della relazione che comunque resta a mio giudizio idonea. Pertanto, credo che quanto da noi concordato risponda al loro interesse”.
La sig.ra confermava quanto riferito dal ricorrente e precisava di “…aver avuto CP_1
esclusivamente un momento di debolezza e di fragilità dal quale è uscita ed attualmente è ancora seguita ed assume una terapia farmacologica. Penso però di avere l'idoneità e la serenità per seguire i nostri figli” e dichiarava anche “io ho avuto una fase depressiva, ma durante la stessa non ho mai lasciato il lavoro, attualmente sono in grado di seguire i nostri figli basti pensare che questo fine settimana non c'è stato ed io ho gestito tranquillamente i ragazzi in piena età Pt_1 adolescenziale”.
All'esito, il Giudice tentava la conciliazione, che non sortiva effetto, perché le parti insistevano in ordine alla domanda separativa e, a quel punto, adottava i provvedimenti urgenti di autorizzazione per i coniugi a vivere separatamente e recepiva provvisoriamente gli accordi, così come raggiunti dalle parti. Riteneva la causa matura per la decisione ed ordinava la discussione orale. I difensori si riportavano alle condizioni, così come concordate dalle parti, chiedendo che venissero recepite dal
2 Tribunale.
Il giudice riservava la causa in decisione al Collegio, previo parere del PM.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., alla luce dell'accordo e conseguente rinuncia alla domanda di addebito.
La parte ricorrente ha proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in data, come precisato all'udienza del 18/02/2025:
i figli saranno affidati ad entrambi i coniugi con affidamento condiviso paritetico alternato con la seguente turnazione: dal lunedì al mercoledì con un genitore;
dal giovedì alla domenica con l'altro genitore, con alternanza settimanale. Per la gestione delle ferie e delle festività, verrà definito annualmente dai coniugi un calendario, tenendo conto delle esigenze reciproche e dei calendari lavorativi di entrambi i genitori.
Il sig. si obbliga a versare mensilmente in favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1
la somma di € 2500,00 (duemilacinquecento/00) a titolo di mantenimento per i figli. L'importo sarà versato, su conto corrente cointestato tra le parti. I genitori concordano che entrambi avranno accesso al conto tramite carte di credito personali per la gestione delle spese correnti e per una migliore gestione delle esigenze familiari e dei minori. Tale versamento sarà aggiornato secondo indice ISTAT annualmente e sarà mantenuto, a prescindere dal raggiungimento della maggiore età, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. Il versamento dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie saranno al 100% a carico esclusivo del IG;
Parte_1
il sig. si obbliga a garantire alla IGa un importo massimo Parte_1 Controparte_1
annuo di € 8000,00 (ottomila/00) per le spese relative ai viaggi o alle vacanze dei figli effettuati con la madre. I viaggi dei soli figli da intendersi espressamente quali spese straordinarie.
la casa coniugale sita in via Manzoni 48 Napoli, in cui abitano i figli minori e ER
, già accatastata come doppia unità immobiliare (protocollo NA 0222522/24 Persona_3
ufficio provinciale Napoli Territorio servizi catastali) verrà modificata per renderla effettivamente
3 due unità autonome ed indipendenti, come funzionalità e servizi con utenze di luce, acqua, gas e wifi uniche a carico del Dr. , in modo da poter adottare il regime di affido condiviso con Parte_1
collocamento paritetico e alternato di cui innanzi;
gli oneri di allestimento delle due unità per rendere queste autonomamente vivibili da ognuno dei genitori con i figli, comprensive di arredi, a totale carico del sig. saranno a carico del Pt_1
Le spese di utenze (luce, gas, acqua, wifi, oneri condominiali, tasse - a titolo esemplificativo Pt_1
e non esaustivo IMU, TARI etc.) a carico esclusivo del sig. per entrambe le unità immobiliari Pt_1
divise.
Le altre unità immobiliari in comproprietà tra le parti resteranno, al momento, indivise.
Tuttavia, le spese e i proventi derivanti dalla gestione delle stesse saranno equamente suddivisi tra le parti.
Le parti si impegnano a perfezionare, entro e non oltre il 15 aprile 2025, un atto di permuta reciproca delle due unità immobiliari risultanti della suddivisione dell'immobile di via Manzoni, come definito dalla divisione catastale con assegnazione al della particella dell'immobile Pt_1
relativo alla Sezione CHI, Foglio 9, Particella 146, Sub 23 con annessa quota di terrazzo a livello e terrazzo di copertura (lastrico solare) in scala a chiocciola e alla quello relativo alla CP_1
Sezione CHI, Foglio 9, Particella 146, Sub 22 con la quota di terrazzo a livello pertinente. Le spese notarili e ogni altro onere connesso all'atto saranno interamente a carico del sig. . Parte_1
I genitori si impegnano a comunicare l'un all'altra eventuali cambi di residenza, nonché a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
Le parti si impegnano a collaborare in buona fede per garantire il benessere e l'interesse superiore dei figli minori, evitando conflitti che possono ripercuotersi negativamente sul loro equilibrio emotivo.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul
4 ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art. 151 co. 1 cc dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SORRENTO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.180 , P. II, S. A , anno 2006).
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.3.25
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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